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Sentenza 3 febbraio 2025
Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 03/02/2025, n. 505 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 505 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia LI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3738/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 28.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , in proprio e quale erede di deceduto in Parte_1 C.F._1 Persona_1
Napoli il 12.2.2023, rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello Calemma ) - C.F._2
e dall'avvocato Viviana Laura Coppola ) - Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piano di Sorrento Email_2
(NA) alla piazza Cota n. 8
APPELLANTE
E
1 , titolare della ditta individuale (P.IVA - C.F. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con sede in Piano di Sorrento (NA) alla via Terza Traversa S. Michele n. 64, C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa De Martino (C.F. ) - C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vico Equense (NA) Email_3 alla piazza Marconi n. 3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 338/2023 del 31.1.2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 2.2.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 67/2019 del 17.1.2019, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva a
[...]
e in qualità di eredi di ciascuno per le rispettive quote ereditarie, Parte_1 Persona_1 Persona_2 di pagare, in favore del ricorrente titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
l'importo di € 6.476,00, oltre interessi e spese, preteso a titolo di corrispettivo dei servizi informatici e di assistenza tecnica (gestione sito web e assistenza tecnica a domicilio) resi, nel periodo dal 2014 al 2016, in favore del de cuius portato dalla fattura n. n.42 del 30.12.2017. Persona_2
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la prescrizione Persona_1 credito, in quanto risalente all'anno 2014, e l'inesistenza del rapporto contrattuale presupposto, e contestando il quantum della pretesa azionata in relazione alla quantità e al prezzo delle prestazioni fatturate eventualmente eseguite.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale - ritenuta sussistente la legittimazione passiva degli opponenti rispetto alla pretesa azionata in monitorio, in quanto eredi della debitrice originaria - reputava sussistente la Persona_2 prova documentale del contratto di prestazione d'opera dedotto in giudizio, richiamando sul punto la fattura e lo scambio di corrispondenza tra e (in produzione di parte CP_1 Persona_2 opposta).
2 L'opponente non aveva fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa, e le difese svolte dall'opponente erano incompatibili con la prescrizione estintiva.
Avverso detta pronuncia, con citazione dell'1.08.2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1 anche nella qualità di erede dell'altro opponente, nelle more deceduto. Persona_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 20.12.2023 (per l'udienza del 16.1.2024) si è costituito CP_1 titolare della Ditta Somma Informatica, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto;
in via istruttoria, ha reiterato le istanze già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale;
ha chiesto, infine, la condanna dell'appellante, in proprio e quale erede di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Persona_1
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza da Parte_1 in proprio, non avendo costei assunto la veste di parte nel precedente grado di giudizio.
ha, infatti, proposto un separato giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto Parte_1 ingiuntivo (r.g. n. 1835/2019) definito con sentenza n. 2533/2019 pubblicata il 19.11.2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'opposizione, non essendo l'opponente erede della debitrice
Persona_2
Sussiste, invece, la legittimazione dell'appellante nella esclusiva qualità di erede di Persona_1
L'allegazione della sua qualità di erede dell'originario opponente, contenuta nell'atto di gravame e non contestata dalla controparte, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. ordinanza n.16814/2018).
Ancora, in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla
3 detta norma, come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza, lamentando una erronea valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta da in punto di prova della CP_1 sussistenza del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento dell'azione monitoria.
Le contestazioni in merito alla sussistenza del rapporto contrattuale, alla quantità e al prezzo delle prestazioni eventualmente rese, non sarebbero state adeguatamente superate, ad avviso dell'appellante, con la sola produzione documentale di parte avversa, essendosi limitato l'opposto ad allegare in atti stampe di e-mail, pagine internet e copie di fotografie, prive di decisivo valore probatorio.
Il motivo è infondato.
E' noto il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Non è revocabile in dubbio che tale principio trovi applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l' an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
4 In particolare, in materia di contratto d'opera, nella cui disciplina va ricondotto il rapporto tra
[...]
e incombe sul creditore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dei servizi CP_1 Persona_2 prestati, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n. 5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Tuttavia, l'onere probatorio a carico del creditore, nei termini sopra delineati, viene mitigato dal principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), che impone al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Ciò comporta che i fatti costitutivi della pretesa, qualora non siano contestati specificamente dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una specifica dimostrazione (Cass. sentenza n. 9789/2022; Cass. ordinanza n. 9439/2022; Cass. ordinanza n. 26908/2020).
La regola codicistica descritta ha lo scopo di valorizzare la leale e non defatigante condotta processuale delle parti e assicurare il pieno espletamento del diritto di difesa dell'attore, messo al sicuro da revirement e deduzioni rateali (Cass. ordinanza n. 22701/2017 in parte motiva). Ne consegue la inammissibilità della contestazione successiva dei medesimi fatti, ovvero oltre i termini.
Fatte queste premesse in diritto, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della documentazione allegata in atti, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra la defunta e non essendone richiesta la forma scritta né ad Persona_2 CP_1 substantiam né ad probationem.
Invero, il carteggio tramite e-mail tra i due contraenti conferma, da un lato, il conferimento dell'incarico da parte di e, dall'altro, la prestazione dei servizi informatici dettagliatamente elencati in Persona_2 fattura, sia in ordine alla gestione del sito web, stampe di fotografie e immagini dei lavori pittorici, sia, in generale, per quanto concerne l'assistenza di natura informatica prestata.
Le e-mail allegate testimoniano delle richieste di assistenza tecnica provenienti da delle Persona_2 richieste di inserimento di contenuti (fotografie, didascalie e commenti) nel sito web, di stampe di immagini e fotografie dei lavori pittorici.
Di contro, l'atto di opposizione reca generica contestazione dei fatti, e l'utilizzo di mere formule di stile del seguente tenore: non vi è prova alcuna dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra la sig.ra e la Persona_2
5 ditta Somma. Per di più si contestano sia la quantità, sia il prezzo delle prestazioni eventualmente effettuate. (pag. 2 atto di opposizione).
La contestazione, effettuata nei termini descritti, non viene circostanziata e precisata neanche dopo il deposito documentale effettuato da in allegato alle proprie memorie istruttorie. CP_1
Solo in sede di memoria di replica alla conclusionale avversa, quindi tardivamente, l'opponente solleva alcune contestazioni, confrontando le prestazioni fatturate e la documentazione allegata, in ordine al numero di copie, che assume effettivamente realizzate, e in ordine alla mancanza di riferimenti documentali alla gestione del sito internet, agli interventi di manutenzione domiciliare (da marzo a luglio
2016), e, infine, alla sostituzione di uno schermo LED per notebook.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dette contestazioni, riprodotte pedissequamente in appello, debbono reputarsi inammissibili, in quanto tardivamente formulate.
In conclusione, sulla base della documentazione allegata agli atti e in mancanza di contestazione specifica,
i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento introdotta col ricorso monitorio vanno ritenuti provati.
Il motivo di appello va, quindi, disatteso e l'appello integralmente rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione e istanza, anche istruttoria, formulata in sede di gravame.
Circa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato in primo grado, CP_1 non esaminata dal Tribunale e riproposta in appello, rileva la Corte che difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, sub specie di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), senz'altro da escludersi nel caso di specie, nel quale si sono opposti all'azione monitoria soggetti rimasti estranei al rapporto contrattuale presupposto, destinatari della domanda di pagamento nella sola qualità di eredi del debitore originario.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 nella misura del 10 %, dato che gli atti sono stati redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosa De Martino, dichiaratasi anticipataria.
6 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da in proprio;
Parte_1
- Rigetta l'appello proposto da nella qualità di erede di e, per l'effetto, Parte_1 Persona_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di controparte, liquidate
- con l'aumento di cui all'art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014 - in € 3.196,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Rosa De Martino;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, il 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia LI dott. Eugenio FORGILLO
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE CIVILE NONA (ex QUARTA A)
riunita in camera di consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Eugenio FORGILLO Presidente
dott. Pasquale Maria CRISTIANO Consigliere
dott.ssa Natalia LI Consigliere rel./est.
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 3738/2023 R.G.A.C., riservata in decisione al collegio all'esito dell'udienza del 28.1.2025, svolta a trattazione scritta, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, previa concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c., e vertente
TRA
( , in proprio e quale erede di deceduto in Parte_1 C.F._1 Persona_1
Napoli il 12.2.2023, rappresentata e difesa dall'avvocato Aniello Calemma ) - C.F._2
e dall'avvocato Viviana Laura Coppola ) - Email_1 C.F._3
ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Piano di Sorrento Email_2
(NA) alla piazza Cota n. 8
APPELLANTE
E
1 , titolare della ditta individuale (P.IVA - C.F. CP_1 Controparte_2 P.IVA_1
), con sede in Piano di Sorrento (NA) alla via Terza Traversa S. Michele n. 64, C.F._4 rappresentato e difeso dall'avvocato Rosa De Martino (C.F. ) - C.F._5
ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Vico Equense (NA) Email_3 alla piazza Marconi n. 3
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza n. 338/2023 del 31.1.2023 del Tribunale di Torre Annunziata, pubblicata il 2.2.2023, non notificata
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI
Con decreto ingiuntivo n. 67/2019 del 17.1.2019, il Tribunale di Torre Annunziata ingiungeva a
[...]
e in qualità di eredi di ciascuno per le rispettive quote ereditarie, Parte_1 Persona_1 Persona_2 di pagare, in favore del ricorrente titolare della ditta individuale CP_1 Controparte_2
l'importo di € 6.476,00, oltre interessi e spese, preteso a titolo di corrispettivo dei servizi informatici e di assistenza tecnica (gestione sito web e assistenza tecnica a domicilio) resi, nel periodo dal 2014 al 2016, in favore del de cuius portato dalla fattura n. n.42 del 30.12.2017. Persona_2
Avverso l'indicato decreto ingiuntivo, proponeva opposizione eccependo la prescrizione Persona_1 credito, in quanto risalente all'anno 2014, e l'inesistenza del rapporto contrattuale presupposto, e contestando il quantum della pretesa azionata in relazione alla quantità e al prezzo delle prestazioni fatturate eventualmente eseguite.
Si costituiva l'opposto chiedendo il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto CP_1 ingiuntivo.
Concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto, espletata l'istruttoria con l'acquisizione della documentazione prodotta, la causa veniva, all'esito, decisa con la sentenza oggi appellata, con la quale il Tribunale rigettava l'opposizione e confermava il decreto ingiuntivo opposto, condannando l'opponente al pagamento delle spese di lite.
In sintesi, il Tribunale - ritenuta sussistente la legittimazione passiva degli opponenti rispetto alla pretesa azionata in monitorio, in quanto eredi della debitrice originaria - reputava sussistente la Persona_2 prova documentale del contratto di prestazione d'opera dedotto in giudizio, richiamando sul punto la fattura e lo scambio di corrispondenza tra e (in produzione di parte CP_1 Persona_2 opposta).
2 L'opponente non aveva fornito la prova di fatti estintivi o modificativi della pretesa, e le difese svolte dall'opponente erano incompatibili con la prescrizione estintiva.
Avverso detta pronuncia, con citazione dell'1.08.2023, ha proposto tempestivo appello Parte_1 anche nella qualità di erede dell'altro opponente, nelle more deceduto. Persona_1
Argomentando motivi a sostegno del gravame, ha chiesto la riforma della sentenza nel senso dell'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado.
Con comparsa depositata il 20.12.2023 (per l'udienza del 16.1.2024) si è costituito CP_1 titolare della Ditta Somma Informatica, resistendo al gravame, del quale ha chiesto il rigetto;
in via istruttoria, ha reiterato le istanze già formulate in primo grado e disattese dal Tribunale;
ha chiesto, infine, la condanna dell'appellante, in proprio e quale erede di ai sensi dell'art. 96 c.p.c.. Persona_1
La causa è stata rinviata per la rimessione in decisione all'udienza in epigrafe indicata, con la concessione dei termini di cui all'art. 352 c.p.c.; quindi sulle rinnovate conclusioni delle parti, è stata riservata in decisione al collegio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Va preliminarmente dichiarato inammissibile l'appello proposto avverso la sentenza da Parte_1 in proprio, non avendo costei assunto la veste di parte nel precedente grado di giudizio.
ha, infatti, proposto un separato giudizio di opposizione avverso il medesimo decreto Parte_1 ingiuntivo (r.g. n. 1835/2019) definito con sentenza n. 2533/2019 pubblicata il 19.11.2019, con la quale il Tribunale di Torre Annunziata ha accolto l'opposizione, non essendo l'opponente erede della debitrice
Persona_2
Sussiste, invece, la legittimazione dell'appellante nella esclusiva qualità di erede di Persona_1
L'allegazione della sua qualità di erede dell'originario opponente, contenuta nell'atto di gravame e non contestata dalla controparte, costituisce una presunzione "iuris tantum" dell'intervenuta accettazione tacita dell'eredità, atteso che l'esercizio dell'azione giudiziale da parte di un soggetto che si deve considerare chiamato all'eredità, e che si proclami erede, va considerato come atto espressivo di siffatta accettazione e, quindi, idoneo a considerare dimostrata la qualità di erede (Cass. ordinanza n.16814/2018).
Ancora, in via preliminare, va ritenuta l'ammissibilità dell'appello ai sensi dell'articolo 342 c.p.c., perché contenente specifiche censure alla motivazione della sentenza di primo grado e, perciò, conforme alla
3 detta norma, come da ultimo interpretata dalla Suprema Corte (sent. SS.UU. n. 21799/2017, secondo cui gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del
2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di 'revisio prioris instantiae' del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata).
Nel merito, si osserva quanto segue.
Con l'unico motivo di gravame, l'appellante censura la sentenza, lamentando una erronea valutazione, da parte del Tribunale, della documentazione prodotta da in punto di prova della CP_1 sussistenza del rapporto contrattuale e dell'esecuzione delle prestazioni poste a fondamento dell'azione monitoria.
Le contestazioni in merito alla sussistenza del rapporto contrattuale, alla quantità e al prezzo delle prestazioni eventualmente rese, non sarebbero state adeguatamente superate, ad avviso dell'appellante, con la sola produzione documentale di parte avversa, essendosi limitato l'opposto ad allegare in atti stampe di e-mail, pagine internet e copie di fotografie, prive di decisivo valore probatorio.
Il motivo è infondato.
E' noto il principio di diritto secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento (Cass. SS. UU. n. 13533/2001).
Non è revocabile in dubbio che tale principio trovi applicazione anche in caso di opposizione a decreto ingiuntivo, che si configura come un giudizio ordinario di cognizione, nel quale incombe al creditore opposto, in qualità di attore in senso sostanziale, l'onere di dimostrare l' an e il quantum della sua pretesa di pagamento, gravando sull'opponente, nella sua qualità di debitore e convenuto sostanziale, la prova dell'esistenza di fatti impeditivi, estintivi o modificativi del diritto vantato dalla controparte.
4 In particolare, in materia di contratto d'opera, nella cui disciplina va ricondotto il rapporto tra
[...]
e incombe sul creditore, che agisca per il pagamento del corrispettivo dei servizi CP_1 Persona_2 prestati, la prova dell'esistenza del contratto e, quindi, del conferimento di un incarico da parte di un soggetto determinato, nonché la prova della congruità della somma richiesta, alla stregua della natura, dell'entità e della consistenza delle opere, non costituendo idonee prove dell'ammontare del credito le fatture emesse, trattandosi di documenti di natura fiscale provenienti dalla stessa parte (cfr. Cass. ordinanza n. 19944/2023; Cass. ordinanza n. 5915/2011; Cass. sentenza n. 10860 del 2007).
Tuttavia, l'onere probatorio a carico del creditore, nei termini sopra delineati, viene mitigato dal principio della non contestazione (art. 115 c.p.c.), che impone al convenuto (art. 167 c.p.c.) di prendere posizione in modo chiaro e specifico sui fatti posti dall'attore a fondamento della domanda.
Ciò comporta che i fatti costitutivi della pretesa, qualora non siano contestati specificamente dal convenuto, debbono essere considerati incontroversi e non richiedono una specifica dimostrazione (Cass. sentenza n. 9789/2022; Cass. ordinanza n. 9439/2022; Cass. ordinanza n. 26908/2020).
La regola codicistica descritta ha lo scopo di valorizzare la leale e non defatigante condotta processuale delle parti e assicurare il pieno espletamento del diritto di difesa dell'attore, messo al sicuro da revirement e deduzioni rateali (Cass. ordinanza n. 22701/2017 in parte motiva). Ne consegue la inammissibilità della contestazione successiva dei medesimi fatti, ovvero oltre i termini.
Fatte queste premesse in diritto, nel caso di specie, alla luce delle risultanze della documentazione allegata in atti, condividendo sul punto la decisione del Tribunale, deve ritenersi provata l'esistenza del rapporto contrattuale tra la defunta e non essendone richiesta la forma scritta né ad Persona_2 CP_1 substantiam né ad probationem.
Invero, il carteggio tramite e-mail tra i due contraenti conferma, da un lato, il conferimento dell'incarico da parte di e, dall'altro, la prestazione dei servizi informatici dettagliatamente elencati in Persona_2 fattura, sia in ordine alla gestione del sito web, stampe di fotografie e immagini dei lavori pittorici, sia, in generale, per quanto concerne l'assistenza di natura informatica prestata.
Le e-mail allegate testimoniano delle richieste di assistenza tecnica provenienti da delle Persona_2 richieste di inserimento di contenuti (fotografie, didascalie e commenti) nel sito web, di stampe di immagini e fotografie dei lavori pittorici.
Di contro, l'atto di opposizione reca generica contestazione dei fatti, e l'utilizzo di mere formule di stile del seguente tenore: non vi è prova alcuna dell'esistenza di un rapporto contrattuale tra la sig.ra e la Persona_2
5 ditta Somma. Per di più si contestano sia la quantità, sia il prezzo delle prestazioni eventualmente effettuate. (pag. 2 atto di opposizione).
La contestazione, effettuata nei termini descritti, non viene circostanziata e precisata neanche dopo il deposito documentale effettuato da in allegato alle proprie memorie istruttorie. CP_1
Solo in sede di memoria di replica alla conclusionale avversa, quindi tardivamente, l'opponente solleva alcune contestazioni, confrontando le prestazioni fatturate e la documentazione allegata, in ordine al numero di copie, che assume effettivamente realizzate, e in ordine alla mancanza di riferimenti documentali alla gestione del sito internet, agli interventi di manutenzione domiciliare (da marzo a luglio
2016), e, infine, alla sostituzione di uno schermo LED per notebook.
In applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati, dette contestazioni, riprodotte pedissequamente in appello, debbono reputarsi inammissibili, in quanto tardivamente formulate.
In conclusione, sulla base della documentazione allegata agli atti e in mancanza di contestazione specifica,
i fatti posti a fondamento della domanda di pagamento introdotta col ricorso monitorio vanno ritenuti provati.
Il motivo di appello va, quindi, disatteso e l'appello integralmente rigettato, con assorbimento di ogni ulteriore questione e istanza, anche istruttoria, formulata in sede di gravame.
Circa la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c. formulata dall'appellato in primo grado, CP_1 non esaminata dal Tribunale e riproposta in appello, rileva la Corte che difettano le condizioni di legge per il suo accoglimento, sub specie di mala fede (consapevolezza dell'infondatezza della domanda) o di colpa grave (carenza dell'ordinaria diligenza volta all'acquisizione di detta consapevolezza), senz'altro da escludersi nel caso di specie, nel quale si sono opposti all'azione monitoria soggetti rimasti estranei al rapporto contrattuale presupposto, destinatari della domanda di pagamento nella sola qualità di eredi del debitore originario.
Le spese del presente grado di giudizio seguono la soccombenza dell'appellante e si liquidano d'ufficio con riguardo ai parametri di cui al D.M. 55/2014, come aggiornati con decreto n. 147/2022, con riferimento allo scaglione previsto per le cause di valore da € 5.200,01 a € 26.000,00, attestandosi nei minimi per la scarsa complessità delle questioni affrontate, con l'aumento di cui al comma 1 bis dell'art. 4 nella misura del 10 %, dato che gli atti sono stati redatto con tecniche informatiche idonee ad agevolarne la consultazione o la fruizione, con attribuzione in favore dell'avvocato Rosa De Martino, dichiaratasi anticipataria.
6 Sussistono i presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002, inserito dall'art. 1 comma 17 della legge 228/2012, nei confronti dell'appellante.
P. Q. M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto avverso la sentenza in epigrafe indicata, così provvede:
- Dichiara inammissibile l'appello proposto da in proprio;
Parte_1
- Rigetta l'appello proposto da nella qualità di erede di e, per l'effetto, Parte_1 Persona_1 conferma integralmente la sentenza impugnata;
- Condanna l'appellante al pagamento delle spese processuali del grado in favore di controparte, liquidate
- con l'aumento di cui all'art. 4 co. 1 bis del D.M. 55/2014 - in € 3.196,60 per compensi professionali, oltre rimborso spese forfettarie in misura del 15%, oltre ulteriori accessori come per legge, con attribuzione in favore del procuratore anticipatario, avv. Rosa De Martino;
- Dichiara la sussistenza dei presupposti di cui al comma 1 quater dell'art. 13 del d.p.r. 115/2002 per il pagamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, pari a quello versato o comunque dovuto, a titolo di contributo unificato per la proposta impugnazione.
Così deciso, il 30.01.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Natalia LI dott. Eugenio FORGILLO
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