TRIB
Sentenza 24 settembre 2025
Sentenza 24 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 24/09/2025, n. 2269 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 2269 |
| Data del deposito : | 24 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI LECCE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
N. 12238/2020 R.G.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in persona della dott.ssa
Maria I. Gustapane, in funzione di giudice del lavoro, ha pronunciato, con motivazione contestuale, la seguente
S E N T E N Z A nella causa discussa all'udienza del 19 Settembre 2025 - udienza sostituita dal deposito di note scritte, contenenti le sole istanze e conclusioni, a norma dell'art.127 ter c.p.c. e previa verifica del deposito delle note nel temine perentorio stabilito - promossa da:
- nato a [...] il [...] e residente in [...]Controparte_1
Cesareo (LE), rappresentato e difeso, con mandato in atti, dall'Avvocato
Salvatore Falconieri
Ricorrente
C O N T R O
- , in persona del legale rappresentante p.t. CP_2
Contumace
Oggetto: indennità di disoccupazione agricola
FATTO E DIRITTO
Con atto depositato in data 3/12/2020, il ricorrente di cui in epigrafe espone di aver presentato, in data 25/3/2019, domanda finalizzata ad ottenere l'indennità di disoccupazione per i lavoratori agricoli relativamente all'anno 2018, senza ricever alcuna risposta, rappresenta di aver proposto, invano, in data
23/10/2020 ricorso amministrativo, sostiene che alla data di presentazione della domanda per accedere al trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati agricoli era in possesso dei requisiti previsti dalla legge per la sussistenza del diritto alla prestazione richiesta e chiede testualmente:
“”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
1) accertare e dichiarare il diritto del sig. di poter usufruire Controparte_1 dell'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018 da parte dell' per le CP_2 ragioni di cui in narrativa;
2) per l'effetto condannare l' , in persona del Direttore p.t., a liquidare la CP_2 predetta prestazione in favore del sig. dal momento della Controparte_1 presentazione della domanda sino al soddisfo;
3) per l'effetto condannare l' , in persona del Direttore p.t. a corrispondere al CP_2 sig. a titolo di disoccupazione la complessiva somma di € 1.092,00, Controparte_1 oltre interessi e rivalutazione
4) per l'effetto, condannare l' al pagamento delle spese, diritti ed onorari del CP_2 presente giudizio con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario”.
Non si è costituito in giudizio , nonostante la rituale notificazione del ricorso CP_2
(documentata in allegato alle note depositate dalla difesa di parte ricorrente in data 10/1/2022) e all'udienza del 14/1/2022 ne è stata dichiarata la contumacia.
Tali essendo le prospettazioni attoree, il ricorso è fondato e va accolto per le ragioni di seguito esposte.
Occorre, in primo luogo, richiamare l'art. 32 della Legge 29 Aprile 1949, n. 264
(“Provvedimenti in materia di avviamento al lavoro e di assistenza dei lavoratori involontariamente disoccupati”) che recita: “””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
L'obbligo dell'assicurazione contro la disoccupazione è esteso:
a) ai lavoratori agricoli che prestano la loro opera retribuita alle altrui dipendenze, limitatamente alle categorie dei salariati fissi ed assimilati, obbligati e bracciali fissi, giornalieri di campagna, piccoli coloni e compartecipanti familiari e individuali, anche se in via sussidiaria esercitano un'attività agricola in proprio;
agli stessi spetta l'indennità di disoccupazione qualora risultino iscritti negli elenchi di cui all'articolo 12 del regio decreto 24 settembre 1940, n. 1949,
e successive modificazioni, per almeno un anno oltre che per quello per il quale è richiesta l'indennità, ed abbiano conseguito nell'anno per il quale è richiesta l'indennità e nell'anno precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri.
La durata della corresponsione dell'indennità di disoccupazione è pari, per i lavoratori agricoli predetti, alla differenza tra il numero di 270 ed il numero delle giornate di effettiva occupazione prestate nell'anno comprese quelle per attività agricole in proprio o coperte da indennità di malattia, infortunio, maternità, e sino ad un massimo di 180 giornate annue.
b) agli impiegati, anche delle pubbliche amministrazioni, cui non sia garantita la stabilità di impiego;
senza limite di retribuzione.
Sono estese alle predette categorie, in quanto compatibili con la disposizione della presente legge, le disposizioni vigenti per le categorie già comprese nell'obbligo dell'assicurazione della disoccupazione involontaria ed in particolare quelle
2 relative ai contributi per le indennità giornaliere e per il Fondo di integrazione per le assicurazioni sociali.
L'estensione dell'obbligo assicurativo per gli appartenenti alle categorie di prestatori di opera, di cui alla lettera b) del primo comma, si applica con effetto dal primo periodo di paga successivo alla data di entrata in vigore della presente legge”.
Deve, inoltre, ricordarsi che l'art. 2 del D.P.R. 3 Dicembre 1970, n. 1049 (“Norme in materia di assicurazione per la disoccupazione involontaria dei lavoratori agricoli” prevede che: “”””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””””
“I lavoratori che esercitano, in via normale o prevalente, attività agricola o non agricola di carattere autonomo od associato, non hanno diritto all'indennità di disoccupazione anche se iscritti negli elenchi nominativi dei lavoratori agricoli.
Sono in ogni caso considerati esercenti le attività di cui al primo comma, i lavoratori iscritti, ai fini dell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, negli elenchi dei coltivatori diretti, mezzadri e coloni, degli artigiani e dei commercianti, rispettivamente ai sensi della legge 26 ottobre 1957, n. 1047, e successive modificazioni, della legge 4 luglio 1959, n. 463, e della legge 22 luglio
1966, n. 613”.
Tanto premesso, nel caso di specie si osserva che con il ricorso si chiede la prestazione di disoccupazione agricola per l'anno 2018 deducendo che “Al momento della presentazione della domanda per accedere al trattamento di sostegno al reddito per i lavoratori disoccupati agricoli avvenuta in data
25.3.2019, il sig. era in possesso dei seguenti requisiti: “1) aveva prestato CP_1 la propria attività lavorativa a tempo determinato come operaio agricolo come si evince dal contratto di lavoro del 9.5.2017. dall' , dalle buste paga di CP_3 maggio, giugno e luglio 2018; 2) risultava iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli per almeno un anno oltre quello per il quale richiedeva
l'indennità come da estratto contributivo, nonché da elenchi del 2016 2017 e
2018. 3) aveva conseguito nel biennio comprendente lo stesso indicato anno per il quale è richiesta l'indennità e quello precedente un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri, così come si evince all'estratto contributivo, nonché dagli elenchi agricoli del 2016, 2017 e 2018 Il sig. non si trova in CP_1 nessuna delle seguenti incompatibilità previsti dalla legge in materia per ottenere la prestazione dell'indennità di disoccupazione: 1) non è iscritto in nessuna gestione separata e/o autonoma. 2) non ha presentato la domanda di disoccupazione agricola oltre il termine previsto dalla normativa e cioè il 31 marzo dell'anno successivo a quello in cui si è verificata la disoccupazione. 3) non è
3 titolare di pensione. 4) non ha svolto attività autonoma da cui siano derivati guadagni per l'anno 2017, così come si evince dalla dichiarazione dei redditi del
2016, 2017, 2018 per come accertato dall'Agenzia Dell'Entrate”.
Si osserva, inoltre, che l' non ha chiarito il motivo del diniego della CP_4 domanda del ricorrente, né in sede amministrativa né nel presente giudizio nel quale, come detto, è rimasto contumace.
Deve, a questo punto, rilevarsi che dalla documentazione in atti emerge quanto segue.
Dalla lettera di assunzione del 9/5/2018, dal Modello UNILAV di comunicazione del rapporto lavorativo al Centro per l'Impiego e dalle buste paga di Maggio 2018,
Giugno 2018 e Luglio 2018 allegate al ricorso emerge che l'istante ha lavorato dal 10/5/2018 al 30/9/2018 come operaio agricolo alle dipendenze della società semplice agricola di LI TO.
Dall'estratto contributivo allegato al ricorso risulta inoltre che al ricorrente sono stati accreditati 78 contributi settimanali da lavoro agricolo dipendente per l'anno 2016 e 52 contributi settimanali da lavoro agricolo dipendente negli anni
2017, 2018 e 2019.
Dai documenti allegati al ricorso, emerge, dunque, che è stato Controparte_1 iscritto negli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli negli anni 2016, 2017 e
2018, e, quindi, per almeno un anno oltre quello oggetto della domanda e che il medesimo ha conseguito un accredito complessivo di almeno 102 contributi giornalieri nell'anno per il quale ha richiesto l'indennità e nell'anno precedente.
Deve, quindi, ritenersi che il sig. , alla data di presentazione della CP_1 domanda amministrativa, presentava tutti i requisiti previsti dall'art. 32 c. 1 lett a) della Legge 29 aprile 1949, n. 264.
Si rileva, inoltre, che dal Certificato della Agenzia delle Entrate del 18/4/2019, allegato anche esso al ricorso, si evince che nel 2018 il ricorrente ha percepito un reddito complessivo imponibile di € 2.489,00, importo che corrisponde alla somma degli importi recati dalle buste paga relative alle mensilità di maggio
2018 (€ 431,00), giugno 2018 (€ 1.148,00) e Luglio 2018 (€ 910,00), sicché si deve ritenere che il ricorrente nel 2018 abbia percepito soltanto reddito da lavoro dipendente e non abbia svolto attività di lavoro autonomo, con la conseguenza che si deve ritenere insussistente la causa di esclusione del diritto all'indennità di disoccupazione agricola di cui all'art. 2 c.
1. del D.P.R. 3 Dicembre 1970, n.
1049.
Per tutte le ragioni che precedono, risultando provato il possesso di tutti i requisiti previsti dalla legge per la concessione della prestazione previdenziale
4 richiesta, deve dichiararsi il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018.
In ordine alla quantificazione del dovuto, in assenza di contestazione da parte del resistente contumace, si ritiene di aderire ai conteggi delineati nel ricorso sulla base del contratto di lavoro e dell'estratto contributivo.
Ne consegue che, in accoglimento del ricorso, l deve essere condannato al CP_2 pagamento in favore del sig. della somma di € 1.092,00, oltre Controparte_1 accessori di legge.
Le spese processuali seguono la soccombenza e, considerato il valore della causa e avuto riguardo all'attività svolta, vanno liquidate come in dispositivo con distrazione in favore del procuratore di parte ricorrente per dichiarato anticipo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in composizione monocratica, in funzione di Giudice del
Lavoro, in accoglimento del ricorso, dichiara il diritto del ricorrente a percepire l'indennità di disoccupazione agricola per l'anno 2018, e, per l'effetto, condanna l' al pagamento della somma di € 1.092,00, oltre accessori di legge. CP_2
Condanna l al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in € 300,00, CP_2 oltre rimborso spese generali, IVA e CPA come per legge, con distrazione.
Lecce, 19 Settembre - 24 Settembre 2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Maria I. Gustapane
5