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Sentenza 21 novembre 2025
Sentenza 21 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 21/11/2025, n. 627 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 627 |
| Data del deposito : | 21 novembre 2025 |
Testo completo
Nr. 364/2024 R.G.A.C.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, nella causa celebrata secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Papalia Gregorio;
OPPONENTE
E
P. IVA ) e per essa, quale mandataria per la gestione Controparte_1 P.IVA_1 del credito, già (P.IVA , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa gli avv.ti Coluccino Luigi e Siviglia Mario;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di
Palmi, in data 12 novembre 2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 novembre
2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 12.340,14 (oltre interessi, spese e competenze), a favore di sulla base di una serie di fatture insolute relative alla fornitura di Controparte_1
energia elettrica.
A fondamento della sua opposizione, precisava di essere venuto a Parte_1 conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso solo in data 16.02.2024, a seguito di una e-mail inviata al proprio difensore. Aggiungeva che, in data 01.03.2024, aveva sporto denuncia nei confronti di contestando che la firma apposta sull'avviso di Controparte_1
ricevimento della comunicazione del decreto ingiuntivo non fosse la propria, disconoscendo, dunque, la sottoscrizione ivi riportata. Esponeva, pertanto, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e, per tale ragione, di non aver potuto proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, come indicato nel provvedimento.
Parte opponente chiedeva, quindi, in via preliminare, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento a esso opponente.
Nel merito, contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria e Parte_1 contestava le fatture emesse e provenienti da In particolare, l'odierno opponente Controparte_1
esponeva che, in data 20.04.2023, aveva ricevuto una comunicazione da parte di Controparte_1 per un totale importo da saldare pari ad € 12.340,14, nella quale vi erano elencate nr. 9 bollette e nel retro della stessa bolletta vi era scritto “totale credito - € 442,20”. Secondo la prospettazione dell'opponente, tuttavia:
a) nr. 5 bollette elencate erano state regolarmente pagate (n. 9020541/IC con data emissione
15.01.2020 scadenza 04.02.2020 di € 517,77; n. 9459078/IC con data emissione 14.07.2020 scadenza
03.08.2020 di € 672,75; n. 9701305/IC con data emissione 15.10.2020 scadenza 04.11.2020 di €
78,53; n. 9771436/IC con data emissione 25.11.2020 scadenza 15.12.2020 di € 736,72; n. 9822869/IC con data emissione 09.12.2020 scadenza 29.12.2020 di € 736,72; n. 9054578/IC con data emissione
11.01.2021 scadenza 31.01.2021 di € 721,41);
b) nr. 4 bollette (datate 31.01.2021; 28.02.2021;28.03.2021; 29.04.2021) erano irregolari ed illegittime in quanto in data 14.01.2021, aveva sottoscritto un contratto di fornitura Parte_1
di energia elettrica con Controparte_4
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, inoltre, parte opposta rilevava: a) l'errata applicazione della disciplina “post Cartabia”, secondo quanto previsto dall'art. 35 c. 1 del D. Lgs. n. 149/22; b) l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da controparte, stante la corretta notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 19.06.2024, il giudice rinviava, ai sensi dell'art. 168 bis, ul. co., c.p.c. (vecchia formulazione), l'udienza all'08.11.2024 per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. secondo la formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022.
All'udienza del 08.11.2024, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. All'udienza del 21.03.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2025 ore 10:00, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali note conclusionali sino a 10 giorni prima.
Infine, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa con sentenza con decisione contestuale
*****
La domanda proposta è fondata e deve essere accolta nei limiti e secondo la motivazioni che seguono.
La parte opponente, infatti, ha proposto opposizione al monitorio evidenziando in via preliminare che il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 12 novembre 2021 non fosse mai stato notificato al sig. . Parte_1
Ne è derivata una opposizione tardiva nel momento in cui a seguito di un sollecito effettuato dal difensore apprendeva della esistenza del monitorio.
Sulla base di questa peculiare eccezione la parte opposta ( attore in senso sostanziale) avrebbe dovuto dare prova della notifica del monitorio.
Orbene, a prescindere da tutta la questione posta dall'opponente sulla circostanza che lo stesso abbia proposto denuncia querela sul detto atto disconoscendo la propria firma, anche considerato che ai nostri fini avrebbe rilevato solo con la proposizione di una azione di querela di falso.
E' di rilievo evidenziare ai fini di quanto ci occupa, che la parte opposta non ha prodotto in atti la copia notificata del decreto ingiuntivo unitamente al ricorso, ma bensì una cartolina scansionata solo sul retro ( allegato n.4) laddove si rinviene esclusivamente che la stessa fosse indirizzata al del mittente- , ma di fatto il detto allegato Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
non permette di risalire alla riferibilità dell'atto cui la stessa cartolina afferisce per avere la certezza che la detta cartolina sia relativa al decreto ingiuntivo qui opposto.
Tanto detto per precisare che sarebbe stato onere della parte opposta, secondo il principio della divisione dell'onere della prova, fornire al giudice prova idonea della notifica dell'atto nella sua interezza per permettere la verifica che la cartolina allegata fosse riferibile al detto atto.
Rilevato che tale prova non è stata fornita tanto basta a questo Tribunale per accogliere l'opposizione e dichiarare le nullità del decreto opposto per assenza della notifica al destinatario.
Ogni altra doglianza deve ritenersi riassorbita dalla decisione della eccezione preliminare.
Quanto alle spese di lite, considerato il tenore delle difese e che il Tribunale ha deciso sulla questione preliminare, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare totalmente le spese tra le parti. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, in data
12 novembre 2021 mai stato notificato al sig. Parte_1
-spese compensate
-Motivazione contestuale. Camera di consiglio chiusa alle ore 17.11
Così deciso in Palmi lì 21.11.2025
Il Giudice Unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio
Appunti Pt_2 vi è prova di regolare notifica del d.i. → se si vuole disconoscere firma, si deve proporre querela di falso opp. d.i. Sembra tardiva
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di PALMI
Sezione Civile in persona del giudice onorario dott.ssa Emanuela Ruscio e in composizione monocratica, nella causa celebrata secondo le forme di cui all'art 127 ter cpc ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di primo grado iscritta al n. 364 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024 tra:
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1
Papalia Gregorio;
OPPONENTE
E
P. IVA ) e per essa, quale mandataria per la gestione Controparte_1 P.IVA_1 del credito, già (P.IVA , in persona del Controparte_2 Controparte_3 P.IVA_2 legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa gli avv.ti Coluccino Luigi e Siviglia Mario;
OPPOSTA
Oggetto: opposizione avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di
Palmi, in data 12 novembre 2021.
Conclusioni: come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza del 21 novembre
2025, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, proponeva opposizione, Parte_1
innanzi a questo Tribunale, avverso il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, con il quale le era stato ingiunto il pagamento di € 12.340,14 (oltre interessi, spese e competenze), a favore di sulla base di una serie di fatture insolute relative alla fornitura di Controparte_1
energia elettrica.
A fondamento della sua opposizione, precisava di essere venuto a Parte_1 conoscenza dell'esistenza del decreto ingiuntivo e del relativo ricorso solo in data 16.02.2024, a seguito di una e-mail inviata al proprio difensore. Aggiungeva che, in data 01.03.2024, aveva sporto denuncia nei confronti di contestando che la firma apposta sull'avviso di Controparte_1
ricevimento della comunicazione del decreto ingiuntivo non fosse la propria, disconoscendo, dunque, la sottoscrizione ivi riportata. Esponeva, pertanto, di non aver mai ricevuto la notifica del decreto ingiuntivo e, per tale ragione, di non aver potuto proporre opposizione entro il termine di 40 giorni dalla notifica, come indicato nel provvedimento.
Parte opponente chiedeva, quindi, in via preliminare, la declaratoria di inefficacia del decreto ingiuntivo opposto, stante la mancata notifica del ricorso per decreto ingiuntivo e del relativo provvedimento a esso opponente.
Nel merito, contestava l'esistenza del credito azionato in via monitoria e Parte_1 contestava le fatture emesse e provenienti da In particolare, l'odierno opponente Controparte_1
esponeva che, in data 20.04.2023, aveva ricevuto una comunicazione da parte di Controparte_1 per un totale importo da saldare pari ad € 12.340,14, nella quale vi erano elencate nr. 9 bollette e nel retro della stessa bolletta vi era scritto “totale credito - € 442,20”. Secondo la prospettazione dell'opponente, tuttavia:
a) nr. 5 bollette elencate erano state regolarmente pagate (n. 9020541/IC con data emissione
15.01.2020 scadenza 04.02.2020 di € 517,77; n. 9459078/IC con data emissione 14.07.2020 scadenza
03.08.2020 di € 672,75; n. 9701305/IC con data emissione 15.10.2020 scadenza 04.11.2020 di €
78,53; n. 9771436/IC con data emissione 25.11.2020 scadenza 15.12.2020 di € 736,72; n. 9822869/IC con data emissione 09.12.2020 scadenza 29.12.2020 di € 736,72; n. 9054578/IC con data emissione
11.01.2021 scadenza 31.01.2021 di € 721,41);
b) nr. 4 bollette (datate 31.01.2021; 28.02.2021;28.03.2021; 29.04.2021) erano irregolari ed illegittime in quanto in data 14.01.2021, aveva sottoscritto un contratto di fornitura Parte_1
di energia elettrica con Controparte_4
si costituiva in giudizio e, in via preliminare, chiedeva la concessione della Controparte_1
provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto. In via preliminare, inoltre, parte opposta rilevava: a) l'errata applicazione della disciplina “post Cartabia”, secondo quanto previsto dall'art. 35 c. 1 del D. Lgs. n. 149/22; b) l'inammissibilità dell'opposizione tardiva proposta da controparte, stante la corretta notifica del decreto ingiuntivo.
Nel merito, chiedeva il rigetto dell'opposizione ex adverso proposta, in quanto infondata in fatto e in diritto.
Con decreto del 19.06.2024, il giudice rinviava, ai sensi dell'art. 168 bis, ul. co., c.p.c. (vecchia formulazione), l'udienza all'08.11.2024 per la comparizione delle parti ex art. 183 c.p.c. secondo la formulazione antecedente all'entrata in vigore del D.lgs. 149/2022.
All'udienza del 08.11.2024, il giudice assegnava alle parti i termini ex art. 183 co. 6 c.p.c. All'udienza del 21.03.2025, il giudice riteneva la causa matura per la decisione e rinviava la causa per la precisazione delle conclusioni e per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c. all'udienza del 21.11.2025 ore 10:00, assegnando alle parti termine per il deposito di eventuali note conclusionali sino a 10 giorni prima.
Infine, con note depositate ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione dell'udienza del 21.11.2025, le parti precisavano le proprie conclusioni e la causa viene decisa con sentenza con decisione contestuale
*****
La domanda proposta è fondata e deve essere accolta nei limiti e secondo la motivazioni che seguono.
La parte opponente, infatti, ha proposto opposizione al monitorio evidenziando in via preliminare che il decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, in data 12 novembre 2021 non fosse mai stato notificato al sig. . Parte_1
Ne è derivata una opposizione tardiva nel momento in cui a seguito di un sollecito effettuato dal difensore apprendeva della esistenza del monitorio.
Sulla base di questa peculiare eccezione la parte opposta ( attore in senso sostanziale) avrebbe dovuto dare prova della notifica del monitorio.
Orbene, a prescindere da tutta la questione posta dall'opponente sulla circostanza che lo stesso abbia proposto denuncia querela sul detto atto disconoscendo la propria firma, anche considerato che ai nostri fini avrebbe rilevato solo con la proposizione di una azione di querela di falso.
E' di rilievo evidenziare ai fini di quanto ci occupa, che la parte opposta non ha prodotto in atti la copia notificata del decreto ingiuntivo unitamente al ricorso, ma bensì una cartolina scansionata solo sul retro ( allegato n.4) laddove si rinviene esclusivamente che la stessa fosse indirizzata al del mittente- , ma di fatto il detto allegato Parte_1 Controparte_5 Controparte_6
non permette di risalire alla riferibilità dell'atto cui la stessa cartolina afferisce per avere la certezza che la detta cartolina sia relativa al decreto ingiuntivo qui opposto.
Tanto detto per precisare che sarebbe stato onere della parte opposta, secondo il principio della divisione dell'onere della prova, fornire al giudice prova idonea della notifica dell'atto nella sua interezza per permettere la verifica che la cartolina allegata fosse riferibile al detto atto.
Rilevato che tale prova non è stata fornita tanto basta a questo Tribunale per accogliere l'opposizione e dichiarare le nullità del decreto opposto per assenza della notifica al destinatario.
Ogni altra doglianza deve ritenersi riassorbita dalla decisione della eccezione preliminare.
Quanto alle spese di lite, considerato il tenore delle difese e che il Tribunale ha deciso sulla questione preliminare, si ritiene che sussistano giusti motivi per compensare totalmente le spese tra le parti. .
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da nei Parte_1
confronti di così provvede: Controparte_1
-accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara la nullità del decreto ingiuntivo nr. 601/2021, emesso dal Tribunale di Palmi, in data
12 novembre 2021 mai stato notificato al sig. Parte_1
-spese compensate
-Motivazione contestuale. Camera di consiglio chiusa alle ore 17.11
Così deciso in Palmi lì 21.11.2025
Il Giudice Unico
G.O. Dott.ssa Emanuela Ruscio
Appunti Pt_2 vi è prova di regolare notifica del d.i. → se si vuole disconoscere firma, si deve proporre querela di falso opp. d.i. Sembra tardiva