TRIB
Sentenza 3 aprile 2025
Sentenza 3 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Livorno, sentenza 03/04/2025, n. 312 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Livorno |
| Numero : | 312 |
| Data del deposito : | 3 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3883/2021
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3883/2021 tra
Parte_1
ATTRICE
e
[...]
AR
CONVENUTI
, ONroparte_2
[...]
, ONroparte_3
, ONroparte_4 eredi di Persona_1
HIAMATI
[...]
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. Franco Pastorelli viene tenuta l'udienza cd. “cartolare” secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. All'esito Il Giudice
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti in sostituzione della odierna udienza;
lette le note riepilogative depositate da tutte le parti il 21.3.2025 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INCARDONA IVAN e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIA VALERIA del foro di ROMA;
ATTRICE contro
(C.F. ), AR C.F._1
(C.F. , AR C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAMPIERO TUBÈRE e REBECCA TUBÈRE del foro di AOSTA
CONVENUTI
(C.F. , ONroparte_2 C.F._3
(C.F. ) ONroparte_4 C.F._4 anche quali eredi di (C.F. ) Persona_1
, (C.F. ), CP_3 C.F._5
C.F. ) ONroparte_3 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAVALLINI MICHELA
TERZI CHIAMATI decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita stipulato con atto pubblico in data 8 luglio
2021, a rogito del notaio di Firenze (Rep. n. 159 – Racc. n. 114), con cui i signori Persona_2
e hanno acquistato la proprietà dei due immobili di fatto AR AR costituenti un unico compendio, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cecina, al Foglio 29,
Particella 1153, Subalterno 606 e Subalterno 2, ubicati a Cecina, in corso Matteotti n. 153 – 155, è stato concluso in violazione del diritto di prelazione spettante alla società per le Parte_1 circostanze fattuali illustrate e per le ragioni giuridiche dedotte in narrativa;
pagina 2 di 11 b) accertare e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di riscatto dei suddetti immobili Part a favore della società e, per l'effetto, la sostituzione della stessa, con effetto ex tunc, nella Pt_1 posizione di acquirente che i signori e avevano nel AR AR sopraindicato contratto di compravendita stipulato in data 8 luglio 2021 e, quindi, l'avvenuto trasferimento della proprietà di tali immobili in capo alla medesima società Parte_1
c) disporre pertanto il pagamento da parte della società ed in favore dei signori Parte_1 CP_1
e del prezzo di acquisto da questi ultimi corrisposto ai venditori in
[...] Parte_2 forza del citato contratto di compravendita dell'8 luglio 2021 pari all'importo di euro 350.000,00, detratta da tale importo, per effetto della dichiarata richiesta di compensazione, la somma complessiva dei canoni che sino all'accertamento definitivo del trasferimento degli immobili in favore della società siano stati dalla stessa Società versati ai medesimi signori e in base al Parte_1 CP_1 CP_1 contratto di locazione del 2 gennaio 2021; d) condannare i signori e al rimborso delle spese di lite AR AR del presente giudizio, incluse quelle generali forfettarie, come da separata nota che si deposita contestualmente.
per i convenuti: preliminarmente insistono nuovamente per l'ammissione di tutti i mezzi di prova anche rigettati, nonché insistono per l'accoglimento delle proprie conclusioni così ripotate: In via principale: rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata per le ragioni di cui in fatto e in diritto.
In via di subordine: in caso di denegato accoglimento della domanda principale delle convenuta accertare che i sig.ri , , e Persona_1 ONroparte_4 Parte_3
siano le uniche parti in causa ad essere soggetti all'obbligo di cui all'art. 38 L. ONroparte_3 392/78 e per l'effetto, dichiararli tenuti a manlevare dai costi di causa i sig.ri e AR
, nonché condannarli a rifondere tutti i danni patrimoniali patiti dagli odierni AR convenuti, quantificati in 50.816,29 €, oltre successivi interessi corrisposti dai convenuti a favore del ON
, oltre successive imposte e spese che saranno sostenute dai convenuti in quanto proprietari. In ogni caso con vittoria di spese legali comprensivo il rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
per i terzi chiamati: chiedono chel'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, previo rigetto di qualsiasi eccezione, deduzione avversaria, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento danni patrimoniali formulata dai Sig.rri e nei confronti de comparenti per CP_1 CP_1 le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed oneri di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la azione di riscatto esercitata dalla (d'ora innanzi Parte_1
breviter anche ex art. 39 l. 392/1978 di due locali commerciali, ubicati a Cecina, in Corso Pt_1
Matteotti n. 153 - 155, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cecina: I) al Foglio 29, Particella
1153, Subalterno 606,1 II) al Foglio 29, Particella 1153, Subalterno 2, in ragione della asserita violazione del diritto di prelazione, per difformità tra le condizioni di vendita indicate nel preliminare oggetto di denuntiatio e quelle contenute nell'atto pubblico di compravendita.
A fondamento di tale domanda la stessa ha allegato, in sintesi, quanto segue:
pagina 3 di 11 a) di essere conduttore degli immobili sopra indicati, di fatto uniti internamente, considerati dalle parti come costituenti un unico locale, in forza di contratto di locazione commerciale, stipulato, con scrittura
Part privata del gennaio 2021, tra essa 3 e i locatori ONroparte_4 Parte_4
ed avente la durata di sei anni più sei ONroparte_2 CP_3 Parte_5
anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032, rinnovabili tacitamente in mancanza di disdetta;
b) che i locatori le avevano inviato in data 8 aprile 2021 la c.d. denuntiatio tramite notificazione di copia integrale del contratto preliminare di compravendita che i locatori avevano stipulato il precedente
5 aprile 2021 con e AR AR
c) che detta denuntiatio contiene, come previsto dall'art. 38, comma 2, della legge n. 392/1978, oltre che il corrispettivo, tutte le condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e in particolare una specifica condizione di vendita, prevista all'art. 6 del preliminare, incidente sulla oggettiva convenienza dell'affare avente il seguente tenore:
d) che la decisione della conduttrice di non esercitare il diritto di prelazione è dovuta proprio alla presenza di tale clausola, che avrebbe consentito al venditore, entro 5 anni e un mese dalla vendita, con una semplice richiesta, di riavere indietro la proprietà del bene al prezzo di vendita di € 350.000,00, essendo il patto di riscatto per l'eccedenza nullo ex art 1500 co. 2 c.c. con conseguente limitazione, per pagina 4 di 11 MC 3, della concreta possibilità di venderlo a terzi. Part Inoltre gli investimenti, che 3 avesse inteso effettuare sul compendio immobiliare, nel medesimo termine quinquennale, in caso di richiesta di restituzione da parte dei venditori, sarebbero stati non interamente recuperabili, in quanto l'art. 1503 c.c., riconosce al compratore restituente solo l'aumento di valore che il bene abbia eventualmente acquisito e non anche l'integrale costo delle maggiori spese sostenute;
e) che tuttavia il contratto di compravendita era stato stipulato a condizioni diverse da quelle previste nella denuntiatio, in quanto detta clausola non si rinviene in nessuno dei 10 articoli che compongono Per_ tale atto pubblico, stipulato in data 8 luglio 2021 dal Notaio di Firenze;
f) che conseguentemente non essendo la denuntiatio conforme all'atto di compravendita stipulato dai locatori con i convenuti essa attrice ha diritto di riscattare il bene dai convenuti versando loro la somma dagli stessi pagata ai venditori, detratte le somme nel frattempo loro corrisposte a titolo di canoni di locazione.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e AR AR
rappresentando:
[...]
a) che nel preliminare era indicata la volontà delle parti promissarie venditrici di prevedere la stipula di un patto di retrovendita (e non di riscatto) in cui i sig.ri e si obbligavano a rivendere detti CP_1 CP_1
immobili, su volontà dei promissari venditori, da comunicarsi con raccomandata A/R, entro 5 anni e 1 mese, a un prezzo di € 411.000,00 oltre spese e che tale preliminare veniva notificato ai conduttori;
b) che non avendo i conduttori esercitato il diritto di riscatto veniva concluso il contratto di vendita al medesimo prezzo previsto nel preliminare e il medesimo giorno era sottoscritto il patto di retrovendita, redatto dal Dott. notaio , avente per oggetto l'obbligo dei sig.ri e di vendere Persona_2 CP_1 CP_1
detti immobili, su volontà dei venditori, da esercitarsi entro 5 anni e 1 mese, ad un prezzo di €
411.000,00 oltre spese, avente dunque contenuto e condizioni identiche a quelle del preliminare;
c) che pertanto prevedendo il preliminare un patto di retrovendita e essendo lo stesso stato effettivamente sottoscritto lo stesso giorno della conclusione del preliminare non sussistevano le condizioni per riconoscere in capo alla società attrice il diritto di riscatto.
Allegavano in ogni caso che la causa fosse comune alle venditrici rilevando che in caso di accoglimento della domanda le stesse non avrebbero potuto azionare il preliminare unilaterale sottoscritto per far valere la retrovendita. Rilevano inoltre che ove fosse stata accolta la domanda attrice avrebbero subito gravi danni economici e pertanto chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i venditori per essere da costoro risarciti di tale danno.
pagina 5 di 11 Differita a tal fine la prima udienza di comparizione i convenuti provvedevano a notificare l'atto di chiamata in causa a , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3 ONroparte_3
e impersonalmente agli eredi di nelle more defunta, come risultava dalla relata di Persona_1
notifica.
1.2 Si costituivano in giudizio , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3
chiedendo il rigetto della domanda attrice e conseguentemente della domanda ONroparte_3
risarcitoria proposta nei loro confronti dai convenuti.
Rilevavano infatti che era stato venduto il bene al prezzo indicato nel preliminare e contestualmente era stato stipulato un patto di retrovendita, così che nessuna discrasia vi era con la denunciatio.
Asserivano che erroneamente parte attrice faceva riferimento al patto di riscatto, quando le parti avevano stipulato un patto di retrovendita che è istituto diverso in quanto il patto di riscatto è un contratto tipico ad efficacia reale, consistente nel diritto del venditore di riavere la proprietà del bene venduto, mediante dichiarazione unilaterale, senza necessità di concludere un nuovo contratto, con la restituzione del prezzo, mentre il patto di retrovendita dà vita ad obbligo del compratore di rivendere il bene con un ulteriore contratto, con efficacia meramente obbligatoria, inopponibile a terzi, ad un prezzo diverso da quello corrisposto in sede di compravendita.
1.3 All'udienza del 15.9.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa, ritenuto che il contraddittorio fosse integro, non risultando che vi siano eredi ulteriori di rispetto ai Persona_1
soggetti già parte del giudizio (e cioè le figlie e ONroparte_2 ONroparte_4 concedeva i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
Con ordinanza del 15.4.2023 il giudice, al tempo designato alla trattazione della causa, ritenuto che fosse pacifica, oltre che documentale, la stipula del contratto preliminare di cui è causa ed il suo contenuto, la stipula del contratto definitivo di vendita ed il suo contenuto e che, altresì, fosse pacifica la stipula, seppur con separato atto privato, del patto di retrovendita, il cui contenuto non è oggetto di contestazione e ritenuto quindi che le prove per testi capitolate dalla convenuta e dai chiamati in causa fossero superflue, rinviava la causa all'udienza del 4.4.2024 per la decisione.
Il nuovo giudice designato alla trattazione della causa rinviava quindi la stessa alla odierna udienza, tenuta dallo scrivente designato quale nuovo giudice istruttore.
2. Risulta dal doc. 1 prodotto da parte attrice che la è conduttrice dei due immobili per cui è Pt_1
causa.
Risulta dal doc. 2 prodotto da parte attrice, ed è pacifico tra le parti, che è stato notificato in data
Part
8.4.2021 alla 3 il contratto preliminare stipulato tra i convenuti ed i terzi chiamati prodotto da parte attrice come doc. 4, invitandola ad esercitare il diritto di prelazione di cui all'art 38 L. 392/1978.
pagina 6 di 11 Part È pacifico tra le parti che la 3 non abbia esercitato il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni da tale notifica.
Risulta dal doc. 6 prodotto da parte attrice che in data 8.7.2021 ONroparte_2 _4
, e hanno venduto a e
[...] CP_3 ONroparte_3 Persona_1 AR
gli immobili sopra indicati al prezzo di € 350.000,00 indicato nel preliminare. AR
Risulta dal doc. 3 di parte convenuta che, in pari data, con contratto preliminare unilaterale, CP_1
e si sono obbligati a vendere a
[...] AR ONroparte_2 _4
, e gli immobili acquistati entro 5 anni e 1
[...] CP_3 ONroparte_3 Persona_1
mese, al prezzo di € 411.000,00 oltre alle spese sostenute da parte promittente venditrice per l'acquisto degli immobili in oggetto, tra cui: oneri fiscali per l'atto di acquisto (compresa l'eventuale imposta dovuta in caso di plusvalenza immobiliare), spese notarili, compensi professionali, spese tecniche e similari, il tutto come risultante da idonea e comprovata documentazione.
Alla luce di tali elementi deve dirsi che non vi è stata alcuna discrasia tra la denunciatio e quanto effettivamente posto in essere dai convenuti e dai terzi chiamati, con la conseguenza che non si può dire che sussistano i presupposti per riconoscere a parte attrice il diritto di riscatto ex art. 39 l.
392/1978.
In primo luogo va detto che nel contratto preliminare le parti avevano previsto non un patto di riscatto, nullo per l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito, ex art. 1500 comma 2 c.c., come sostenuto dalla parte attrice, ma un patto di retrovendita.
Nonostante quanto pare ritenere il difensore di parte attrice che scrive;
“patto di riscatto o retrovendita,
è solo mera questione nominalistica”, i due istituti divergono tra di loro.
Sebbene i due istituti siano stati talvolta accumunati dalla giurisprudenza nelle ipotesi nelle quali la stessa è stata chiamata a verificare se tali istituti sono stati utilizzati dalle parti per eludere il divieto di cui all'art. 2744 c.c., tuttavia la distinzione tra l'uno e l'altro istituto è bene definita.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, che si rifà a parte della dottrina, la clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese (cfr. tra le altre Cass. 24252 del 18/11/2011). In tale fattispecie l'esercizio del riscatto pone nel nulla il negozio di vendita e il bene torna all'originario venditore, senza bisogno di un'apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà. In ragione di ciò il patto di riscatto viene considerato come una condizione risolutiva del negozio traslativo, il cui avverarsi dipende dalla semplice volontà del venditore, ed in ragione di ciò tale condizione viene qualificata come potestativa.
pagina 7 di 11 Il patto di retrovendita, che non è previsto, a differenza del patto di riscatto (cfr. art. 1500 c.c.) dal codice civile, ma che legittimamente può essere pattuito dalle parti, in ossequio al principio di autonomia contrattuale codificato dall'art 1322 c.c,. dà vita ad un diverso schema negoziale.
Con esso il compratore si obbliga a rivendere al venditore la cosa comprata, dietro richiesta di quest'ultimo. Quindi perché il venditore torni proprietario del bene non è sufficiente l'esercizio di un diritto potestativo del venditore che risolva il negozio, come nel patto di riscatto, ma è necessaria la collaborazione del compratore che, con un nuovo negozio, in adempimento del patto di retrovendita, ritrasferisca il bene al venditore.
In ragione di tali diversi modi di operare del patto di riscatto e del patto di retrovendita la giurisprudenza ha chiarito che mentre il patto di riscatto convenzionale ha efficacia reale, nel senso che può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell'art 1504 cod civ, se trascritto, invece, data la natura obbligatoria del patto di retrovendita, lo stesso ha mera efficacia obbligatoria e vincola solo gli stipulanti (cfr. Cass 1895 del 16/05/1975 e precedentemente
Cass. 721/1948; Cass. 128/1940; Cass. 2385/1953).
2.1 Nonostante il fatto che le parti che hanno sottoscritto il preliminare del 5.4.2021 abbiano scritto nell'art. 6 dello stesso di prevedere espressamente un patto di retrovendita nel “contratto definitivo di vendita” ciò non può portare a ritenere che con tale previsione le stesse volessero attribuire al patto di retrovendita valore erga omnes e dunque a ritenere che, di fatto, volessero prevedere un patto di riscatto.
La espressione usata (patto di retrovendita e non patto di riscatto), nonché il diverso prezzo di riacquisto, che sarebbe incompatibile con il patto di riscatto, alla luce dell'art 1500 comma 2 c.c., portano a ritenere che le parti effettivamente volessero prevedere un patto di retrovendita.
La circostanza che le stesse abbiano stipulato un contratto definitivo al prezzo (€ 350.000,00) previsto nel contratto preliminare comunicato alla società conduttrice e contestualmente abbiano sottoscritto, seppure con atto separato, un preliminare unilaterale di compravendita con il quale i compratori si sono impegnati a rivendere ai venditori o a persona o ente da nominare al prezzo di € 411.000,00 a semplice loro richiesta, da esercitarsi entro 5 anni e 1 mese a partire dall'8.7.2021, porta a ritenere che quanto stipulato sia conforme alla denunciatio, così che non sussistono i presupposti per ritenere che la società attrice abbia diritto ad esercitare il riscatto ex art 39 l. 392/1978 c.c..
Né a diverse conclusioni può portare la circostanza che nel contratto preliminare le parti avessero previsto che il patto di retrovendita avrebbe dovuto essere inserito nel contratto definitivo, mentre lo stesso è stato pattuito, come sopra evidenziato, con negozio stipulato a parte, seppure nella medesima data.
pagina 8 di 11 Infatti se è vero, come ricordato dalla difesa di parte attrice, che costituisce ius receptum quello secondo cui in tema di prelazione urbana va riconosciuto il diritto di riscatto non solo nell'ipotesi in cui nella denuntiatio sia stato indicato al conduttore un prezzo superiore a quello risultante dalla vendita stipulata con il terzo, ma anche nel caso in cui, a parità di prezzo, siano state concesse al terzo acquirente condizioni più vantaggiose, senza che delle stesse sia stata data tempestiva ed esatta comunicazione al conduttore avente diritto alla prelazione, tuttavia, va rilevato che, nel caso di specie, la stipula a latere, e non nel contratto notarile di compravendita, del patto di retrovendita non crea affatto delle condizioni più vantaggiose per gli acquirenti e AR AR
[...]
Questi ultimi sono tenuti infatti, per il termine di 5 anni ed 1 mese, a non vendere gli immobili acquistati. Ove, in violazione del patto di retrovendita, in detto termine vendessero a terzi gli immobili potrebbero essere chiamati dai venditori a rispondere dell'inadempimento a tale patto, attesa la impossibilità per i venditori di esercitare il riscatto dei beni nei confronti dei potenziali acquirenti dagli acquirenti e , data la natura obbligatoria del patto di retrovendita.. CP_1 CP_1
Peraltro va rilevato che anche ove tale patto di retrovendita fosse stato previsto nell'atto di vendita, poi trascritto, lo stesso, data la sua efficacia meramente obbligatoria, per quanto suddetto, non avrebbe impedito, come sostenuto da parte attrice, il trasferimento del bene a terzi. Infatti il terzo acquirente dagli acquirenti non sarebbe stato tenuto a rispettare il patto di retrovendita e dunque non sarebbe stato tenuto a rivendere il bene ai venditori, che avrebbero solo potuto agire nei confronti dei compratori e per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, cosa che i CP_1 CP_1
venditori potranno fare anche, come detto, nel caso di violazione del patto di retrovendita effettivamente sottoscritto a latere con separata scrittura privata.
Quindi, a differenza di quanto argomentato da parte attrice, la inserzione del patto di retrovendita nel contratto pubblico non avrebbe mutato la natura dello stesso e dunque la non opponibilità a terzi.
Quindi avrebbe comportato le medesime conseguenze, in caso di sua violazione, di una pattuizione a latere, come effettivamente convenuta.
Peraltro, anche ad opinare diversamente, e a ritenere che, ove inserito nel contratto pubblico, il patto di retrovendita, in quanto trascritto, avrebbe comportato, in conseguenza della applicazione diretta od analogica dell'art. 2645 bis c.c. (seppure per il solo termine di tre anni dalla trascrizione) il diritto dei venditori di essere preferiti all'eventuale terzo acquirente dagli acquirenti e cui questi CP_1 CP_1 avessero deciso di vendere l'immobile in violazione del patto di retrovendita, ciò non potrebbe portare a ritenere che agli acquirenti e sono state concesse condizioni più vantaggiose rispetto a CP_1 CP_1
quelle comunicate con la denunciatio, attenendo tale aspetto solo all'eventuale diritto dei venditori ad pagina 9 di 11 essere preferiti al terzo acquirente dai loro acquirenti ma non incidendo sull'obbligo degli acquirenti e di non vendere a terzi il bene per 5 anni ed 1 mese al fine di non violare il patto di CP_1 CP_1
retrovendita, dovendo i medesimi, in adempimento dello stesso, a semplice richiesta dei venditori, nel suddetto periodo, ritrasferire a costoro il bene al prezzo convenuto di € 411.000,00 oltre accessori previsti nel patto.
La circostanza pertanto che il patto di retrovendita non sia stato previsto nel contrato definitivo ma con scrittura a latere non può rappresentare un motivo per riconoscere a parte attrice il diritto di riscatto ex art. 39 l. 392/1978.
Ne consegue pertanto che la domanda attrice deve essere rigettata.
3. Infine va fatta un'ultima notazione. Il negozio concluso tra i convenuti e i terzi chiamati non può essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 2744 c.c. neppure essendo stati allegati i presupposti per l'operare di tale disposizione, come pur estensivamente e funzionalmente interpretata dalla giurisprudenza. Peraltro, ove tale nullità dovesse essere dichiarata, da tale eventuale pronuncia non potrebbe conseguire l'accoglimento della domanda attrice, che in ogni caso dovrebbe quindi essere rigettata.
4. In conseguenza del rigetto della domanda attrice rimane assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati per il solo caso di accoglimento della domanda attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, ad eccezione che per la fase di trattazione ed istruttoria che viene liquidata al minimo in ragione del fatto che la istruttoria è stata solamente documentale.
Pertanto la società attrice deve essere condannata a rifondere le spese ai convenuti ed ai terzi chiamati.
Infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024) in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (elemento nel caso di specie non rinvenibile), purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di riscatto proposta da Parte_1
pagina 10 di 11 dichiara assorbita in detto rigetto la domanda proposta in via subordinata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alle altre parti Parte_1 del giudizio le spese di lite liquidate a favore di e in € AR AR
3.554,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a favore di , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3 CP_3
in € 3.554,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di
[...] trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 3883/2021 tra
Parte_1
ATTRICE
e
[...]
AR
CONVENUTI
, ONroparte_2
[...]
, ONroparte_3
, ONroparte_4 eredi di Persona_1
HIAMATI
[...]
Oggi 3 aprile 2025, innanzi al Giudice dott. Franco Pastorelli viene tenuta l'udienza cd. “cartolare” secondo le modalità previste dall'art.127 ter c.p.c. All'esito Il Giudice
letti gli atti di causa e le note scritte depositate dalle parti in sostituzione della odierna udienza;
lette le note riepilogative depositate da tutte le parti il 21.3.2025 pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. dandone lettura.
Il Giudice
dott. Franco Pastorelli
pagina 1 di 11 REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di LIVORNO
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Franco Pastorelli ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3883/2021 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. INCARDONA IVAN e dell'avv. Parte_1 P.IVA_1
LUCIA VALERIA del foro di ROMA;
ATTRICE contro
(C.F. ), AR C.F._1
(C.F. , AR C.F._2 entrambi con il patrocinio dell'avv. GIAMPIERO TUBÈRE e REBECCA TUBÈRE del foro di AOSTA
CONVENUTI
(C.F. , ONroparte_2 C.F._3
(C.F. ) ONroparte_4 C.F._4 anche quali eredi di (C.F. ) Persona_1
, (C.F. ), CP_3 C.F._5
C.F. ) ONroparte_3 C.F._6 tutti rappresentati e difesi dall'avv. CAVALLINI MICHELA
TERZI CHIAMATI decisa sulle seguenti
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
a) accertare e dichiarare che il contratto di compravendita stipulato con atto pubblico in data 8 luglio
2021, a rogito del notaio di Firenze (Rep. n. 159 – Racc. n. 114), con cui i signori Persona_2
e hanno acquistato la proprietà dei due immobili di fatto AR AR costituenti un unico compendio, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cecina, al Foglio 29,
Particella 1153, Subalterno 606 e Subalterno 2, ubicati a Cecina, in corso Matteotti n. 153 – 155, è stato concluso in violazione del diritto di prelazione spettante alla società per le Parte_1 circostanze fattuali illustrate e per le ragioni giuridiche dedotte in narrativa;
pagina 2 di 11 b) accertare e dichiarare, conseguentemente, la sussistenza del diritto di riscatto dei suddetti immobili Part a favore della società e, per l'effetto, la sostituzione della stessa, con effetto ex tunc, nella Pt_1 posizione di acquirente che i signori e avevano nel AR AR sopraindicato contratto di compravendita stipulato in data 8 luglio 2021 e, quindi, l'avvenuto trasferimento della proprietà di tali immobili in capo alla medesima società Parte_1
c) disporre pertanto il pagamento da parte della società ed in favore dei signori Parte_1 CP_1
e del prezzo di acquisto da questi ultimi corrisposto ai venditori in
[...] Parte_2 forza del citato contratto di compravendita dell'8 luglio 2021 pari all'importo di euro 350.000,00, detratta da tale importo, per effetto della dichiarata richiesta di compensazione, la somma complessiva dei canoni che sino all'accertamento definitivo del trasferimento degli immobili in favore della società siano stati dalla stessa Società versati ai medesimi signori e in base al Parte_1 CP_1 CP_1 contratto di locazione del 2 gennaio 2021; d) condannare i signori e al rimborso delle spese di lite AR AR del presente giudizio, incluse quelle generali forfettarie, come da separata nota che si deposita contestualmente.
per i convenuti: preliminarmente insistono nuovamente per l'ammissione di tutti i mezzi di prova anche rigettati, nonché insistono per l'accoglimento delle proprie conclusioni così ripotate: In via principale: rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata per le ragioni di cui in fatto e in diritto.
In via di subordine: in caso di denegato accoglimento della domanda principale delle convenuta accertare che i sig.ri , , e Persona_1 ONroparte_4 Parte_3
siano le uniche parti in causa ad essere soggetti all'obbligo di cui all'art. 38 L. ONroparte_3 392/78 e per l'effetto, dichiararli tenuti a manlevare dai costi di causa i sig.ri e AR
, nonché condannarli a rifondere tutti i danni patrimoniali patiti dagli odierni AR convenuti, quantificati in 50.816,29 €, oltre successivi interessi corrisposti dai convenuti a favore del ON
, oltre successive imposte e spese che saranno sostenute dai convenuti in quanto proprietari. In ogni caso con vittoria di spese legali comprensivo il rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA.
per i terzi chiamati: chiedono chel'Ill.mo Tribunale adito, in persona del Giudice Unico designato, previo rigetto di qualsiasi eccezione, deduzione avversaria, rigettare la domanda attorea perché totalmente infondata in fatto ed in diritto, con conseguente rigetto anche della domanda di risarcimento danni patrimoniali formulata dai Sig.rri e nei confronti de comparenti per CP_1 CP_1 le ragioni sopra esposte. Con vittoria di spese ed oneri di giudizio.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Il presente giudizio ha ad oggetto la azione di riscatto esercitata dalla (d'ora innanzi Parte_1
breviter anche ex art. 39 l. 392/1978 di due locali commerciali, ubicati a Cecina, in Corso Pt_1
Matteotti n. 153 - 155, censiti nel Catasto Fabbricati del Comune di Cecina: I) al Foglio 29, Particella
1153, Subalterno 606,1 II) al Foglio 29, Particella 1153, Subalterno 2, in ragione della asserita violazione del diritto di prelazione, per difformità tra le condizioni di vendita indicate nel preliminare oggetto di denuntiatio e quelle contenute nell'atto pubblico di compravendita.
A fondamento di tale domanda la stessa ha allegato, in sintesi, quanto segue:
pagina 3 di 11 a) di essere conduttore degli immobili sopra indicati, di fatto uniti internamente, considerati dalle parti come costituenti un unico locale, in forza di contratto di locazione commerciale, stipulato, con scrittura
Part privata del gennaio 2021, tra essa 3 e i locatori ONroparte_4 Parte_4
ed avente la durata di sei anni più sei ONroparte_2 CP_3 Parte_5
anni, dal 1° gennaio 2021 al 31 dicembre 2032, rinnovabili tacitamente in mancanza di disdetta;
b) che i locatori le avevano inviato in data 8 aprile 2021 la c.d. denuntiatio tramite notificazione di copia integrale del contratto preliminare di compravendita che i locatori avevano stipulato il precedente
5 aprile 2021 con e AR AR
c) che detta denuntiatio contiene, come previsto dall'art. 38, comma 2, della legge n. 392/1978, oltre che il corrispettivo, tutte le condizioni alle quali la compravendita dovrebbe essere conclusa e in particolare una specifica condizione di vendita, prevista all'art. 6 del preliminare, incidente sulla oggettiva convenienza dell'affare avente il seguente tenore:
d) che la decisione della conduttrice di non esercitare il diritto di prelazione è dovuta proprio alla presenza di tale clausola, che avrebbe consentito al venditore, entro 5 anni e un mese dalla vendita, con una semplice richiesta, di riavere indietro la proprietà del bene al prezzo di vendita di € 350.000,00, essendo il patto di riscatto per l'eccedenza nullo ex art 1500 co. 2 c.c. con conseguente limitazione, per pagina 4 di 11 MC 3, della concreta possibilità di venderlo a terzi. Part Inoltre gli investimenti, che 3 avesse inteso effettuare sul compendio immobiliare, nel medesimo termine quinquennale, in caso di richiesta di restituzione da parte dei venditori, sarebbero stati non interamente recuperabili, in quanto l'art. 1503 c.c., riconosce al compratore restituente solo l'aumento di valore che il bene abbia eventualmente acquisito e non anche l'integrale costo delle maggiori spese sostenute;
e) che tuttavia il contratto di compravendita era stato stipulato a condizioni diverse da quelle previste nella denuntiatio, in quanto detta clausola non si rinviene in nessuno dei 10 articoli che compongono Per_ tale atto pubblico, stipulato in data 8 luglio 2021 dal Notaio di Firenze;
f) che conseguentemente non essendo la denuntiatio conforme all'atto di compravendita stipulato dai locatori con i convenuti essa attrice ha diritto di riscattare il bene dai convenuti versando loro la somma dagli stessi pagata ai venditori, detratte le somme nel frattempo loro corrisposte a titolo di canoni di locazione.
Concludeva pertanto per l'accoglimento delle conclusioni sopra trascritte in epigrafe.
1.1 Radicatosi il contraddittorio si costituivano in giudizio e AR AR
rappresentando:
[...]
a) che nel preliminare era indicata la volontà delle parti promissarie venditrici di prevedere la stipula di un patto di retrovendita (e non di riscatto) in cui i sig.ri e si obbligavano a rivendere detti CP_1 CP_1
immobili, su volontà dei promissari venditori, da comunicarsi con raccomandata A/R, entro 5 anni e 1 mese, a un prezzo di € 411.000,00 oltre spese e che tale preliminare veniva notificato ai conduttori;
b) che non avendo i conduttori esercitato il diritto di riscatto veniva concluso il contratto di vendita al medesimo prezzo previsto nel preliminare e il medesimo giorno era sottoscritto il patto di retrovendita, redatto dal Dott. notaio , avente per oggetto l'obbligo dei sig.ri e di vendere Persona_2 CP_1 CP_1
detti immobili, su volontà dei venditori, da esercitarsi entro 5 anni e 1 mese, ad un prezzo di €
411.000,00 oltre spese, avente dunque contenuto e condizioni identiche a quelle del preliminare;
c) che pertanto prevedendo il preliminare un patto di retrovendita e essendo lo stesso stato effettivamente sottoscritto lo stesso giorno della conclusione del preliminare non sussistevano le condizioni per riconoscere in capo alla società attrice il diritto di riscatto.
Allegavano in ogni caso che la causa fosse comune alle venditrici rilevando che in caso di accoglimento della domanda le stesse non avrebbero potuto azionare il preliminare unilaterale sottoscritto per far valere la retrovendita. Rilevano inoltre che ove fosse stata accolta la domanda attrice avrebbero subito gravi danni economici e pertanto chiedevano di essere autorizzati a chiamare in causa i venditori per essere da costoro risarciti di tale danno.
pagina 5 di 11 Differita a tal fine la prima udienza di comparizione i convenuti provvedevano a notificare l'atto di chiamata in causa a , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3 ONroparte_3
e impersonalmente agli eredi di nelle more defunta, come risultava dalla relata di Persona_1
notifica.
1.2 Si costituivano in giudizio , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3
chiedendo il rigetto della domanda attrice e conseguentemente della domanda ONroparte_3
risarcitoria proposta nei loro confronti dai convenuti.
Rilevavano infatti che era stato venduto il bene al prezzo indicato nel preliminare e contestualmente era stato stipulato un patto di retrovendita, così che nessuna discrasia vi era con la denunciatio.
Asserivano che erroneamente parte attrice faceva riferimento al patto di riscatto, quando le parti avevano stipulato un patto di retrovendita che è istituto diverso in quanto il patto di riscatto è un contratto tipico ad efficacia reale, consistente nel diritto del venditore di riavere la proprietà del bene venduto, mediante dichiarazione unilaterale, senza necessità di concludere un nuovo contratto, con la restituzione del prezzo, mentre il patto di retrovendita dà vita ad obbligo del compratore di rivendere il bene con un ulteriore contratto, con efficacia meramente obbligatoria, inopponibile a terzi, ad un prezzo diverso da quello corrisposto in sede di compravendita.
1.3 All'udienza del 15.9.2022 il giudice al tempo designato alla trattazione della causa, ritenuto che il contraddittorio fosse integro, non risultando che vi siano eredi ulteriori di rispetto ai Persona_1
soggetti già parte del giudizio (e cioè le figlie e ONroparte_2 ONroparte_4 concedeva i termini di cui all'art. 183 comma sesto c.p.c..
Con ordinanza del 15.4.2023 il giudice, al tempo designato alla trattazione della causa, ritenuto che fosse pacifica, oltre che documentale, la stipula del contratto preliminare di cui è causa ed il suo contenuto, la stipula del contratto definitivo di vendita ed il suo contenuto e che, altresì, fosse pacifica la stipula, seppur con separato atto privato, del patto di retrovendita, il cui contenuto non è oggetto di contestazione e ritenuto quindi che le prove per testi capitolate dalla convenuta e dai chiamati in causa fossero superflue, rinviava la causa all'udienza del 4.4.2024 per la decisione.
Il nuovo giudice designato alla trattazione della causa rinviava quindi la stessa alla odierna udienza, tenuta dallo scrivente designato quale nuovo giudice istruttore.
2. Risulta dal doc. 1 prodotto da parte attrice che la è conduttrice dei due immobili per cui è Pt_1
causa.
Risulta dal doc. 2 prodotto da parte attrice, ed è pacifico tra le parti, che è stato notificato in data
Part
8.4.2021 alla 3 il contratto preliminare stipulato tra i convenuti ed i terzi chiamati prodotto da parte attrice come doc. 4, invitandola ad esercitare il diritto di prelazione di cui all'art 38 L. 392/1978.
pagina 6 di 11 Part È pacifico tra le parti che la 3 non abbia esercitato il diritto di prelazione entro il termine di 60 giorni da tale notifica.
Risulta dal doc. 6 prodotto da parte attrice che in data 8.7.2021 ONroparte_2 _4
, e hanno venduto a e
[...] CP_3 ONroparte_3 Persona_1 AR
gli immobili sopra indicati al prezzo di € 350.000,00 indicato nel preliminare. AR
Risulta dal doc. 3 di parte convenuta che, in pari data, con contratto preliminare unilaterale, CP_1
e si sono obbligati a vendere a
[...] AR ONroparte_2 _4
, e gli immobili acquistati entro 5 anni e 1
[...] CP_3 ONroparte_3 Persona_1
mese, al prezzo di € 411.000,00 oltre alle spese sostenute da parte promittente venditrice per l'acquisto degli immobili in oggetto, tra cui: oneri fiscali per l'atto di acquisto (compresa l'eventuale imposta dovuta in caso di plusvalenza immobiliare), spese notarili, compensi professionali, spese tecniche e similari, il tutto come risultante da idonea e comprovata documentazione.
Alla luce di tali elementi deve dirsi che non vi è stata alcuna discrasia tra la denunciatio e quanto effettivamente posto in essere dai convenuti e dai terzi chiamati, con la conseguenza che non si può dire che sussistano i presupposti per riconoscere a parte attrice il diritto di riscatto ex art. 39 l.
392/1978.
In primo luogo va detto che nel contratto preliminare le parti avevano previsto non un patto di riscatto, nullo per l'eccedenza rispetto al prezzo pattuito, ex art. 1500 comma 2 c.c., come sostenuto dalla parte attrice, ma un patto di retrovendita.
Nonostante quanto pare ritenere il difensore di parte attrice che scrive;
“patto di riscatto o retrovendita,
è solo mera questione nominalistica”, i due istituti divergono tra di loro.
Sebbene i due istituti siano stati talvolta accumunati dalla giurisprudenza nelle ipotesi nelle quali la stessa è stata chiamata a verificare se tali istituti sono stati utilizzati dalle parti per eludere il divieto di cui all'art. 2744 c.c., tuttavia la distinzione tra l'uno e l'altro istituto è bene definita.
Secondo la giurisprudenza maggioritaria, che si rifà a parte della dottrina, la clausola di riscatto, apposta ad un contratto di vendita, è una condizione risolutiva potestativa, a mezzo della quale il venditore si riserva il diritto di risolvere il contratto entro un tempo determinato, così automaticamente riacquistando la proprietà del bene contro la restituzione del prezzo e il rimborso delle spese (cfr. tra le altre Cass. 24252 del 18/11/2011). In tale fattispecie l'esercizio del riscatto pone nel nulla il negozio di vendita e il bene torna all'originario venditore, senza bisogno di un'apposita manifestazione di volontà del compratore e, anzi, anche contro la sua volontà. In ragione di ciò il patto di riscatto viene considerato come una condizione risolutiva del negozio traslativo, il cui avverarsi dipende dalla semplice volontà del venditore, ed in ragione di ciò tale condizione viene qualificata come potestativa.
pagina 7 di 11 Il patto di retrovendita, che non è previsto, a differenza del patto di riscatto (cfr. art. 1500 c.c.) dal codice civile, ma che legittimamente può essere pattuito dalle parti, in ossequio al principio di autonomia contrattuale codificato dall'art 1322 c.c,. dà vita ad un diverso schema negoziale.
Con esso il compratore si obbliga a rivendere al venditore la cosa comprata, dietro richiesta di quest'ultimo. Quindi perché il venditore torni proprietario del bene non è sufficiente l'esercizio di un diritto potestativo del venditore che risolva il negozio, come nel patto di riscatto, ma è necessaria la collaborazione del compratore che, con un nuovo negozio, in adempimento del patto di retrovendita, ritrasferisca il bene al venditore.
In ragione di tali diversi modi di operare del patto di riscatto e del patto di retrovendita la giurisprudenza ha chiarito che mentre il patto di riscatto convenzionale ha efficacia reale, nel senso che può essere fatto valere anche nei confronti dei successivi acquirenti della cosa a norma dell'art 1504 cod civ, se trascritto, invece, data la natura obbligatoria del patto di retrovendita, lo stesso ha mera efficacia obbligatoria e vincola solo gli stipulanti (cfr. Cass 1895 del 16/05/1975 e precedentemente
Cass. 721/1948; Cass. 128/1940; Cass. 2385/1953).
2.1 Nonostante il fatto che le parti che hanno sottoscritto il preliminare del 5.4.2021 abbiano scritto nell'art. 6 dello stesso di prevedere espressamente un patto di retrovendita nel “contratto definitivo di vendita” ciò non può portare a ritenere che con tale previsione le stesse volessero attribuire al patto di retrovendita valore erga omnes e dunque a ritenere che, di fatto, volessero prevedere un patto di riscatto.
La espressione usata (patto di retrovendita e non patto di riscatto), nonché il diverso prezzo di riacquisto, che sarebbe incompatibile con il patto di riscatto, alla luce dell'art 1500 comma 2 c.c., portano a ritenere che le parti effettivamente volessero prevedere un patto di retrovendita.
La circostanza che le stesse abbiano stipulato un contratto definitivo al prezzo (€ 350.000,00) previsto nel contratto preliminare comunicato alla società conduttrice e contestualmente abbiano sottoscritto, seppure con atto separato, un preliminare unilaterale di compravendita con il quale i compratori si sono impegnati a rivendere ai venditori o a persona o ente da nominare al prezzo di € 411.000,00 a semplice loro richiesta, da esercitarsi entro 5 anni e 1 mese a partire dall'8.7.2021, porta a ritenere che quanto stipulato sia conforme alla denunciatio, così che non sussistono i presupposti per ritenere che la società attrice abbia diritto ad esercitare il riscatto ex art 39 l. 392/1978 c.c..
Né a diverse conclusioni può portare la circostanza che nel contratto preliminare le parti avessero previsto che il patto di retrovendita avrebbe dovuto essere inserito nel contratto definitivo, mentre lo stesso è stato pattuito, come sopra evidenziato, con negozio stipulato a parte, seppure nella medesima data.
pagina 8 di 11 Infatti se è vero, come ricordato dalla difesa di parte attrice, che costituisce ius receptum quello secondo cui in tema di prelazione urbana va riconosciuto il diritto di riscatto non solo nell'ipotesi in cui nella denuntiatio sia stato indicato al conduttore un prezzo superiore a quello risultante dalla vendita stipulata con il terzo, ma anche nel caso in cui, a parità di prezzo, siano state concesse al terzo acquirente condizioni più vantaggiose, senza che delle stesse sia stata data tempestiva ed esatta comunicazione al conduttore avente diritto alla prelazione, tuttavia, va rilevato che, nel caso di specie, la stipula a latere, e non nel contratto notarile di compravendita, del patto di retrovendita non crea affatto delle condizioni più vantaggiose per gli acquirenti e AR AR
[...]
Questi ultimi sono tenuti infatti, per il termine di 5 anni ed 1 mese, a non vendere gli immobili acquistati. Ove, in violazione del patto di retrovendita, in detto termine vendessero a terzi gli immobili potrebbero essere chiamati dai venditori a rispondere dell'inadempimento a tale patto, attesa la impossibilità per i venditori di esercitare il riscatto dei beni nei confronti dei potenziali acquirenti dagli acquirenti e , data la natura obbligatoria del patto di retrovendita.. CP_1 CP_1
Peraltro va rilevato che anche ove tale patto di retrovendita fosse stato previsto nell'atto di vendita, poi trascritto, lo stesso, data la sua efficacia meramente obbligatoria, per quanto suddetto, non avrebbe impedito, come sostenuto da parte attrice, il trasferimento del bene a terzi. Infatti il terzo acquirente dagli acquirenti non sarebbe stato tenuto a rispettare il patto di retrovendita e dunque non sarebbe stato tenuto a rivendere il bene ai venditori, che avrebbero solo potuto agire nei confronti dei compratori e per ottenere il risarcimento del danno da inadempimento contrattuale, cosa che i CP_1 CP_1
venditori potranno fare anche, come detto, nel caso di violazione del patto di retrovendita effettivamente sottoscritto a latere con separata scrittura privata.
Quindi, a differenza di quanto argomentato da parte attrice, la inserzione del patto di retrovendita nel contratto pubblico non avrebbe mutato la natura dello stesso e dunque la non opponibilità a terzi.
Quindi avrebbe comportato le medesime conseguenze, in caso di sua violazione, di una pattuizione a latere, come effettivamente convenuta.
Peraltro, anche ad opinare diversamente, e a ritenere che, ove inserito nel contratto pubblico, il patto di retrovendita, in quanto trascritto, avrebbe comportato, in conseguenza della applicazione diretta od analogica dell'art. 2645 bis c.c. (seppure per il solo termine di tre anni dalla trascrizione) il diritto dei venditori di essere preferiti all'eventuale terzo acquirente dagli acquirenti e cui questi CP_1 CP_1 avessero deciso di vendere l'immobile in violazione del patto di retrovendita, ciò non potrebbe portare a ritenere che agli acquirenti e sono state concesse condizioni più vantaggiose rispetto a CP_1 CP_1
quelle comunicate con la denunciatio, attenendo tale aspetto solo all'eventuale diritto dei venditori ad pagina 9 di 11 essere preferiti al terzo acquirente dai loro acquirenti ma non incidendo sull'obbligo degli acquirenti e di non vendere a terzi il bene per 5 anni ed 1 mese al fine di non violare il patto di CP_1 CP_1
retrovendita, dovendo i medesimi, in adempimento dello stesso, a semplice richiesta dei venditori, nel suddetto periodo, ritrasferire a costoro il bene al prezzo convenuto di € 411.000,00 oltre accessori previsti nel patto.
La circostanza pertanto che il patto di retrovendita non sia stato previsto nel contrato definitivo ma con scrittura a latere non può rappresentare un motivo per riconoscere a parte attrice il diritto di riscatto ex art. 39 l. 392/1978.
Ne consegue pertanto che la domanda attrice deve essere rigettata.
3. Infine va fatta un'ultima notazione. Il negozio concluso tra i convenuti e i terzi chiamati non può essere dichiarato nullo per violazione dell'art. 2744 c.c. neppure essendo stati allegati i presupposti per l'operare di tale disposizione, come pur estensivamente e funzionalmente interpretata dalla giurisprudenza. Peraltro, ove tale nullità dovesse essere dichiarata, da tale eventuale pronuncia non potrebbe conseguire l'accoglimento della domanda attrice, che in ogni caso dovrebbe quindi essere rigettata.
4. In conseguenza del rigetto della domanda attrice rimane assorbita la domanda di risarcimento del danno proposta dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati per il solo caso di accoglimento della domanda attrice.
5. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo applicando i parametri medi previsti dalle tabelle allegate al DM 55/2014 come aggiornate dal DM 147/2022, d'ufficio in assenza di deposito di nota spese, ad eccezione che per la fase di trattazione ed istruttoria che viene liquidata al minimo in ragione del fatto che la istruttoria è stata solamente documentale.
Pertanto la società attrice deve essere condannata a rifondere le spese ai convenuti ed ai terzi chiamati.
Infatti costituisce principio consolidato quello secondo cui (cfr. solo da ultimo Cass. Ordinanza n. 6144 del 07/03/2024) in caso di rigetto della domanda principale, le spese sostenute dal terzo chiamato devono essere poste a carico dell'attore soccombente che ha provocato e giustificato la chiamata in causa, anche al di fuori dei casi di chiamata in garanzia, mentre restano a carico del chiamante quando la sua iniziativa si riveli manifestamente infondata o palesemente arbitraria (elemento nel caso di specie non rinvenibile), purché non vi sia stata estensione della domanda principale dell'attore nei confronti del terzo chiamato.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così dispone: rigetta la domanda di riscatto proposta da Parte_1
pagina 10 di 11 dichiara assorbita in detto rigetto la domanda proposta in via subordinata dai convenuti nei confronti dei terzi chiamati.
Condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a rifondere alle altre parti Parte_1 del giudizio le spese di lite liquidate a favore di e in € AR AR
3.554,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali e a favore di , ONroparte_2 ONroparte_4 CP_3 CP_3
in € 3.554,00 per la fase di studio, € 2.338,00 per la fase introduttiva, € 5.206,00 per la fase di
[...] trattazione/istruttoria, € 6.164,00 per la fase decisoria, oltre i.v.a., c.p.a. e oltre al 15% per spese generali.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante lettura ed allegazione al verbale.
Livorno, 3 aprile 2025
Il Giudice dott. Franco Pastorelli
pagina 11 di 11