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Sentenza 6 luglio 2025
Sentenza 6 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Velletri, sentenza 06/07/2025, n. 1459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Velletri |
| Numero : | 1459 |
| Data del deposito : | 6 luglio 2025 |
Testo completo
Repubblica Italiana in nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 18.2.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocata Patrizia De Micco in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomezia, alla Via Roma n.18,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Aquino in Controparte_1 virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pomezia, alla Via Roma n.13.
Oggetto: appalto - adempimento contrattuale – corrispettivo.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 22.4.2021 la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 47.160, Controparte_1 quale corrispettivo residuo per il compimento di lavorazioni edilizie.
La citante ha riferito: che ha assunto l'obbligazione di ultimare più unità immobiliari di proprietà della convenuta, situate in Pomezia (loc. Torvaianica) al Lungomare delle Meduse
S.n.c.; che per l'esecuzione dell'opera le parti hanno concordato un corrispettivo di euro
275.000; che la controparte ha contestato il ritardato adempimento, con incompletezza od inesattezza delle lavorazioni effettuate;
che l'opera commissionata è stata regolarmente eseguita;
che ha diritto al corrispettivo residuo pari ad euro 47.100.
La citata ha replicato: che realmente la si è obbligata a completare alcune unità Parte_1 immobiliari;
che per l'esecuzione dell'appalto è stato fissato (a seguito di proroghe) il termine del 10.3.2019; che il predetto termine non è stato rispettato dall'appaltatrice; che ha versato all'attrice la somma di euro 125.000; che in più ha assunto obbligazioni della controparte (per acquisto di materiali e forniture); che l'opera non è stata completata (lavori non realizzati o inesattamente eseguiti); che il contratto è stato quindi risolto per inadempimento dell'attrice; che la domanda deve essere rigettata. La causa è stata istruita con l'interrogatorio di più testimoni.
All'udienza del 18.2.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo (anche residuo) dell'opera, deve provare l'esecuzione dei lavori, mentre grava sul committente, una volta che l'attore abbia provato l'esecuzione dei lavori e specificamente quali e quanti, dare la prova di avere provveduto al pagamento (cfr. Trib. Benevento, 9.5.2019 e Trib. Taranto, 8.9.2023)
L'integrale esecuzione delle lavorazioni è circostanza contestata, con necessità di verificare l'adempimento o meno dell'obbligazione dell'appaltatrice.
Dalla scrittura prodotta dalla committente (cd. “Situazione del contratto di appalto del
9.05.2018 – al 25.01.2019”) si ricava l'esistenza dell'incompletezza di alcune lavorazioni
(“Installazione di cancelli, Grate, Persiane, Finestre, Ringhiere […])(cfr. doc. n.4 fasc. parte convenuta); la predetta scrittura è stata sottoscritta anche dal legale rappresentante della con conferma delle mancanze denunciate dalla committente. Parte_1
La vendita delle unità abitative ha poi precluso l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio diretta a determinare quali e quanti lavori sono stati realizzati dall'appaltatrice (“[…] le cinque unità immobiliari […] sono state tutte vendute […] non è stato possibile accedere negli immobili di che trattasi, per effettuare gli accertamenti ed i rilievi del caso […]” -cfr. richiesta dell'ausiliario del 27.7.2022); l'appaltatrice, gravata dell'onere probatorio sopra puntualizzato, avrebbe potuto introdurre un procedimento di istruzione preventiva finalizzato a descrivere lo stato delle unità immobiliari in un momento antecedente il trasferimento della loro proprietà.
Le dichiarazioni delle persone interrogate non provano poi il completamento dei lavori appaltati alla (nel periodo 25.1.2019 - 10.3.2019). Parte_1 ha dichiarato: “[…] mi sono occupato della parte elettrica […] non ricordo Controparte_2 quando il lavoro è terminato […] i lavori sono stati interrotti perché la non Parte_1 poteva fare fronte alle obbligazioni assunte […]”; ha narrato: “[…] io per Testimone_1 la ho terminato un solo appartamento […] gli altri appartamenti li ho pitturati Parte_1 su incarico della […]”; ha riferito: “[…] al momento Controparte_1 Testimone_2 che ho fatto il fine lavori le case erano pronte per essere abitate […] il fine lavori è stato fatto circa due tre mesi dopo la data che mi si legge […]”.
Le asserzioni (sinteticamente) riprodotte attestano l'esistenza di difficoltà della società attrice nell'esecuzione dell'opera appaltata;
l'attestazione del fine lavori in un momento posteriore rispetto alla data del 10.3.2019 comprova (unitamente alla scrittura sopra menzionata) una mancata esecuzione dei lavori ordinati, inadempimento della parte attrice precludente il diritto al corrispettivo pattuito. L'anomalo svolgimento del rapporto negoziale (cfr. doc. n.4 fasc. convenuta), assentito dalla committente ed idoneo ad ingenerare aspettative di diritto nell'appaltatrice, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 4.7.2025 Il Giudice
Tribunale Ordinario di Velletri in composizione monocratica, nella persona del dottore Roberto Camilletti, ha emesso la seguente sentenza nella causa civile in primo grado iscritta al numero 3032 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, trattenuta per la decisione il 18.2.2025 ex art. 281 quinquies
c.p.c., vertente tra
rappresentata e difesa dall'avvocata Patrizia De Micco in virtù della procura Parte_1 allegata all'atto di citazione, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in
Pomezia, alla Via Roma n.18,
e
, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Aquino in Controparte_1 virtù della procura allegata alla comparsa di risposta, elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore in Pomezia, alla Via Roma n.13.
Oggetto: appalto - adempimento contrattuale – corrispettivo.
Svolgimento del giudizio.
Con atto di citazione notificato il 22.4.2021 la ha convenuto in giudizio la Parte_1 [...]
per ottenerne la condanna al pagamento della somma di euro 47.160, Controparte_1 quale corrispettivo residuo per il compimento di lavorazioni edilizie.
La citante ha riferito: che ha assunto l'obbligazione di ultimare più unità immobiliari di proprietà della convenuta, situate in Pomezia (loc. Torvaianica) al Lungomare delle Meduse
S.n.c.; che per l'esecuzione dell'opera le parti hanno concordato un corrispettivo di euro
275.000; che la controparte ha contestato il ritardato adempimento, con incompletezza od inesattezza delle lavorazioni effettuate;
che l'opera commissionata è stata regolarmente eseguita;
che ha diritto al corrispettivo residuo pari ad euro 47.100.
La citata ha replicato: che realmente la si è obbligata a completare alcune unità Parte_1 immobiliari;
che per l'esecuzione dell'appalto è stato fissato (a seguito di proroghe) il termine del 10.3.2019; che il predetto termine non è stato rispettato dall'appaltatrice; che ha versato all'attrice la somma di euro 125.000; che in più ha assunto obbligazioni della controparte (per acquisto di materiali e forniture); che l'opera non è stata completata (lavori non realizzati o inesattamente eseguiti); che il contratto è stato quindi risolto per inadempimento dell'attrice; che la domanda deve essere rigettata. La causa è stata istruita con l'interrogatorio di più testimoni.
All'udienza del 18.2.2025 la causa, previa precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta per la decisione ex art. 281 quinquies c.p.c..
Motivi della decisione.
L'appaltatore, il quale agisca in giudizio per ottenere il corrispettivo (anche residuo) dell'opera, deve provare l'esecuzione dei lavori, mentre grava sul committente, una volta che l'attore abbia provato l'esecuzione dei lavori e specificamente quali e quanti, dare la prova di avere provveduto al pagamento (cfr. Trib. Benevento, 9.5.2019 e Trib. Taranto, 8.9.2023)
L'integrale esecuzione delle lavorazioni è circostanza contestata, con necessità di verificare l'adempimento o meno dell'obbligazione dell'appaltatrice.
Dalla scrittura prodotta dalla committente (cd. “Situazione del contratto di appalto del
9.05.2018 – al 25.01.2019”) si ricava l'esistenza dell'incompletezza di alcune lavorazioni
(“Installazione di cancelli, Grate, Persiane, Finestre, Ringhiere […])(cfr. doc. n.4 fasc. parte convenuta); la predetta scrittura è stata sottoscritta anche dal legale rappresentante della con conferma delle mancanze denunciate dalla committente. Parte_1
La vendita delle unità abitative ha poi precluso l'espletamento di una consulenza tecnica di ufficio diretta a determinare quali e quanti lavori sono stati realizzati dall'appaltatrice (“[…] le cinque unità immobiliari […] sono state tutte vendute […] non è stato possibile accedere negli immobili di che trattasi, per effettuare gli accertamenti ed i rilievi del caso […]” -cfr. richiesta dell'ausiliario del 27.7.2022); l'appaltatrice, gravata dell'onere probatorio sopra puntualizzato, avrebbe potuto introdurre un procedimento di istruzione preventiva finalizzato a descrivere lo stato delle unità immobiliari in un momento antecedente il trasferimento della loro proprietà.
Le dichiarazioni delle persone interrogate non provano poi il completamento dei lavori appaltati alla (nel periodo 25.1.2019 - 10.3.2019). Parte_1 ha dichiarato: “[…] mi sono occupato della parte elettrica […] non ricordo Controparte_2 quando il lavoro è terminato […] i lavori sono stati interrotti perché la non Parte_1 poteva fare fronte alle obbligazioni assunte […]”; ha narrato: “[…] io per Testimone_1 la ho terminato un solo appartamento […] gli altri appartamenti li ho pitturati Parte_1 su incarico della […]”; ha riferito: “[…] al momento Controparte_1 Testimone_2 che ho fatto il fine lavori le case erano pronte per essere abitate […] il fine lavori è stato fatto circa due tre mesi dopo la data che mi si legge […]”.
Le asserzioni (sinteticamente) riprodotte attestano l'esistenza di difficoltà della società attrice nell'esecuzione dell'opera appaltata;
l'attestazione del fine lavori in un momento posteriore rispetto alla data del 10.3.2019 comprova (unitamente alla scrittura sopra menzionata) una mancata esecuzione dei lavori ordinati, inadempimento della parte attrice precludente il diritto al corrispettivo pattuito. L'anomalo svolgimento del rapporto negoziale (cfr. doc. n.4 fasc. convenuta), assentito dalla committente ed idoneo ad ingenerare aspettative di diritto nell'appaltatrice, giustifica la compensazione delle spese di lite (cfr. C.Cost. n.77/2018).
P.q.m.
definitivamente pronunciando:
-rigetta la domanda;
-compensa, tra le parti, le spese di lite.
Velletri, lì 4.7.2025 Il Giudice