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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 12/06/2025, n. 6860 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 6860 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 43203/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 43203, decisa all'udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Francesca Guerrini, presso il cui studio, sito in Roma,
Viale Bruno Buozzi 47, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
ON NN Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n. 397 2024
00180609 12 000, notificatole in data 5.11.2024, con il quale l' le ha intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 13.528,51, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi entro il minimale alla Gestione Commercianti, relativi alla prima, seconda e terza rata del periodo dal 01/2017 al 12/2023.
Specificato che l'AVA impugnato faceva seguito ad un precedente provvedimento di revoca del trattamento agevolato previsto per il regime fiscale “forfetario” e di conseguente imposizione del regime contributivo “ordinario”, ha, in via preliminare, eccepito la (parziale) prescrizione delle pretesa economica avanzata dall;
i vizi CP_1
formali dell'atto (omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, carenza assoluta di motivazione); nel merito ha poi contestato la fondatezza della pretesa creditoria sottostante.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti.
*****
La ricorrente è iscritta nella Gestione Commercianti da agosto 2013, in qualità di titolare di impresa individuale.
Nell'anno 2017, la ricorrente ha proposto domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste per coloro che beneficiano del regime fiscale “forfetario” dall'art. 1, commi 77-84, della L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015 (doc.2). La domanda è stata regolarmente trasmessa all in data 24.02.2017 (quindi entro il CP_1
pagina 2 di 9 termine di legge del 28 febbraio, come indicato nelle Circolari 29/2015 e 35/2016, CP_1
richiamate dalla stessa parte resistente). Tale domanda, come riconosciuto dall' in CP_1
sede di memoria di costituzione, è stata accolta, essendo la pacificamente in Pt_1
possesso dei requisiti previsti dalla legge necessari per la fruizione del regime c.d.
“forfetario”.
Nel modello redditi 2018 (relativo all'anno di imposta 2017) e nel successivo modello redditi 2019 (relativo all'anno di imposta 2018), la ricorrente ha prodotto la dichiarazione reddituale, indicando erroneamente le somme percepite nel quadro “LM sez.I” (relativo alla fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile che non consente di usufruire del regime contributivo agevolato), anziché nel quadro “LM sez.II” (relativo all'adesione al regime fiscale “forfetario”) (doc.3 e 4).
L' , con nota datata 10.03.2023 (inserita nel cassetto previdenziale), ha disposto nei CP_1
confronti della ricorrente “l'imposizione del regime contributivo ordinario”, con decorrenza retroattiva, e contestualmente ha revocato il trattamento agevolato del regime fiscale “forfetario” (doc.7).
Si legge nella predetta nota: “a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell è emerso che per l'anno 2017 lei ha fruito di agevolazioni Controparte_2
contributive non spettanti e non ci risulta che nel periodo indicato lei abbia goduto di tale beneficio. Di conseguenza abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento”.
In data 26.04.2023, la ricorrente ha provveduto ad effettuare le relative dichiarazioni integrative per le annualità 2017 e 2018 (doc.
3-bis e 4-bis), accolte da CP_2
(come da comunicazione pec del 29.11.2023 - doc.9).
[...]
La , con nota del 06.12.2023, ha quindi chiesto all un riesame della Pt_1 CP_1
propria posizione contributiva.
pagina 3 di 9 Tuttavia, con nota del 07.12.2023, l'Istituto di Previdenza ha risposto che “ove il contribuente, indipendentemente dalle motivazioni, abbia scelto di compilare un quadro reddituale in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione, non è ammessa la presentazione della dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta eseguita”
(doc.10).
Sono state poi rigettate tanto l'istanza di annullamento in autotutela (docc. 12 e doc.12- bis), quanto il ricorso impugnatorio (docc. 13 e 13-bis).
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito le argomentazioni già esposte in sede CP_1
amministrativa a fondamento dei suddetti provvedimenti di diniego.
Sostiene, in particolare, l'Istituto di previdenza che al regime forfetario, costituente “il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale”, per la cui operatività non è necessaria “alcuna specifica opzione”, è applicabile “quanto disposto dall'articolo 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. [...] »”.
Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva dell' , che, l'opzione di un regime CP_1
diverso da quello naturale comporta l'adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso e una tassazione specifica;
sicché non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.
In particolare, l' ha evidenziato, con specifico riferimento alla presentazione della CP_1
dichiarazione integrativa, che l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R.
n. 322 del 1998 ha sì ampliato i termini di presentazione della dichiarazione integrativa
'a favore' del contribuente, prevedendo che la stessa possa essere presentata entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sicché la dichiarazione pagina 4 di 9 integrativa presentata dalla ricorrente è pacificamente tempestiva, essendo però rimaste immutate le altre disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del
1998, le integrazioni possono essere presentate solo per “correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”.
In altre parole, secondo l'Istituto la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal quadro normativo, limitatamente ai dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (ad esempio: gli errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito;
la inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito;
la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste). Esulano da tale disciplina le altre indicazioni del soggetto contribuente costituenti manifestazioni di volontà negoziale, da cui deriva la concessione di un beneficio.
Tale preclusione, si estenderebbe anche alla possibilità di emendare la dichiarazione in sede giudiziale. Anche in giudizio potrebbe chiedersi l'emendazione delle sole dichiarazioni “di scienza”, ma non anche delle manifestazioni negoziali di volontà.
Le argomentazioni difensive dell' non appaiono condivisibili. CP_1
Va premesso in via generale che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava su chi vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v.
Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006,
n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; Cass. Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018). Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario non è stata contestata dall' , che si è limitato ad opporre esclusivamente la mancata CP_1
pagina 5 di 9 compilazione della sez. II del quadro LM del modello 2017. Risulta inoltre dagli atti che la ricorrente ha presentato, nei termini, dichiarazione integrativa, nella quale ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario.
A tal proposito l'art 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede che “Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni”. Il comma 8-bis stabilisce poi: “Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tanto premesso, occorre poi evidenziare, come emerge dall'orientamento consolidato della S.C., che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione, opponendosi all'atto impositivo oppure con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della pagina 6 di 9 prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n. 18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932;
Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Il che del resto è a sua volta connesso alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se da esse possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi rispetto a quelli che, sulla base della legge, dovrebbero restare a suo carico, e ciò anche ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. 04/02/2011, n. 2725).
Tale principio fa salvi i casi in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali;
il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario; in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione (Cass. sez.V. n. 36164/2023; Cass.
11/05/2012, n. 7294; Cass. 26/09/2012, n. 6333; Cass. 1/07/2015, n. 13454; Cass.
22/01/2013, n. 1427; Cass. 23/11/2018, n. 30404).
Deve, infatti, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato. In quest'ultima ipotesi, ove il contribuente intenda contestare l'atto impositivo notificatogli dalla Amministrazione finanziaria per far valere l'errore commesso, questi è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. - estesa dall'art. 1324
c.c., in quanto compatibile agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale -, a pagina 7 di 9 fornire la prova della rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità (da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori) (Cass. sez. V n. 36164/2023).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, stante l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord., 08/08/2024, n. 22407).
La circostanza, quindi, che la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della prescritta sezione II non configuri una mera dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione avente carattere negoziale, comporta esclusivamente che l'errore di compilazione non sia emendabile con una mera dichiarazione integrativa da presentarsi nei termini di legge (in quanto detta dichiarazione può riguardare solo errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito o la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste, esulando da tale disciplina le altre indicazioni del soggetto contribuente costituenti manifestazioni di volontà negoziale da cui deriva la concessione di un beneficio). Resta però sempre possibile la richiesta in sede giudiziale di annullamento dell'atto negoziale unilaterale in quanto affetto da errore.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nella dichiarazione integrativa collima con quanto dichiarato a suo tempo dalla ricorrente nella domanda di agevolazione contributiva presentata il 24.2.2017 (v. doc. 2). Inoltre, negli anni di imposta successivi al 2017 e 2018 la ricorrente ha correttamente compilato il quadro LM nella sezione II, essendo pacificamente in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, avendo dichiarato un reddito inferiore al limite reddituale pagina 8 di 9 di legge. I predetti elementi inducono, complessivamente considerati, a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfetario ed altresì a dimostrare che l'errore compiuto nell'atto negoziale unilaterale fosse conoscibile dall'amministrazione.
L'opposizione va pertanto accolta, dichiarandosi l'illegittimità ed inefficacia dell'AVA opposto.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni ulteriore considerazione in merito agli ulteriori motivi di censura formulati dalla parte opponente.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e preso atto dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, di diverso orientamento, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI ROMA
III Sezione Lavoro
Il Giudice del lavoro presso il Tribunale di Roma, Dott. Amalia Savignano, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al Ruolo Generale delle Controversie di Lavoro e Previdenza per l'anno 2024 al n. 43203, decisa all'udienza del 12.6.2025, e vertente
TRA
rappresentata e difesa, in virtù di procura in allegato al ricorso introduttivo Parte_1
depositato in forma telematica, dall'Avv. Francesca Guerrini, presso il cui studio, sito in Roma,
Viale Bruno Buozzi 47, è elettivamente domiciliata
RICORRENTE
CONTRO
, in persona del legale rappresentante p.t.., in Controparte_1
persona del legale rapp.te p.t., rappresentato e difeso in virtù di procura generale alle liti dall'Avv.
ON NN Quirini, unitamente alla quale è domiciliato presso gli Uffici dell'Avvocatura
Distrettuale, in Roma, Via Cesare Beccaria 29
RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad avviso di addebito
pagina 1 di 9 CONCLUSIONI: per entrambe le parti, quelle dei rispettivi atti costitutivi, da intendersi qui integralmente riportate.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 25.11.2024, si è rivolta al Tribunale di Parte_1
Roma in funzione di Giudice del Lavoro, impugnando l'avviso di addebito n. 397 2024
00180609 12 000, notificatole in data 5.11.2024, con il quale l' le ha intimato il CP_1
pagamento della somma di euro 13.528,51, comprensiva di sanzioni, compensi di riscossione e spese di notifica, per il mancato pagamento di contributi fissi entro il minimale alla Gestione Commercianti, relativi alla prima, seconda e terza rata del periodo dal 01/2017 al 12/2023.
Specificato che l'AVA impugnato faceva seguito ad un precedente provvedimento di revoca del trattamento agevolato previsto per il regime fiscale “forfetario” e di conseguente imposizione del regime contributivo “ordinario”, ha, in via preliminare, eccepito la (parziale) prescrizione delle pretesa economica avanzata dall;
i vizi CP_1
formali dell'atto (omessa indicazione del nominativo del responsabile del procedimento, carenza assoluta di motivazione); nel merito ha poi contestato la fondatezza della pretesa creditoria sottostante.
Si è costituito in giudizio l' , contestando la fondatezza del ricorso e chiedendone il CP_1
rigetto.
La causa, istruita su base documentale, è stata decisa all'odierna udienza, all'esito della discussione orale delle parti.
*****
La ricorrente è iscritta nella Gestione Commercianti da agosto 2013, in qualità di titolare di impresa individuale.
Nell'anno 2017, la ricorrente ha proposto domanda di accesso alle agevolazioni previdenziali previste per coloro che beneficiano del regime fiscale “forfetario” dall'art. 1, commi 77-84, della L. n. 190/2014, come modificata dalla L. n. 208/2015 (doc.2). La domanda è stata regolarmente trasmessa all in data 24.02.2017 (quindi entro il CP_1
pagina 2 di 9 termine di legge del 28 febbraio, come indicato nelle Circolari 29/2015 e 35/2016, CP_1
richiamate dalla stessa parte resistente). Tale domanda, come riconosciuto dall' in CP_1
sede di memoria di costituzione, è stata accolta, essendo la pacificamente in Pt_1
possesso dei requisiti previsti dalla legge necessari per la fruizione del regime c.d.
“forfetario”.
Nel modello redditi 2018 (relativo all'anno di imposta 2017) e nel successivo modello redditi 2019 (relativo all'anno di imposta 2018), la ricorrente ha prodotto la dichiarazione reddituale, indicando erroneamente le somme percepite nel quadro “LM sez.I” (relativo alla fiscalità di vantaggio per l'imprenditoria giovanile che non consente di usufruire del regime contributivo agevolato), anziché nel quadro “LM sez.II” (relativo all'adesione al regime fiscale “forfetario”) (doc.3 e 4).
L' , con nota datata 10.03.2023 (inserita nel cassetto previdenziale), ha disposto nei CP_1
confronti della ricorrente “l'imposizione del regime contributivo ordinario”, con decorrenza retroattiva, e contestualmente ha revocato il trattamento agevolato del regime fiscale “forfetario” (doc.7).
Si legge nella predetta nota: “a seguito di controlli incrociati con gli archivi dell è emerso che per l'anno 2017 lei ha fruito di agevolazioni Controparte_2
contributive non spettanti e non ci risulta che nel periodo indicato lei abbia goduto di tale beneficio. Di conseguenza abbiamo provveduto con decorrenza dall'anno di imposta sopra indicato, all'imposizione del regime contributivo ordinario ed alla conseguente richiesta di versamento delle somme dovute in base al regime contributivo previsto nell'anno di riferimento”.
In data 26.04.2023, la ricorrente ha provveduto ad effettuare le relative dichiarazioni integrative per le annualità 2017 e 2018 (doc.
3-bis e 4-bis), accolte da CP_2
(come da comunicazione pec del 29.11.2023 - doc.9).
[...]
La , con nota del 06.12.2023, ha quindi chiesto all un riesame della Pt_1 CP_1
propria posizione contributiva.
pagina 3 di 9 Tuttavia, con nota del 07.12.2023, l'Istituto di Previdenza ha risposto che “ove il contribuente, indipendentemente dalle motivazioni, abbia scelto di compilare un quadro reddituale in luogo di quello che si riferisce al proprio regime naturale, manifestando di fatto una opzione per un determinato regime di tassazione, non è ammessa la presentazione della dichiarazione integrativa al fine di modificare la scelta eseguita”
(doc.10).
Sono state poi rigettate tanto l'istanza di annullamento in autotutela (docc. 12 e doc.12- bis), quanto il ricorso impugnatorio (docc. 13 e 13-bis).
Nel costituirsi in giudizio, l' ha ribadito le argomentazioni già esposte in sede CP_1
amministrativa a fondamento dei suddetti provvedimenti di diniego.
Sostiene, in particolare, l'Istituto di previdenza che al regime forfetario, costituente “il regime naturale delle persone fisiche che esercitano attività di impresa, arte o professione in forma individuale”, per la cui operatività non è necessaria “alcuna specifica opzione”, è applicabile “quanto disposto dall'articolo 1 del d.P.R. 10 novembre 1997, n. 442, secondo cui «L'opzione e la revoca di regimi di determinazione dell'imposta o di regimi contabili si desumono da comportamenti concludenti del contribuente o dalle modalità di tenuta delle scritture contabili. [...] »”.
Ne deriva, secondo la prospettazione difensiva dell' , che, l'opzione di un regime CP_1
diverso da quello naturale comporta l'adozione di un criterio di rilevazione del reddito imponibile diverso e una tassazione specifica;
sicché non è consentito modificare la scelta eseguita neanche attraverso la dichiarazione integrativa di cui all'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del 1998.
In particolare, l' ha evidenziato, con specifico riferimento alla presentazione della CP_1
dichiarazione integrativa, che l'attuale formulazione dell'articolo 2, comma 8, del d.P.R.
n. 322 del 1998 ha sì ampliato i termini di presentazione della dichiarazione integrativa
'a favore' del contribuente, prevedendo che la stessa possa essere presentata entro i termini di decadenza dell'azione di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del
Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600; sicché la dichiarazione pagina 4 di 9 integrativa presentata dalla ricorrente è pacificamente tempestiva, essendo però rimaste immutate le altre disposizioni contenute nell'articolo 2, comma 8, del d.P.R. n. 322 del
1998, le integrazioni possono essere presentate solo per “correggere errori od omissioni, compresi quelli che abbiano determinato l'indicazione di un maggiore o di un minore imponibile o, comunque, di un maggiore o di un minore debito d'imposta ovvero di un maggiore o di un minore credito”.
In altre parole, secondo l'Istituto la dichiarazione dei redditi del contribuente, affetta da errore, anche omissivo, sia esso di fatto o di diritto, in cui sia incorso il dichiarante nella sua redazione, è emendabile e ritrattabile, nel rispetto dei limiti temporali previsti dal quadro normativo, limitatamente ai dati in essa indicati riferibili ad esternazioni di scienza e di giudizio (ad esempio: gli errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito;
la inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito;
la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste). Esulano da tale disciplina le altre indicazioni del soggetto contribuente costituenti manifestazioni di volontà negoziale, da cui deriva la concessione di un beneficio.
Tale preclusione, si estenderebbe anche alla possibilità di emendare la dichiarazione in sede giudiziale. Anche in giudizio potrebbe chiedersi l'emendazione delle sole dichiarazioni “di scienza”, ma non anche delle manifestazioni negoziali di volontà.
Le argomentazioni difensive dell' non appaiono condivisibili. CP_1
Va premesso in via generale che in tema di sgravi contributivi e di fiscalizzazione degli oneri sociali, grava su chi vanti il diritto al beneficio l'onere di provare la sussistenza dei necessari requisiti in relazione alla fattispecie normativa di volta in volta invocata (v.
Cass. sez. lav. n. 14130 dell'1.10.2002, n. 19262 del 16.12.2003, n. 5137 del 9.3.2006,
n. 16351 del 24.7.2007, n. 21898 del 26.10.2010 e Sez. Un. n. 6489 del 26.4.2012; Cass.
Sez. L, Sentenza n. 16674 del 2017; Cass. Ordinanza n. 9140 del 12/04/2018). Nella fattispecie, tuttavia, l'insussistenza dei requisiti per l'applicazione del regime forfettario non è stata contestata dall' , che si è limitato ad opporre esclusivamente la mancata CP_1
pagina 5 di 9 compilazione della sez. II del quadro LM del modello 2017. Risulta inoltre dagli atti che la ricorrente ha presentato, nei termini, dichiarazione integrativa, nella quale ha correttamente compilato il quadro LM nella parte relativa all'adesione al regime forfettario.
A tal proposito l'art 2, comma 8, del D.P.R. 322/1998, nella formulazione ratione temporis vigente, prevede che “Salva l'applicazione delle sanzioni, le dichiarazioni dei redditi, dell'imposta regionale sulle attività produttive e dei sostituti imposta possono essere integrate per correggere errori od omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare, secondo le disposizioni di cui all'articolo 3, utilizzando modelli conformi
a quelli approvati per il periodo d'imposta cui si riferisce la dichiarazione, non oltre i termini stabiliti dall'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, e successive modificazioni”. Il comma 8-bis stabilisce poi: “Resta ferma in ogni caso per il contribuente la possibilità di far valere, anche in sede di accertamento o di giudizio, eventuali errori, di fatto o di diritto, che abbiano inciso sull'obbligazione tributaria, determinando l'indicazione di un maggiore imponibile, di un maggiore debito d'imposta o, comunque, di un minore credito”.
Tali disposizioni permettono dunque di integrare le dichiarazioni annuali per correggere errori ed omissioni mediante successiva dichiarazione da presentare non oltre i termini di esercizio dell'attività accertatrice, ovvero entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
Tanto premesso, occorre poi evidenziare, come emerge dall'orientamento consolidato della S.C., che la dichiarazione dei redditi non costituisce la fonte dell'obbligo tributario, né produce effetti assimilabili a quelli di una confessione, attesa l'indisponibilità dei diritti e degli obblighi tributari, cui si riferisce, ma rappresenta unicamente un momento essenziale del procedimento di accertamento e riscossione delle imposte sul reddito e non può precludere al contribuente - anche in conformità al principio costituzionale di capacità contributiva - la dimostrazione, opponendosi all'atto impositivo oppure con le forme e nei termini previsti dal citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38, e con onere della pagina 6 di 9 prova a suo carico, dell'inesistenza, anche parziale, di presupposti di imposta erroneamente dichiarati (cfr. in primo luogo Cass., Sez. U., 25/10/2002, n. 15063; successivamente, tra le tante, Cass. 20/12/2002, n. 18163; Cass. 06/07/2011, n. 14932;
Cass. 06/03/2015, n. 4578).
Il che del resto è a sua volta connesso alla considerazione che di regola le dichiarazioni fiscali, in particolare quelle dei redditi, non sono atti negoziali o dispositivi, né costituiscono titolo dell'obbligazione tributaria, ma sono dichiarazioni di scienza, sicché possono, in linea di principio, essere liberamente emendate e ritrattate dal contribuente, anche in sede processuale, se da esse possa derivare l'assoggettamento del dichiarante ad oneri contributivi più gravosi rispetto a quelli che, sulla base della legge, dovrebbero restare a suo carico, e ciò anche ai sensi dell'art. 53 Cost. (Cass. 04/02/2011, n. 2725).
Tale principio fa salvi i casi in cui vengano in rilievo delle scelte negoziali;
il che accade quando il legislatore subordina la concessione di un beneficio fiscale ad una precisa manifestazione di volontà del contribuente, da compiersi direttamente nella dichiarazione attraverso la compilazione di un modulo predisposto dall'erario; in tal caso, la dichiarazione assume per questa parte il valore di un atto negoziale, come tale irretrattabile anche in caso di errore, salvo che il contribuente dimostri che questo fosse conosciuto o conoscibile dall'amministrazione (Cass. sez.V. n. 36164/2023; Cass.
11/05/2012, n. 7294; Cass. 26/09/2012, n. 6333; Cass. 1/07/2015, n. 13454; Cass.
22/01/2013, n. 1427; Cass. 23/11/2018, n. 30404).
Deve, infatti, riconoscersi al contribuente la possibilità, in sede contenziosa, di opporsi alla maggiore pretesa tributaria azionata dal fisco allegando errori, di fatto o di diritto, commessi nella sua redazione ed incidenti sull'obbligazione tributaria, indipendentemente dal termine di cui all'art. 2 citato. In quest'ultima ipotesi, ove il contribuente intenda contestare l'atto impositivo notificatogli dalla Amministrazione finanziaria per far valere l'errore commesso, questi è onerato, secondo la disciplina generale dei vizi della volontà di cui agli artt. 1427 c.c. e segg. - estesa dall'art. 1324
c.c., in quanto compatibile agli atti unilaterali inter vivos a contenuto patrimoniale -, a pagina 7 di 9 fornire la prova della rilevanza dell'errore con riguardo ad entrambi i requisiti della essenzialità e della obiettiva riconoscibilità (da valutarsi secondo la diligenza propria che deve essere richiesta agli Uffici accertatori) (Cass. sez. V n. 36164/2023).
Può quindi confermarsi l'emendabilità, in generale, di qualsiasi errore, di fatto o di diritto, contenuto in una dichiarazione resa dal contribuente all'amministrazione tributaria, anche se non direttamente rilevabile dalla stessa dichiarazione, stante l'impossibilità di assoggettare il dichiarante ad oneri diversi e più gravosi di quelli che, per legge, devono restare a suo carico, in conformità con i principi costituzionali della capacità contributiva (art. 53 Cost.) e della oggettiva correttezza dell'azione amministrativa (art. 97 Cost.)” (v. Cass. civ. Sez. V Ord., 08/08/2024, n. 22407).
La circostanza, quindi, che la compilazione della sezione I del quadro LM in luogo della prescritta sezione II non configuri una mera dichiarazione di scienza, ma una dichiarazione avente carattere negoziale, comporta esclusivamente che l'errore di compilazione non sia emendabile con una mera dichiarazione integrativa da presentarsi nei termini di legge (in quanto detta dichiarazione può riguardare solo errori di calcolo o di liquidazione degli importi dei componenti positivi e negativi di reddito, l'inesatta qualificazione giuridica dei componenti di reddito o la errata individuazione delle voci del modello di dichiarazione da compilare nelle quali collocare le singole poste, esulando da tale disciplina le altre indicazioni del soggetto contribuente costituenti manifestazioni di volontà negoziale da cui deriva la concessione di un beneficio). Resta però sempre possibile la richiesta in sede giudiziale di annullamento dell'atto negoziale unilaterale in quanto affetto da errore.
Ebbene, facendo applicazione di tali principi, si osserva che quanto riportato nella dichiarazione integrativa collima con quanto dichiarato a suo tempo dalla ricorrente nella domanda di agevolazione contributiva presentata il 24.2.2017 (v. doc. 2). Inoltre, negli anni di imposta successivi al 2017 e 2018 la ricorrente ha correttamente compilato il quadro LM nella sezione II, essendo pacificamente in possesso dei requisiti per accedere al regime forfettario, avendo dichiarato un reddito inferiore al limite reddituale pagina 8 di 9 di legge. I predetti elementi inducono, complessivamente considerati, a ritenere sussistenti i requisiti per avvalersi del regime forfetario ed altresì a dimostrare che l'errore compiuto nell'atto negoziale unilaterale fosse conoscibile dall'amministrazione.
L'opposizione va pertanto accolta, dichiarandosi l'illegittimità ed inefficacia dell'AVA opposto.
Tale conclusione consente di ritenere superata ed assorbita ogni ulteriore considerazione in merito agli ulteriori motivi di censura formulati dalla parte opponente.
Avuto riguardo alla complessità delle questioni trattate e preso atto dell'esistenza di pronunce giurisprudenziali, anche di questo Tribunale, di diverso orientamento, ricorrono i motivi per disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese di lite.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, così provvede:
1. Dichiara l'illegittimità e l'inefficacia dell'avviso di addebito opposto;
2. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Roma, 12.6.2025.
Il Giudice del Lavoro
Dott. Amalia Savignano
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