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Sentenza 17 luglio 2025
Sentenza 17 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 17/07/2025, n. 3830 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3830 |
| Data del deposito : | 17 luglio 2025 |
Testo completo
Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2021 RG riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il 5 agosto Parte_1 C.F._1
1966, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_2 nato il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Laura Del Sorbo (cod. fisc. ) con la quale elettivamente C.F._2 domiciliata in Pompei alla Via F. A. Celentano n. 9 in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna Lucia
Grivet Fojaja (C.F. ) nonché dall'Avv. Alfonso Navarra (C.F. C.F._3
), elett.te domiciliato in presso la relativa Casa Comunale, C.F._4 CP_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché deliberazione della
Giunta Comunale n° 133 del 18/05/2021
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.2021 , nella Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio , ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
19.03.2021, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per il risarcimento dei danni asseritamente subiti da in conseguenza del Parte_2
sinistro verificatosi in , alla via Castellammare, in data 23.03.2016, alle h. 20.00 CP_1 circa, allorquando il , attraversando la strada in compagnia della madre, cadeva Parte_2
rovinosamente al suolo a causa di un avvallamento situato in prossimità di un tombino di scolo delle acque reflue, riportando le lesioni documentate nei certificati medici prodotti.
1.2 Con un unico articolato motivo l'appellante impugna la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria, denunziando l'errore nel quale è incorso il primo giudice nell'escludere il nesso causale tra l'anomalia della strada e l'infortunio occorso al e nel Parte_2
ritenere, comunque, interrotto detto nesso dalla disattenzione dello stesso danneggiato e della madre, alla cui vigilanza egli era affidato.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 26.02.2025 la
Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190
c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è preliminarmente ammissibile essendo stato interposto con citazione notificata in data 21.4.2021, entro il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita in data 22.3.2021.
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella vicenda di cui è causa si controverte di un sinistro asseritamente cagionato da un'anomalia della strada pubblica, sussumibile nella fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018
e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda estensione. Circa la struttura di detta fattispecie si è definitivamente chiarito che l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità e/o insidiosità della prima, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, il quale entrando in interazione con il bene, assuma un atteggiamento imprevedibile che valga a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Ribadito, pertanto, che nella fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare la correlazione causale tra le lesioni riportate e l'anomalia della cosa, si osserva che il primo giudice, prima ancora di valutare la condotta tenuta dagli utenti della strada (id est dal e dalla madre che lo accompagnava), ha affermato CP_2 che l'“avvallamento” dedotto quale causa del sinistro non si presentava obiettivamente idoneo a cagionare la rovinosa caduta al suolo del . Parte_2
Tale considerazione riveste una portata centrale nella motivazione del primo giudice, poiché, investendo il profilo della sussistenza del nesso causale tra la presunta anomalia della cosa ed il danno da essa provocato a carico della persona dell'infortunato, assurge ad autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere il diniego della pretesa risarcitoria azionata, ove risolta in senso negativo per l'attore.
Ebbene, l'appellante, conseguentemente tenuta a confutare specificamente il decisivo passaggio dell'iter logico motivazionale del giudice a quo, si è limitata a stigmatizzarlo come “apodittico”, senza confrontarsi in concreto con il ragionamento seguito dal
Tribunale, che risulta, invece, fondato sulle risultanze processuali acquisite. Il primo giudice, invero, ha sul punto richiamato lo stato dei luoghi teatro del sinistro, riprodotto in un rilievo fotografico depositato da parte attrice, ricavandone che, per le sue obiettive caratteristiche, deve ragionevolmente escludersi che esso sia stato causa della perdita di equilibrio del pedone.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Ferma la genericità della censura, inidonea, come già sopra accennato, ad attingere il convincimento del giudice a quo, vale la pena soggiungere che il giudizio espresso risulta nel merito assolutamente corretto.
L'“avvallamento” di cui si discute, già difficilmente apprezzabile nella sfocata ripresa fotografica versata in atti , a ben vedere non è nemmeno qualificabile come un'“anomalia” del manto stradale, consistendo non già in un dissesto (rottura e/o disgregazione dell'asfalto), bensì, semmai, in una lieve naturale pendenza situata a ridosso della griglia di un tombino di scolo delle acque, funzionale ad agevolarne il deflusso ed il recapito nel punto di raccolta.
In assenza, dunque, di una discontinuità della superficie del manto stradale, integra nella sua consistenza, deve ragionevolmente escludersi che la condizione della strada abbia inciso nel dinamismo eziologico della caduta, non essendo obiettivamente tale da causare instabilità nella base di appoggio del piede nel normale incedere di un pedone.
A diverse conclusioni non conducono le deposizioni dei testi escussi (rispettivamente sorella di e padre del ),che nella parte in cui attribuiscono la Parte_1 Parte_2
“causa” della caduta del al summenzionato “avvallamento”, hanno Parte_2 evidentemente una portata valutativa, senza che il giudizio espresso sia sorretto da particolari obiettivi idonei a conferirgli attendibilità.
Se è vero, infatti, che la correlazione causale del sinistro con l'anomalia della strada può essere affermata dal teste anche sulla base di un ragionamento deduttivo ex post, dal narrato testimoniale devono comunque emergere dettagli obiettivi in grado di giustificare l'inferenza logica su cui si fonda la conclusione tratta dal teste.
Nella specie, per un verso, i testi si sono limitati a riferire che il cadeva al suolo Parte_2
“a causa” di un avvallamento presente sul manto stradale all'altezza di un tombino di scolo delle acque reflue, senza fornire alcun ulteriore dettaglio sulle circostanze che li avevano indotti a convincersi di tanto;
dall'altro, proprio l'obiettivo stato dei luoghi rende, per le ragioni sopra illustrate, inaffidabile la deduzione ricavata dai testi. A ciò va aggiunto che, per quanto da costoro pure riferito, il , affetto da una forma di autismo che gli Parte_2
impedisce di esprimersi, tant'è che i genitori si accorgevano delle conseguenze riportate dal ragazzo non nell'immediatezza della caduta, bensì soltanto quando la sera avevano visto la caviglia gonfiarsi, ha bisogno sempre di essere accompagnato e anche nell'occasione si teneva alla spalla della madre (vedi, in tal senso, la dichiarazione resa dalla teste Parte_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
: “preciso che miao nipote che ha problemi di autismo quando cammina è solito CP_3 appoggiarsi alla madre”). Anche per le particolari condizioni del soggetto infortunato non può, pertanto, ragionevolmente escludersi che il abbia perso l'equilibrio nel Parte_2
camminare per fattori del tutto estranei alle condizioni della strada e che le lesioni, pure documentate nei referti medici prodotti, siano conseguenza di un dinamismo eziologico nel quale il bene in custodia dell'ente comunale non ha assolutamente interferito.
La carenza di prova del nesso causale per le ragioni illustrate assorbe la disamina del gravame sulla questione, logicamente e giuridicamente subordinata, della eventuale interruzione del nesso causale determinata dalla condotta dello stesso danneggiato.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si determinano discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 626/2021, pubblicata in data 19.03.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
Part b) condanna , nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del Parte_2 presente grado, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
- 6 -
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitiello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1974/2021 RG riservata in decisione all'udienza cartolare del
26.2.2025 e vertente
TRA
(c.f. nata a [...] il 5 agosto Parte_1 C.F._1
1966, nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_2 nato il [...] a [...] rappresentata e difesa dall'avv.
Maria Laura Del Sorbo (cod. fisc. ) con la quale elettivamente C.F._2 domiciliata in Pompei alla Via F. A. Celentano n. 9 in virtù di procura apposta in calce all'atto di citazione del giudizio di primo grado
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. e P. IVA , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 P.IVA_2 sindaco p.t., rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, dall' avv. Anna Lucia
Grivet Fojaja (C.F. ) nonché dall'Avv. Alfonso Navarra (C.F. C.F._3
), elett.te domiciliato in presso la relativa Casa Comunale, C.F._4 CP_1 giusta mandato in calce alla comparsa di costituzione in appello, nonché deliberazione della
Giunta Comunale n° 133 del 18/05/2021
APPELLATO
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
- 1 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 21.4.2021 , nella Parte_1 qualità di amministratore di sostegno del figlio , ha interposto appello Parte_2 avverso la sentenza n. 626/2021 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata in data
19.03.2021, con cui è stata rigettata la domanda avanzata in primo grado dall'esponente per il risarcimento dei danni asseritamente subiti da in conseguenza del Parte_2
sinistro verificatosi in , alla via Castellammare, in data 23.03.2016, alle h. 20.00 CP_1 circa, allorquando il , attraversando la strada in compagnia della madre, cadeva Parte_2
rovinosamente al suolo a causa di un avvallamento situato in prossimità di un tombino di scolo delle acque reflue, riportando le lesioni documentate nei certificati medici prodotti.
1.2 Con un unico articolato motivo l'appellante impugna la decisione di rigetto della pretesa risarcitoria, denunziando l'errore nel quale è incorso il primo giudice nell'escludere il nesso causale tra l'anomalia della strada e l'infortunio occorso al e nel Parte_2
ritenere, comunque, interrotto detto nesso dalla disattenzione dello stesso danneggiato e della madre, alla cui vigilanza egli era affidato.
1.3 Incardinato ritualmente il contraddittorio, si è costituito il Controparte_1 eccependo l'inammissibilità e l'infondatezza del gravame, di cui ha chiesto il rigetto, con conferma della statuizione di primo grado.
1.4 Acquisito il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza cartolare del 26.02.2025 la
Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190
c.p.c. per lo scambio delle comparse e repliche conclusionali.
2. L'appello è preliminarmente ammissibile essendo stato interposto con citazione notificata in data 21.4.2021, entro il termine breve di trenta giorni sancito dall'art. 325 c.p.c. decorrente dalla notificazione della sentenza eseguita in data 22.3.2021.
2.1 L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
Nella vicenda di cui è causa si controverte di un sinistro asseritamente cagionato da un'anomalia della strada pubblica, sussumibile nella fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c.
Come affermato dalla Suprema Corte con le ordinanze nn. 2477-2483 dell'1 febbraio 2018
e, più di recente, ribadito con la pronunzia a Sezioni Unite del 30/06/22 n. 20943, l'ente proprietario di una strada aperta al pubblico transito si presume responsabile, ai sensi dell'art. 2051 cod. civ., dei sinistri riconducibili alle situazioni di pericolo immanentemente connesse alla struttura o alle pertinenze della strada stessa, indipendentemente dalla sua
- 2 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda estensione. Circa la struttura di detta fattispecie si è definitivamente chiarito che l'art. 2051
c.c., nel qualificare responsabile chi ha in custodia la cosa per i danni da questa cagionati, individua un criterio di imputazione oggettiva della responsabilità che prescinde da qualunque connotato di colpa, sicché incombe al danneggiato allegare, dandone la prova, il rapporto causale tra la cosa e l'evento dannoso, indipendentemente dalla pericolosità e/o insidiosità della prima, mentre spetta al custode fornire la prova liberatoria della ricorrenza del caso fortuito, Il caso fortuito può essere rappresentato da un fatto naturale o del terzo o dalla stessa condotta del danneggiato, il quale entrando in interazione con il bene, assuma un atteggiamento imprevedibile che valga a determinare una cesura rispetto alla serie causale riconducibile alla cosa, degradandola al rango di mera occasione dell'evento di danno.
Ribadito, pertanto, che nella fattispecie di responsabilità ex art. 2051 c.c. incombe sul danneggiato l'onere di provare la correlazione causale tra le lesioni riportate e l'anomalia della cosa, si osserva che il primo giudice, prima ancora di valutare la condotta tenuta dagli utenti della strada (id est dal e dalla madre che lo accompagnava), ha affermato CP_2 che l'“avvallamento” dedotto quale causa del sinistro non si presentava obiettivamente idoneo a cagionare la rovinosa caduta al suolo del . Parte_2
Tale considerazione riveste una portata centrale nella motivazione del primo giudice, poiché, investendo il profilo della sussistenza del nesso causale tra la presunta anomalia della cosa ed il danno da essa provocato a carico della persona dell'infortunato, assurge ad autonoma ratio decidendi, da sola idonea a sorreggere il diniego della pretesa risarcitoria azionata, ove risolta in senso negativo per l'attore.
Ebbene, l'appellante, conseguentemente tenuta a confutare specificamente il decisivo passaggio dell'iter logico motivazionale del giudice a quo, si è limitata a stigmatizzarlo come “apodittico”, senza confrontarsi in concreto con il ragionamento seguito dal
Tribunale, che risulta, invece, fondato sulle risultanze processuali acquisite. Il primo giudice, invero, ha sul punto richiamato lo stato dei luoghi teatro del sinistro, riprodotto in un rilievo fotografico depositato da parte attrice, ricavandone che, per le sue obiettive caratteristiche, deve ragionevolmente escludersi che esso sia stato causa della perdita di equilibrio del pedone.
- 3 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
Ferma la genericità della censura, inidonea, come già sopra accennato, ad attingere il convincimento del giudice a quo, vale la pena soggiungere che il giudizio espresso risulta nel merito assolutamente corretto.
L'“avvallamento” di cui si discute, già difficilmente apprezzabile nella sfocata ripresa fotografica versata in atti , a ben vedere non è nemmeno qualificabile come un'“anomalia” del manto stradale, consistendo non già in un dissesto (rottura e/o disgregazione dell'asfalto), bensì, semmai, in una lieve naturale pendenza situata a ridosso della griglia di un tombino di scolo delle acque, funzionale ad agevolarne il deflusso ed il recapito nel punto di raccolta.
In assenza, dunque, di una discontinuità della superficie del manto stradale, integra nella sua consistenza, deve ragionevolmente escludersi che la condizione della strada abbia inciso nel dinamismo eziologico della caduta, non essendo obiettivamente tale da causare instabilità nella base di appoggio del piede nel normale incedere di un pedone.
A diverse conclusioni non conducono le deposizioni dei testi escussi (rispettivamente sorella di e padre del ),che nella parte in cui attribuiscono la Parte_1 Parte_2
“causa” della caduta del al summenzionato “avvallamento”, hanno Parte_2 evidentemente una portata valutativa, senza che il giudizio espresso sia sorretto da particolari obiettivi idonei a conferirgli attendibilità.
Se è vero, infatti, che la correlazione causale del sinistro con l'anomalia della strada può essere affermata dal teste anche sulla base di un ragionamento deduttivo ex post, dal narrato testimoniale devono comunque emergere dettagli obiettivi in grado di giustificare l'inferenza logica su cui si fonda la conclusione tratta dal teste.
Nella specie, per un verso, i testi si sono limitati a riferire che il cadeva al suolo Parte_2
“a causa” di un avvallamento presente sul manto stradale all'altezza di un tombino di scolo delle acque reflue, senza fornire alcun ulteriore dettaglio sulle circostanze che li avevano indotti a convincersi di tanto;
dall'altro, proprio l'obiettivo stato dei luoghi rende, per le ragioni sopra illustrate, inaffidabile la deduzione ricavata dai testi. A ciò va aggiunto che, per quanto da costoro pure riferito, il , affetto da una forma di autismo che gli Parte_2
impedisce di esprimersi, tant'è che i genitori si accorgevano delle conseguenze riportate dal ragazzo non nell'immediatezza della caduta, bensì soltanto quando la sera avevano visto la caviglia gonfiarsi, ha bisogno sempre di essere accompagnato e anche nell'occasione si teneva alla spalla della madre (vedi, in tal senso, la dichiarazione resa dalla teste Parte_1
- 4 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
: “preciso che miao nipote che ha problemi di autismo quando cammina è solito CP_3 appoggiarsi alla madre”). Anche per le particolari condizioni del soggetto infortunato non può, pertanto, ragionevolmente escludersi che il abbia perso l'equilibrio nel Parte_2
camminare per fattori del tutto estranei alle condizioni della strada e che le lesioni, pure documentate nei referti medici prodotti, siano conseguenza di un dinamismo eziologico nel quale il bene in custodia dell'ente comunale non ha assolutamente interferito.
La carenza di prova del nesso causale per le ragioni illustrate assorbe la disamina del gravame sulla questione, logicamente e giuridicamente subordinata, della eventuale interruzione del nesso causale determinata dalla condotta dello stesso danneggiato.
3. Le spese del presente grado seguono la soccombenza dell'appellante.
Esse si liquidano in applicazione del D.M. 55/2014, come modificato dal D.M. 147/2022, entrato in vigore il 23.10.2022.
E, invero, in tema di spese processuali i parametri introdotti da una nuova disposizione, cui devono essere commisurati i compensi dei professionisti, trovano applicazione ogni qual volta la liquidazione giudiziale intervenga in un momento successivo alla data di entrata in vigore del predetto decreto, ancorché la prestazione abbia avuto inizio e si sia in parte svolta nella vigenza della pregressa regolamentazione (Cass. 19989/2021).
Tali compensi si determinano discostandosi dai parametri medi dello scaglione delle cause di valore fino ad € 26.000,00, in considerazione della bassa complessità delle questioni trattate, tenuto conto delle attività processuali e difensive effettivamente espletate.
4. Essendo stato rigettato l'appello, deve darsi atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio, a carico dell'appellante.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 626/2021, pubblicata in data 19.03.2021, così provvede:
a) rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la statuizione impugnata;
Part b) condanna , nella qualità di amministratore di sostegno del figlio Parte_1
- 5 - Corte d'Appello di Napoli- sezione seconda
, alla refusione, in favore dell'appellato, delle spese di lite del Parte_2 presente grado, che liquida in € 3.000,00 per compensi, oltre rimborso delle spese generali nella misura del 15%, IVA e CPA, se dovute, come per legge;
c) dà atto della ricorrenza dei presupposti di cui all'art. 13, comma 1 quater, del DPR 30 maggio 2002, n. 115 (comma inserito dall' art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre
2012, n. 228 ed applicabile ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore di tale legge) per il versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il presente giudizio a carico dell'appellante.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 9.7.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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