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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 17/12/2025, n. 17699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 17699 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
OTTAVA SEZIONE CIVILE
In composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, dr. MARIO CODERONI, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al N.R.G. 31210/2024, e vertente
TRA
, e, per essa, la mandataria , con l'Avv. DELL'ALI Parte_1 Parte_2
EMANUELE,
RICORRENTE nei confronti di
, Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
OGGETTO: Altri istituti relativi alle successioni.
CONCLUSIONI di parte attrice: Piaccia al Tribunale ill.mo, adversis rejectis, accertare che nata ad [...] il [...], CF Controparte_1
e residente in [...], ha posto C.F._1 in essere comportamenti che abbiano determinato l'accettazione per fatti concludenti dell'eredità del marito , nato a [...] il 23 Persona_1 agosto 1966, CF e deceduto in Roma il 09.02.2007, per l'effetto C.F._2
dichiarare la stessa erede pura e semplice del de cuius, ordinando all'Agenzia delle
Entrate, Ufficio Provinciale di Roma, Servizio di Pubblicità Immobiliare di Roma 2, la trascrizione dell'emananda sentenza con esonero da ogni responsabilità.
Con vittoria di spese e compensi legali.»
Pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
La domanda proposta dalla ricorrente non può essere accolta, difettandone diversi presupposti.
In primo luogo, la prova della titolarità del credito vantato dalla ricorrente.
Invero, la ha agito quale asserita cessionaria di un credito già vantato Parte_1
nei confronti della odierna convenuta da Banca di Roma, per un mutuo;
la titolarità del credito, come è evidente, costituisce elemento fondamentale della domanda spiegata, in quanto la ricorrente, solo quale creditrice della convenuta ha interesse a far accertare l'accettazione dell'eredità e la conseguente proprietà dell'immobile caduto in successione, onde poter soddisfare coattivamente le proprie ragioni.
A sostegno del proprio diritto, tuttavia, la ricorrente ha prodotto non già il contratto di cessione, ma soltanto l'estratto della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, dell'avviso della cessione in blocco a seguito di operazione di cartolarizzazione (doc. 2 allegato al ricorso).
In materia, la giurisprudenza ormai assolutamente consolidata ha affermato che la produzione del solo avviso di cessione pubblicato in Gazzetta Ufficiale ex art. 58 TUB, non fornisce, di per sé solo, piena prova della cessione, dal momento che non costituisce il negozio di cessione, ma ha soltanto la funzione di notificarla ai debitori ceduti, analogamente all'avviso di cui all'art. 1264 c.c. (ex multis, Cass. n. 24798 del 5/11/2020 e n.
17944 del 22/06/2023; nel merito, v. Trib. Napoli 22.04.2021; Trib. Lucca 26.03.2021; Trib.
Lecce 19.02.2021, Trib. Paola, 7.09.2023, Trib. Milano, 24.10.2023, tutte pubblicate su
IlCaso.it, sezione giurisprudenza); tale avviso potrebbe comunque costituire prova idonea della titolarità del rapporto, laddove all'interno di esso siano enunciate chiaramente le categorie e gli elementi identificativi dei crediti ceduti, che consentano di individuare con certezza che anche quello controverso vi rientra (Cass. sez. 1, n. 31188 del 29/12/2017 e sez. 3, n. 4277 del 10/02/2023), e, inoltre, si è detto che la prova della cessione del credito
(in quanto questione di merito) è soggetta all'onere di contestazione, sicché può ritenersi raggiunta, a prescindere dalla documentazione allegata, laddove la controparte l'abbia riconosciuta, esplicitamente o implicitamente (Cass. sez. 1, n. 4116 del 2/03/2016 e le citate n. 24798/20 e n. 17944/2023).
Ebbene, nel caso di specie -esclusa in radice la possibilità di non contestazione, essendo la controparte contumace- si rileva come l'allegato avviso in GU reca un'indicazione alquanto generica dei crediti ceduti, ovvero «tutti i crediti (per capitale, interessi, anche di mora,
Pagina 2 di 5 accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) del Cedente derivanti da contratti di finanziamento e da scoperti di conto corrente concessi a persone fisiche o enti nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1950 e il 30 aprile 2021 e i cui debitori sono stati classificati “a sofferenza” ai sensi della Circolare della Banca d'Italia n. 272/2008
(Matrice dei Conti) e segnalati in “Centrale dei Rischi” ai sensi della Circolare della
Banca d'Italia n. 139/1991 (i “Crediti”)»; non vi è, però, alcun elemento acquisito in atti, dal quale desumere che il credito per cui è causa (quello nei confronti della sig.ra
[...]
), avesse, all'epoca della cessione -11.11.2021- le caratteristiche CP_1
indicate. Né può ravvisarsi la prova nel rinvio ad una pagina internet, nella quale sarebbe pubblicato l'elenco dei crediti ceduti, dal momento che tale rinvio è chiaramente rivolto ai debitori ceduti, onde consentire loro di rinvenire la loro posizione tra quelle trasferite, ma non può certo essere imposto al Giudice l'onere di controllare il citato indirizzo web, al fine di ricercare e rinvenire il credito controverso tra quelli elencati;
invero, trattandosi di un contratto privato e non certo di un atto normativo, lo stesso è sottratto al principio iura novit curia ed è quindi assoggettato alle ordinarie regole in tema di onere probatorio.
Ma vi è di più, perché, come detto, il mutuo originario, da cui è nato il debito della resistente, era stato concesso dalla (cfr. doc. 4), mentre l'atto di cessione Controparte_2
di cui al citato avviso in GU è stato concluso tra la quale cessionaria, e la Pt_1
, quale cedente, quindi, da un soggetto diverso rispetto all'originario creditore;
CP_3
sebbene nel ricorso siano elencati i diversi atti di fusione, incorporazione, cessioni di ramo di azienda, in forza dei quali la Banca di Roma, o i rapporti ad essa facenti capo, sarebbero confluiti in nessuno di tali atti è però allegato;
e, secondo un condivisibile CP_3
orientamento della Suprema Corte, tali atti non possono ritenersi fatti notori (cfr. Cass., sez.
1, ord. n. 14914 del 31.05.2019).
In secondo luogo -laddove si volesse ritenere superata la questione della prova della titolarità del credito e, quindi, dell'interesse ad agire della ricorrente- anche la prova Pt_3
di un altro presupposto fondamentale per poter accertare l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità da parte della convenuta, ovvero che quest'ultima, all'epoca dell'apertura della successione, fosse in effetti chiamata all'eredità del de cuius; è infatti di assoluta evidenza che, per poter determinare l'accettazione tacita dell'eredità ex art. 476 c.c., un atto deve essere compiuto da un soggetto nei confronti del quale vi è una delazione ereditaria.
Pagina 3 di 5 Trattandosi, in ipotesi, di successione legittima, per dimostrare la qualità di chiamato occorre provare il rapporto di parentela o di coniugio, che, ai sensi dell'art. 565 c.c., fa sorgere la delazione ereditaria;
e, per giurisprudenza assolutamente consolidata, l'unico mezzo di prova ammissibile del rapporto di parentela è costituito dagli atti dello stato civile, salvo il caso eccezionale che questi siano andati perduti o distrutti (ex multis, Cass. sez. 2, n.
19254 del 12/07/2024, n. 10519 del 18/04/2024 e n. 22192 del 14/10/2020).
Con specifico riferimento al rapporto di coniugio, lo stesso deve essere documentato tramite l'estratto autentico dell'atto di matrimonio, nel quale risultano anche le annotazioni relative ad eventuali pronunce di separazione o divorzio.
Se è vero che, nell'atto di mutuo allegato (doc. 4 citato), le parti si dichiaravano coniugi in comunione dei beni, tuttavia tale contratto risale al 16.10.2006, e non vi è riscontro che, all'epoca del decesso, non fosse intervenuta separazione con addebito o divorzio (entrambe ipotesi che fanno venire meno i diritti successori tra coniugi).
Posto che anche sulla prova del rapporto di parentela/coniugio è ampiamente discusso in giurisprudenza se possa essere o meno oggetto di non contestazione ex art. 115 c.p.c.
(l'interpretazione prevalente invalsa presso questo Tribunale è in senso contrario), in ogni caso, stante la contumacia della resistente, non si pone il problema.
Da ultimo, manca peraltro la prova della stessa premessa in fatto su cui si fonda la richiesta attorea, secondo cui l'accettazione tacita sarebbe intervenuta perché la sig.ra ha, non CP_1
solo redatto la denuncia di successione del de cuius, ma anche chiesto la voltura della proprietà dell'immobile in suo favore.
Per giurisprudenza pacifica, la presentazione della denuncia di successione non è di per sé sufficiente a manifestare la volontà implicita di accettare l'eredità, trattandosi di atto dovuto per legge e di adempimento di contenuto prevalentemente fiscale, caratterizzato da finalità conservative (Cass., sez. 3, n. 4843 del 19/02/2019); al contrario, viene riconosciuta valenza alla richiesta di nuova intestazione catastale dell'immobile ereditario, che può accompagnare la denuncia di successione, tanto più se si precisa il titolo dell'acquisto, indicando appunto la successione;
tale atto, infatti, ha natura sia fiscale che civile, ed è indice della volontà di appropriarsi del bene ereditario, manifestando, peraltro, l'intenzione di ritenersi successori del de cuius (Cass., sez. 2, n. 10796 del 11/05/2009; sez. 6-2, n.
Pagina 4 di 5 11478 del 30/04/2021) e, quindi, in astratto idoneo a configurare un'accettazione tacita ex art. 476 c.c..
Tuttavia, ai fini sopra spiegati, è necessario che gli atti in esame siano stati compiuti dal chiamato, personalmente o tramite persona da lui delegata e munita di potere rappresentativo e gestorio (cfr. Cass., Sez. 3, Ord. n. 22769 del 13/08/2024: «L'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal compimento di atti di natura non meramente fiscale (come la denuncia di successione), ma al contempo fiscali e civili (come la voltura catastale), esclusivamente se posti in essere dal chiamato o a questo riferibili in via mediata, per conferimento di delega ovvero per svolgimento di mansioni procuratorie o attraverso negotiorum gestio, seguiti da ratifica dell'interessato; pertanto, non è configurabile l'accettazione tacita in caso di omessa identificazione del soggetto che ha conferito la delega o successivamente ratificato l'operato di chi ha in concreto compiuto
l'atto»; in senso conforme, Cass. n. 8980 del 6/04/2017).
Nella fattispecie in esame, tuttavia, non è stata prodotta in atti né la denuncia di successione, né la nota di trascrizione o la richiesta di voltura, ma soltanto l'ispezione ipotecaria dalla quale risulta l'intestazione e quindi, non è possibile per il giudicante accertare chi sia il soggetto effettivamente richiedente l'adempimento e la successiva voltura catastale.
Le spese, stante la contumacia della resistente vittoriosa, restano irripetibili a carico della ricorrente.
P.Q.M.
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunciando nella causa n. 31210/2024, disattesa ogni diversa domanda, eccezione e difesa, così provvede:
- rigetta le domande della ricorrente;
Parte_1
- spese irripetibili a suo carico.
Così deciso in Roma, in data 17/12/2025.
Il Giudice
Dr. Mario CODERONI
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