Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2S, sentenza 27/01/2025, n. 1793 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1793 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01793/2025 REG.PROV.COLL.
N. 09958/2020 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Seconda Stralcio)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 9958 del 2020, proposto da
NA LA, rappresentato e difeso dall'avvocato Norberto Ventolini, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso il suo studio in Tarquinia, via Luigi Bellati, 3;
contro
Comune di Tarquinia, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
- del provvedimento di diniego della domanda di sanatoria opere edilizie, emesso dal Settore 10° del Comune di Tarquinia, n. registro generale 0027526, rif. Prot. n. 14223, del 20/08/2020, con riferimento alla pratica in sanatoria n. 640/2004.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 22 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), la dott.ssa Elena Stanizzi e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Espone in fatto l’odierno ricorrente di aver presentato istanza di concessione in sanatoria ai sensi della legge n. 326 del 2003 e della legge Regione Lazio n. 12 del 2004 per “ ampliamento abitazione e realizzazione di un portico di collegamento con la struttura principale ” per l’immobile di sua proprietà.
Tale domanda è stata rigettata, mediante adozione del gravato provvedimento, sull’assunto che, venendo in rilievo un abuso sostanziale realizzato in zona vincolata – in quanto assoggettata a vincolo Z.P.S.-zona a protezione speciale (ex art. 5 DPR n. 357/1997 e s.m.i.) e a vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26) - lo stesso non ricade tra le opere ammesse a condono ai sensi della legge n. 326/2003, sulla cui base sono condonabili solo le tipologie di opere 4, 5 e 6 di cui all’All. 1, e risulta in difformità agli strumenti urbanistici .
Avverso tale provvedimento di diniego deduce parte ricorrente i seguenti motivi di censura:
I – Violazione e/o falsa applicazione della L. 326/2003, e della L.R. Lazio n. 12/2004, travisamento dei fatti; motivazione erronea e contraddittoria.
I.1 - Difformità allo strumento urbanistico e natura dell’abuso-sanabilità.
Sostiene parte ricorrente che, sulla base del combinato disposto di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 e all’art. 32, comma 27, lettera d) del D.L. 269/2003, osterebbe alla sanabilità di un abuso commesso in area sottoposta a vincolo di inedificabilità, sia esso assoluto che relativo, l’antecedenza del vincolo rispetto all’edificazione, l’assenza di titolo e la non conformità alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, condizioni queste che debbono ricorrere congiuntamente.
Rappresenta quindi che l’immobile, costruito nel 1967, ricade in zona E “agricola e di trasformazione”, per la quale lo strumento urbanistico consente la realizzazione di nuove costruzioni, con conseguente conformità allo strumento urbanistico.
II - Sulla corretta interpretazione del D.L. 269/2003, come convertito in legge 326/2003.
Sostiene parte ricorrente che, pur a voler considerare l’abuso come sostanziale, lo stesso debba considerarsi comunque condonabile sulla base di un orientamento giurisprudenziale, fatta eccezione della sola presenza di vincoli inerenti monumenti nazionali o vincoli di interesse culturale particolarmente rilevante, invocando a sostegno di tale tesi la Circolare del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
III - Criterio di proporzionalità tra interesse privato e interesse pubblico.
Trattandosi di immobile destinato ad abitazione, invoca il ricorrente il principio di proporzionalità tra interesse pubblico e il diritto costituzionale all’abitazione, nonchè la necessità di verificare l’effettiva incidenza dell’opera, nella specie omessa, rappresentando che viene in rilievo un immobile già destinato ad abitazione dello stesso nucleo familiare, senza quindi alcun aumento del carico urbanistico.
2 – L’intimata Amministrazione comunale non si è costituita in giudizio.
3 – All’udienza straordinaria di smaltimento del 22 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), la causa è stata chiamata e, senza discussione della parte, trattenuta per la decisione, come da verbale.
4 – Il ricorso, il cui contenuto è stato sopra sintetizzato, deve essere rigettato stante l’infondatezza delle censure con lo stesso proposte.
5 - Giova premettersi, in punto di fatto e per il migliore inquadramento della vicenda contenziosa, che viene in rilievo l’impugnazione del diniego di condono, preceduto da rituale comunicazione dei motivi ostativi, di cui all’istanza presentata ai sensi della legge n. 326 del 2003, per l’ampliamento dell’abitazione e realizzazione di un portico di collegamento con la struttura principale.
Tale diniego è stato adottato sulla base della previa qualificazione dell’abuso come sostanziale e, in quanto realizzato in zona gravata da vincoli – segnatamente vincolo Z.P.S.-zona a protezione speciale (ex art. 5 DPR n. 357/1997 e s.m.i.) e vincolo idrogeologico (R.D.L. 3267/23 e R.D. 1126/26) - della conseguente sua estraneità rispetto all’ambito applicativo del terzo condono, come disciplinato dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004.
Tenuto conto delle motivazioni sottese al gravato diniego e della disciplina di riferimento, le censure proposte da parte ricorrente non sono meritevoli di favorevole esame.
È opportuno procedere preliminarmente alla ricostruzione dell’ambito applicativo della disciplina di riferimento.
6 - Alla luce delle coordinate applicative del cd. Terzo condono, come introdotto dal decreto legge n. 269 del 2003, convertito in legge con legge n. 326 del 2003, ed attuato, in sede regionale, con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, solo determinate tipologie di interventi – c.d. abusi formali - risultano condonabili se realizzati in aree sottoposte a vincolo.
In particolare, la realizzazione di nuovi volumi e superfici in aree vincolate, indipendentemente dalla data di imposizione del vincolo e dalla natura di vincolo assoluto o relativo alla edificabilità, è estranea all’ambito di applicazione della disciplina dettata sul terzo condono, come recata, congiuntamente, dalla legge n. 326 del 2003 e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 e come costantemente applicata dalla giurisprudenza amministrativa, nonché secondo le coordinate interpretative individuate dalla Corte Costituzionale, investita della verifica di tenuta costituzionale delle relative disposizioni.
Premessa la portata più restrittiva della disciplina del terzo condono rispetto a quella dettata dalla legge n. 47 del 1985 e da quella inerente il condono di cui alla legge n. 724 del 1994, va rilevato che, sulla base delle previsioni dettate dall’art. 32, commi 26 e 27, del decreto legge n. 269 del 2003 e dagli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'Allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, corrispondenti a opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria (ex plurimis, in termini: Tar Lazio, Roma, Sez. II bis, 17 febbraio 2015, n. 2705; 4 aprile 2017 n. 4225; 13 ottobre 2017, n. 10336; 11 luglio 2018, n. 7752; 24 gennaio 2019, n. 931; 9 luglio 2019, n. 9131; 13 marzo 2019, n. 4572; 2 dicembre 2019 n. 13758; 7 gennaio 2020, n. 90; 2 marzo 2020, n. 2743; 26 marzo 2020 n. 2660; 7 maggio 2020, n. 7487; 18 agosto 2020, n. 9252; Sez. Stralcio, 7 giugno 2022 n. 7384; 15 luglio 2022, n. 10072; Sez. II, 15 febbraio 2023, n. 2675; 27 novembre 2023, n. 17693; Consiglio di Stato, Sez. VI, 17 gennaio 2020 n. 425; 15 novembre 2022, n. 9986; 16 settembre 2022 n. 8043), mentre per le altre tipologie di abusi interviene una preclusione legale alla sanabilità delle opere abusive.
Rispetto alle precedenti discipline sul condono, quello introdotto con il decreto legge n. 269 del 2003 risulta avere un ambito applicativo più ristretto, in quanto – oltre ad imporre, al comma 25, relativamente alle nuove costruzioni residenziali, un limite complessivo di cubatura - definisce analiticamente le tipologie di abusi condonabili (comma 26 e Allegato 1), introducendo altresì alcuni nuovi limiti all'applicabilità del condono (comma 27), che si aggiungono a quanto previsto negli artt. 32 e 33 della legge n. 47 del 1985.
La norma statale di cui all’art. 32, comma 27, del decreto legge n. 269 del 2003, è chiara nell’indicare come ostativa alla possibilità di rilascio del condono la realizzazione di opere recanti nuove superfici e nuovi volumi su aree soggette a vincoli posti a tutela dei beni ambientali e paesistici, nonché dei parchi e delle aree protette nazionali, regionali e provinciali, qualora istituiti prima della esecuzione di dette opere, declinando la condonabilità degli abusi su aree vincolate in ragione della loro tipologia.
In senso ancor più restrittivo è intervenuta la legge regionale della Regione Lazio n. 12 del 2004, la quale, all’art. 3, comma 1, lettera b), prevede la non sanabilità delle opere realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali.
Mentre, quindi, per la legge nazionale assume rilievo, ai fini della condonabilità delle opere, la data di apposizione del vincolo – che deve essere successiva rispetto alla data di realizzazione delle opere abusive – e la conformità alle norme e agli strumenti urbanistici, per la legge regionale del Lazio n. 12 del 2004, è irrilevante che il vincolo sia stato apposto in data successiva alla realizzazione delle opere abusive, essendo le stesse - in relazione a talune tipologie di interventi - ritenute comunque non condonabili anche se realizzate prima della apposizione di vincoli.
L’irrilevanza, ai fini della condonabilità delle opere, dell’epoca di imposizione del vincolo, e il carattere ostativo alla condonabilità connesso alla presenza di qualsivoglia tipo di vincolo, rendono infondate le censure di parte ricorrente che su tali profili si appuntano.
Nella ricostruzione del quadro normativo di riferimento assume quindi decisivo rilievo il comma 26 dell’art. 32 del decreto legge n. 269 del 2003, che, sotto il profilo generale, ammette a sanatoria solo determinate tipologie di abusi, distinguendole a seconda che l’area sia o meno interessata dai vincoli di cui all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, mentre la legge regionale n. 12 del 2004, nel mantenere ferma l’ammissibilità del condono in relazione solo ad alcune tipologie di opere, come individuate dalla legge statale, specifica il discrimine temporale relativamente alla vigenza dei vincoli.
Ne consegue che, alla luce delle illustrate disposizioni della legge statale, da coniugarsi con gli artt. 2 e 3, comma 1, lettera b), della legge regionale del Lazio n.12 del 2004, possono ritenersi suscettibili di sanatoria, nelle aree soggette a vincoli, solo le opere di minore rilevanza, corrispondenti alle tipologie di illecito di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del decreto legge n. 269 del 2003, ovvero le opere di restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria, mentre per le altre tipologie di abusi la loro sanabilità risulta preclusa ex lege.
Avuto riguardo alla qualificazione dell’abuso in questione, inerente l’ampliamento dell’abitazione e la realizzazione di un portico di collegamento con la struttura principale, non vi è dubbio che siano state create nuove volumetrie e superfici, aggiuntive rispetto all’opera originaria, nonchè ulteriori opere aventi impatto esteriore, che consentono di qualificare le opere come nuova costruzione, insuscettibili come tali di sanatoria alla luce della disciplina di riferimento dettata per il terzo condono.
Ininfluente, ai fini della qualificazione dell’abuso, è la circostanza, di mero fatto, invocata da parte ricorrente, che l’immobile sarebbe destinato al medesimo originario gruppo familiare che già lo utilizza come abitazione, dovendo aversi riguardo alla qualificazione giuridica della trasformazione ed al conseguente aumento di superficie utile residenziale e di volumetria, come tale non riconducibile al novero degli abusi minori ed idonea ad incidere sul carico urbanistico in relazione al calcolo dei relativi standard.
La non condonabilità degli abusi realizzati in una zona soggetta a vincolo paesaggistici e che non siano riconducibili ai cd. “abusi minori” di cui alle tipologie 4, 5 e 6 dell’Allegato 1 al decreto legge n. 269 del 2003, e quindi la preclusione normativa ed ex lege alla sanatoria per opere che abbiano comportato un aumento di superficie o di volume, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con sentenza n. 196 del 2004, che ha precisato i limiti di applicabilità del c.d. terzo condono, circoscritto ai soli abusi formali, ovvero realizzati in mancanza del previo titolo a costruire ma non in contrasto con la vigente disciplina urbanistica, e che siano al contempo riconducibili agli abusi minori di cui ai nn. 4, 5 e 6 dell'allegato I al decreto legge 269 del 2003, convertito nella legge n. 326 del 2003.
A fronte di tale ricostruzione dell’ambito di applicabilità del terzo condono, emerge chiaramente l’estraneità, rispetto ad esso, dell’abuso oggetto dell’istanza di sanatoria rigettata con il gravato provvedimento che, in quanto comportante aumento di superficie residenziale in area sottoposta a vincoli – trattandosi di un cambio d’uso da annesso agricolo a residenziale - risulta ex lege non condonabile.
Perdono, quindi, rilievo le argomentazioni spese da parte ricorrente volte a proporre una diversa lettura sistematica della disciplina, condotta attraverso l’integrazione delle previsioni dettate della legge n. 326 del 2003 con quelle contenute nella legge – meno restrittiva – n. 47 del 1985, così giungendosi a riconoscere la condonabilità delle opere realizzate su aree soggette a vincoli non di inedificabilità assoluta, previa acquisizione del nulla osta dell’Autorità preposta alla tutela del vincolo.
Al riguardo, viene in rilievo il richiamo, contenuto nell’art. 32, comma 27 della legge n. 326 del 2003, agli artt. 32, comma 27, e 33 della legge n. 47 del 1985, nonché l’analogo richiamo - attraverso l’analoga dizione ‘fermo restando’ – contenuto nell’art. 3 della legge Regione Lazio n. 12 del 2004, all’art. 32 della legge n. 47 del 1985, sulla cui base parte ricorrente afferma che sarebbe consentito di scriminare le ipotesi di condonabilità degli abusi sulla base dell’accertamento della compatibilità delle opere rispetto al vincolo, previa acquisizione del parere dell’autorità competente.
Trattasi di lettura e di ricostruzione normativa confliggente con il dato letterale della disciplina di cui alla legge n. 326 del 2003 e della legge regionale n. 12 del 2004, le quali hanno inteso modificare la previgente disciplina generale in materia di condono, restringendo e limitando le tipologie di opere condonabili, con scelta legislativa ritenuta immune dalla Corte Costituzionale, anche nella recente sentenza n. 181 del 30 luglio 2021 adottata con riferimento alla citata legge regionale, non potendo peraltro il chiaro dettato normativo essere oggetto di interpretazione estensiva – sulla base del richiamo all’art. 32 della legge n. 47 del 1985 – venendo in rilievo una disciplina di natura straordinaria ed eccezionale, quindi di stretta applicazione ed interpretazione.
Ne consegue che, venendo in rilievo una ipotesi di preclusione normativa al condono per determinate tipologie di opere – cui sono riconducibili quelle inerenti la fattispecie in esame – non vi è alcuna necessità di procedere all’accertamento di compatibilità delle opere con il vincolo paesaggistico tramite acquisizione del parere, trattandosi di attività inutile in quanto in alcun modo idonea ad incidere sul regime di non condonabilità ex lege delle opere, essendo la riconducibilità degli abusi a determinate tipologie di opere dichiarate non condonabili e la loro insistenza in aree vincolate circostanze di per sé ostative al condono, il che rende irrilevante l’accertamento in concreto circa la loro compatibilità con i vincoli.
Al riguardo, deve ricordarsi come anche il Consiglio di Stato abbia più volte affermato “che, ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge su menzionato, come convertito, sul terzo condono, sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se si tratta di opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria), non essendo necessaria quindi, laddove l’abuso ricada in zona vincolata e non rientri tra gli abusi minori, l’acquisizione del parere dell’Autorità preposta al vincolo, in linea con l’esigenza di economicità dell'azione amministrativa, essendo superflua, in acclarata mancanza dei presupposti di legge per la condonabilità delle opere, la effettuazione di un inutile vaglio di compatibilità paesaggistica” (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; Sez. IV, 19 maggio 2010 n. 3174; 16 settembre 2022, n. 8043).
Destituita di fondamento appare, quindi, la censura di parte ricorrente che afferma la necessità della previa acquisizione del parere dell’autorità preposta alla tutela del vincolo ai fini della verifica in concreto della compatibilità dell’opera con l’assetto vincolistico – con conseguente affermata illegittimità del gravato provvedimento in quanto adottato senza l’intervento di tale parere - trovando tale tesi smentita sia alla luce delle chiare previsioni della disciplina normativa statale sul terzo condono – circoscritta ai soli abusi minori – che della legge regionale, sia alla luce della interpretazione che la Consulta ha dato a tale disciplina, essendo sufficiente, al fine di escludere la condonabilità di opere abusive, la loro astratta riconducibilità alla tipologia di opere che la legge ha escluso dall’ambito applicativo del condono, senza che via sia spazio per accertamenti in ordine alla compatibilità o meno, in fatto, delle opere con le ragioni del vincolo.
Non possono, infatti, essere sanate quelle opere che hanno comportato la realizzazione di nuove superfici e nuova volumetria in zona assoggettata a vincolo paesaggistico, sia esso di natura relativa o assoluta, o comunque di inedificabilità, anche relativa (Consiglio di Stato, Sez. VI, 2 maggio 2016 n. 1664; 17 marzo 2016 n. 1898; sez. IV, 21 febbraio 2017 n. 813; 27 aprile 2017 n. 1935), posto che ai sensi dell'art. 32 comma 27 lett. d) del decreto legge sul terzo condono “sono sanabili le opere abusivamente realizzate in aree sottoposte a specifici vincoli, fra cui quello ambientale e paesistico, solo se ricorrono congiuntamente le seguenti condizioni: a) si tratti di opere realizzate prima della imposizione del vincolo; b) seppure realizzate in assenza o in difformità del titolo edilizio, siano conformi alle prescrizioni urbanistiche; c) siano opere minori senza aumento di superficie (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria, essendo nelle zone sottoposte a vincolo paesistico, sia esso assoluto o relativo, consentita la sanatoria dei soli abusi formali); d) che vi sia il previo parere dell'Autorità preposta al vincolo" (Consiglio di Stato, Sez. VI, 18 maggio 2015 n. 2518; 28 ottobre 2019, n.7341; 17 settembre 2019, n. 6182; 17 gennaio 2020 n. 425; 16 settembre 2022, n. 8043) in relazione, ovviamente, alle sole opere minori ammissibili al condono.
Ne discende che risulta irrilevante anche l’accertamento della conformità delle opere alla disciplina urbanistica, laddove venga in rilievo una preclusione ex lege al condono in ragione della tipologia delle opere.
7 – La ricostruzione della portata del terzo condono è stata recepita anche dalla giurisprudenza penale, la quale ha affermato che il condono edilizio del 2003 è applicabile esclusivamente agli interventi di minore rilevanza indicati ai numeri 4, 5 e 6 dell'allegato 1 del citato D.L. (restauro, risanamento conservativo e manutenzione straordinaria), mentre non sono in alcun modo suscettibili di sanatoria le opere abusive di cui ai precedenti numeri 1, 2 e 3 del medesimo allegato, anche se l'area è sottoposta a vincolo di inedificabilità relativa e gli interventi risultano conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici (cfr. Cass. pen., sez. III, 20 maggio 2016 n. 40676), ulteriormente precisandosi che “l'applicabilità del c.d. terzo condono in riferimento alle opere realizzate in zona vincolata è limitata alle sole opere di restauro e risanamento conservativo o di manutenzione straordinaria, su immobili già esistenti, se ed in quanto conformi alle norme urbanistiche e alle prescrizioni degli strumenti urbanistici” (così Cassazione penale, sez. III, 1 ottobre 2004, n. 1593).
8 - La disciplina statale dianzi illustrata è stata ribadita – con ulteriori limitazioni, come sopra accennato, riferite al momento della apposizione dei vincoli - con la legge della Regione Lazio n. 12 del 2004, ai sensi del cui art. 3, lett. b) “non sono comunque suscettibili di sanatoria le opere di cui all'articolo 2, comma 1, realizzate, anche prima della apposizione del vincolo, in assenza o in difformità del titolo abilitativo edilizio e non conformi alle norme urbanistiche ed alle prescrizioni degli strumenti urbanistici, su immobili soggetti a vincoli imposti sulla base di leggi statali e regionali a tutela dei monumenti naturali, dei siti di importanza comunitaria e delle zone a protezione speciale, non ricadenti all'interno dei piani urbanistici attuativi vigenti, nonché a tutela dei parchi e delle aree naturali protette nazionali, regionali e provinciali”.
Tra le opere di cui all’art. 2, comma 1, richiamato dal citato art. 3 – da leggersi congiuntamente con l'art. 32, comma 26, del D.L. 30 settembre 2003 n. 269, e con l’Allegato 1, che ne costituiscono il presupposto giuridico – che sono escluse dalla possibilità di condono, sono quindi ricomprese tutte quelle che abbiano comportato un aumento di superficie utile o di volume, riconducibili alla categoria di nuova costruzione, quali quelli in esame.
Ne discende che l'estraneità dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono dell’opera oggetto del gravato diniego di condono – consistente nell’ampliamento dell’abitazione e nella realizzazione di un portico di collegamento con la struttura principale – in quanto non riconducibile alle tipologie 4, 5 o 6 del menzionato Allegato 1 di abusi c.d. minori, integra idonea ragione ostativa al rilascio del condono, risultando il gravato provvedimento di diniego conforme alla disciplina di riferimento, dettata dall’art. 32, comma 27, lett. d) del citato decreto legge e dalla legge regionale n. 12 del 2004, di cui è stata fatta corretta e coerente applicazione stante l’accertata assenza, nella fattispecie, dei requisiti prescritti per legge per la sanatoria, il che integra, al contempo, adeguata e congrua motivazione del diniego.
9 - Deve altresì essere ricordata la natura eccezionale e derogatoria – e quindi non suscettibile di interpretazione estensiva o analogica - della normativa condonistica incentrata sulla previsione, da parte del legislatore statale, di uno straordinario titolo abilitativo edilizio, avente carattere temporaneo, volto a sanare un illecito rilevante sia sul piano penale che amministrativo, la quale costituisce il frutto di una scelta ampiamente discrezionale anche quanto ai relativi limiti applicativi, ragionevolmente esercitati quanto ad individuazione della tipologia di illecito sanabili, potendo al riguardo rinviarsi alle considerazioni già espresse sulla relativa normativa dalla Corte Costituzionale con la citata sentenza n. 196 del 2004.
Trattandosi di una legalizzazione in via eccezionale di una condotta che l'ordinamento giuridico considerava illegittima al momento della commissione e consistendo il condono edilizio in una procedura di regolarizzazione eccezionale degli abusi edilizi, la quale porta come risultato un effetto di sanatoria sia ai fini amministrativi sia agli effetti penali, la relativa portata è del tutto eccezionale, limitata alle ipotesi ivi tassativamente previste, ovvero agli abusi edilizi individuati come condonabili di volta in volta dalla legge istitutiva, che può allargare oppure restringere le ipotesi nell’esercizio della discrezionalità legislativa.
Ne discende che, costituendo la possibilità, prevista in via generale ed astratta, di procedere alla sanatoria di abusi edilizi una palese deroga ai fondamentali principi di legalità, responsabilità e certezza giuridica tipici dell’ordinamento, le relative previsioni rivestono carattere straordinario ed eccezionale, e quindi tassativo e non suscettibile di applicazione analogica o estensiva.
Deve, inoltre, rilevarsi che la portata più restrittiva del condono, come introdotto dalla legge n. 236 del 2003 – che lo limita alle sole opere di minore rilevanza ed impatto sul territorio – e dalla legge Regione Lazio n. 12 del 2004 – che riconnette valenza ostativa anche ai vincoli imposti successivamente alla realizzazione delle opere – risponde all’obiettivo di tutela di valori che presentano rilievo costituzionale, quali quelli paesaggistici, ambientali, idrogeologici e archeologici, sicché non è irragionevole che il legislatore, anche regionale, nel bilanciare gli interessi in gioco, abbia scelto di proteggerli maggiormente, restringendo – quello regionale - l’ambito applicativo del condono statale, sempre restando nel limite delle sue attribuzioni.
10 - Va altresì ricordato che la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 181 del 30 luglio 2021, ha dichiarato legittima la scelta del legislatore regionale del Lazio, il quale, prevedendo all’art. 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 12 del 2004, che anche il vincolo sopravvenuto determina la non condonabilità dell’opera abusiva, ha adottato un regime più restrittivo di quello previsto dalla normativa statale sul condono, la quale non dispone la non condonabilità in caso di vincolo sopravvenuto, prevedendo l’art. 32 della legge n. 47 del 1985, nel testo oggi vigente, per le opere costruite su aree sottoposte a vincolo, che “il rilascio del titolo abilitativo edilizio in sanatoria …è subordinato al parere favorevole delle amministrazioni preposte alla tutela del vincolo stesso” (comma 1) e che le opere insistenti su aree vincolate dopo la loro esecuzione sono suscettibili di sanatoria in presenza di determinate condizioni.
Deve, al riguardo rilevarsi, su un piano più generale, che nei settori dell’urbanistica e dell’edilizia, i poteri legislativi regionali sono ascrivibili alla competenza di tipo concorrente in tema di “governo del territorio”, e, avuto riguardo alla disciplina del condono edilizio - per la parte non inerente ai profili penalistici, integralmente sottratti al legislatore regionale - solo alcuni limitati contenuti di principio possono ritenersi sottratti alla disponibilità dei legislatori.
Tale sentenza della Corte Costituzionale detta principi valevoli con riferimento alle discipline dettate in materia di condono edilizio succedutesi nel tempo, sulla base della ricostruzione del quadro normativo di riferimento, richiamando al riguardo le statuizioni contenute nell’Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato n. 20 del 1999 – ai sensi della quale deve darsi applicazione alla normativa vigente al momento dell’esame dell’istanza, ulteriormente precisandosi l’irrilevanza dell’incertezza e della variabilità degli esiti in relazione alle diverse tempistiche di definizione delle istanze in relazione alla sopravvenienza del vincolo rispetto alla realizzazione delle opere, tenuto conto che l’ordinamento appresta strumenti di sollecitazione e, se del caso, di sostituzione dell’amministrazione inerte, idonei in particolare a tutelare il cittadino contro ritardi ingiustificati o addirittura strumentali, aggiungendosi, ai rimedi di carattere procedimentale, quelli di carattere sostanziale diretti a far valere la responsabilità dell’amministrazione per l’intempestività della sua azione.
11 - Consegue, dalle considerazioni sin qui illustrate, che l'accertata estraneità dell’opera con riferimento alla quale è stato adottato il gravato diniego di condono – consistente nell’ampliamento dell’abitazione e nella realizzazione di un portico di collegamento con la struttura principale, e quindi nella creazione di nuova superficie utile residenziale, di nuova volumetria e di una nuova opera avente impatto esterno, quale il portico - dall'ambito applicativo del c.d. terzo condono, costituisce valido fondamento del diniego impugnato, adottato in corretta applicazione della disciplina di riferimento ed immune dalle censure proposte.
13 – Alla luce delle chiare disposizioni che circoscrivono il campo applicativo del terzo condono con riferimento agli abusi realizzati in area sottoposta a vincolo di tutela – che hanno superato il vaglio di legittimità costituzionale - nessuno spazio residua per valutazioni inerenti la proporzionalità con il sacrificio del privato quanto a diritto all’abitazione, la cui indispensabilità quanto ad esigenze abitative, peraltro, non è stata in alcun modo dimostrata, risultando tale diritto invocato in modo non pertinente.
14 - Il gravato provvedimento risulta, inoltre, supportato da adeguata e congrua motivazione, essendo espressamente indicate le ragioni del rigetto dell’istanza di condono mediante il richiamo ai vincoli insistenti sull’area e delle disposizioni che prevedono la non condonabilità delle opere, quali quelle in esame, correttamente ricondotte ad abusi di tipo sostanziale, realizzate in aree vincolate.
15 – In conclusione, il ricorso in esame va rigettato stante la rilevata infondatezza delle censure con esso proposte.
16 – Non vi è luogo a pronunciarsi sulle spese di lite stante la mancata costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
Roma- Sezione Seconda Stralcio
definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, così statuisce:
lo rigetta
nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 22 novembre 2024, tenutasi in videoconferenza con le modalità telematiche di cui all’art. 87, comma 4 bis, c.p.a. (novellato dall’art. 17, comma 7, lett. a), n. 6, del decreto legge 9 giugno 2021, n. 80), con l'intervento dei magistrati:
Elena Stanizzi, Presidente, Estensore
Filippo Maria Tropiano, Consigliere
Giuseppe Licheri, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Elena Stanizzi |
IL SEGRETARIO