Ordinanza cautelare 20 aprile 2023
Sentenza 25 novembre 2025
Accoglimento
Sentenza breve 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Firenze, sez. II, sentenza 25/11/2025, n. 1894 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Firenze |
| Numero : | 1894 |
| Data del deposito : | 25 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01894/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00328/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 328 del 2023, proposto da SA Ez OU, rappresentato e difeso dall'avvocato Dario Fiorentino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria legale in Firenze, Via degli Arazzieri, 4;
nei confronti
GE PU, non costituito in giudizio;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare dell’efficacia
- del provvedimento dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze emesso dal Viceprefetto Vicario (privo di data), di cui il ricorrente è venuto a conoscenza solo a seguito di accesso agli atti in data 26 gennaio 2023, col quale è stata respinta la domanda di emersione dal lavoro irregolare presentata da PU GE in data 5 agosto 2020 (prot. P-FI/L/N/2020/104451);
- del provvedimento del Dirigente dello Sportello Unico per l’Immigrazione della Prefettura di Firenze adottato il 9 marzo 2023, comunicato in pari data, col quale è stata respinta la richiesta di riesame del provvedimento sub punto 1) presentata nell’interesse dell’odierno ricorrente l’8 febbraio 2023 ed integrata il seguente 13 febbraio (prot. P-FI 104451 del 9 marzo 2023).
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatrice nell'udienza pubblica del giorno 29 ottobre 2025 la dott.ssa SC PI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. In data 5 agosto 2020 il signor GE PU, in qualità di datore di lavoro, presentava domanda di emersione dal lavoro irregolare ai sensi dell’art. 103 comma 1 D.L. 34/2020, convertito in L. 77/2020, per il lavoratore SA Ez OU, di cittadinanza marocchina, addetto alle esigenze domestiche dell’istante e del suo nucleo familiare.
Con parere del 12 ottobre 2021 l’Ispettorato territoriale del Lavoro si pronunciava negativamente sull’istanza, in quanto il signor GE PU, facente parte di un nucleo familiare di tre persone, nel 2019 aveva conseguito un reddito pari a €. 18.800,00. Tale importo risultava invero inferiore alla capacità economica richiesta dall’art. 9 comma 2 D.M. 27 maggio 2020, che stabilisce un reddito minimo di €. 20.000 per il datore di lavoro unico percettore di reddito e unico componente del nucleo familiare, e pari invece a €. 27.000 in caso di nucleo familiare composto da più persone. Inoltre, il signor PU aveva presentato anche una seconda istanza di emersione.
Sulla base di tale parere la Prefettura di Firenze, a seguito di preavviso di diniego comunicato al solo datore di lavoro, respingeva la domanda di emersione.
2. Il signor SA Ez OU non era consapevole dell’avvenuto rigetto, che ad esso non era stato comunicato. Perso il lavoro nell’estate 2022, allorquando il signor PU veniva incarcerato, formulava istanza di accesso, conseguendo l’ostensione del provvedimento in data 26 gennaio 2023.
L’8 febbraio 2023 il cittadino straniero presentava alla Prefettura istanza di riesame della suddetta decisione di diniego, poi integrata il successivo 13 febbraio 2023.
La Prefettura, con proprio provvedimento del 9 marzo 2023, respingeva l’istanza, in quanto: « come rilevato durante l’istruttoria e reso noto agli interessati con l’invio del preavviso di rigetto, era carente di uno dei requisiti essenziali ab origine, in quanto il reddito del datore di lavoro non era sufficiente e non è mai pervenuta documentazione tale da poter considerare il requisito soddisfatto ».
3. Il signor Ez OU, con il ricorso introduttivo del presente giudizio, impugnava il diniego originario e la reiezione dell’istanza di riesame, chiedendone l’annullamento sulla base di plurimi argomenti di censura.
In primo luogo (primo motivo di gravame), il ricorrente lamentava l’omessa comunicazione del preavviso di diniego ex art. 10 bis L. 241/1990, trasmesso dalla Prefettura solo al datore di lavoro; in tal modo, si argomentava, lo straniero sarebbe stato impossibilitato a far valere la circostanza che anche la figlia del signor PU era titolare di reddito; inoltre (secondo motivo) il lavoratore irregolare si doleva del fatto che, essendogli stato impossibile perfezionare l’emersione per causa imputabile esclusivamente al datore di lavoro, avrebbe dovuto essergli rilasciato il permesso per attesa occupazione; sotto tale ultimo punto di vista, evidenziava che la mancata previsione di un siffatto titolo di soggiorno in caso di reddito insufficiente del datore di lavoro si poneva in contrasto con la Costituzione.
4. Si costituiva in giudizio l’Amministrazione dell’Interno, resistendo al ricorso con atto di mero stile dell’Avvocatura erariale.
5. La domanda cautelare, trattata alla camera di consiglio del 20 aprile 2023, veniva respinta per carenza di fumus boni iuris con ordinanza della Sezione n. 125/2023.
All’udienza pubblica del 29 ottobre 2025 la causa era trattenuta in decisione.
6. Il ricorso è infondato e va respinto, per le ragioni che di seguito di vanno ad esporre.
6.1. Quanto al primo motivo di doglianza, la giurisprudenza ha avuto modo di chiarire che la norma procedimentale di cui all’art. 10 bis L. 241/1990, nelle richieste di emersione che la P.A. ritiene di respingere per ragioni attinenti alle condizioni del datore di lavoro, deve ritenersi assolta con comunicazione del preavviso di diniego indirizzata in favore del solo datore, che integra in effetti l’unico soggetto che con la propria istanza ha dato impulso all’avvio del procedimento.
In tal senso: « Né può essere ravvisata la dedotta violazione dell'obbligo di garantire la partecipazione al procedimento, dal momento che, come riportato nel provvedimento, la comunicazione del preavviso del rigetto è stata regolarmente effettuata nei confronti del soggetto che ha presentato l'istanza (il datore di lavoro). Ciò può ritenersi sufficiente ad integrare il rispetto della norma (cfr., in senso analogo, da ultimo, TAR Lazio, sentenza n. 16449/2024), in particolare considerato che le ragioni ostative all'accoglimento erano, come già chiarito, state individuate nella mancanza del reddito del datore di lavoro e, dunque, con riferimento a profili rispetto a cui il lavoratore non avrebbe potuto fornire alcun utile elemento » (TAR Campania, Napoli, I27 gennaio 2025 n. 681).
Quanto al reddito della figlia del datore di lavoro, lo stesso non può essere considerato in quanto la circostanza dedotta rimane priva anche di un mero principio di prova.
6.2. Il secondo motivo è parimenti privo di fondamento.
Invero, la normativa sull’emersione del 2020, integrata dalla circolare del Ministero dell’Interno del 17 novembre 2020, prevede che il possibile rilascio di permesso di soggiorno per attesa occupazione è comunque correlato, anche in tali previsioni, all’esistenza di una domanda di emersione valida ed efficace e di un rapporto di lavoro che presenti i requisiti previsti dall’art. 103 decreto-legge n. 34 del 2020 (si veda: TAR Toscana, II, 14 gennaio 2022 n. 15).
In difetto di una sufficiente capacità economica del datore di lavoro, non sussistono i presupposti di regolarità dell’istanza, dunque il permesso per attesa occupazione non può essere rilasciato: « La disciplina di regolarizzazione di cui all'art. 103 d.l. n. 34/2020 non prevede il rilascio di un permesso di soggiorno per attesa occupazione quando la dichiarazione di emersione sia rigettata per insufficienza del reddito del datore di lavoro, confermando il carattere eccezionale e restrittivo della normativa, limitata ai casi e ai tempi da essa stabiliti » (TAR Campania, Napoli, I, 27 gennaio 2025 n. 681; cfr.: Consiglio di Stato, sez. III, 17 dicembre 2021 n. 8422, T.A.R. Toscana, sez. II, 14 gennaio 2022, n. 15, id, 22 dicembre 2021, n. 1686, T.A.R. Calabria, Catanzaro, 17 gennaio 2022, n. 41, T.A.R. Lombardia, Milano, sez. III, 4 novembre 2021, n. 2424).
Non sussistono peraltro dubbi, ad avviso del Collegio, sulla legittimità costituzionale del citato art. 103 D.L. 34/2020, in quanto, nella parte che qui viene in rilievo, lo stesso risulta ragionevolmente e legittimamente orientato a garantire la piena controllabilità della procedura che consente di regolarizzare la presenza di stranieri entrati clandestinamente nello Stato italiano, escludendo ipotesi ampliative legate alle peculiari condizioni del datore di lavoro, che potrebbero favorire condotte abusive e tradursi in un incremento numericamente non preventivabile e difficilmente gestibile, anche sotto il profilo della salvaguardia della sicurezza pubblica, di soggetti privi di occupazione e di fonti legittime di sostentamento sul territorio nazionale.
7. In definitiva il ricorso, siccome infondato, deve essere respinto.
8. Le spese del giudizio vengono compensate tra le parti, attesa la peculiarità della fattispecie che ha formato oggetto di causa.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge per le ragioni indicate in motivazione.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Firenze nella camera di consiglio del giorno 29 ottobre 2025 con l'intervento dei magistrati:
ES RI, Presidente
Andrea Vitucci, Primo Referendario
SC PI, Primo Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| SC PI | ES RI |
IL SEGRETARIO