Sentenza 16 marzo 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Pescara, sez. I, sentenza 16/03/2026, n. 136 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Pescara |
| Numero : | 136 |
| Data del deposito : | 16 marzo 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00136/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00073/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l' Abruzzo
sezione staccata di Pescara (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 73 del 2025, proposto da
AN PA, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Lucarelli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Chieti, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Morgione, Patrizia Tracanna, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Regione Abruzzo, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale, domiciliataria ex lege in L'Aquila, Complesso Monumentale San Domenico;
Farmacia CC di CC TO e RT SA, non costituito in giudizio;
Per l'accertamento della illegittimità del silenzio-inadempimento
serbato dal Comune di Chieti in ordine all’istanza di cui alla diffida del 17 Giugno 2024 – sollecitata in data 31 Luglio 2024 e sollecitata in data 15 Gennaio 2025, avente ad oggetto “Istanza per l'avvio di un procedimento volto alla Revisione e l'aggiornamento della pianta organica del Comune di Chieti”;
Nonché per l'accertamento dell’obbligo dell'amministrazione intimata di provvedere in ordine alle menzionata istanza e con richiesta subordinata, perdurante l'inadempimento e/o ritenuto opportuno sin da subito di nomina di un Commissario ad acta ex artt. 31 e 117, co. 3 c.p.a.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di Comune di Chieti e di Regione Abruzzo;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 il dott. MA LO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Considerato che:
-il Comune di Chieti, con delibera 831 del 23 gennaio 2026, ha approvato la revisione pianta organica delle Farmacie del Comune di Chieti;
-parte ricorrente agiva per l'accertamento della illegittimità del silenzio serbato dal Comune di Chieti “ in ordine all’istanza di cui alla diffida del 17 Giugno 2024 – sollecitata in data 31 Luglio 2024 e sollecitata in data 15 Gennaio 2025, avente ad oggetto “Istanza per l'avvio di un procedimento volto alla Revisione e l'aggiornamento della pianta organica del Comune di Chieti” ”;
- è pertanto cessata la materia del contendere;
- anche se l’atto è stato adottato successivamente alla presentazione del ricorso, il procedimento è iniziato prima, e dunque vi sono ragioni per poter compensare le spese del giudizio, in virtù del principio di causalità della lite;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto,
dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 30 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
PA PA, Presidente
MA LO, Consigliere, Estensore
Silvio Lomazzi, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| MA LO | PA PA |
IL SEGRETARIO