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Sentenza 6 maggio 2025
Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siracusa, sentenza 06/05/2025, n. 722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siracusa |
| Numero : | 722 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
N. 4819/2023 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4819/2023 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Caristia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 16/01/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/12/2023, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Noto il 03/08/2006 (atto n. 42, parte II, serie CP_2
A, anno 2006), nel corso del quale sono nati i figli (in data 25/06/2004), oggi Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e (in data Per_2
11/10/2017) - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Noto in via Sergio Sallicano n. 43 di proprietà dei genitori della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
- l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso Per_2 la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: “il diritto di visita dello stesso sarà esercitato presso la casa familiare o in altro luogo scelto di comune accordo e, in ogni caso, con la presenza della madre o di altro familiare di volta in volta indicato dalla stessa alle seguenti modalità ovvero due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00, da determinarsi di comune accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio minore
nonché con gli impegni di lavoro del padre e la domenica mattina dalle ore Per_2
10:00 alle ore 13:00”; Con
- l'obbligo a carico dell' di corrispondere alla ricorrente una somma non inferiore ad € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 11/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e incaricava i Servizi Sociali del Comune di Noto di relazionare sulla situazione di vita dei minori con riferimento anche ai rapporti con il padre e sulle condizioni di vita dello stesso, con particolare riferimento a situazioni di possibile pregiudizio per i minori legate a dipendenza del padre da sostanze stupefacenti.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 08/04/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente – a fronte della relazione dei Servizi Sociali che Con confermava l'allontanamento dell' dal tetto coniuglale dal giugno 2023, il suo totale disinteresse per la propria famiglia e i problemi di tossicodipendenza – chiedeva l'affido esclusivo del minore alla madre, a parziale modifica delle conclusioni di cui Per_2 al ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta.
In subordine, chiedeva di confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti e, per l'effetto, autorizzare la madre a compiere da sola, anche senza il consenso del padre, gli atti necessari nell'interesse medico-sanitario e amministrativo del figlio minore . Per_2
In riferimento alle restanti richieste, insisteva in atti.
Con provvedimento del 09/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
1. la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
2. La domanda concernente l'affidamento esclusivo del figlio alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I,
17/12/2009, n.26587). Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza (Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593). Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché
l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse del Con minore, considerati il disinteresse dell' verso il presente ricorso, la sua irreperibilità, la dedizione dello stesso all'uso di sostanze stupefacenti e l'interruzione della terapia presso il SERD. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con il figlio e le condizioni di capacità di accudirlo nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita del piccolo . Per_2 Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione del minore da parte del padre, vanno incaricati i Servizi Sociali del
Comune di Noto, i quali avranno cura di suggerire con quali tempistiche e modalità il padre potrà frequentare il minore in spazio neutro (o, comunque, alla presenza di personale specializzato).
L'affido esclusivo di alla madre ed il conseguente collocamento dello stesso Per_2 presso la ricorrente comportano l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Noto in via Sergio Sallicano n. 43, che risulta luogo di residenza del minore. E' noto, infatti, che la funzione e l'effetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare “è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione”, casa familiare da intendersi quale “luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo” (cfr.
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 21 luglio 2004, n. 13603).
3. La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita. Con Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo dell' di contribuire al mantenimento del minore e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di € 350,00 mensili (€ 200,00 per , studente universitario maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, ed € 150,00 per il minore ). Per_2
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4819/2023 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; CP_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario a Noto il 03/08/2006 (atto n. 42, parte II, serie A, anno 2006); dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_3 [...] con collocamento presso quest'ultima presso l'abitazione sita in in Noto in Pt_1 via Sergio Sallicano n. 43; dispone che il diritto di visita padre-figlio sia sottoposto all'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali del Comune di Noto;
dispone l'obbligo a carico di di versare a la somma CP_1 Parte_1 di € 350,00 mensili (€ 200,00 per ed € 150,00 per ) a titolo di Per_1 Per_2 mantenimento dei figli;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 5.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI SIRACUSA
Prima Sezione Civile riunito in camera di consiglio e composto dai magistrati dott.ssa Veronica Milone Presidente dott.ssa Maria Lupo Giudice dott. Gilberto Orazio Rapisarda Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA DEFINITIVA nella causa civile iscritta al n. 4819/2023 R.G., avente ad oggetto: “separazione giudiziale” promossa da
, (C.F.: , col patrocinio dell'avv. Sebastiano Parte_1 C.F._1
Caristia
RICORRENTE contro
, (C.F.: ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
Con l'intervento dell'Ufficio di Procura (visto del 16/01/2024)
*** rimessa al Collegio per la decisione all'esito dell'udienza del 08/04/2025, celebratasi ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
(art. 132 c.p.c.)
Con ricorso depositato il 07/12/2023, - premettendo di avere Parte_1 contratto matrimonio con a Noto il 03/08/2006 (atto n. 42, parte II, serie CP_2
A, anno 2006), nel corso del quale sono nati i figli (in data 25/06/2004), oggi Per_1 maggiorenne ma economicamente non autosufficiente, e (in data Per_2
11/10/2017) - chiedeva a questo Tribunale la pronuncia della separazione personale dal marito, nonché la previsione delle seguenti ulteriori statuizioni:
- l'assegnazione della casa coniugale sita in Noto in via Sergio Sallicano n. 43 di proprietà dei genitori della ricorrente, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze;
- l'affidamento condiviso del minore , con collocamento prevalente presso Per_2 la madre;
- la regolamentazione del diritto di visita paterno nelle seguenti modalità: “il diritto di visita dello stesso sarà esercitato presso la casa familiare o in altro luogo scelto di comune accordo e, in ogni caso, con la presenza della madre o di altro familiare di volta in volta indicato dalla stessa alle seguenti modalità ovvero due pomeriggi infrasettimanali dalle ore 16:00 alle ore 19:00, da determinarsi di comune accordo tra i genitori compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi del figlio minore
nonché con gli impegni di lavoro del padre e la domenica mattina dalle ore Per_2
10:00 alle ore 13:00”; Con
- l'obbligo a carico dell' di corrispondere alla ricorrente una somma non inferiore ad € 600,00 mensili, a titolo di contributo per il mantenimento dei figli.
L' non si costituiva in giudizio. CP_1
All'udienza del 11/06/2024, fissata per la comparizione delle parti, il Giudice adottava i provvedimenti urgenti e incaricava i Servizi Sociali del Comune di Noto di relazionare sulla situazione di vita dei minori con riferimento anche ai rapporti con il padre e sulle condizioni di vita dello stesso, con particolare riferimento a situazioni di possibile pregiudizio per i minori legate a dipendenza del padre da sostanze stupefacenti.
Con note di trattazione scritta in vista dell'udienza del 08/04/2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., parte ricorrente – a fronte della relazione dei Servizi Sociali che Con confermava l'allontanamento dell' dal tetto coniuglale dal giugno 2023, il suo totale disinteresse per la propria famiglia e i problemi di tossicodipendenza – chiedeva l'affido esclusivo del minore alla madre, a parziale modifica delle conclusioni di cui Per_2 al ricorso. Chiedeva, altresì, di disporre la regolamentazione dell'esercizio del diritto di visita paterno in modalità protetta.
In subordine, chiedeva di confermare sul punto i provvedimenti provvisori ed urgenti e, per l'effetto, autorizzare la madre a compiere da sola, anche senza il consenso del padre, gli atti necessari nell'interesse medico-sanitario e amministrativo del figlio minore . Per_2
In riferimento alle restanti richieste, insisteva in atti.
Con provvedimento del 09/04/2025, reso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., il giudice rimetteva la causa in decisione, riservandosi di riferire al collegio.
Nel merito:
1. la domanda di separazione è fondata e va accolta. Invero, la natura delle doglianze mosse dalla ricorrente, la mancata comparizione della parte resistente alla prima udienza di comparizione per l'espletamento del tentativo di conciliazione e il suo totale disinteresse per le sorti del giudizio (non essendosi neppure costituita) sono elementi idonei a rilevare la sussistenza di una situazione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza tra le parti.
2. La domanda concernente l'affidamento esclusivo del figlio alla madre è fondata e va accolta. Invero, benché sia ormai indubbio che l'affidamento condiviso costituisce la regola, è altrettanto vero che allo stesso può derogarsi ove la sua applicazione risulti pregiudizievole per l'interesse del minore (cfr. ex multis Cassazione civile sez. I,
17/12/2009, n.26587). Il pregiudizio all'interesse del minore, pertanto, può condurre il giudice a propendere per l'affidamento esclusivo, le cui ipotesi peraltro non sono tipizzate dal legislatore e sono pertanto rimesse al prudente apprezzamento del giudicante. In particolare, l'affido esclusivo presuppone una condizione dell'altro genitore “di manifesta carenza o inidoneità educativa o comunque tale appunto da rendere quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore”, come nel caso di obiettiva lontananza (Cassazione civile sez. I, 18/06/2008, n.16593). Il giudice deve tener conto primariamente dell'interesse morale e materiale del minore, sicché
l'individuazione del genitore affidatario presuppone una valutazione prognostica circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, valutazione fondata sulle modalità con cui il genitore ha svolto in passato il proprio ruolo. Nel caso di specie, l'affido esclusivo appare la forma più adeguata a garantire l'interesse del Con minore, considerati il disinteresse dell' verso il presente ricorso, la sua irreperibilità, la dedizione dello stesso all'uso di sostanze stupefacenti e l'interruzione della terapia presso il SERD. Le citate circostanze costituiscono, invero, emergenze probatorie che escludono la sussistenza di un minimo legame relazionale con il figlio e le condizioni di capacità di accudirlo nella quotidianità, sicché appare opportuno consentire alla madre di decidere ed agire in via autonoma in relazione all'educazione ed alla crescita del piccolo . Per_2 Ad ogni modo, al fine di garantire al minore il diritto alla bigenitorialità che ormai costituisce principio cardine in materia familiare, resta fermo che l'affido esclusivo non esclude l'esercizio del diritto di visita paterno. In particolare, in ordine ai tempi di frequentazione del minore da parte del padre, vanno incaricati i Servizi Sociali del
Comune di Noto, i quali avranno cura di suggerire con quali tempistiche e modalità il padre potrà frequentare il minore in spazio neutro (o, comunque, alla presenza di personale specializzato).
L'affido esclusivo di alla madre ed il conseguente collocamento dello stesso Per_2 presso la ricorrente comportano l'assegnazione a quest'ultima della casa familiare sita in Noto in via Sergio Sallicano n. 43, che risulta luogo di residenza del minore. E' noto, infatti, che la funzione e l'effetto del provvedimento di assegnazione della casa familiare “è quello di stabilizzare, a tutela della prole minorenne o anche di quella maggiorenne, ma non ancora autosufficiente senza propria colpa, la preesistente organizzazione che trova nella casa familiare il suo momento di aggregazione ed unificazione”, casa familiare da intendersi quale “luogo degli affetti, degli interessi e delle abitudini in cui si esprime la vita familiare e si svolge la continuità delle relazioni domestiche, centro di aggregazione e di unificazione dei componenti del nucleo” (cfr.
Corte di Cassazione, Sezioni unite civili, sentenza 21 luglio 2004, n. 13603).
3. La domanda relativa al mantenimento della prole va accolta parzialmente. La contumacia del resistente non può ritenersi condizione ostativa alla statuizione del suo obbligo di contribuzione al mantenimento dei figli. Posto che all'accertamento della situazione patrimoniale del resistente non può procedersi mediante le informazioni fornite dallo stesso in quanto contumace e fermo restando che occorre assicurare alla prole i necessari mezzi di sussistenza (diritto che trova fondamento nell'art. 30 Cost. e nell'art. 315 bis c.c.), il Tribunale non potrà che fare riferimento alle informazioni fornite dall'altra parte costituita, procedendo a un vaglio della loro attendibilità. E, laddove neanche la parte costituita sia in grado di fornire alcuna informazione, il Tribunale dovrà comunque disporre l'obbligo del contumace a contribuire al mantenimento del minore, determinandolo sulla scorta della capacità lavorativa generica risultante dai dati anagrafici dell'obbligato, nonché alla luce delle eventuali informazioni integrative rese dalla parte costituita. Con Pertanto, nel caso di specie, è indubbia la sussistenza dell'obbligo dell' di contribuire al mantenimento del minore e, alla luce delle risultanze processuali e dell'età anagrafica del resistente, questo Tribunale conferma i provvedimenti urgenti e, pertanto, dispone che il resistente versi alla ricorrente la somma di € 350,00 mensili (€ 200,00 per , studente universitario maggiorenne non economicamente Per_1 indipendente, ed € 150,00 per il minore ). Per_2
Le spese di lite vanno ritenute irripetibili, tenuto conto della mancata opposizione di controparte e della natura e dell'esito del giudizio.
P.Q.M.
Il Tribunale di Siracusa, definitivamente decidendo nella causa iscritta al n.
4819/2023 R.G.: dichiara la contumacia del resistente, ; CP_1 pronuncia la separazione personale dei coniugi e , i Parte_1 CP_2 quali hanno contratto matrimonio concordatario a Noto il 03/08/2006 (atto n. 42, parte II, serie A, anno 2006); dispone l'affidamento esclusivo del minore alla madre Persona_3 [...] con collocamento presso quest'ultima presso l'abitazione sita in in Noto in Pt_1 via Sergio Sallicano n. 43; dispone che il diritto di visita padre-figlio sia sottoposto all'attivazione dello spazio neutro da parte dei Servizi Sociali del Comune di Noto;
dispone l'obbligo a carico di di versare a la somma CP_1 Parte_1 di € 350,00 mensili (€ 200,00 per ed € 150,00 per ) a titolo di Per_1 Per_2 mantenimento dei figli;
dispone la trasmissione della sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di
Noto per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 del D.P.R. n. 396/2000; spese irripetibili.
Così deciso in Siracusa, il 5.5.25 nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile.
Il Giudice relatore Il Presidente dott. Gilberto Orazio Rapisarda dott.ssa Veronica Milone