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Sentenza 4 luglio 2025
Sentenza 4 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/07/2025, n. 1300 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 1300 |
| Data del deposito : | 4 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA SENTENZA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO N. _____/2025
TRIBUNALE DI SALERNO
§§§
OGGETTO Il Tribunale Civile di Salerno, Sezione Lavoro e Previdenza, Opposizione a intimazione nella persona del Giudice del Lavoro, dott. Luigi Barrella, ha di pagamento pronunciato la seguente
SENTENZA
(con motivazione contestuale) Registro Generale nel giudizio civile di primo grado iscritto al n. 5775/24 R.G. Affari N. 5775/24 Civili Contenziosi, discusso con scambio di note scritte ex art. 127
ter cpc nel termine fissato del giorno 01.07.2025, avente ad oggetto: CRONOLOGICO
“Opposizione a intimazione di pagamento”; e vertente N. _______________ tra in persona del legale
[...]Parte_1
N. ______________ rappr. p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Mazzei del Foro di n. 092/25 R.B. Prev.
Salerno in virtù di mandato allegato al ricorso, elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore in Salerno, Corso Vittorio
Discusso nel termine Emanuele, n. 111; del 01.07.2025 con scambio di note
Ricorrente scritte ex art. 127 ter cpc e
in persona del legale
Controparte_1
Deposito minuta rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. A. Maiella del
_________________ Foro di Napoli in virtù di procura allegata alla memoria difensiva,
elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Napoli,
Pubblicazione in data Via del Rione Sirignano, n. 7;
__________________
Resistente
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 1 Parte_2 CP_2
§§§
Nel termine fissato del giorno 01.07.2025, le parti hanno discusso la causa con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc e, quindi, hanno precisato le conclusioni, riportandosi alle conclusioni già formulate negli scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO
DELLA DECISIONE
I. Con ricorso depositato in data 11.11.2024, la società
[...]
adiva il Tribunale di Salerno, Sezione Lavoro, Parte_3
ed impugnava l'intimazione di pagamento n. 100 2024 90140767 82
000, notificata a mezzo pec dall' in data Controparte_1
15.10.2024, per complessivi euro 8.134,11, relativamente a n. 4 avvisi di addebito per contributi previdenziali, e ne chiedeva l'annullamento, con condanna delle parti resistenti al rimborso delle spese di lite.
Quindi, il Giudice del Lavoro designato fissava, a norma dell'art. 415 cod. proc. civ., l'udienza di discussione, nonché il termine per la notificazione al resistente del ricorso e del decreto.
Instauratosi il contraddittorio mediante la rituale notifica nel termine fissato (cfr. relata di notifica, agli atti), si costituiva in giudizio l' CP_1
resistente, la quale impugnava l'avversa domanda e ne chiedeva il rigetto, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Di poi, effettuata l'attività istruttoria di rito mediante l'acquisizione dei documenti allegati, nel termine fissato del giorno 01.07.2025 le parti costituite hanno discusso la causa, con scambio di note scritte ex art. 127 ter cpc: indi, il Giudice del Lavoro ha deciso la causa come da sentenza in atti ex art. 429 c.p.c.
II. Il ricorso proposto dalla società Parte_1
è infondato e, pertanto, va rigettato.
[...]
Innanzitutto è infondata l'eccezione di difetto di motivazione
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 2 Parte_1 CP_2 dell'intimazione impugnata. Invero, l'atto impugnato contiene le ragioni che hanno determinato l a intimare il pagamento al CP_1
contribuente e, altresì, contengono l'indicazione degli elementi sulle quali si basa l'atto impugnato, anche mediante il richiamo agli atti prodromici posti a base dello stesso, cioè gli avvisi di addebito;
d'altra parte, ciò trova conferma nella circostanza che la parte ricorrente ha svolto delle ampie difese nell'atto introduttivo della lite, così confermando di ben conoscere i termini della controversia. In particolare, l'intimazione impugnata contiene l'indicazione di tutti gli elementi, oggettivi e soggettivi, dell'obbligazione contributiva: l'importo con interessi e sanzioni, l'autorità che ha emanato il provvedimento, le modalità e i termini per proporre ricorso, nonché il responsabile del procedimento (cfr. atto impugnato, allegato al fascicolo di parte ricorrente).
In proposito, la Suprema Corte ha più volte chiarito che “è sufficiente che la motivazione contenga l'enunciazione dei criteri astratti, senza necessità di esplicitare gli elementi di fatto utilizzati per l'applicazione di essi, in quanto il contribuente, conosciuto il criterio di valutazione adottato, è già in condizione di contestare e documentare l'infondatezza della pretesa erariale” (cfr. Cass. n. 3854/2022; Cass. 10639/2022; Cass.
39678/2021; nonché CTR Sardegna, Sez. V, sentenza n. 294/2020; CGT
Vibo Valentia sentenza n. 588/2023); ed ancora che “Al riguardo questa Corte ha affermato che "il disposto della L. n. 212 del 2000, art. 7, deve essere interpretato alla luce dell'intero sistema in cui si inserisce, tenendo in particolare presente, oltre al principio del raggiungimento dello scopo, anche il disposto della
L. n. 212 del 2000, art. 10, ove è stabilito che "I rapporti tra contribuente e amministrazione finanziaria sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede". Pertanto, alla luce del principio di ragionevolezza, espresso dall'art. 3 Cost., nonchè del principio di solidarietà economica e sociale, di cui all'art. 2 Cost., che
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 3 Parte_1 CP_2 deve ispirare i rapporti reciproci - anche tributari - fra Pubblica
Amministrazione e cittadino, la parte del rapporto tributario, sia essa il contribuente o la pubblica amministrazione, non può lamentare violazioni formali che non abbiano inciso realmente, e in negativo, sulla sua sfera giuridica" (v. Cass., Sez. 5, Sentenza n. 11052 del
09/05/2018)” (cfr. Cass. n. 39678/2021).
Egualmente è infondata l'eccezione di inesistenza/nullità degli atti impugnati, in quanto effettuata da un indirizzo di posta elettronica certificata non riportata in alcun pubblico registro.
Infatti, in forza del combinato disposto dell'art. 149 bis cpc e dell'art. 16 ter del D.L. n. 179/12, introdotto dalla legge di conversione n. 221/2012 del 2012, “……… il mancato utilizzo dell'indirizzo risultante dal
Reginde rileva solo per la notificazione degli atti giudiziari e tale non può considerarsi l'intimazione di pagamento né la cartella” (cfr. Cass. n.
15784/2018). D'altra parte, la notifica a mezzo pec presenta, rispetto a quella effettuata secondo la posta elettronica ordinaria, alcune caratteristiche ulteriori che permettono di risalire con certezza al mittente del documento e, quindi, all'autorità da cui lo stesso proviene. In particolare, la riconducibilità del documento al mittente è comprovata, oltre che dagli elementi propri della cartella di pagamento (presenti, quindi, sia in quella analogica che in quella informatica) anche dai dati di certificazione (ai sensi dell'art. 1 co.2 lett. r) del DM 2.11.2005, per “dati di certificazione” si intendono ad esempio data ed ora dell'invio, mittente, destinatario, oggetto, identificativo del messaggio, che descrivono l'invio del messaggio originale e sono certificati dal gestore di posta certificata del mittente;
tali dati sono inseriti nelle ricevute e sono trasferiti al titolare destinatario insieme al messaggio originario per mezzo di una busta di trasporto), contenuti, con carattere immodificabile, nelle buste di trasporto e nelle varie ricevute emesse e firmate dallo stesso Gestore, nonché dal dominio di posta elettronica dal quale il messaggio è stato inviato. Infatti, ciascun dominio pec è attribuibile dal
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 4 Parte_1 CP_2 Gestore unicamente a un soggetto determinato e che quello assegnato all' riporta esattamente il nome della Controparte_1
stessa, non lasciando, quindi, spazio a dubbi circa il soggetto mittente.
Tuttavia, qualora il destinatario di una e-mail certificata avesse dei dubbi circa il soggetto mittente (e quindi volesse verificare il titolare del dominio di posta elettronica dal quale gli è stato notificato il messaggio), ben potrebbe consultare la c.d. “Anagrafe dei domini internet” rappresentata, per quelli con estensione - come nel caso di specie “.it”, da “Registro.it”, accessibile attraverso il link http://nic.it/: detto registro, offre il servizio “who is” che permette, per ciascun dominio, di verificare alcuni dati, quali, ad esempio, il nominativo del soggetto registrante, il relativo indirizzo e recapiti telefonici/mail, la data di creazione del dominio e quella di scadenza, nonché i riferimenti del c.d. “contatto amministrativo”. Nel caso concreto, inserendo negli applicativi, sopra, nell'apposito campo di ricerca, il dominio “ Email_1
si ottengono le relative conferme di identità. In seno al
[...]
suindicato sito è pubblicato, tra l'altro, anche il “Regolamento per la assegnazione e gestione dei nomi a dominio nel ccTLD.it”, che nella sezione dedicata alla registrazione specifica, al punto n. 7, che “un nome a dominio è assegnato al Registrante soltanto dopo che il richiedente abbia indicato i propri dati, accettato le condizioni e le responsabilità stabilite per la registrazione di un nome a dominio (…) e abbia preso conoscenza degli oneri a suo carico”.
Tra le dichiarazioni che il registrante è tenuto a rendere compare, in particolare, anche quella di “avere titolo all'uso e/o disponibilità giuridica del nome a dominio richiesto e di non ledere, con tale richiesta di registrazione, diritti di terzi”. Tale dichiarazione è soggetta a verifica da parte del Registro, il quale può chiedere anche evidenza documentale di quanto sostenuto dal dichiarante. Pertanto, contrariamente al passato, in cui i domini erano rilasciati senza alcun nesso tra il nome prescelto ed il soggetto richiedente, attualmente l'assegnazione avviene secondo
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 5 Parte_1 CP_2 regole e criteri prestabiliti, volti ad assicurare anche il legittimo utilizzo di un nome a dominio.
Pertanto, non vi può essere dubbio alcuno circa la riferibilità della provenienza del messaggio elettronico e dei relativi contenuti ad all' , che con tale invio ha notificato al Controparte_1
contribuente l'atto oggetto di impugnazione, come comprovato dal file della “ricevuta di avvenuta consegna” anche nel formato .eml, il quale consente la piena verifica della ritualità del processo notificatorio.
Pertanto, la notificazione dell'opposto atto è avvenuta nel pieno rispetto della disciplina di legge vigente, allo specifico indirizzo PEC del destinatario, come risultante dai predetti elenchi e dalla stessa ricevuta, raggiungendo la piena conoscenza da parte del contribuente che, difatti, non a caso, non ne ha contestato la ricezione.
In ogni caso, al di là delle assorbenti argomentazioni di cui sopra, costituisce principio consolidato che qualsiasi vizio della notificazione sia da considerarsi sanato, ai sensi e per gli effetti degli artt. 160 e 165, ult, co., cpc, qualora sia provato che l'atto sia entrato nella sfera di conoscibilità del destinatario. Posto infatti che la funzione dell'attività di notifica è proprio quella di portare a conoscenza del destinatario l'esistenza dell'atto che lo riguarda, è evidente che nessuna conseguenza può derivare dagli asseriti vizi del procedimento di notifica, allorquando sia stato raggiunto lo scopo (Cass. n. 8674/2015; Cass. n.1301/2015;
Cass. n. 27089/2014). In tal senso, si è espressa la Suprema Corte, la quale ha affermato che “…Opera, infatti, nella fattispecie l'insegnamento, condiviso e consolidato nella giurisprudenza di questa
Corte, secondo cui “il principio, sancito in via generale dall'art. 156
c.p.c., secondo cui la nullità non può essere mai pronunciata se l'atto ha raggiunto lo scopo a cui è destinato, vale anche per le notificazioni, anche inrelazione alle quali pertanto la nullità non può essere dichiarata tutte le volte che l'atto, malgrado l'irritualità della notificazione, sia venuto a conoscenza del destinatario" (Cass., sez. lav.,
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 6 Parte_1 CP_2 n. 13857 del 2014; conf., Sez. Trib., n. 1184 del 2001 e n. 1548 del
2002). Il risultato dell'effettiva conoscenza dell'atto che consegue alla consegna telematica dello stesso nel luogo virtuale, ovverosia l'indirizzo di PEC espressamente a tale fine indicato dalla parte nell'atto introduttivo del giudizio di legittimità, determina infatti il raggiungimento dello stesso scopo perseguito dalla previsione legale del ricorso alla PEC. Nella specie i ricorrenti non adducono né alcuno specifico pregiudizio al loro diritto di difesa, né l'eventuale difformità tra il testo recapitato telematicamente, sia pure con estensione .doc in luogo del formato .pdf, e quello cartaceo depositato in cancelleria. La denuncia di vizi fondati sulla pretesa violazione di norme di rito non tutela l'interesse all'astratta regolarità del processo, ma garantisce solo l'eliminazione del pregiudizio subito dal diritto di difesa della parte in conseguenza della denunciata violazione (Cass., Sez. Trib., n. 26831 del
2014). Ne consegue che è inammissibile l'eccezione con la quale si lamenti un mero vizio procedimentale, senza prospettare anche le ragioni per le quali l'erronea applicazione della regola processuale abbia comportato, per la parte, una lesione del diritto di difesa o possa comportare altro pregiudizio per la decisione finale della Corte…”
(Cass. n. 7665/2016).
Ed ancora, in riferimento allo specifico caso di notifica di cartelle esattoriali e, in generale, di atti esattivi, effettuata a mezzo pec da un indirizzo del mittente non riportato in pubblici registri, di recente la
Suprema Corte, a Sezioni Unite, ha affermato che tale attività è disciplinata dall'art. 26 del Dpr. n. 602/1973 e dall'art. 60 del Dpr, n.
600/1973, non trovando applicazione la diversa disciplina dettata dalla legge n. 53/1994, riferibile solo all'attività di notificazione di atti giudiziari da parte degli avvocati: “In tema di notificazione a mezzo
PEC, la notifica del ricorso per cassazione effettuata dalla Procura
Generale della Corte dei Conti, utilizzando un indirizzo di posta elettronica istituzionale, rinvenibile sul proprio sito ”internet”, ma non
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 7 Parte_1 CP_2 risultante nei pubblici elenchi, non è nulla, ove la stessa abbia consentito, comunque, al destinatario di svolgere compiutamente le proprie difese, senza alcuna incertezza in ordine alla provenienza ed all'oggetto, tenuto conto che la più stringente regola, di cui all'art.
3-bis, comma 1, della l. n. 53 del 1994, detta un principio generale riferito alle sole notifiche eseguite dagli avvocati, che, ai fini della notifica nei confronti della P.A., può essere utilizzato anche l'Indice di cui all'art.
6- ter del d.lgs. n. 82 del 2005 e che, in ogni caso, una maggiore rigidità formale in tema di notifiche digitali è richiesta per l'individuazione dell'indirizzo del destinatario, cioè del soggetto passivo a cui è associato un onere di tenuta diligente del proprio casellario, ma non anche del mittente (Cass., Sez. Unite, 18.05.2022, n. 15979).
D'altra parte, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17968/2021, ha anche precisato che “il titolare dell'account di posta elettronica certificata ha il dovere di controllare prudentemente tutta la posta in arrivo, ivi compresa quella considerata dal programma gestionale utilizzato come "posta indesiderata" (Cass. n. 7752 del 2020 e Cass. Sez.
L. 21-05-2018, n. 12451; Cass. civ. Sez. I, 03-01-2017, n. 31; Cass. civ.
Sez. VI-1, 07-07-2016, n. 13917). Si tratta di un “dovere di comportamento attivo”, che non consente di sfuggire agli effetti della notifica semplicemente evocando contestazioni puramente formali e superabili con ordinaria diligenza”.
Insomma, la legge n. 53/1994 non disciplina la notifica delle cartelle esattoriali, ma la sola notificazione di atti giudiziari e processuali da parte di avvocati: egualmente il D.L. n. 179/12, artt. da 16 a 16 ter, i quali appartengono alla Sezioni “Giustizia Digitale” del suddetto decreto. Pertanto, se la legge 53/94 prevede l'obbligo di notifica da parte degli avvocati mediante indirizzo pec risultante nei pubblici elenchi a pena di invalidità della stessa, invece la normativa speciale disciplinante la notifica delle cartelle (Dpr. n. 602/73 art. 26, Dpr. n. 600/73 art. 60) non prevede tale obbligo, indicando quale obbligatorio il solo utilizzo
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 8 Parte_1 CP_2 dell'indirizzo pubblico del destinatario dell'atto. Quindi, mancando qualsiasi norma che preveda espressamente tale requisito di notifica esclusivamente da indirizzo pubblicato nel PPRR da parte di , non CP_2
essendo ciò previsto dalla normativa speciale di settore (Dpr. n 602/73 art. 26; Dpr. n. 600/73 art. 60) e non essendo applicabile il disposto dell'art. 3 bis della legge n. 53/1994, non è ipotizzabile la legittimità della declaratoria di inesistenza della notifica, altrimenti violandosi il principio di tassatività delle ipotesi di nullità della notifica in assenza di una norma che imponga l'obbligo suddetto e la corrispondente sanzione di inesistenza in caso di inosservanza.
In sostanza, alla luce dell'orientamento espresso dalla richiamata sentenza n. 15979/2022, la legge n. 53/1994 e gli obblighi in essa contenuti, con particolare riferimento all'invio della notifica esclusivamente da indirizzo pubblico a pena di giuridica invalidità della stessa, deve applicarsi alla sola notificazione degli atti giudiziari da parte degli avvocati;
l'eventuale incompletezza dell'indice degli indirizzi delle PA, di cui all'art. 16 ter D.L. n. 179/2012, non inficia l'attività notificatoria, ma può soltanto ed al limite costituire elemento di ipotetica responsabilità dirigenziale;
la consegna della pec al domicilio digitale del destinatario comporta il raggiungimento dello scopo della notifica, la quale, quindi, non potrà ricadere nella categoria giuridica dell'inesistenza; infine, la rigidità del sistema delle notifiche digitali realizza il principio di elettività della domiciliazione per chi ne sia destinatario, laddove, al contrario, nessuna incertezza si pone ove sia il mittente a promuovere la notifica da proprio valido indirizzo pec.
Per quanto riguarda, poi, il merito della presente controversia, come correttamente evidenziato dagli Istituti resistenti, l'odierna società ricorrente, ha già introdotto vari giudizi aventi ad oggetto gli atti prodromici all'intimazione impugnata nel presente giudizio. In particolare, richiamando le difese già svolte dal resistente nel CP_3
giudizio n. 6911/22 R.G. (così come già richiamate nella sentenza
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 9 Parte_1 CP_2 emessa nel suddetto giudizio in data 15.04.2025): “la società ricorrente ha introdotto diversi giudizi concernenti provvedimenti (collegati) dell'Agente della Riscossione, ove l' non era stato originariamente CP_3
coinvolto nonostante fosse liticonsorte necessario;
i titoli sottesi ai provvedimenti dell erano i medesimi avvisi di addebito di cui al CP_2
giudizio introdotto innanzi alla S.V..
1) Il primo giudizio, iscritto a ruolo il 24.5.2022, è stato introdotto avverso cartella esattoriale innanzi al Tribunale di Vallo Della CP_2
Lucania, ha originariamente assunto il n. 777/2022Rg nell'ambito del quale l' Ente Impositore non CP_3
risulta essere stato citato e, a seguito di declaratoria di incompetenza territoriale, è stato riassunto innanzi al Tribunale di Salerno, acquisendo il n. 1950/23, pendente innanzi alla S.V. con udienza di discussione fissata per il 15.4.2025 ove l' si è tempestivamente CP_3
costituito. Detto giudizio ha ad oggetto tutti gli avvisi di addebito impugnati nella presente sede ad eccezione di quelli aventi n.
40020140006255160000, 40020140008740886000,
40020150004652311000 e 40020150005295728000.
2) Il secondo giudizio, iscritto a ruolo il 2.11.2022, è stato introdotto avverso intimazione di pagamento avente ad oggetto tutti gli avvisi di addebito sottesi all'atto impugnato nella presente sede, ha acquisito il n.
7059/2022RGL ed è stato definito con sentenza esecutiva di rigetto integrale dell'opposizione n. 395/2024 emessa dal Dott. Gibboni in data
26.02.2024 (all. A).
3) Il terzo giudizio è quello oggi sottoposto all'attenzione del giudicante, concernente l'opposizione alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria cui sono sottesi tutti gli avvisi di addebito sottoposti all'attenzione della S.V., in relazione ai quali è stata già emessa la succitata pronuncia n. 395/2024 di rigetto della intimazione di pagamento.
Si eccepisce, pertanto, il bis in idem ed il già avvenuto accertamento
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 10 Parte_1 CP_2 della debenza di tutti gli atti sottesi alla comunicazione preventiva di iscrizione ipotecaria, segnalando che la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutivo/espropriativa la seconda, assolvono alla medesima funzione che è quella di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale” (cfr. memoria di costituzione pagg. 2-4). CP_3
In particolare, assume pregnante rilievo, anche in riferimento alle problematiche sollevate nel presente giudizio dalla società ricorrente, la sentenza n. 395/2024, emessa dal Tribunale adito in data 26.02.2024 nel giudizio n. 7059/22 R.G. (GdL dott.ssa I. Laudati), le cui ampie argomentazioni, del tutto condivisibili, è opportuno richiamare e trascrivere in questa sede:
“La ricorrente in data 18.10.2022 riceveva a mezzo pec intimazione di pagamento n. 10020229007401545000 emessa dall
[...]
di Salerno per l'importo complessivo di € Controparte_1
102.025,61. La stessa ritiene di non aver mai ricevuto la notifica degli atti prodromici e per prescrizione del credito.
Si costituiscono gli enti opponenti che resistono alla domanda attorea sostenendo la legittimità del credito richiesto e la legittimità della procedura di notifica degli atti prodromici all' intimazione impugnata.
Preliminarmente, nei confronti dell , Controparte_1
società concessionaria deputata alla riscossione dei crediti contributivi, possono esser fatte valere unicamente le doglianze relative alla formazione del titolo esecutivo, nella specie, quelle sollevate dall'odierno opponente relativamente all'omessa/irrituale notifica della cartella esattoriale sottostante all'impugnata intimazione di CP_3
pagamento. Invero, essendo stata abolita la procedura di iscrizione a ruolo dal gennaio 2011, anche per i vizi formali sollevati nei riguardi di avvisi di addebito soggetto legittimato a resistere rimane l'ente CP_3
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 11 Parte_1 CP_2 impositore.
Va evidenziato – questo avendo una efficacia sostanzialmente assorbente di tutta la questione – che, come ritenuto da varia giurisprudenza, la comunicazione preventiva di iscrizione di ipoteca e l'intimazione di pagamento, pur assumendo natura cautelare la prima ed esecutivo/espropriativa la seconda, assolvono alla medesima funzione che è quella di intimare al contribuente il pagamento del debito, pena l'assoggettamento agli ulteriori provvedimenti limitativi della propria sfera patrimoniale.
L'art.16 del D.P.R. 636/72 contiene una elencazione precisa degli atti suscettibili di impugnazione quali avviso di accertamento, ingiunzione, ruolo, provvedimento che irroga le sanzioni pecuniarie, atti tra i quali non è compresa la intimazione di pagamento, dal momento che essa rappresenta soltanto un sollecito non avente alcuna rilevanza ai fini della riscossione. Va rilevato che il riscossione, nel Controparte_4
notificare l'intimazione di pagamento, peraltro, avvisa l'intimato della possibilità di presentare ricorso avverso l'atto stesso allorquando i vizi riguardino proprio l'intimazione di pagamento, per esempio per la mancata notifica della cartella o per errori nella indicazione degli importi dovuti. L'intimazione di pagamento assolve due funzioni: la prima, equivalente a quella del precetto, consistente nell'accertare il mancato pagamento del debito contributivo e nell'intimare al contribuente l'effettuazione del versamento dovuto entro un termine ristretto, con l'avvertenza che in mancanza si procederà ad esecuzione forzata;
la seconda funzione è eventuale, ha natura sostanziale, e consiste nel portare a conoscenza del contribuente per la prima volta la pretesa contributiva, ove l'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notifica della cartella esattoriale. Come sancisce la Cassazione “nella sostanza (…) detta intimazione finisce con lo svolgere la funzione che, nel gergo dell'esecuzione ordinaria, si attribuisce al cosiddetto precetto “in rinnovazione”, ossia al precetto
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 12 Parte_1 CP_2 che il creditore procedente deve nuovamente notificare al l'intimato qualora egli non abbia eseguito il pignoramento entro il termine di cui all'articolo 481 c.p.c., ossia riguardo ad un precetto già notificato, ma divenuto inefficace. (Cass. Sentenza n. 6833/21)
Pertanto, il contribuente, il quale lamenti che la notificazione dell'intimazione di pagamento non sia stata preceduta dalla regolare notificazione degli atti prodromici, ha la possibilità di promuovere l'azione nei confronti del solo ente concessionario eccependo unicamente la nullità dell'atto consequenziale o impugnare cumulativamente anche l'atto presupposto (non notificato) per contestare radicalmente la pretesa contributiva (Cass. 25 luglio 2007 n.
16412; Cass.
8.6.2007 n.13483). Laddove l'opponente affermi di aver avuto per la prima volta conoscenza della pretesa contributiva con la notifica della intimazione di pagamento, è tenuto a proporre l'opposizione entro i termini decadenziali previsti per legge. Se
l'opponente contesta la notifica della intimazione di pagamento in assenza della preventiva notifica dell'atto prodromico, egli sta promuovendo una opposizione agli atti esecutivi e quindi l'opposizione va propostaentro il termine perentorio di venti giorni dalla notifica dell'atto impugnato. Laddove, invece, l'opponente intenda contestare il merito della pretesa contributiva consacrata nella cartella esattoriale, egli è tenuto ad impugnare il primo atto di cui sia venuto a conoscenza nel termine di 40 giorni previsti dall'art. 24 del d.lgs. 46/99. Applicando tali principi di diritto al caso esaminato, l'opposizione risulta ritualmente proposta in quanto la notifica dell'intimazione di pagamento
è avvenuta in data 18.10.2022 ed in data 02.11.2022 è stata depositata l'opposizione. L'opposizione non risulta in ogni caso fondata nella parte in cui il ricorrente sostiene di avere avuto per la prima volta conoscenza del debito contributivo con la notifica della intimazione di pagamento, atteso che l ha documentato la precedente e rituale notifica degli CP_3
avvisi di addebito: n. 40020180001160611 000, per contributi omessi
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 13 Parte_1 CP_2 alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo gennaio
2018, notificato per pec il 16 giugno 2018; n. 40020190000731877 000, per contributi omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo ottobre 2018, notificato per pec il 12 aprile 2019; n.
40020190003903682 000, per contributi omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo da gennaio a marzo 2019, notificato per pec il 12 luglio 2019; n. 40020190006154686 000, per contributi omessi alla Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal settembre 2017 al giugno 2018, notificato per pec il 16 ottobre 2019; n. 40020190006298335 000, per contributi omessi alla
Gestione Aziende con lavoratori dipendenti, per il periodo dal gennaio
2016 all'agosto 2017, notificato per pec il 30 ottobre 2019.
L'opponente, nel suo ricorso introduttivo ha presentato anche opposizione all'esecuzione, contestando il diritto dell'ente a procedere ad esecuzione forzata per la intervenuta prescrizione del credito.
Sul punto la Suprema Corte a Sezioni Unite con la sentenza n. 23397/16 ha risolto il contrasto giurisprudenziale insorto con riguardo dalla interpretazione da dare all'art. 2953c.c. , con riguardo specifico alla operatività o meno della ivi prevista conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, nelle fattispecie originate da atti di riscossione mediante ruolo o comunque di riscossione coattiva di crediti degli enti previdenziali, ovvero di crediti relativi ad entrate dello Stato, tributarie ed extratributarie, nonché di crediti delle Regioni, delle Province, dei Comuni e degli altri Enti locali, nonché delle sanzioni amministrative per la violazione di norme tributarie o amministrative e così via. La Suprema Corte ha escluso la conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario ai sensi dell'art. 2953 c.c., affermando che tale ultima disposizione si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la cartella, avendo natura di atto amministrativo, è priva dell'attitudine ad acquisire efficacia di
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 14 Parte_1 CP_2 giudicato. Alla luce del sopra richiamato precedente giurisprudenziale, pertanto, non si può dichiarare prescritti i crediti oggetto della intimazione di pagamento, atteso che tra la data di notifica delle cartelle esattoriali e la data di notifica della intimazione di pagamento oggi impugnata non è decorso il termine prescrizionale di cinque anni. Sul punto si accoglie quanto detto dall nella propria Controparte_1
memoria difensiva” l'attività di notifica degli atti impositivi è stata sospesa dall'8 marzo 2020 al 31 agosto 2021, in conformità con quanto stabilito dal decreto “Cura Italia” (DL 18/2020) e successive proroghe normative, da ultimo quella prevista dall'art. 9, L. n.73/2021. Di conseguenza, la “sospensione” legale dell'attività di notifica e di riscossione dell ha comportato necessariamente anche la CP_2
sospensione legale dei termini decadenziali e prescrizionali, legati a tali attività. Relativamente ai carichi, afferenti ad entrate tributarie e non tributarie, affidati all'agente della riscossione entro il 31 dicembre
2020, sono prorogati di 12 mesi i termini di decadenza e prescrizione in scadenza nel 2021 per la notifica delle cartelle di pagamento. Di conseguenza, tali termini sono stati posticipati al 31 dicembre 2022. I termini di prescrizione in scadenza nell'anno 2020 in virtù delle disposizioni emergenziali recate dall'art. 12, comma 2, del D. Lgs.
n.159/2015, sono prorogati al 31 dicembre del secondo anno successivo alla fine del periodo di sospensione, ossia al 31 dicembre 2022 (art. 68, comma 4-bis, lett. b), del DL n. 18/2020 introdotto dall'art. 1, comma 1, lett. b), del DL n. 129 del 2020).” Inoltre, l'Agenzia evidenzia anche che in precedenza è stato notificato sempre un preavviso di fermo ammnistrativo n. 10080201500034114000, nonché una procedura esecutiva presso terzi n. 10020183220000205008 e che l'opposto aveva provveduto ad inoltrare istanza di adesione alla rottamazione
Documento rif. AP – 10090201702382414301.
In considerazione di ciò non risulta maturata alcuna prescrizione per i crediti pretesi”.
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 15 Parte_1 CP_2 Orbene, le suddette argomentazioni rendono del tutto superfluo ogni approfondimento circa le doglianze sollevate dalla società ricorrente nel presente giudizio.
In ogni caso, appare opportuno aggiungere le seguenti brevi considerazioni.
Innanzitutto, l'intimazione impugnata contiene tutti gli elementi prescritti dalle norme vigenti, cioè l'indicazione del termine per il ricorso, l'Autorità dinanzi alla quale proporre il ricorso, gli atti impositivi sui quali si fonda l'intimazione, ecc.;
l'eccezione di omessa notifica degli atti presupposti risulta clamorosamente smentita dalla stessa proposizione da parte dell'odierna società ricorrente dei vari giudizi proposti dalla stessa e dalla stessa menzionati nel ricorso, oltre che dalla sopra richiamata sentenza n.
395/2024 e dalle relate di notifica e dalle ricevute pec allegate sia dall resistente (cfr. il fascicolo telematico della parte resistente): CP_1
avverso tali notifiche la società ricorrente non ha sollevate nessuna specifica contestazione (cfr. le note scritte depositate);
l'eccezione di prescrizione quinquennale è palesemente infondata, alla luce degli atti impositivi notificati alla società ricorrente nel corso del tempo (cfr. le relate e le ricevute pec allegate ai fascicoli di parte resistente), della normativa emergenziale Covid 19 e dell'avvenuta proposizione da parte ella società ricorrente dei vari giudizi dalla stessa menzionati nell'atto introduttivo del giudizio;
l'eccezione di errata quantificazione della pretesa di pagamento è inammissibile, in quanto del tutto generica e senza argomentazione alcuna e, in particolare, senza alcuna indicazione di un conteggio alternativo a quello riportato nell'atto impositivo impugnato;
l'eccezione di nullità dell'atto per violazione della legge n. 212/2000 è inammissibile, in quanto generico, e comunque infondata, dal momento che la violazione di tali norme non è sanzionata a pena di nullità.
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 16 Parte_1 CP_2 Infine, per quanto riguarda gli interessi e le sanzioni e l'aggio, gli stessi sono già indicati nei singoli atti prodromici e, inoltre, a pag. 23 dell'atto impugnato e, quanto, all'aggio esso è previsto nelle norme che regolano l'attività di riscossione. In ogni caso, in proposito, va evidenziato che gli interessi vengono calcolati secondo parametri individuati annualmente con decreto ministeriale. In ogni caso, come evidenziato dall' resistente costituita, la mancata indicazione CP_1
analitica del calcolo degli interessi non determina un vizio della cartella di pagamento e del ruolo, in quanto tale indicazione non rientra né nel contenuto minimo della cartella di pagamento né tra gli elementi che ai sensi dell'art. 1 del D.M. n. 321/1999 devono necessariamente essere indicati nel ruolo.
Per quanto attiene, poi, agli interessi moratori dovuti successivamente alla notificazione della cartella, va evidenziato che gli interessi non sono applicati, ma soltanto menzionati nell' impugnato: si tratta, infatti, di accessori solo eventuali, giacché, ai sensi dell'art. 30 del Dpr. n.
602/1973: “Decorso inutilmente il termine previsto dall'articolo 25, comma 2, sulle somme iscritte a ruolo, esclusi le sanzioni pecuniarie tributarie e gli interessi, si applicano, a partire dalla data della notifica della cartella e fino alla data del pagamento, gli interessi di mora al tasso determinato annualmente con decreto del Ministero delle finanze con riguardo alla media dei tassi bancari attivi”.
Peraltro, come già sopra detto, il tasso di interesse vigente di anno in anno è determinato anch'esso normativamente ed è, quindi, conoscibile da ogni cittadino come qualsiasi altro dato normativo. La Corte di
Cassazione (cfr. sentenza n. 8613/2011) ha affermato che il tasso annuo degli interessi è noto e conoscibile, perché determinato con provvedimento generale, e i limiti temporali di riferimento (dies a quo e dies ad quem),, necessari per il calcolo, sono anch'essi fissati in elementi cronologici ben individuati.
Infine, quanto alle sanzioni, l'importo delle stesse è ritualmente riportato
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 17 Parte_1 CP_2 negli atti impositivi notificati, in primis negli atti prodromici alla comunicazione impugnata nel presente giudizio.
In conclusione, quindi, per i suesposti motivi, il ricorso proposto risulta infondato e, pertanto, va rigettato.
III. Per quanto riguarda la regolamentazione delle spese di lite, alla soccombenza segue ex art. 91 cod. proc. civ. la condanna della società ricorrente al rimborso delle stesse in favore della parte resistente, le quali vengono liquidate in dispositivo, in applicazione della tariffa professionale vigente di cui al D.M. n. 55/2014, con riduzione ex art. 4, comma I, tenuto conto del valore della causa per ciascuna delle parti resistenti.
P.Q.M.
Il Tribunale Civile di Salerno, in funzione di Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalla società nei confronti dell' Parte_1 [...]
, con ricorso depositato in data 11.11.2024 e Controparte_1
ritualmente notificato, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione reietta, così provvede:
1) Rigetta il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
2) Condanna la società ricorrente al pagamento in favore della resistente delle spese di lite, che vengono liquidate in euro 1.750,00 per CP_1
compenso, oltre Iva e Cassa, se dovute, come per legge, e rimborso spese generali 15%, con attribuzione in favore del difensore per dichiarato anticipo.
Così deciso in Salerno in data 01.07.2025.
Il Giudice del Lavoro
dott. Luigi Barrella
Giudizio n. 5775/24 R.G. c/o pag. 18 Parte_1 CP_2