Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 27/01/2025, n. 93 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 93 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G. 5757/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GENOVA
Sezione IV
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei magistrati:
Dott. Giovanni Maddaleni Presidente est.
Dott.ssa Maria Antonia Di Lazzaro Giudice
Dott. Matteo Gatti Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso congiuntamente da:
, C.F. , Parte_1 C.F._1
nato in [...], il [...], residente in [...]
HORTENSIA GETAFE SPAGNA ed elettivamente C.F._2
domiciliato presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F.
, che lo rappresenta e difende, come da procura in C.F._3
atti e
C.F. Controparte_1
, nata in [...], il [...], residente in [...]C.F._4
VOLTA 4/4 4/4 16035 RAPALLO ITALIA, elettivamente domiciliata presso e nello studio dell'Avv. D'ACUNZO OLGA (C.F.
, che la rappresenta e difende, come da procura in C.F._3
atti
1
Conclusioni congiunte delle parti: come da note scritte ex art. 127 ter c.p.c. dello 09.01.2025;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Visto il ricorso proposto congiuntamente dai coniugi indicati in epigrafe al fine di ottenere la pronuncia di separazione personale alle condizioni ivi indicate;
Rilevato che con successive note scritte depositate ex art. 127 ter c.p.c. i coniugi hanno confermato le condizioni concordate rinunciando a comparire personalmente in udienza;
Vista la documentazione prodotta e rilevato in particolare che:
a) i coniugi hanno contratto matrimonio in MOCONESI il 05/12/2012 che
è stato ritualmente trascritto nei registri dello stato civile del comune competente, così come risulta dall'estratto per riassunto dell'atto di matrimonio allegato;
b) i medesimi coniugi hanno rappresentato una situazione di ormai intervenuta intollerabilità della prosecuzione della convivenza matrimoniale che ha determinato una frattura affettiva non più ricomposta;
c) sussistono conseguentemente i presupposti a cui l'art. 151 c.c. riconduce la pronuncia di separazione personale dei coniugi;
Ritenuto che, per quanto riguarda le condizioni concordate dai coniugi, che si riportano in dispositivo, esse possono venire integralmente recepite, non apparendo contrarie a norme imperative o di ordine pubblico;
Viste le conclusioni del P.M.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, contrariis rejectis,
Pronuncia la separazione personale dei coniugi
2 e Parte_1 [...]
Controparte_1
autorizzandoli a vivere separati portandosi reciproco rispetto
CP_2
le seguenti condizioni essenziali relative agli ex coniugi, prendendo atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti:
“1. Separazione. I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto.
2. Casa coniugale La casa già adibita a residenza comune, sita in Moconesi, era in locazione ed è stata lasciata. I coniugi vivono già separati da almeno tre anni.
Le parti dichiarano di essere economicamente indipendenti e di non svolgere alcuna reciproca domanda di contribuzione e di avere definito ogni reciproco rapporto di ordine economico/patrimoniale non avendo, perciò, nulla da pretendere l'uno dall'altra.
3. Divisione dei beni ricadenti nel regime di comunione legale. I coniugi dichiarano che, alla data odierna, fanno parte del regime di comunione legale dei beni: L'autovettura modello Renault Capture, tg. FN341AM, Motociclo Modello
Piaggio Beverly, tg. EC73294 e provvedono alle reciproche attribuzioni come segue: alla sig.ra sarà Controparte_1 assegnata in piena proprietà i seguenti beni: L'autovettura modello Renault
Capture, tg. FN341AM; Motociclo Modello Piaggio Beverly, tg. EC73294.
I coniugi dichiarano reciprocamente che: a) non sussistono debiti della comunione o debiti personali nei confronti dei terzi che debbano essere soddisfatti, totalmente o parzialmente, con beni della comunione;
b) non sussistono ragioni di credito né della comunione né di ciascuno dei comunisti verso l'altro né di ciascuno dei comunisti verso la comunione, anche a titolo di rimborsi e/o restituzione ai sensi dell'art. 192 e ss. c.c.;
c) nella ripartizione e attribuzione dei beni i coniugi hanno tenuto conto anche di quanto ricadente nel regime della comunione de residuo, cosicché quanto
3 spettante a ciascuno di essi costituisce perfetta soddisfazione dei diritti aventi causa nel pregresso regime di comunione”.
Spese della presente procedura integralmente compensate tra le parti.
Ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente di procedere all'annotazione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, sull'atto di matrimonio relativo (Anno 2012, Numero 4, Parte 1) ed alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 09/07/1939, n. 1238;
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Così deciso in Genova nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Presidente est.
Dott. Giovanni Maddaleni
Minuta redatta dal G.O.P. Dott.ssa Patrizia Saglimbeni
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