Ordinanza collegiale 13 febbraio 2025
Sentenza 8 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. V, sentenza 08/07/2025, n. 13408 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 13408 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 13408/2025 REG.PROV.COLL.
N. 07740/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 7740 del 2024, proposto da
C.S.I. - Consorzio Servizi Alle Imprese - A R.L. in Liquidazione, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Luca Iandolo e Maria Carmela Pellecchia, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
I.N.P.S. - Istituto Nazionale della Previdenza Sociale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dagli Avvocati Alessandro Di Meglio, Andrea Botta e Gianna Fiore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'ottemperanza
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza bis, n.13296/2009 Reg. Sent., R.G. ricorso n.06761/1997, pubblicata in data 23/12/2009, passata in giudicato, munita di formula esecutiva in data 23 marzo 2022.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Inps;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 il dott. Francesco Elefante e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Rilevato che parte ricorrente ha adito l’intestato T.A.R. chiedendo l’ottemperanza della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Bis, n. 13296/2009 Reg. Sen., n. 06761/1997 Reg. Ric., pubblicata in data 23/12/2009, passata in giudicato, nella parte ha annullato il D.M. n. 2265 del 25 febbraio 1997, prot. n. 28274/102045 del Ministero del Lavoro di rigetto dell’istanza di ammissione a C.I.G.S. per n. 35 dipendenti per sei mesi a decorrere dal 07/09/1995
al 06/03/1996;
2 - Preso atto che nel costituirsi in giudizio l’amministrazione resistente ha peraltro dedotto, ex adverso , che “ da una disamina degli archivi informatici è emerso che il consorzio ha
conguagliato, sulle denunce del periodo indicato e che si allegano in copia (all.8),
importi a titolo di CIGS come di seguito evidenziato con causale 049 […] Tuttavia, poiché all’epoca del conguaglio non era stata concessa alcuna autorizzazione a titolo di CIGS, l’ufficio, con note di rettifica, ha provveduto alla contestazione dell’indebito conguaglio”;
3 - Considerato che con ordinanza n. 3237 del 13.2.2205 il Collegio adito ha disposto la nomina di un Verificatore come segue: “ Rilevato che l’amministrazione resistente ha dedotto, nel merito, l’infondatezza del ricorso allegando che i crediti CIG oggetto della presente controversia risultano invero già conguagliati negli archivi INPS; Considerato che agli atti del giudizio non risulta invero depositata alcun elemento probatorio in tal senso e che parte ricorrente non può essere onerata da un onere probatorio avente ad oggetto fatti negativi (id est, la non compensazione dei crediti); Ritenuto quindi necessario, al fine del decidere, disporre una verificazione che, ai sensi dell'art. 66 cod. proc. amm., accerti - sia presso gli archivi INPS, sia presso qualunque altro ente pubblico - se è effettivamente già intervenuta la compensazione dei crediti CIGS in capo alla ricorrente, ostativa all’accoglimento del ricorso (pena la duplicazione degli stessi); Considerato che alla verificazione provvederà il Consulente del Lavoro Dott. Danilo Costi (iscritto presso l’albo dei CTU del Tribunale Ordinario di Roma, con studio in Roma alla Via Italo Svevo n. 85, 0687131001, d.costi@cdlrmpec.it), e avrà luogo entro il giorno 26 aprile 2025, con deposito della relazione conclusiva entro la data del 10 maggio 2025. Fissa un anticipo sul compenso spettante al verificatore, nella misura di euro 500,00 (cinquecento/00), provvisoriamente a carico di I.N.P.S. ”;
4 - Preso atto che con relazione peritale depositata 2 maggio 2025 il citato Consulente del Lavoro ha concluso come segue: “ alla luce delle risultanze sin qui esposte, si ritiene che – sul piano meramente indiziario e in assenza della possibilità di accedere a documentazione originaria dell’epoca, recante data certa e in formato cartaceo – l’unico elemento oggettivamente rilevabile dalla documentazione acquisita e analizzata consista nell’importo della compensazione effettuata dalla società ricorrente, pari ad euro 219.417,23 ”;
5 - Ritenuto, come espressamente eccepito dall’amministrazione resistente, che la memoria di risposta ai riportati esiti peritali, depositata dalla parte ricorrente in data 3.6.2025 ore 13:19, in vista dell’udienza del 4.6.2025, deve inevitabilmente dichiararsi tardiva, con conseguente inutilizzabilità del relativo contenuto;
6 – Ritenuto altresì, in definitiva, quanto segue:
1) che le somme sottese alla domanda di ottemperanza della parte ricorrente - così proposta “ ordinare l’ottemperanza all’I.N.P.S., Istituto Nazionale Previdenza Sociale, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, Sezione Terza Bis, n. 13296/2009 Reg. Sen., n. 06761/1997 Reg. Ric., pubblicata in data 23/12/2009, passata in giudicato, munita di formula esecutiva del 23/03/2022, prescrivendo le relative modalità, anche mediante la determinazione del contenuto del provvedimento amministrativo o l’emanazione dello stesso in luogo dell’amministrazione, disponendo il pagamento di Euro 144.298,14 oppure della maggior o minore somma che dovesse risultare dai conteggi dell’INPS oltre rivalutazione ed interessi moratori con decorrenza dalla data dell’istanza indebitamente denegata (30/04/1997), previo compimento di tutti gli atti necessari ad assicurare il pagamento in favore del ricorrente ” – non possono, quindi, essere riconosciute, avendo quest’ultimo già portato la predetta somma in compensazione, sicché il ricorso deve conseguentemente essere rigettato;
2) che il compenso del Verificatore Consulente del Lavoro Dott. Danilo Costi, complessivamente liquidato in euro 1.766,00 a titolo di compenso e in ulteriori euro 89,97 a titolo di rimborso spese, deve essere definitamente posto a carico della parte ricorrente (sulla predetta somma totale va dedotto quanto già eventualmente effettivamente percepito a titolo di anticipo)
3) che l’I.N.P.S. ha diritto a rivalersi sulla parte ricorrente della somma già effettivamente erogata al Verificatore a titolo di anticipo;
4) che parte ricorrente deve essere infine condannata al pagamento delle le spese di lite in favore di I.N.P.S. che si liquidano in ulteriori euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta), rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle somme previste ai punti 2, 3 e 4 del capo 6 di parte motiva.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 4 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesco Elefante, Consigliere, Estensore
Ida Tascone, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Elefante | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO