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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 17/11/2025, n. 688 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 688 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1869/2021
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SERCONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1869/2021 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 10.03 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. EN LA Parte_1
Per l'avv. VILLA FILOMENA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa come da note del 30.10.2025.
Parte opposta precisa come da note del 29.10.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN LA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EN LA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. VILLA FILOMENA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“La scrivente difesa insiste affinché sia revocato il decreto ingiuntivo e accertato e dichiarato che nessuna somma il deve corrispondere a insiste inoltre per l'ammissione di tutte le Pt_1 CP_1 prove richieste e non ammesse. Con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario, Cpa e
Iva come per legge”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi esposti in atti:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 630/2021 R.G. n. 1301/2021 emesso in data 20.05.2021 dal Tribunale di Forlì poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque di pronta e facile soluzione.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis per tutti i motivi esposti in atti:
- accertare e conseguentemente dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per i motivi sopra esposti in atti e, per l'effetto,
- rigettare in toto tutte le domande formulate e comunque tutte le richieste del Sig. Parte_1
,
[...]
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 630/2021 R.G. n. 1301/2021 emesso in data 20.05.2021 dal
Tribunale di Forlì e, per l'effetto,
- condannare l'opponente, nonché parte ingiunta, Sig. , a pagare in Parte_1 favore dell'impresa individuale , in persona del titolare sig. la somma di € CP_1 CP_1
8.418,00 come da fattura n. 07/2020 del 18.08.2020 oltre gli interessi di mora al tasso legale dal
03.08.2020 sino al saldo effettivo e le spese liquidate nel procedimento monitorio.
- vinte le spese di lite.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis per tutti i motivi esposti in atti:
- accertare e dichiarare che l'impresa , in persona del titolare sig. Controparte_2 CP_1
ha eseguito lavori edili commissionati dal Sig. presso l'immobile
[...] Parte_1 di proprietà di quest'ultimo,
- accertare e dichiarare che l' in virtù dei predetti lavori maturava Controparte_3 un credito pari ad € 8.418,00 oltre gli interessi di mora al tasso legale sino al saldo effettivo,
- rigettare in toto la domanda di parte opponente e, conseguentemente,
- condannare il Sig. , a pagare in favore dell'impresa Parte_1 Controparte_2
, in persona del titolare sig. la somma di € 8.418,00 oltre gli interessi di mora al
[...] CP_1 tasso legale dal 03.08.2020 al saldo effettivo e le spese liquidate nel procedimento monitorio o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impresa individuale chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 630/21 CP_1 nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- Di essere impresa individuale operante nel settore edile;
- Di avere ricevuto, nell'anno 2018, incarico da al fine di eseguire lavori di Pt_1 ristrutturazione presso l'immobile del sito in Gatteo, via Cesolino 3; Pt_1
pagina 3 di 9 - Di avere emesso, a conclusione dei lavori, la fattura n. 7/20 del 18.8.2020 (doc. 4);
- Essendo risultati vani i tentativi di ottenere il pagamento (doc. 5), l'impresa individuale CP_1
era creditrice della somma di Euro 8.418,00, oltre ad interessi.
[...]
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo, opposto da per i seguenti Parte_1 motivi:
- Non corrispondeva al vero il fatto che aveva conferito l'incarico a Pt_1 Controparte_3
;
[...]
- Il era, unitamente al fratello titolare dell'immobile sito in Gatteo;
Pt_1 CP_4
- I fratelli decidevano, effettivamente, di effettuare interventi di ristrutturazione Pt_1 sull'immobile (come da SCIA dell'agosto 2018, doc. 2) e a tal fine affidavano l'incarico a
R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. (doc. 3);
- La società appaltatrice era “gestita” da tal al quale i proprietari si erano rivolti al CP_5 fine di eseguire i lavori: era stato proprio ad indicare loro R.D.M. Costruzioni s.r.l.s.; CP_5
- R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. si avvaleva di diversi operai che si recavano, peraltro in maniera disorganizzata e non puntuale, di volta in volta in cantiere;
- Da settembre 2018, tuttavia, nessuno si recava più in cantiere nonostante i lavori non fossero terminati;
- Non riuscendo a mettersi in contatto con nessuno per l'appaltatrice, l'opponente si rivolgeva a non perché questo fosse l'appaltatore, ma semplicemente perché lo aveva conosciuto in CP_1 cantiere quale “operaio” di R.D.M. Costruzioni s.r.l.s.;
- Questi i fatti, iniziavano, di poi, le richieste di pagamento di nei confronti di CP_1 Pt_1
- Le richieste, tuttavia, venivano sempre respinte proprio in quanto nessun incarico era stato conferito dall'opponente all'opposto e, anzi, l'opponente aveva già saldato le competenze a
R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. (doc. 8);
- In sostanza, dunque, l'opponente rappresentava all'opposto che il pagamento per l'opera prestata da avrebbe dovuto essere erogato da R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. e non dal CP_1 committente.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla Controparte_3 base delle seguenti eccezioni:
- L'opponente conferiva incarico a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s., che a sua volta subappaltava i lavori all'opposta;
- Tuttavia, la richiesta di cui al ricorso monitorio era relativa ad altri lavori commissionati direttamente dall'opponente all'opposta. Dunque interveniva un accordo contrattuale in base al pagina 4 di 9 quale l'impresa R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. avrebbe lasciato il cantiere e i lavori sarebbero stati proseguiti da parte opposta (doc. 6);
- Il credito dell'opposta era dunque certo, liquido ed esigibile e comprovato dalla documentazione allegata.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prove per interpello e testi e, all'esito, dietro concorde richiesta dei difensori, veniva rinviata all'udienza odierna per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Parte opposta, attrice in senso sostanziale, agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni asseritamente rese in esecuzione di un contratto di appalto concluso con Parte_1
[...]
Posto che il contratto non è stato redatto per iscritto, e a fronte delle contestazioni dell'opponente (che nega di avere concluso il rapporto con parte opposta e nega altresì che parte opposta abbia adempiuto),
l'onere spettante in capo al creditore è duplice: egli deve anzitutto fornire prova dell'accordo contrattuale (i.e. dell'avvenuta conclusione del contratto, nonché dell'oggetto, dunque, in particolare, di quali siano stati i lavori commissionati e di quale fosse il prezzo pattuito) e, di poi, deve fornire prova dell'adempimento.
Si sottolinea che si tratta di due aspetti diversi – l'accordo contrattuale e l'adempimento – che devono essere accertati in giudizio al fine di ritenere sussistente il diritto al compenso (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. ord. 15287/24, che ha riformato la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto di appalto costituisse anche prova della sua esecuzione. La
Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024)”.
Se così è, come è, nel caso che occupa, anzitutto, vi sono seri dubbi circa l'avvenuta conclusione del contratto, in secondo luogo (e quand'anche si volesse ammettere che un accordo sia stato trovato) non è pagina 5 di 9 chiaro l'oggetto del contratto (Quali sarebbero le prestazioni? Quale sarebbe il prezzo pattuito?) e, da ultimo, non è provato l'avvenuto adempimento.
Circa l'avvenuta conclusione del contratto.
Parte convenuta opposta ha allegato al ricorso monitorio esclusivamente la fattura 7/2020, nella quale si legge “assistenza impianti, chiusura e apertura porte, demolizione scale, intonaco ecc”.
Mentre parte opponente si difende allegando che i predetti lavori erano stati appaltati a R.D.M.
Costruzioni s.r.l.s. (che avrebbe a sua volta conferito incarico all'opposto), parte opposta allega che in realtà siano stati conclusi due diversi contratti: uno con R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. ed un altro, successivo, con , con il quale aveva deciso di sostituire R.D.M. Costruzioni CP_1 Pt_1
s.r.l.s.
Esaminando gli esiti processuali si osserva quanto segue.
È provato che abbia conferito incarico a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s., come emerge Pt_1 documentalmente dalla Comunicazione di Inizio Lavori dell'ottobre 2018, depositata presso il Comune di Gatteo (doc. 3 parte opponente), nella quale l'impresa è espressamente individuata quale impresa esecutrice dei lavori relativi a “ristrutturazione parziale, con costruzione di scala esterna e demolizione di quella interna”.
Del pari è provato documentalmente che abbia corrisposto a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. il Pt_1 dovuto (cfr. doc. 8 parte opponente, che rappresenta la fattura emessa dall'impresa nei confronti dell'opponente, saldata, dell'importo di Euro 2.750,00, con causale “demolizione scala, rasatura muri, intonaco muri, rialzo travetti porte interne”).
Viceversa un secondo e diverso contratto con l'opposto è tutt'altro che provato.
Anzitutto hanno valore, sebbene non confessorio, senz'altro determinante, le dichiarazioni trascritte in seno alla citazione di parte opponente e relative a conversazioni (di cui è in atti chiavetta USB) tra il fratello dell'opponente ed il fratello dell'opposto dal cui tenore si comprende inequivocabilmente che i fratelli lamentano di non avere ricevuto il pagamento del dovuto da parte di (per R.D.M. CP_1 CP_5
Costruzioni s.r.l.s.), nonostante l'opponente abbia corrisposto il dovuto a quest'ultimo.
Ma non solo.
Anche le dichiarazioni testimoniali non elidono i dubbi relativi al perfezionamento di un “secondo” contratto tra le parti in causa.
Parte opponente ha declinato i seguenti capitoli di prova “11) dica il teste se è vero che l'impresa edile
RD lasciava il cantiere intorno alla fine di agosto del 2018; 13) dica il teste se è vero che i lavori edili ancora da eseguirsi dopo che la ditta RD aveva lasciato il cantiere sono stati realizzati personalmente dai fratelli;
14) dica il teste se è vero che il signor nel mese di Pt_1 Persona_1
pagina 6 di 9 settembre del 2018 comunicava, anche via whatsapp ai fratelli , che non sarebbero tornati in Pt_1 cantiere sino a quando il Signor non li avesse pagati per i lavori che avevano svolto;
15) CP_5 dica il teste se è vero che nei mesi successivi allo svolgimento dei lavori i insieme ai e Pt_1 CP_1 al Signor si sono incontrati ed in quella occasione il signor si impegnava a CP_5 CP_5 pagare i rilasciando loro delle cambiali;
16) dica il teste se è vero che la copia della cambiale CP_1 che le viene mostrata (doc. n. 6), è stata inviata via whatsapp dal signor per lamentarsi Persona_1 del fatto che detta cambiale non gli era stata pagata da;
17) dica il teste se è vero che il CP_5
Signor nel mese di novembre del 2018 si incontrava a casa dei per consegnare CP_5 Pt_1 loro le fatture della ditta RD relative ai lavori svolti. Una fattura intestata a Parte_1
(n.06 del novembre 2018), e l'altra con numero immediatamente precedente e/o successivo
[...] intestata a . Parte_2
Il Direttore Lavori oltre a riferire di non conoscere l'opposto, ha confermato che Testimone_1
“RD doveva fare le riprese d'intonaco, demolizione di una scala esistente e ricucitura di un solaio portante e chiusura tracce. Cap. 10: Quando RD ha lasciato il cantiere i lavori non erano finiti. In parte li ha fini il proprietario… Preciso che quando RD ha lasciato il cantiere mancava parte dell'intonaco, delle solette e gli impianti li ha fatti fare per conto proprio”.
Il teste, dunque, evidentemente a conoscenza dei fatti per l'incarico tecnico ricoperto in cantiere, non ha confermato l'esistenza del “secondo accordo”.
Il teste è, all'evidenza, inattendibile. CP_5
Ciò sia in quanto egli sarebbe colui che ha ricevuto il pagamento dall'opponente e non ha corrisposto il dovuto all'opposto (è dunque evidente l'interesse che egli ha circa la conferma del decreto ingiuntivo), sia in quanto egli ha riferito di avere rilasciato delle cambiali in favore dell'opposto e a garanzia del futuro pagamento dell'opponente.
Non vi è chi non veda l'assurdità di un comportamento di tal fatta: se come dichiara, era stato CP_5 incaricato dall'opponente per seguire i lavori (pur non essendo il D.L.), non vi è alcun motivo legittimo per il quale egli avrebbe dovuto addirittura rilasciare cambiali per garantire l'adempimento del committente.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra esaminate, parte opposta non può ritenersi avere fornito prova della sussistenza del rapporto contrattuale.
Circa l'oggetto del contratto e l'adempimento.
Ad abundantiam si rileva che, quand'anche volesse considerarsi provata l'esistenza del contratto – e così non è – in ogni caso non vi è prova né dell'oggetto né dell'adempimento; prove queste che,
pagina 7 di 9 secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, devono essere fornite in maniera rigorosa da chi richiede il pagamento.
Di certo non è elemento dirimente il documento 6 depositato da parte opposta, posto che si tratta di documento redatto da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, nel quale non vengono identificati gli elementi del presunto contratto: non si comprende quali lavori avrebbe dovuto eseguire l'opposto e a quale prezzo.
Né soccorre a tal fine il teste che ha dichiarato “Ero presente e durante questo incontro Tes_2
RD, che era entrato come appaltatore dichiarava di non essere disponibile ad accettare i prezzi imposti dal committente. Ma siccome già lavorava in cantiere per RD, assumeva lui CP_1 personalmente i lavori al posto di RD perché costava meno” ed erano tutti d'accordo perché in quel modo si poteva accontentare la committenza sia rispetto ai lavori che voleva fare, sia rispetto al prezzo che era disposto a pagare. RD stessa aveva proposto che si chiudesse così.
Cap. 24: Confermo il doc. 6 di parte opposta che mi si rammostra. Questa dichiarazione è stata scritta da me, insieme a . Non ricordo il giorno, ma ricordo che era prima della pandemia”; Parte_3 restano ignoti i lavori “residui” attribuiti all'opposto e resta ignoto il prezzo convenuto.
Analoghe conclusioni si traggono dalle dichiarazioni del teste , che così ha riferito “Cap. 4: Parte_3
Iniziavano i lavori a giugno 2018, ma non ricordo quando siano terminati. Per quel lavoro, la ditta
CA non emetteva nessuna fattura nei miei confronti.
Cap. 6: Non ricordo i lavori che erano da fare nello specifico.
A.D.R.: Io inizialmente ho preso l'appalto su alcuni lavori, che non ricordo nel dettaglio. Poi, ho dato in subappalto questi lavori a e di fatto sono uscito dal rapporto sia con sia con , CP_1 CP_1 Pt_1 perché non c'erano margini di guadagno per me. Quindi, ho fatto un'autorizzazione iniziale, dopodiché io non ho fatto più nulla e ho lasciato a loro la gestione dei loro rapporti”.
Dunque, benché dalle dichiarazioni dei suindicati testimoni potrebbero emergere elementi tali da far ritenere che un accordo sia intercorso, in ogni caso non è raggiunta la prova né dei suoi elementi costitutivi né dell'adempimento.
Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Non sussistono i presupposti ex art. 96 c.p.c. atteso che, nonostante l'accoglimento dell'opposizione, non si ritengono sussistenti i requisiti soggettivi richiesti dalla norma. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 630/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente della somma di Euro 4.227,00 a titolo di compensi, Euro 118,50 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
pagina 9 di 9
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SERCONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1869/2021 tra
Parte_1
ATTORE- OPPONENTE
e
CP_1
CONVENUTO- OPPOSTO
Oggi 17 novembre 2025 ad ore 10.03 innanzi al dott. Maria Cecilia Branca, sono comparsi:
Per l'avv. EN LA Parte_1
Per l'avv. VILLA FILOMENA CP_1
Il Giudice invita le parti a precisare le conclusioni.
Parte opponente precisa come da note del 30.10.2025.
Parte opposta precisa come da note del 29.10.2025.
Dopo breve discussione orale, il Giudice pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c.
Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca
pagina 1 di 9 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FORLI'
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Maria Cecilia Branca, ha pronunciato ex art. 281 sexies
c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1869/2021 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
EN LA, elettivamente domiciliato presso il difensore avv. EN LA
ATTORE- OPPONENTE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. ADAMO MARCO e CP_1 C.F._2 dell'avv. VILLA FILOMENA
CONVENUTO- OPPOSTO
CONCLUSIONI
Per parte opponente:
“La scrivente difesa insiste affinché sia revocato il decreto ingiuntivo e accertato e dichiarato che nessuna somma il deve corrispondere a insiste inoltre per l'ammissione di tutte le Pt_1 CP_1 prove richieste e non ammesse. Con vittoria di spese, competenze, onorari, rimborso forfettario, Cpa e
Iva come per legge”.
Per parte opposta:
“IN VIA PRELIMINARE
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, ogni contraria istanza disattesa e respinta, per i motivi esposti in atti:
- concedere la provvisoria esecuzione del Decreto Ingiuntivo n. 630/2021 R.G. n. 1301/2021 emesso in data 20.05.2021 dal Tribunale di Forlì poiché l'opposizione non è fondata su prova scritta e comunque di pronta e facile soluzione.
NEL MERITO ED IN VIA PRINCIPALE
pagina 2 di 9 Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis per tutti i motivi esposti in atti:
- accertare e conseguentemente dichiarare l'infondatezza della domanda attorea per i motivi sopra esposti in atti e, per l'effetto,
- rigettare in toto tutte le domande formulate e comunque tutte le richieste del Sig. Parte_1
,
[...]
- confermare il Decreto Ingiuntivo n. 630/2021 R.G. n. 1301/2021 emesso in data 20.05.2021 dal
Tribunale di Forlì e, per l'effetto,
- condannare l'opponente, nonché parte ingiunta, Sig. , a pagare in Parte_1 favore dell'impresa individuale , in persona del titolare sig. la somma di € CP_1 CP_1
8.418,00 come da fattura n. 07/2020 del 18.08.2020 oltre gli interessi di mora al tasso legale dal
03.08.2020 sino al saldo effettivo e le spese liquidate nel procedimento monitorio.
- vinte le spese di lite.
NEL MERITO IN VIA SUBORDINATA
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, adversis reiectis per tutti i motivi esposti in atti:
- accertare e dichiarare che l'impresa , in persona del titolare sig. Controparte_2 CP_1
ha eseguito lavori edili commissionati dal Sig. presso l'immobile
[...] Parte_1 di proprietà di quest'ultimo,
- accertare e dichiarare che l' in virtù dei predetti lavori maturava Controparte_3 un credito pari ad € 8.418,00 oltre gli interessi di mora al tasso legale sino al saldo effettivo,
- rigettare in toto la domanda di parte opponente e, conseguentemente,
- condannare il Sig. , a pagare in favore dell'impresa Parte_1 Controparte_2
, in persona del titolare sig. la somma di € 8.418,00 oltre gli interessi di mora al
[...] CP_1 tasso legale dal 03.08.2020 al saldo effettivo e le spese liquidate nel procedimento monitorio o quella maggiore o minore somma che risulterà di giustizia.
In ogni caso con vittoria di spese di lite e compensi professionali del presente giudizio, rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA come per legge”.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
L'impresa individuale chiedeva ed otteneva l'emissione del decreto ingiuntivo n. 630/21 CP_1 nei confronti di . Parte_1
A sostegno della domanda monitoria esponeva:
- Di essere impresa individuale operante nel settore edile;
- Di avere ricevuto, nell'anno 2018, incarico da al fine di eseguire lavori di Pt_1 ristrutturazione presso l'immobile del sito in Gatteo, via Cesolino 3; Pt_1
pagina 3 di 9 - Di avere emesso, a conclusione dei lavori, la fattura n. 7/20 del 18.8.2020 (doc. 4);
- Essendo risultati vani i tentativi di ottenere il pagamento (doc. 5), l'impresa individuale CP_1
era creditrice della somma di Euro 8.418,00, oltre ad interessi.
[...]
Veniva dunque emesso il decreto ingiuntivo, opposto da per i seguenti Parte_1 motivi:
- Non corrispondeva al vero il fatto che aveva conferito l'incarico a Pt_1 Controparte_3
;
[...]
- Il era, unitamente al fratello titolare dell'immobile sito in Gatteo;
Pt_1 CP_4
- I fratelli decidevano, effettivamente, di effettuare interventi di ristrutturazione Pt_1 sull'immobile (come da SCIA dell'agosto 2018, doc. 2) e a tal fine affidavano l'incarico a
R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. (doc. 3);
- La società appaltatrice era “gestita” da tal al quale i proprietari si erano rivolti al CP_5 fine di eseguire i lavori: era stato proprio ad indicare loro R.D.M. Costruzioni s.r.l.s.; CP_5
- R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. si avvaleva di diversi operai che si recavano, peraltro in maniera disorganizzata e non puntuale, di volta in volta in cantiere;
- Da settembre 2018, tuttavia, nessuno si recava più in cantiere nonostante i lavori non fossero terminati;
- Non riuscendo a mettersi in contatto con nessuno per l'appaltatrice, l'opponente si rivolgeva a non perché questo fosse l'appaltatore, ma semplicemente perché lo aveva conosciuto in CP_1 cantiere quale “operaio” di R.D.M. Costruzioni s.r.l.s.;
- Questi i fatti, iniziavano, di poi, le richieste di pagamento di nei confronti di CP_1 Pt_1
- Le richieste, tuttavia, venivano sempre respinte proprio in quanto nessun incarico era stato conferito dall'opponente all'opposto e, anzi, l'opponente aveva già saldato le competenze a
R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. (doc. 8);
- In sostanza, dunque, l'opponente rappresentava all'opposto che il pagamento per l'opera prestata da avrebbe dovuto essere erogato da R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. e non dal CP_1 committente.
Si costituiva in giudizio , chiedendo il rigetto dell'opposizione sulla Controparte_3 base delle seguenti eccezioni:
- L'opponente conferiva incarico a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s., che a sua volta subappaltava i lavori all'opposta;
- Tuttavia, la richiesta di cui al ricorso monitorio era relativa ad altri lavori commissionati direttamente dall'opponente all'opposta. Dunque interveniva un accordo contrattuale in base al pagina 4 di 9 quale l'impresa R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. avrebbe lasciato il cantiere e i lavori sarebbero stati proseguiti da parte opposta (doc. 6);
- Il credito dell'opposta era dunque certo, liquido ed esigibile e comprovato dalla documentazione allegata.
All'esito della prima udienza di comparizione veniva rigettata l'istanza di concessione della provvisoria esecuzione e venivano concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c.
La causa veniva istruita mediante prove per interpello e testi e, all'esito, dietro concorde richiesta dei difensori, veniva rinviata all'udienza odierna per gli incombenti ex art. 281 sexies c.p.c.
L'opposizione è fondata e merita accoglimento.
Parte opposta, attrice in senso sostanziale, agisce per ottenere il pagamento del corrispettivo per le prestazioni asseritamente rese in esecuzione di un contratto di appalto concluso con Parte_1
[...]
Posto che il contratto non è stato redatto per iscritto, e a fronte delle contestazioni dell'opponente (che nega di avere concluso il rapporto con parte opposta e nega altresì che parte opposta abbia adempiuto),
l'onere spettante in capo al creditore è duplice: egli deve anzitutto fornire prova dell'accordo contrattuale (i.e. dell'avvenuta conclusione del contratto, nonché dell'oggetto, dunque, in particolare, di quali siano stati i lavori commissionati e di quale fosse il prezzo pattuito) e, di poi, deve fornire prova dell'adempimento.
Si sottolinea che si tratta di due aspetti diversi – l'accordo contrattuale e l'adempimento – che devono essere accertati in giudizio al fine di ritenere sussistente il diritto al compenso (cfr. da ultimo, Cass.
Civ. ord. 15287/24, che ha riformato la pronuncia della Corte d'Appello di Venezia che aveva ritenuto che la prova dell'esistenza del contratto di appalto costituisse anche prova della sua esecuzione. La
Corte di Cassazione, in particolare, ha affermato che “il principio generale che regola la condanna all'adempimento nei contratti a prestazioni corrispettive comporta, in effetti, che la parte che chiede in giudizio l'esecuzione della prestazione dovuta (come il pagamento del compenso asseritamente maturato) non dev'essere, a sua volta, inadempiente, avendo, piuttosto, l'onere di offrire l'esecuzione della propria, se le prestazioni debbono essere eseguite contestualmente, ovvero dimostrare di avere adempiuto la propria obbligazione, se essa, come avviene per l'appaltatore, precede l'adempimento in ordine al pagamento del corrispettivo cui la controparte è tenuta (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 7763 del
22/03/2024)”.
Se così è, come è, nel caso che occupa, anzitutto, vi sono seri dubbi circa l'avvenuta conclusione del contratto, in secondo luogo (e quand'anche si volesse ammettere che un accordo sia stato trovato) non è pagina 5 di 9 chiaro l'oggetto del contratto (Quali sarebbero le prestazioni? Quale sarebbe il prezzo pattuito?) e, da ultimo, non è provato l'avvenuto adempimento.
Circa l'avvenuta conclusione del contratto.
Parte convenuta opposta ha allegato al ricorso monitorio esclusivamente la fattura 7/2020, nella quale si legge “assistenza impianti, chiusura e apertura porte, demolizione scale, intonaco ecc”.
Mentre parte opponente si difende allegando che i predetti lavori erano stati appaltati a R.D.M.
Costruzioni s.r.l.s. (che avrebbe a sua volta conferito incarico all'opposto), parte opposta allega che in realtà siano stati conclusi due diversi contratti: uno con R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. ed un altro, successivo, con , con il quale aveva deciso di sostituire R.D.M. Costruzioni CP_1 Pt_1
s.r.l.s.
Esaminando gli esiti processuali si osserva quanto segue.
È provato che abbia conferito incarico a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s., come emerge Pt_1 documentalmente dalla Comunicazione di Inizio Lavori dell'ottobre 2018, depositata presso il Comune di Gatteo (doc. 3 parte opponente), nella quale l'impresa è espressamente individuata quale impresa esecutrice dei lavori relativi a “ristrutturazione parziale, con costruzione di scala esterna e demolizione di quella interna”.
Del pari è provato documentalmente che abbia corrisposto a R.D.M. Costruzioni s.r.l.s. il Pt_1 dovuto (cfr. doc. 8 parte opponente, che rappresenta la fattura emessa dall'impresa nei confronti dell'opponente, saldata, dell'importo di Euro 2.750,00, con causale “demolizione scala, rasatura muri, intonaco muri, rialzo travetti porte interne”).
Viceversa un secondo e diverso contratto con l'opposto è tutt'altro che provato.
Anzitutto hanno valore, sebbene non confessorio, senz'altro determinante, le dichiarazioni trascritte in seno alla citazione di parte opponente e relative a conversazioni (di cui è in atti chiavetta USB) tra il fratello dell'opponente ed il fratello dell'opposto dal cui tenore si comprende inequivocabilmente che i fratelli lamentano di non avere ricevuto il pagamento del dovuto da parte di (per R.D.M. CP_1 CP_5
Costruzioni s.r.l.s.), nonostante l'opponente abbia corrisposto il dovuto a quest'ultimo.
Ma non solo.
Anche le dichiarazioni testimoniali non elidono i dubbi relativi al perfezionamento di un “secondo” contratto tra le parti in causa.
Parte opponente ha declinato i seguenti capitoli di prova “11) dica il teste se è vero che l'impresa edile
RD lasciava il cantiere intorno alla fine di agosto del 2018; 13) dica il teste se è vero che i lavori edili ancora da eseguirsi dopo che la ditta RD aveva lasciato il cantiere sono stati realizzati personalmente dai fratelli;
14) dica il teste se è vero che il signor nel mese di Pt_1 Persona_1
pagina 6 di 9 settembre del 2018 comunicava, anche via whatsapp ai fratelli , che non sarebbero tornati in Pt_1 cantiere sino a quando il Signor non li avesse pagati per i lavori che avevano svolto;
15) CP_5 dica il teste se è vero che nei mesi successivi allo svolgimento dei lavori i insieme ai e Pt_1 CP_1 al Signor si sono incontrati ed in quella occasione il signor si impegnava a CP_5 CP_5 pagare i rilasciando loro delle cambiali;
16) dica il teste se è vero che la copia della cambiale CP_1 che le viene mostrata (doc. n. 6), è stata inviata via whatsapp dal signor per lamentarsi Persona_1 del fatto che detta cambiale non gli era stata pagata da;
17) dica il teste se è vero che il CP_5
Signor nel mese di novembre del 2018 si incontrava a casa dei per consegnare CP_5 Pt_1 loro le fatture della ditta RD relative ai lavori svolti. Una fattura intestata a Parte_1
(n.06 del novembre 2018), e l'altra con numero immediatamente precedente e/o successivo
[...] intestata a . Parte_2
Il Direttore Lavori oltre a riferire di non conoscere l'opposto, ha confermato che Testimone_1
“RD doveva fare le riprese d'intonaco, demolizione di una scala esistente e ricucitura di un solaio portante e chiusura tracce. Cap. 10: Quando RD ha lasciato il cantiere i lavori non erano finiti. In parte li ha fini il proprietario… Preciso che quando RD ha lasciato il cantiere mancava parte dell'intonaco, delle solette e gli impianti li ha fatti fare per conto proprio”.
Il teste, dunque, evidentemente a conoscenza dei fatti per l'incarico tecnico ricoperto in cantiere, non ha confermato l'esistenza del “secondo accordo”.
Il teste è, all'evidenza, inattendibile. CP_5
Ciò sia in quanto egli sarebbe colui che ha ricevuto il pagamento dall'opponente e non ha corrisposto il dovuto all'opposto (è dunque evidente l'interesse che egli ha circa la conferma del decreto ingiuntivo), sia in quanto egli ha riferito di avere rilasciato delle cambiali in favore dell'opposto e a garanzia del futuro pagamento dell'opponente.
Non vi è chi non veda l'assurdità di un comportamento di tal fatta: se come dichiara, era stato CP_5 incaricato dall'opponente per seguire i lavori (pur non essendo il D.L.), non vi è alcun motivo legittimo per il quale egli avrebbe dovuto addirittura rilasciare cambiali per garantire l'adempimento del committente.
Dunque, alla luce delle argomentazioni sopra esaminate, parte opposta non può ritenersi avere fornito prova della sussistenza del rapporto contrattuale.
Circa l'oggetto del contratto e l'adempimento.
Ad abundantiam si rileva che, quand'anche volesse considerarsi provata l'esistenza del contratto – e così non è – in ogni caso non vi è prova né dell'oggetto né dell'adempimento; prove queste che,
pagina 7 di 9 secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità sopra richiamata, devono essere fornite in maniera rigorosa da chi richiede il pagamento.
Di certo non è elemento dirimente il documento 6 depositato da parte opposta, posto che si tratta di documento redatto da un soggetto terzo rispetto alle parti in causa, nel quale non vengono identificati gli elementi del presunto contratto: non si comprende quali lavori avrebbe dovuto eseguire l'opposto e a quale prezzo.
Né soccorre a tal fine il teste che ha dichiarato “Ero presente e durante questo incontro Tes_2
RD, che era entrato come appaltatore dichiarava di non essere disponibile ad accettare i prezzi imposti dal committente. Ma siccome già lavorava in cantiere per RD, assumeva lui CP_1 personalmente i lavori al posto di RD perché costava meno” ed erano tutti d'accordo perché in quel modo si poteva accontentare la committenza sia rispetto ai lavori che voleva fare, sia rispetto al prezzo che era disposto a pagare. RD stessa aveva proposto che si chiudesse così.
Cap. 24: Confermo il doc. 6 di parte opposta che mi si rammostra. Questa dichiarazione è stata scritta da me, insieme a . Non ricordo il giorno, ma ricordo che era prima della pandemia”; Parte_3 restano ignoti i lavori “residui” attribuiti all'opposto e resta ignoto il prezzo convenuto.
Analoghe conclusioni si traggono dalle dichiarazioni del teste , che così ha riferito “Cap. 4: Parte_3
Iniziavano i lavori a giugno 2018, ma non ricordo quando siano terminati. Per quel lavoro, la ditta
CA non emetteva nessuna fattura nei miei confronti.
Cap. 6: Non ricordo i lavori che erano da fare nello specifico.
A.D.R.: Io inizialmente ho preso l'appalto su alcuni lavori, che non ricordo nel dettaglio. Poi, ho dato in subappalto questi lavori a e di fatto sono uscito dal rapporto sia con sia con , CP_1 CP_1 Pt_1 perché non c'erano margini di guadagno per me. Quindi, ho fatto un'autorizzazione iniziale, dopodiché io non ho fatto più nulla e ho lasciato a loro la gestione dei loro rapporti”.
Dunque, benché dalle dichiarazioni dei suindicati testimoni potrebbero emergere elementi tali da far ritenere che un accordo sia intercorso, in ogni caso non è raggiunta la prova né dei suoi elementi costitutivi né dell'adempimento.
Conseguentemente l'opposizione deve essere accolta e il decreto ingiuntivo deve essere revocato.
Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo, conformemente a quanto previsto dal D.M. 55/14, come aggiornato (valori minimi quanto alla fase decisionale, a fronte della forma semplificata con cui è resa la presente pronuncia).
Non sussistono i presupposti ex art. 96 c.p.c. atteso che, nonostante l'accoglimento dell'opposizione, non si ritengono sussistenti i requisiti soggettivi richiesti dalla norma. pagina 8 di 9
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone:
1) Accoglie l'opposizione;
2) Per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 630/21;
3) Dichiara tenuta e condanna parte convenuta opposta al pagamento in favore di parte attrice opponente della somma di Euro 4.227,00 a titolo di compensi, Euro 118,50 per spese, spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura alle parti presenti ed allegazione al verbale.
Forlì, 17 novembre 2025
Il Giudice dott. Maria Cecilia Branca
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