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Sentenza 13 giugno 2025
Sentenza 13 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 13/06/2025, n. 2178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2178 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2025 |
Testo completo
N. 6194 /2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.05.2025 da
1) Parte_1 nato: Milano il 29.09.1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Fuccella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata: Milano il 08.03.1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Deana del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, alle Parte_2 seguenti condizioni:
a) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Pt_2 responsabilità genitoriale disponendo concordemente in ordine alla cura, all'accudimento, all'istruzione, l'educazione e il mantenimento del figlio tenendo conto delle capacità, delle Pt_2 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, rispettando le condizioni di seguito specificate pur potendo, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
b) sarà collocato in via paritetica presso entrambi i genitori e trascorrerà, così come già Pt_2 avviene da luglio 2024, 4 giorni presso l'abitazione ove risiede la madre sita in Settimo Milanese, via di Vittorio n. 42, ove sarà fissata anche la residenza anagrafica di e 3 giorni presso Pt_2
l'abitazione ove risiede il padre, sita in Settimo Milanese, Via Tonale, 9 (MI). E' comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in relazione alla permanenza di Pt_2 presso l'abitazione dell'uno o l'altro genitore, nel rispetto delle eIGenze primarie del minore e degli impegni lavorativi del padre e della madre;
c) È fatta salva altresì la possibilità per ciascun genitore d'avvalersi dell'aiuto dei rispettivi parenti per la gestione di;
Pt_2
d) Alcun importo a titolo di contributo per il mantenimento del figlio sarà corrisposto da un Pt_2 genitore all'altro;
e) La casa di proprietà del IG. sita in Settimo Milanese via di Vittorio n. 42 sarà Parte_1 abitata dalla IG.ra , che vi rimarrà con il figlio sino a che questi non Controparte_1 Pt_2 avrà terminato l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado;
f) In forza di quanto previsto al punto e) la IG.ra si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile CP_1 al IG. con gli arredi che attualmente lo compongono, entro il termine massimo del 30 luglio Pt_1
2032 o, comunque entro il mese di luglio dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado di
; Pt_2
g) Le spese straordinarie di , saranno a carico del padre nella misura del 100% e saranno Pt_2 regolamentate secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate dalla Corte di Appello di Milano qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
h) Il IG. percepirà il 100% dell'importo dell'assegno unico;
Pt_1
i) La IGnora in ragione del fatto che abiterà presso l'immobile del IG. ed altresì del CP_1 Pt_1 fatto che quest'ultimo è onerato del pagamento delle rate del mutuo gravante sul predetto immobile oltre che del pagamento del canone di locazione relativo all'immobile ove si è trasferito e risiede, sito in Settimo Milanese, via Tonale, 9 (MI), corrisponderà al IG. l'importo di € 600,00 mensili, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
j) Allorquando la IG.ra lascerà l'abitazione di proprietà del IG. qualora le condizioni
CP_1 Pt_1 economiche della IG.ra siano peggiorate e non abbiano subito miglioramenti, il IG.
CP_1 Pt_1 corrisponderà alla IG.ra un contributo economico di € 300,00 al mese, a partire dal 1 giorno
CP_1 del mese successivo a quello in cui la IG.ra rilascerà l'immobile e, ciò, per i 12 mesi successivi
CP_1 al rilascio dell'abitazione. Trascorso tale termine di 12 mesi alcun onere di corrispondere tale, o diverso, importo alla IG.ra graverà più sul IG. e la IG.ra non avrà più alcun titolo
CP_1 Pt_1 CP_1
o ragione per richiedere la corresponsione di alcuna somma in suo favore;
k) Allorquando la IG.ra rilascerà l'immobile di proprietà del IG. cesserà l'obbligo a CP_1 Pt_1 carico della IG.ra di corrispondere quanto previsto al precedente punto i) in favore del IG. CP_1
e questi non avrà più alcun titolo o ragione per richiedere alla IGnora la corresponsione Pt_1 CP_1 di tale somma;
l) durante le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore. I Pt_2 genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'uno all'altro l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente l'uno all'altro il periodo di vacanze estive che intendono trascorre con il figlio non appena avranno l'approvazione del piano ferie da parte dei rispettivi datori di lavoro. Il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali a periodi alternati, con la madre e con il padre, il Natale 2025 con il padre e la fine dell'anno 2025 con la madre, la Pasqua 2025 con il padre mentre, l'anno successivo, il figlio trascorrerà il Natale con la madre e la fine dell'anno con il padre, la Pasqua con la madre, e così alternandosi per gli anni a seguire;
trascorrerà ad anni alternati il giorno del proprio Pt_2 compleanno con ciascun genitore;
in occasione di tale giorno, il genitore che risulterà, per quel giorno, collocatario, potrà trascorrere con , durante tale giornata, un lasso di tempo sufficiente a Pt_2 consentirgli di effettuare personalmente gli auguri e la consegna dei regali;
m) ciascun genitore si impegna a garantire almeno un contatto telefonico quotidiano del figlio con il genitore non presente;
n) i genitori prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti del padre e della madre;
o) compensare integralmente le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di conIGlio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Laura Maria Cosmai Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 22.05.2025 da
1) Parte_1 nato: Milano il 29.09.1984 cittadino: italiano
Cod. Fisc. CodiceFiscale_1 residente in [...] con l'Avv. Lorenzo Fuccella del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Controparte_1 nata: Milano il 08.03.1985 cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Valeria Deana del Foro di Milano presso il quale ha eletto domicilio telematico con i seguenti figli: nato il [...] a [...], cittadino italiano Parte_2
FATTO
Le parti, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data
22.05.2025 contenente l'indicazione delle loro condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale nei confronti del figlio nato fuori dal matrimonio, alle Parte_2 seguenti condizioni:
a) il figlio sarà affidato congiuntamente ad entrambi i genitori che eserciteranno la Pt_2 responsabilità genitoriale disponendo concordemente in ordine alla cura, all'accudimento, all'istruzione, l'educazione e il mantenimento del figlio tenendo conto delle capacità, delle Pt_2 inclinazioni naturali e delle aspirazioni del figlio, rispettando le condizioni di seguito specificate pur potendo, limitatamente alle decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, esercitare la responsabilità genitoriale separatamente;
b) sarà collocato in via paritetica presso entrambi i genitori e trascorrerà, così come già Pt_2 avviene da luglio 2024, 4 giorni presso l'abitazione ove risiede la madre sita in Settimo Milanese, via di Vittorio n. 42, ove sarà fissata anche la residenza anagrafica di e 3 giorni presso Pt_2
l'abitazione ove risiede il padre, sita in Settimo Milanese, Via Tonale, 9 (MI). E' comunque fatta salva la possibilità per i genitori di accordarsi diversamente in relazione alla permanenza di Pt_2 presso l'abitazione dell'uno o l'altro genitore, nel rispetto delle eIGenze primarie del minore e degli impegni lavorativi del padre e della madre;
c) È fatta salva altresì la possibilità per ciascun genitore d'avvalersi dell'aiuto dei rispettivi parenti per la gestione di;
Pt_2
d) Alcun importo a titolo di contributo per il mantenimento del figlio sarà corrisposto da un Pt_2 genitore all'altro;
e) La casa di proprietà del IG. sita in Settimo Milanese via di Vittorio n. 42 sarà Parte_1 abitata dalla IG.ra , che vi rimarrà con il figlio sino a che questi non Controparte_1 Pt_2 avrà terminato l'ultima classe della scuola secondaria di primo grado;
f) In forza di quanto previsto al punto e) la IG.ra si impegna sin d'ora a rilasciare l'immobile CP_1 al IG. con gli arredi che attualmente lo compongono, entro il termine massimo del 30 luglio Pt_1
2032 o, comunque entro il mese di luglio dell'ultimo anno di scuola secondaria di primo grado di
; Pt_2
g) Le spese straordinarie di , saranno a carico del padre nella misura del 100% e saranno Pt_2 regolamentate secondo quanto previsto dalle Linee Guida emanate dalla Corte di Appello di Milano qui da intendersi integralmente richiamate e trascritte;
h) Il IG. percepirà il 100% dell'importo dell'assegno unico;
Pt_1
i) La IGnora in ragione del fatto che abiterà presso l'immobile del IG. ed altresì del CP_1 Pt_1 fatto che quest'ultimo è onerato del pagamento delle rate del mutuo gravante sul predetto immobile oltre che del pagamento del canone di locazione relativo all'immobile ove si è trasferito e risiede, sito in Settimo Milanese, via Tonale, 9 (MI), corrisponderà al IG. l'importo di € 600,00 mensili, Pt_1 somma da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT;
j) Allorquando la IG.ra lascerà l'abitazione di proprietà del IG. qualora le condizioni
CP_1 Pt_1 economiche della IG.ra siano peggiorate e non abbiano subito miglioramenti, il IG.
CP_1 Pt_1 corrisponderà alla IG.ra un contributo economico di € 300,00 al mese, a partire dal 1 giorno
CP_1 del mese successivo a quello in cui la IG.ra rilascerà l'immobile e, ciò, per i 12 mesi successivi
CP_1 al rilascio dell'abitazione. Trascorso tale termine di 12 mesi alcun onere di corrispondere tale, o diverso, importo alla IG.ra graverà più sul IG. e la IG.ra non avrà più alcun titolo
CP_1 Pt_1 CP_1
o ragione per richiedere la corresponsione di alcuna somma in suo favore;
k) Allorquando la IG.ra rilascerà l'immobile di proprietà del IG. cesserà l'obbligo a CP_1 Pt_1 carico della IG.ra di corrispondere quanto previsto al precedente punto i) in favore del IG. CP_1
e questi non avrà più alcun titolo o ragione per richiedere alla IGnora la corresponsione Pt_1 CP_1 di tale somma;
l) durante le vacanze estive trascorrerà due settimane consecutive con ciascun genitore. I Pt_2 genitori si impegnano a comunicare reciprocamente l'uno all'altro l'indirizzo dove ciascuno di essi trascorrerà con il figlio le vacanze. Entrambi i genitori si impegnano a comunicare tempestivamente l'uno all'altro il periodo di vacanze estive che intendono trascorre con il figlio non appena avranno l'approvazione del piano ferie da parte dei rispettivi datori di lavoro. Il figlio trascorrerà le festività natalizie e pasquali a periodi alternati, con la madre e con il padre, il Natale 2025 con il padre e la fine dell'anno 2025 con la madre, la Pasqua 2025 con il padre mentre, l'anno successivo, il figlio trascorrerà il Natale con la madre e la fine dell'anno con il padre, la Pasqua con la madre, e così alternandosi per gli anni a seguire;
trascorrerà ad anni alternati il giorno del proprio Pt_2 compleanno con ciascun genitore;
in occasione di tale giorno, il genitore che risulterà, per quel giorno, collocatario, potrà trascorrere con , durante tale giornata, un lasso di tempo sufficiente a Pt_2 consentirgli di effettuare personalmente gli auguri e la consegna dei regali;
m) ciascun genitore si impegna a garantire almeno un contatto telefonico quotidiano del figlio con il genitore non presente;
n) i genitori prestano fin d'ora reciproco consenso per il rilascio e/o il rinnovo del passaporto e per l'inserimento del figlio minore su entrambi i passaporti del padre e della madre;
o) compensare integralmente le spese di lite.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno confermato le condizioni ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta delle parti può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Omologa le condizioni inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
2) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
3) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
4) Compensa tra le parti le spese di procedura.
Così deciso in Milano, il 11.6.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Laura Maria Cosmai