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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/05/2025, n. 1524 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 1524 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
R E P U B B LI C A I T A L I A N A In nome del Popolo Italiano
Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Leo Giovanni, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.06.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver Persona_1 significativamente chiarito che la sig.ra è affetta dal descritto complesso Parte_1 patologico: “artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e delle grosse articolazioni di aaii e responsabile insieme con la patologia neurologica parkinsonismo della necessità di ausilio da parte di terzi nell'assunzione della stazione eretta, nella realizzazione dei passaggi posturali e nella deambulazione;
cardiopatia ipertensiva aritmogena: patologia dell'apparato cardio circolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa e da alterazioni del ritmo cardiaco con necessità di assunzione costante di terapia anticoagulante;
nel caso in esame con priva di complicanze emodinamiche e moderatamente controllata da terapia medica;
pregressa exeresi di osteoma frontale sin: patologia neoplastica benigna delle ossa del cranio trattata chirurgicamente nel 2021, attualmente in follow-up clinico e strumentale negativo per recidiva e/o localizzazioni secondarie;
mielodisplasia: la sindrome mielodisplastica è un disturbo della produzione di cellule ematopoietiche caratterizzata da una proliferazione clonale di cellule staminali anormali;
i pazienti di solito presentano una carenza di globuli rossi (più frequentemente anemia), globuli bianchi e/o piastrine;
nel caso in esame oggetto di presa in carico da parte di specialista ematologo e moderatamente controllata da terapia medica;
disturbo neurocognitivo maggiore: patologia neurodegenerativa dell'età adulta ad andamento cronico e progressivo caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, la memoria in primis, di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative;
oltre ai sintomi cognitivi sono presenti altri sintomi che riguardano la sfera della personalità, l'affettività, l'ideazione e la percezione, le funzioni vegetative, il comportamento;
nel caso in esame esordito circa due anni fa, evoluto progressivamente in senso peggiorativo, quantificabile come in stadio avanzato e gravato da episodi confusionali, di disorientamento in una condizione di completa dipendenza;
parkinsonismo: patologia degenerativa del SNC caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, ipertono e bradicinesia;
nel caso in esame esordita circa un anno, scarsamente responsiva a terapia medica fa e responsabile insieme con la patologia osteoarticolare della limitazione della motilità globale rilevata durante la valutazione (vedi certificazione dott. del 28.03.2024)”, ha, in termini Per_2 convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “L' insieme di tali patologie determina un giudizio medico legale di invalido ultrasessantacinquenne con Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita + portatore di handicap comma 3. art. 3 legge 104/92; la decorrenza di tale riconoscimento dal settembre 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello neuro cognitivo in particolare, determinanti per il diritto al beneficio accordato..”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica,
2 eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Ugualmente inammissibile è la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 co. 3 L.n. 104/92, non essendo la stessa stata proposta col ricorso introduttivo (e, quindi, da intendere quale domanda nuova), ma soltanto (e senza autorizzazione del giudice) con le note di trattazione scritta del 19.5.2025. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.06.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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Tribunale di Lecce sezione lavoro
Il giudice, dott. Giovanni De Palma, ha pronunziato, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la seguente SENTENZA nella controversia di previdenza ed assistenza sociale promossa da:
, rappresentata e difesa dall' avvocato Leo Giovanni, ricorrente;
Parte_1
e in persona del legale rappresentante in carica, rappresentato e difeso dall' CP_1 avvocato Fanigliuolo Fabio, resistente;
oggetto: “indennità di accompagnamento”
Fatto e diritto Con atto depositato in data 13.06.2024, la parte ricorrente - a seguito dell'esito negativo della verifica del requisito sanitario svolta in sede di procedimento per accertamento tecnico preventivo obbligatorio di cui all'art. 445 bis c.p.c. - contestando le valutazioni espresse dal CTU nella relazione peritale depositata in detta sede, ha chiesto al Giudice del Lavoro adito di voler dichiarare la sussistenza dei requisiti per la attribuzione in suo favore della prestazione assistenziale di cui in oggetto, con conseguente condanna dell'istituto previdenziale convenuto al pagamento dei ratei spettanti. L' costituitosi, ha contestato l'ammissibilità e la fondatezza della domanda. CP_1
Istruita per il tramite della documentazione prodotta e con il rinnovo della consulenza tecnica medico legale, previa sostituzione dell'udienza di discussione con il deposito di note ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la controversia è stata decisa in data odierna a mezzo della presente sentenza.
Deve preliminarmente rilevarsi che l'azione giudiziaria è proponibile (in quanto risulta presentata la domanda amministrativa), nonché procedibile (in quanto risulta preceduta dall'espletamento dell'accertamento tecnico preventivo, essendo pacificamente applicabile ratione temporis la norma di cui all'art. 445 bis c.p.c.) e, altresì, che non sussiste decadenza dalla domanda giudiziale ai sensi dell'art. 42, comma 3, D. L. n. 269/03, conv. in L.n. 326/03, in quanto il ricorso ex art. 445-bis c.p.c. è stato depositato entro i sei mesi dalla data della visita ovvero di comunicazione del provvedimento amministrativo. Inoltre, l'opposizione al vaglio è da ritenere ammissibile, avendo la parte ricorrente depositato la preventiva dichiarazione di dissenso entro il termine perentorio di 30 giorni dalla data della comunicazione delle operazioni di consulenza tecnica in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio ed essendo stati sufficientemente specificati i motivi della contestazione.
1 All'esito dell'approfondimento medico legale resosi necessario, sulla scorta di un percorso logico ineccepibile, il consulente tecnico dott. , dopo aver Persona_1 significativamente chiarito che la sig.ra è affetta dal descritto complesso Parte_1 patologico: “artrosi poliarticolare: patologia degenerativa dell'apparato osteoarticolare caratterizzata da riduzione della motilità dei segmenti interessati;
nel caso in esame estrinsecantesi a livello del rachide in toto e delle grosse articolazioni di aaii e responsabile insieme con la patologia neurologica parkinsonismo della necessità di ausilio da parte di terzi nell'assunzione della stazione eretta, nella realizzazione dei passaggi posturali e nella deambulazione;
cardiopatia ipertensiva aritmogena: patologia dell'apparato cardio circolatorio sostenuta da elevati valori di pressione arteriosa e da alterazioni del ritmo cardiaco con necessità di assunzione costante di terapia anticoagulante;
nel caso in esame con priva di complicanze emodinamiche e moderatamente controllata da terapia medica;
pregressa exeresi di osteoma frontale sin: patologia neoplastica benigna delle ossa del cranio trattata chirurgicamente nel 2021, attualmente in follow-up clinico e strumentale negativo per recidiva e/o localizzazioni secondarie;
mielodisplasia: la sindrome mielodisplastica è un disturbo della produzione di cellule ematopoietiche caratterizzata da una proliferazione clonale di cellule staminali anormali;
i pazienti di solito presentano una carenza di globuli rossi (più frequentemente anemia), globuli bianchi e/o piastrine;
nel caso in esame oggetto di presa in carico da parte di specialista ematologo e moderatamente controllata da terapia medica;
disturbo neurocognitivo maggiore: patologia neurodegenerativa dell'età adulta ad andamento cronico e progressivo caratterizzata da perdita delle funzioni cognitive, la memoria in primis, di entità tale da interferire con le usuali attività sociali e lavorative;
oltre ai sintomi cognitivi sono presenti altri sintomi che riguardano la sfera della personalità, l'affettività, l'ideazione e la percezione, le funzioni vegetative, il comportamento;
nel caso in esame esordito circa due anni fa, evoluto progressivamente in senso peggiorativo, quantificabile come in stadio avanzato e gravato da episodi confusionali, di disorientamento in una condizione di completa dipendenza;
parkinsonismo: patologia degenerativa del SNC caratterizzata dalla triade sintomatologica tremore, ipertono e bradicinesia;
nel caso in esame esordita circa un anno, scarsamente responsiva a terapia medica fa e responsabile insieme con la patologia osteoarticolare della limitazione della motilità globale rilevata durante la valutazione (vedi certificazione dott. del 28.03.2024)”, ha, in termini Per_2 convincenti, concluso nel senso di ritenere che: “L' insieme di tali patologie determina un giudizio medico legale di invalido ultrasessantacinquenne con Ultra65enne con necessità di assistenza continua non essendo in grado di svolgere gli atti quotidiani della vita + portatore di handicap comma 3. art. 3 legge 104/92; la decorrenza di tale riconoscimento dal settembre 2024, epoca presunta del peggioramento del quadro clinico generale e di quello neuro cognitivo in particolare, determinanti per il diritto al beneficio accordato..”. Le conclusioni cui il consulente è pervenuto, a seguito di accurati esami clinici e strumentali e di attento studio della documentazione prodotta, appaiono pienamente condivisibili in quanto sorrette da adeguata motivazione medico-legale, del tutto immune da vizi logico-giuridici, non essendo, peraltro, stati evidenziati, in maniera specifica,
2 eventuali errori o omissioni e dovendosi ovviamente ritenere che la consulenza tecnica d'ufficio può integrare, per relationem, la motivazione in fatto della presente sentenza (cfr. CASS. LAV. 27 LUGLIO 2006 N° 17178 e le molteplici ivi citate, nonché CASS. SEZ. I, 4 MAGGIO 2009 N° 10222). Tanto, ancor più in assenza di contrarie e specifiche argomentazioni delle parti tali da condurre ad una decisione diversa da quella adottata (cfr. anche CASS. SEZ. III, 30 APRILE 2009 N. 10123). E', invece, da dichiarare inammissibile la domanda di condanna dell' al CP_1 pagamento della prestazione assistenziale di cui trattasi, esulando dal presente giudizio di opposizione ai risultati dell'ATP, l'accertamento dei requisiti ulteriori rispetto a quello propriamente sanitario, atteso, principalmente, che il ricorso per accertamento tecnico preventivo non include la domanda diretta al conseguimento della prestazione assistenziale e che il successivo giudizio di opposizione postula la formulazione di specifiche doglianze modulate sui motivi di contestazione delle risultanze della c.t.u.. Ugualmente inammissibile è la domanda di parte ricorrente volta all'accertamento del requisito sanitario dell'handicap grave ex art. 3 co. 3 L.n. 104/92, non essendo la stessa stata proposta col ricorso introduttivo (e, quindi, da intendere quale domanda nuova), ma soltanto (e senza autorizzazione del giudice) con le note di trattazione scritta del 19.5.2025. Il ricorso deve essere, dunque, accolto nei limiti dappresso precisati, mentre le spese di lite - attesa la predetta data di insorgenza del diritto, successiva alla data di presentazione della domanda amministrativa - devono intendersi compensate alla luce del principio di causalità (in tal senso, già Cass., sez. VI-L, 17 luglio 2017, n. 17653, nonché Cass. sez. lav. 1 marzo 2025 n. 5422, secondo cui “il rigetto in sede amministrativa della prestazione richiesta ha trovato conferma nell'accertamento, a seguito di consulenza tecnica, del requisito sanitario decorrente da epoca successiva alla domanda amministrativa”; Cass., sez. lav., 5 settembre 2024, n. 23845). Il costo dell'indagine peritale svolta in sede di accertamento tecnico preventivo obbligatorio è da porre a carico dell' che deve farne anticipazione, quale unico CP_1 titolare (dal lato passivo) del rapporto fatto valere in giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto, con atto depositato in data 13.06.2024, da
[...]
nei confronti dell' così provvede: dichiara che si trova nella Pt_1 CP_1 Parte_1 condizione sanitaria che dà diritto alla indennità di accompagnamento dal mese di settembre 2024; compensa le spese di lite;
pone definitivamente a carico dell' le CP_1 spese di consulenza tecnica, liquidate con separato decreto. Lecce, 28 maggio 2025.
il giudice dott. Giovanni De Palma
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