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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ferrara, sentenza 08/04/2025, n. 22 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ferrara |
| Numero : | 22 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G.P.U. 9-1/2025
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 9-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stefani, del Foro di;
Pt_1 ricorrente contro la
(C.F. ), con sede legale in via Frassini, 4, Bosco Controparte_1 P.IVA_1
Mesola (FE), in persona della legale rappresentante , rappresentata e Controparte_2 difesa, dall'Avv. Luana Comastri Capelli, del Foro di Bologna
resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 17/02/2025, la , premesso di Parte_1 essere creditrice della e che quest'ultima non ha pagato il suo debito e Controparte_1 si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
Controparte_1 visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la società ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale acquisita, e che non è provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; osservato inoltre che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai documenti prodotti dalla ricorrente, nonché dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. 42 C.C.I.I.;
1 che tanto si desume dai debiti verso l'erario e per oneri contributivi che ammontano ad oltre
400.000,00 euro e dall'inesistenza di beni pignorabili, come risulta dalle ricerche ex art. 492 bis c.p.c. prodotte dalla ricorrente;
rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dai menzionati documenti acquisiti dalla cancelleria;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in via Frassini, 4, Bosco Mesola (FE);
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in;
Persona_1 Pt_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 8 luglio 2025 ore 9.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Ferrara, il giorno 01/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Relatore dott.ssa Marianna Cocca
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Ferrara, riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati: dott.ssa Anna Ghedini Presidente dott.ssa Costanza Perri Giudice dott.ssa Marianna Cocca Giudice relatore, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per l'apertura della liquidazione giudiziale iscritto al n. 9-1//2025 r.g.p.u., promosso su ricorso della , in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, rappresentata e difesa dall'Avv. Giuseppe Stefani, del Foro di;
Pt_1 ricorrente contro la
(C.F. ), con sede legale in via Frassini, 4, Bosco Controparte_1 P.IVA_1
Mesola (FE), in persona della legale rappresentante , rappresentata e Controparte_2 difesa, dall'Avv. Luana Comastri Capelli, del Foro di Bologna
resistente
Il Tribunale, rilevato che con ricorso depositato il 17/02/2025, la , premesso di Parte_1 essere creditrice della e che quest'ultima non ha pagato il suo debito e Controparte_1 si trova in stato di insolvenza, ha chiesto che sia dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
osservato che la ha depositato i bilanci degli ultimi tre esercizi;
Controparte_1 visti i documenti acquisiti nel corso dell'istruttoria e sentito il relatore;
ritenuta la propria competenza territoriale in ordine alla decisione sulla domanda ex art. 27, commi 2 e 3, C.C.I.I., atteso che la società ha la propria sede nel circondario del Tribunale di
Ferrara;
ritenuto che
ricorrano i presupposti previsti dall'art. 121 C.C.I.I., per far luogo all'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società debitrice;
rilevato infatti che la debitrice è un imprenditore commerciale soggetto all'applicazione delle disposizioni sulla liquidazione giudiziale, come emerge dalla visura camerale acquisita, e che non è provato il possesso congiunto dei requisiti di cui all'art. 2, comma 1, lett. d), C.C.I.I.; osservato inoltre che la società debitrice versa in stato di insolvenza, non essendo più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni, come si evince dai documenti prodotti dalla ricorrente, nonché dai documenti acquisiti dalla cancelleria ex art. 42 C.C.I.I.;
1 che tanto si desume dai debiti verso l'erario e per oneri contributivi che ammontano ad oltre
400.000,00 euro e dall'inesistenza di beni pignorabili, come risulta dalle ricerche ex art. 492 bis c.p.c. prodotte dalla ricorrente;
rilevato che l'esposizione debitoria della società è superiore ad euro 30.000,00 per debiti scaduti e non pagati, come emerge dai menzionati documenti acquisiti dalla cancelleria;
ritenuto pertanto che sia soddisfatto il requisito previsto dall'art. 49, comma 5, C.C.I.I. per l'apertura della liquidazione giudiziale;
tenuto conto, quanto alla nomina del curatore, dei criteri stabiliti dall'art. 358, comma 3,
C.C.I.I.
P. Q. M.
il Tribunale di Ferrara in composizione collegiale, visti gli artt. 27, commi 2 e 3, 49, 121 e 125
C.C.I.I., così provvede:
a) dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale nei confronti della società Controparte_1
con sede legale in via Frassini, 4, Bosco Mesola (FE);
[...]
b) nomina Giudice delegato la dott.ssa Marianna Cocca;
c) nomina curatore il dott. con studio in;
Persona_1 Pt_1
d) ordina alla società debitrice di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale nei casi in cui la documentazione è tenuta a norma dell'art. 2215 bis del cod. civ., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale;
e) fissa l'udienza del giorno 8 luglio 2025 ore 9.30, davanti al Giudice delegato dott.ssa
Marianna Cocca per l'esame dello stato passivo;
f) assegna ai creditori e ai terzi, che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società debitrice, il termine perentorio di trenta giorni prima dell'udienza fissata per la presentazione delle domande di insinuazione;
g) autorizza il curatore, con le modalità di cui agli artt. 155 quater, 155 quinquies e 155 sexies disp. att. del cod. proc. civ.: 1) ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
2) ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
3) ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all'art. 21 del d.l. 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e successive modificazioni;
4) ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
5) ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
Così deciso in Ferrara, il giorno 01/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Ghedini
Il Relatore dott.ssa Marianna Cocca
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