Rigetto
Sentenza 13 gennaio 2025
Accoglimento
Sentenza 8 luglio 2025
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- 1. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/
- 2. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 23 gennaio 2026
RITENUTO IN FATTO 1.- Con ordinanza dell'8 maggio 2025, iscritta al n. 117 del registro ordinanze 2025, il Tribunale ordinario di Firenze, sezione terza civile, ha sollevato questioni di legittimità costituzionale dell'art. 2941, primo comma, numero 1), del codice civile, e «(occorrendo)» dell'art. 1, comma 18, della legge 20 maggio 2016, n. 76 (Regolamentazione delle unioni civili tra persone dello stesso sesso e disciplina delle convivenze), «nella parte in cui non prevedono che la prescrizione dei diritti sia sospesa anche fra conviventi stabili e legati, fra loro, da vincolo di affettività familiare», per violazione degli artt. 2, 3 e 117, primo comma, della Costituzione, …
Leggi di più… - 3. Corte costituzionalehttps://www.eius.it/articoli/ · 13 maggio 2026
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VII, sentenza 08/07/2025, n. 5925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5925 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05925/2025REG.PROV.COLL.
N. 02323/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Settima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 2323 del 2025, proposto dalla Impresa Sociale D.P.D.B. Montecalvario S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Riccardo Marone, Giuseppe Maria Perullo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell’Istruzione e del Merito – Uffici Scolastici Regionali del Lazio e della Campania, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliato in Roma, via dei Portoghesi, 12;
per l'ottemperanza della sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 197/2025.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
Visto l'art. 114 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 il Cons. Raffaello Sestini e udito per le parti l’avvocato Riccardo Marone;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1 - Con il ricorso in epigrafe l’Impresa Sociale D.P.D.B. Montecalvario S.r.l. ha chiesto l’esecuzione della sentenza della VII Sezione del Consiglio di Stato n. 197/2025, notificata a cura della ricorrente in data 13 febbraio 2025 unitamente all’atto di diffida, nonché l’accertamento del proprio diritto all’estensione della Convenzione stipulata con l’U.S.R. della Campania in data 26 maggio 2014 e alla liquidazione delle somme anticipate per le ore di sostegno erogate nel plesso di Via Morghen 10 Napoli, in incremento delle ore riconosciute nella Convenzione indicata, per soddisfare le esigenze degli alunni iscritti alla scuola primaria riconosciuti necessitanti di sostegno in deroga per gravità, per gli aa.ss. 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020 e 2020/2021, con condanna dell’Amministrazione intimata al pagamento delle relative somme.
2 – Detta sentenza ha accolto l’appello della odierna ricorrente e, per l'effetto, ha accolto il suo ricorso di primo grado. condannando l’amministrazione appellata alla refusione delle spese del doppio grado di giudizio, ai fini dell’accertamento della illegittimità della mancata estensione della Convenzione anche al plesso scolastico di via Morghen e della conseguente mancata integrazione delle ore riconosciute, conseguendone l’obbligo dell’Amministrazione intimata di pronunciarsi motivatamente, ora per allora, sulla domanda di integrazione delle ore di sostegno presentata dalla ricorrente secondo i criteri individuati in motivazione e di provvedere, senza indugio, agli eventuali conseguenti adempimenti.
3 – La stessa sentenza ha infatti riconosciuto il potere-dovere della Repubblica e delle sue amministrazioni di garantire l’assistenza e l’integrazione dei bambini diversamente abili in ogni sede in cui può svilupparsi la loro personalità e, quindi, anche nelle strutture scolastiche e prescolastiche pubbliche oppure convenzionate., trovando la Convenzione stipulata tra l’appellante e l’amministrazione la propria fonte normativa nel Regolamento approvato con d.P.R. 9.1.2008, n. 23, a sua volta approvato in attuazione dell'articolo 1-bis, comma 6, del d.l. 5 dicembre 2005, n.250, convertito con modificazioni, dalla legge 3 febbraio 2006, n. 27.
4- Pertanto il Ministero intimato, a fronte di una richiesta di attivazione delle previsioni della Convenzione volta ad includere l’ulteriore plesso scolastico regolarmente aperto e ad incrementare le ore di sostegno a seguito dell’accoglimento delle domande di ingresso di bambini diversamente abili, in adempimento degli indefettibili obblighi della Repubblica di prestazione dei necessari servizi di assistenza e integrazione in favore dei bambini diversamente abili previsti dalla Costituzione e dai Trattati internazionali, avrebbe dovuto motivatamente verificare la presenza dei soggetti beneficiari e la sussistenza delle loro esigenze per poi provvedere, in caso di esito positivo della verifica, a decidere sull’istanza.
5 – Al contrario, a seguito della notifica della suindicata sentenza con diffida ad ottemperare, risulta in atti solo una nota dell’Amministrazione in data 26 febbraio 2025 che, “ con riferimento alla diffida acquisita al prot. AOODRCA n. 11875 del 13/02/2025, relativa alla sentenza del Consiglio di Stato n. 1197, pubblicata in data 12/02/2025, nell’ambito del giudizio in oggetto” chiede di trasmettere “con sollecitudine copia dei Piani Educativi Individualizzati (PEI) degli alunni con disabilità iscritti e frequentanti presso codesta istituzione scolastica: - Scuola primaria c.m. NA1E6E500B DALLA PARTE DEI BAMBINI - Via Morghen 10, Napoli:- a.s. 2016/2017- a.s. 2017/2018 – 2018/2019 – 2019/2020 – 2020/2021 ”, precisando che “ l’acquisizione della suddetta documentazione si rende necessaria per consentire le valutazioni e le verifiche di competenza di questo Ufficio, al fine di pronunciarsi motivatamente in ordine alla richiesta di cui al citato giudizio, attesa la circostanza che non risulta alcuna documentazione al riguardo agli atti dello scrivente Ufficio ”.
6 - Risulta altresì agli atti la risposta in data 17 marzo 2025 dell’impresa odierna ricorrente, la quale puntualizza che il Consiglio di Stato, accogliendo il ricorso, ha condannato l’Amministrazione ad estendere la Convenzione anche al plesso di via Morghen con conseguente pagamento dei contributi ancora non corrisposti relativamente alle ore di sostegno, debitamente quantificate e comunicate per ciascun allievo per gli AA.SS. 2016/2017 - 2017/2018 - 2018/2019- /2020 - 2020/2021, essendo stati i documenti inerenti gli alunni con disabilità tutti inviati unitamente alla documentazione del funzionamento come attestato dalle ricevute, allegate alla stessa nota unitamente alle diagnosi funzionali dei singoli alunni con disabilità.
7 – L’amministrazione risulta quindi in possesso della documentazione di dettaglio necessaria ai fini del riconoscimento dei maggiori importi dovuti per il sostegno degli alunni con disabilità, fermo restando l’obbligo di dare applicazione alla clausola di cui all’art. 5 della Convenzione in essere ai fini della sua estensione alla nuova sede scolastica e dell’aumento delle ore di sostegno, così come statuito dalla sopraindicata sentenza.
8 – Secondo quanto dichiarato dalla società ricorrente e non smentito dall’amministrazione resistente, la sentenza indicata non ha, peraltro, finora trovato attuazione. Il ricorso deve essere pertanto accolto nei sensi di cui al dispositivo, con l’assegnazione di un idoneo termine all’amministrazione prevedendo fin d’ora, peraltro, la nomina del Prefetto della Provincia di Napoli (con facoltà di subdelega) quale commissario ad acta per il caso di persistente inadempimento.
9 – Le spese della presente fase di giudizio, infine, seguono la soccombenza nella misura liquidata in dispositivo in favore del difensore dichiaratosi antistatario, mentre le spese relative agli eventuali adempimenti del nominato commissario ad acta saranno definite con separato decreto all’esito delle disposte verifiche.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Settima),
Accoglie il ricorso in epigrafe e, per l’effetto, assegna all’intimato Ministero dell’Istruzione e del Merito il termine di 60 giorni, decorrente dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza o dalla sua notifica a cura di parte se anteriore, per dare piena e puntuale attuazione alla sentenza del Consiglio di Stato, Sez. VII, n. 197/2025 nei sensi e per gli effetti di cui in motivazione.
Nomina commissario ad acta il Prefetto della Provincia di Napoli, con facoltà di subdelega in favore di un componente del medesimo Ufficio del Governo, affinché all’inutile decorso del termine suindicato, a semplice istanza di parte provveda, in contraddittorio fra le parti entro l’ulteriore termine di 60 giorni, alla disposta estensione della Convenzione e all’accertamento delle ore di sostegno erogate in favore di alunni con disabilità per ciascuno degli anni indicati, provvedendo agli adempimenti eventualmente conseguenti.
Riservata ogni decisione sulle eventuali spese riferite al nominato commissario ad acta, condanna l’Amministrazione intimata alle spese della presente fase di giudizio, liquidate in favore del difensore antistatario nella somma di Euro 3.000,00 oltre ad oneri di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Roberto Chieppa, Presidente
Massimiliano Noccelli, Consigliere
Raffaello Sestini, Consigliere, Estensore
Sergio Zeuli, Consigliere
Laura Marzano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Raffaello Sestini | Roberto Chieppa |
IL SEGRETARIO