TRIB
Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 23/12/2025, n. 2757 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 2757 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI TARANTO Seconda Sezione Civile nella persona del Giudice dott. Remo Lisco, ha pronunziato la seguente SENTENZA nella causa iscritta in primo grado al n. 3482 del ruolo generale del contenzioso civile dell'anno 2022, avente per oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, TRA (c.f. ), con l'Avv. Maurizio Lasalvia, Parte_1 C.F._1 opponente E (c.f. ), in qualità di mandataria della in Controparte_1 P.IVA_1 Controparte_2 persona dell'amministratore delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Antonio Schiavone, opposta NONCHE' (p.i. , in qualità di mandataria della in persona Controparte_3 P.IVA_2 CP_4 del consigliere delegato e legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Luigi Coluccino, intervenuto All'udienza del 27.05.2025 la causa passava in decisione con l'assegnazione dei termini ex art. 190 c.p.c., sulle conclusioni riportate in atti e da intendersi qui integralmente trascritte. MOTIVI DELLA DECISIONE rilevato che proponeva opposizione al decreto ingiuntivo n. 599/2022, emesso Parte_1 da questo Tribunale (proc. n. 2106/2022 r.g.), con il quale era stato ingiunto all'odierno opponente di pagare in favore della ricorrente, la somma di € 11.527,53, oltre interessi e spese;
l'opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità dell'azione per carenza del credito (carenza di legittimazione sostanziale e processuale); 2) la prescrizione del credito fatto valere;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto e chiedeva, in via subordinata, che, in ipotesi di revoca del provvedimento monitorio, l'opponente fosse condannato al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite;
rilevato che dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni interveniva ex art. 111 c.p.c.
[...]
in qualità di mandataria della quale dichiarata ulteriore CP_3 CP_4 cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle deduzioni, richieste e conclusioni dell'opposta, di cui chiedeva l'accoglimento;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulta adeguatamente dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in tutte le operazioni di cessione allegate dalla parte opposta;
in particolare, con riferimento alla cessione del 30.10.2017 intervenuta fra Controparte_5 quale cedente, e quale cessionaria, dall'avviso pubblicato sulla G.U. Controparte_6 n. 133 dell'11.11.2017 (prodotto dall'opposta) emerge che uno dei criteri (che dovevano sussistere cumulativamente) per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione era quello indicato al punto iii (“crediti in relazione ai quali la Cedente abbia inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017”); orbene, parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha adeguatamente dimostrato che per il credito oggetto di causa fosse stata dalla cedente inviata al debitore con raccomandata l'intimazione ultimativa di pagamento datata 16.10.2017, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine;
né appare nel caso possibile ritenere, ad avviso del Tribunale, che una prova presuntiva della ricomprensione del credito oggetto di causa nella cessione possa essere rinvenuta nella disponibilità da parte dell'opposta del titolo del credito, vale a dire della copia del contratto di finanziamento originariamente concluso dall' con Races Finanziaria s.p.a., in quanto in Pt_1 tal caso la presunzione non sarebbe dotata dei requisiti della gravità, della precisone e della concordanza (previsti dall'art. 2729 c.c.), posto che detta disponibilità, di per sé sola, potrebbe essere spiegata quale conseguenza di un mero errore di trasmissione dei flussi telematici relativi alle numerosissime posizioni debitorie notoriamente incluse nei contratti di cessione in blocco;
rilevato che, in ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo di opposizione, il secondo risulta assorbito;
per le ragioni innanzi esposte, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda proposta in via subordinata dall'opposta;
ritenuto che
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposta e dell'intervenuta in via solidale, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda proposta in via subordinata dall'opposta e condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Maurizio Lasalvia. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco
l'opponente eccepiva: 1) il difetto di titolarità dell'azione per carenza del credito (carenza di legittimazione sostanziale e processuale); 2) la prescrizione del credito fatto valere;
rilevato che l'opposta, costituitasi, contestava la fondatezza dell'avversa opposizione, della quale chiedeva il rigetto e chiedeva, in via subordinata, che, in ipotesi di revoca del provvedimento monitorio, l'opponente fosse condannato al pagamento della somma ingiunta o di quella diversa ritenuta di giustizia, oltre interessi e spese di lite;
rilevato che dopo l'udienza di precisazione delle conclusioni interveniva ex art. 111 c.p.c.
[...]
in qualità di mandataria della quale dichiarata ulteriore CP_3 CP_4 cessionaria del credito oggetto di causa, la quale si riportava alle deduzioni, richieste e conclusioni dell'opposta, di cui chiedeva l'accoglimento;
ritenuto che
l'opposizione sia fondata e debba, pertanto, essere accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo opposto, in quanto non risulta adeguatamente dimostrata l'inclusione del credito oggetto di causa in tutte le operazioni di cessione allegate dalla parte opposta;
in particolare, con riferimento alla cessione del 30.10.2017 intervenuta fra Controparte_5 quale cedente, e quale cessionaria, dall'avviso pubblicato sulla G.U. Controparte_6 n. 133 dell'11.11.2017 (prodotto dall'opposta) emerge che uno dei criteri (che dovevano sussistere cumulativamente) per l'individuazione dei crediti oggetto di cessione era quello indicato al punto iii (“crediti in relazione ai quali la Cedente abbia inviato ai clienti debitori un'ultimativa intimazione di pagamento, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine, mediante lettera raccomandata recante data 16 ottobre 2017”); orbene, parte opposta, sulla quale incombeva il relativo onere ex art. 2697 c.c., non ha adeguatamente dimostrato che per il credito oggetto di causa fosse stata dalla cedente inviata al debitore con raccomandata l'intimazione ultimativa di pagamento datata 16.10.2017, attestante anche la risoluzione del relativo contratto di mutuo e/o finanziamento ovvero la relativa decadenza dal beneficio del termine;
né appare nel caso possibile ritenere, ad avviso del Tribunale, che una prova presuntiva della ricomprensione del credito oggetto di causa nella cessione possa essere rinvenuta nella disponibilità da parte dell'opposta del titolo del credito, vale a dire della copia del contratto di finanziamento originariamente concluso dall' con Races Finanziaria s.p.a., in quanto in Pt_1 tal caso la presunzione non sarebbe dotata dei requisiti della gravità, della precisone e della concordanza (previsti dall'art. 2729 c.c.), posto che detta disponibilità, di per sé sola, potrebbe essere spiegata quale conseguenza di un mero errore di trasmissione dei flussi telematici relativi alle numerosissime posizioni debitorie notoriamente incluse nei contratti di cessione in blocco;
rilevato che, in ragione della ritenuta fondatezza del primo motivo di opposizione, il secondo risulta assorbito;
per le ragioni innanzi esposte, non può trovare accoglimento nemmeno la domanda proposta in via subordinata dall'opposta;
ritenuto che
le spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo, vadano poste a carico dell'opposta e dell'intervenuta in via solidale, con distrazione in favore del difensore dell'opponente, dichiaratosi antistatario;
P.Q.M.
Il Tribunale di Taranto definitivamente pronunciando, in accoglimento della proposta opposizione, revoca il decreto ingiuntivo opposto, rigetta la domanda proposta in via subordinata dall'opposta e condanna l'opposta e l'intervenuta, in solido, a rifondere all'opponente le spese di lite, che liquida in € 145,50 per esborsi ed in € 4.000,00 per compensi, oltre accessori di legge, da distrarre in favore dell'Avv. Maurizio Lasalvia. Taranto, 23.12.2025
Il giudice dott. Remo Lisco