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Sentenza 3 giugno 2025
Sentenza 3 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catanzaro, sentenza 03/06/2025, n. 100 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catanzaro |
| Numero : | 100 |
| Data del deposito : | 3 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 283 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Caulonia M.na (RC) C.F._2 alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica Tassone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 16 febbraio 2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda contestuale Parte_2
per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del
RGVG n. 283/2024 - Pagina 1 di 5 matrimonio dagli stessi contratto in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio il 12 agosto
1997 ed in costanza del quale era nato un solo figlio, ormai maggiorenne ed economicamente, deducendo che “a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi” la comunione materiale e spirituale era venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivano separatamente già da cinque anni.
Dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di prima comparizione dei coniugi mediante deposito di note scritte di trattazione.
Chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Isca sullo ON in Via Grande n. 4 rimane nella disponibilità della sig.ra e il sig. trasferirà altrove Pt_1 Pt_2
la propria residenza;
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di avere risolto eventuali pendenze di dare e avere;
Reciprocamente le parti dichiarano espressamente e scientemente ex art 1376 cc, la volontà di cedere e di accettare il predetto accordo”.
Domandavano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
1.1. All'udienza dell'8 maggio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione in presenza – rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 19/2024 pubblicata il 18 luglio 2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
RGVG n. 283/2024 - Pagina 2 di 5 1.3. All'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata anch'essa in modalità cartolare, le parti confermavano mediante deposito di note scritte di trattazione di non volersi riconciliare e di ottenere una pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Con provvedimento del 7 marzo 2025, il Giudice Delegato – preso atto – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio osserva che la presente sentenza viene emessa a seguito di pronuncia della separazione, giusta sentenza non definitiva n. 19/2024, avendo i coniugi proposto domanda contestuale di separazione e divorzio.
3. Nel merito, il Tribunale rileva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è Parte_1 Parte_2
fondata e deve essere accolta, atteso che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla
Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono telematicamente comparsi all'udienza presidenziale del 8 maggio 2024 e la separazione è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con la citata sentenza.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, il Collegio
RGVG n. 283/2024 - Pagina 3 di 5 ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia manifestata dalle parti alla domanda di assegno divorzile.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 283 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] il Parte_1
17.08.1974 e , nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2
contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Andrea Apostolo dello ON (CZ) il 12 agosto 1997 da e Parte_1
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Parte_2
Anno 1997, Atto n. 6, Parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) prende atto della rinuncia delle parti alla domanda di assegno divorzile;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Andreaa Apostolo dello
ON (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
RGVG n. 283/2024 - Pagina 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 283/2024 - Pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CATANZARO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, nella persona dei signori Magistrati:
Dott.ssa Francesca Garofalo Presidente
Dott.ssa Elais Mellace Giudice rel./est.
Dott.ssa Olimpia Abet Giudice riunito in camera di consiglio, udito il giudice relatore e viste le richieste delle parti, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al n. 283 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto ricorso congiunto per la cessazione degli effetti civili del matrimonio civile, vertente
TRA
(c.f. ) e (c.f. Parte_1 C.F._1 Parte_2
) entrambi elettivamente domiciliati in Caulonia M.na (RC) C.F._2 alla Piazza Bottari n. 13, presso lo studio dell'Avv. Jessica Tassone che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso congiunto;
RICORRENTI
NONCHÈ
Pubblico Ministero –in sede-
interventore ex lege
CONCLUSIONI
Per entrambe le parti pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso congiunto.
RILEVATO IN FATTO
1. Con ricorso congiuntamente proposto in data 16 febbraio 2024, Parte_1
e adivano l'intestato Tribunale proponendo domanda contestuale Parte_2
per la separazione personale dei coniugi e cessazione degli effetti civili del
RGVG n. 283/2024 - Pagina 1 di 5 matrimonio dagli stessi contratto in Sant'Andrea Apostolo dello Jonio il 12 agosto
1997 ed in costanza del quale era nato un solo figlio, ormai maggiorenne ed economicamente, deducendo che “a causa del venir meno dell'affectio coniugalis e per effetto di incomprensioni maturate negli anni e via via sempre più acuitesi” la comunione materiale e spirituale era venuta meno, rendendo intollerabile la prosecuzione della convivenza, tant'è che i coniugi vivano separatamente già da cinque anni.
Dichiaravano, pertanto, di non volersi riconciliare e di volersi avvalere della facoltà di sostituire l'udienza di prima comparizione dei coniugi mediante deposito di note scritte di trattazione.
Chiedevano, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi alle seguenti condizioni:
“
1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. La dimora coniugale ubicata nel Comune di Isca sullo ON in Via Grande n. 4 rimane nella disponibilità della sig.ra e il sig. trasferirà altrove Pt_1 Pt_2
la propria residenza;
3. Entrambi i coniugi dichiarano di essere autonomi economicamente e di avere risolto eventuali pendenze di dare e avere;
Reciprocamente le parti dichiarano espressamente e scientemente ex art 1376 cc, la volontà di cedere e di accettare il predetto accordo”.
Domandavano, altresì, una volta decorsi i termini di legge, di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio con conferma delle condizioni concordate in sede di separazione.
1.1. All'udienza dell'8 maggio 2024, sostituita ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. dal deposito di note di trattazione scritta, il Giudice delegato – preso atto della volontà dei coniugi di non riconciliarsi e di rinuncia alla comparizione in presenza – rimetteva la causa al Collegio per la decisione sulla separazione.
1.2. Con sentenza non definitiva n. 19/2024 pubblicata il 18 luglio 2024, il Tribunale pronunciava la separazione dei coniugi e con separata ordinanza rimetteva la causa sul ruolo per la prosecuzione del giudizio in ordine alla domanda di divorzio.
RGVG n. 283/2024 - Pagina 2 di 5 1.3. All'udienza del 12 febbraio 2025, celebrata anch'essa in modalità cartolare, le parti confermavano mediante deposito di note scritte di trattazione di non volersi riconciliare e di ottenere una pronuncia di divorzio alle medesime condizioni della separazione.
Con provvedimento del 7 marzo 2025, il Giudice Delegato – preso atto – rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
OSSERVATO IN DIRITTO
2. Preliminarmente, il Collegio osserva che la presente sentenza viene emessa a seguito di pronuncia della separazione, giusta sentenza non definitiva n. 19/2024, avendo i coniugi proposto domanda contestuale di separazione e divorzio.
3. Nel merito, il Tribunale rileva che la domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio congiuntamente proposta da e è Parte_1 Parte_2
fondata e deve essere accolta, atteso che ricorrono tutte le condizioni previste dalla legge.
Ed invero, deve rilevarsi che sono decorsi i termini previsti dall'art. 3 L. 898/70, essendosi la separazione protratta ininterrottamente per oltre sei mesi previsti dalla
Legge, decorrenti da quando i coniugi – incardinato il giudizio per la separazione consensuale - sono telematicamente comparsi all'udienza presidenziale del 8 maggio 2024 e la separazione è stata pronunciata dall'intestato Tribunale con la citata sentenza.
In siffatta situazione, l'indagine in ordine alla possibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale non può che risolversi negativamente dal momento che: la durata della separazione, l'espressa volontà di non riconciliarsi, la concorde domanda di divorzio, rendono palese come sia venuta meno tra i coniugi ogni forma di affectio coniugalis.
Alla luce di quanto sopra, ritiene il Collegio che sussistano tutti i presupposti di legge per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio civile contratto dai coniugi in epigrafe indicati.
2.1. Quanto alle condizioni formalizzate nel ricorso sopra riportate - e che qui devono intendersi integralmente richiamate e trascritte - afferenti, in particolare, alla regolamentazione dei rapporti personali e patrimoniali dei coniugi, il Collegio
RGVG n. 283/2024 - Pagina 3 di 5 ritiene che quanto stabilito dai coniugi appare congruo e adeguato, conforme alle norme di legge e all'ordine pubblico, sicché – non rendendosi necessario alcun ulteriore intervento giudiziale sul punto – il Tribunale prende atto degli accordi intervenuti tra le parti.
2.2. Il Tribunale prende, altresì, atto della rinuncia manifestata dalle parti alla domanda di assegno divorzile.
2.3. Vanno disposte le formalità di cui all'art. 10 della succitata legge.
3. In considerazione degli interessi coinvolti e della congiunta domanda di divorzio, ritiene il Tribunale che sussistano evidenti ragioni per poter disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Catanzaro, Prima Sezione Civile, in composizione Collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 283 del R.G.V.G. dell'anno 2024 avente ad oggetto domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio, promossa congiuntamente da , nata a [...] il Parte_1
17.08.1974 e , nato a [...] il [...], disattesa ogni Parte_2
contraria istanza, così provvede:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in
Sant'Andrea Apostolo dello ON (CZ) il 12 agosto 1997 da e Parte_1
, trascritto nei Registri dello Stato Civile del medesimo Comune, Parte_2
Anno 1997, Atto n. 6, Parte II, Serie A;
2) omologa le condizioni concordate dalle parti, che qui s'intendono integralmente riportate e trascritte;
3) prende atto della rinuncia delle parti alla domanda di assegno divorzile;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Sant'Andreaa Apostolo dello
ON (CZ), cui viene trasmessa la sentenza a cura della Cancelleria in copia autentica, di procedere alle trascrizioni, annotazioni e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n.
396 (Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L.
6.3.1987 n.74
5) dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del giudizio.
RGVG n. 283/2024 - Pagina 4 di 5 Così deciso in Catanzaro, nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del
21 maggio 2025.
Il Giudice rel./est
Dott.ssa Elais Mellace
Il Presidente
Dott.ssa Francesca Garofalo
RGVG n. 283/2024 - Pagina 5 di 5