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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 08/04/2025, n. 171 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 171 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRENTO
N. 628/2025 R.G.
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice relatore dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nel procedimento per divorzio a domanda congiunta instaurato da
, nata a [...] il [...] (C.F.: Parte_1 [...]
) e residente a [...] C.F._1
e nato a [...] il [...] (C.F.: Parte_2 C.F._2
) e residente a [...]
[...]
entrambi rappresentati e difesi - giusta procura speciale conferita con atto separato e allegato al ricorso- dall'avv. Lara Pegoretti del foro di Trento (C.F.: , p.e.c.: CodiceFiscale_3
fax 0461/917442) nel cui studio in Trento, Via Malfatti nr. Email_1
27, sono elettivamente domiciliati con l'intervento del
Pubblico Ministero
CONCLUSIONI: Le parti hanno chiesto congiuntamente la pronuncia del divorzio alle condizioni di cui al ricorso, così come successivamente confermate all'udienza del 03 aprile
2025, celebrata nelle forme di cui all'articolo 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n.
149/2022, sostituita dal deposito delle note scritte. RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
I ricorrenti in epigrafe, premesso di essersi sposati, in data 18.08.2012, a Ospedaletto (TN), come da estratto di matrimonio nr. 2, p. II, Serie A, anno 2012, che, dalla loro unione, era
ER nata la figlia in data 30.08.2015, che la loro separazione consensuale era stata omologata dal Tribunale di Trento con decreto del 18.06.2019, pubblicato in data 21.08.2019, e che la convivenza non era più ripresa, hanno adito questo tribunale con ricorso congiunto chiedendo dichiararsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni “1)- La ER figlia minore rimane affidata a entrambi i genitori in modo condiviso con collocazione prevalente presso la madre, con la quale manterrà la residenza anagrafica. 2)- La casa familiare di Via delle Pozze n. 8 ad Ospedaletto (TN) rimane assegnata in uso alla IG
ER
, la quale ne è anche unica proprietaria. 3)- Il padre terrà la figlia con sé: - un Pt_1
giorno alla settimana (il martedì, il mercoledì o il giovedì) da concordare con la madre la ER settimana precedente, dall'uscita di scuola e fino al giorno successivo, quando verrà riaccompagnata a scuola;
- a fine settimana alterni, dal sabato mattina al lunedì quando MI verrà riaccompagnata a scuola;
- per la metà delle vacanze scolastiche natalizie e pasquali;
- per 2 settimane non continuative durante le vacanze scolastiche estive. I coniugi si impegnano a modificare i giorni di visita o i fine settimana di competenza in caso di
ER impedimento, di impegni lavorativi o di impegni di . 4)- Il signor si impegna a Pt_2
versare alla IG , a titolo di concorso al mantenimento ordinario della figlia Pt_1
ER
, l'assegno mensile di € 200,00 da versarsi anticipatamente entro il 12 di ogni mese per
12 mensilità con bonifico bancario e da rivalutarsi secondo gli indici Istat a febbraio 2026.
A partire poi dal mese di giugno 2026, il signor si impegna ad aumentare il Pt_2
predetto assegno, rivalutato a febbraio 2026, di ulteriori €uro 30,00; il nuovo assegno di mantenimento così calcolato dovrà anch'esso essere versato anticipatamente entro il 12 di ogni mese per 12 mensilità con bonifico bancario e da rivalutarsi annualmente secondo gli
ER indici Istat a partire dal mese di giugno 2027. 5)- Le spese straordinarie di rimarranno ripartite in pari misura tra i genitori;
tali spese, come indicate dalle Linee Guida del C.N.F. di data 29.11.2017, sono da intendersi: spese extra assegno obbligatorie, per le quali non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione da quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite SSN in difetto sulla terapia con specialista privato, spese protesiche;
spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto, quando acquistato con l'accordo di entrambi i genitori;
spese extra assegno subordinate al consenso di entrambi i genitori, suddivise nelle seguenti categorie: a.- spese scolastiche: iscrizioni e rette di scuole private, iscrizioni, rette ed eventuali spese alloggiative, ove fuori sede, di università pubbliche o private, ripetizioni;
frequenza del conservatorio e scuole formative;
master e specializzazioni post universitari;
frequentazioni del conservatorio di scuole formative;
spese per la preparazione degli esami di abilitazione o la preparazione ai concorsi (quindi l'acquisto di libri, di spese ed eventuali pernottamenti fuori sede); viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, prescuola, doposcuola;
servizio di baby sitting laddove l'esigenza nasca con la separazione e debba coprire l'orario di lavoro del genitore che lo utilizza;
viaggi studio e di istruzione, soggiorni all'estero per motivi di studio;
corsi per l'apprendimento delle lingue straniere;
b.- spese di natura ludica o parascolastica: corsi attività artistiche (musica, disegno, pittura), corsi di informatica, centri estivi, viaggi di istruzione, vacanze trascorse autonomamente senza i genitori, spese di acquisto e manutenzione straordinaria dei mezzi di trasporto (mini car, macchina, motorino, moto), conseguimento della patente presso autoscuola private;
c.- spese sportive: attività sportiva comprensiva della attrezzatura e di quanto necessario per lo svolgimento dell'eventuale attività agonistica;
d.- spese medico sanitarie: spese per interventi chirurgici, spese odontoiatriche, oculistiche e sanitarie non effettuate tramite SSN, spese mediche e di degenza per interventi presso strutture pubbliche e private convenzionate, esami diagnostici, analisi cliniche, visite specialistiche, cicli di psicoterapia e logopedia;
e.- organizzazioni di ricevimenti, celebrazione e festeggiamenti dedicati ai figli. Tutte le spese extra assegno, subordinate o meno al consenso dei genitori, devono essere debitamente documentate. In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore, in relazione ad una formale richiesta scritta avanzata dall'altro (a mezzo sms, e-mail, fax, pec, ecc..), dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro venti giorni dalla data del ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa. Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha esibito e consegnato idonea documentazione entro un mese dalle stesse, è dovuto entro il mese successivo a decorrere dalla richiesta. La detrazione delle spese straordinarie ai fini IRPEF sarà operata al 50% tra i genitori. 6)- L'assegno unico universale e provinciale e, comunque, tutti i benefici statali e provinciali legati al nucleo familiare saranno trattenuti, in aggiunta all'assegno di mantenimento, dalla IG . 7)- La IG potrà, altresì, Pt_1 Pt_1 effettuare la detrazione figli a carico al 100% e il signor si impegna a non Pt_2
effettuare tale detrazione. 8)- I coniugi si dichiarano economicamente autosufficienti”.
La domanda di divorzio è fondata e va accolta.
Il procedimento di separazione è stato definito nel 2019 con decreto di omologa di accordi di separazione consensuale del 18.06.2019, pubblicato in data 21.08.2019, mentre il ricorso introduttivo del presente giudizio è stato depositato il 11.02.2025, quindi dopo l'integrale decorrenza del termine previsto nell'art. 3, 3° co., l. n. 898/70.
È pacifico che la separazione sia durata ininterrottamente dall'inizio del relativo procedimento, che non vi è mai stata riconciliazione e che è impossibile la ricostituzione del consorzio matrimoniale.
Ricorrono, pertanto, i presupposti per dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto tra i ricorrenti alle condizioni dagli stessi concordate.
Ai sensi dell'art. 10, l. n. 898/70 e succ. mod. la copia autentica della presente sentenza va trasmessa al competente Ufficiale dello Stato Civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel giudizio introdotto con ricorso depositato in data 11.02.205, così provvede:
- dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto a Ospedaletto (TN) in data
18.08.2012 (matrimonio trascritto nel predetto comune, al nr. 2, parte II, Serie A, dell'anno
2012), da nata a [...], in data [...], e Parte_1 Parte_2
nato a [...], in data [...], alle condizioni concordate dalle parti e riportate in parte motiva, da intendersi qui integralmente trascritte;
- dispone, ai sensi dell'art. 10, l.n. 1/12/1970 e succ. mod., che copia autentica della presente sentenza sia trasmessa al competente Ufficiale dello stato civile per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al R.D. 9/7/1939 n. 1238.
Così deciso in Trento, nella camera di consiglio del 07 aprile 2025
Il Giudice rel. Il Presidente
Luciano Spina
Laura Di Bernardi