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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Salerno, sentenza 04/03/2025, n. 961 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Salerno |
| Numero : | 961 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8976/2017 R.G.,
avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cristina Crescenzo, presso la quale domicilia in Cetara, alla via
S. Giacomo n. 16;
ATTORE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Roberto Fraulo, presso il cui Studio elettivamente domicilia in
Amalfi, Piazza Santo Spirito n. 10;
CONVENUTA
NONCHE'
(fu Francesco), CP_2 CP_3 Parte_1
, (fu ) e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_1 CP_8
1 (fu , (fu Pt_1 Per_2 Controparte_9 Pt_1 Per_1
ed (fu ; Per_3 Controparte_10 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del
31.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio nonché (fu Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_ Francesco), , , , (fu Parte_1 CP_4 CP_5 CP_7
) e (fu ), Per_1 CP_8 Pt_1 Per_2 Controparte_9
(fu ) ed (fu per Pt_1 Per_1 Per_3 Controparte_10 CP_2
sentirli condannare all'esecuzione dei lavori necessari per evitare le infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua comproprietà, sito in Conca dei
Marini (SA), Via Roma n.68, nonché al pagamento della somma di euro
14.775,60 oltre IVA a titolo di risarcimento per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento da ridotta utilizzabilità dell'immobile, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Esponeva che il suo immobile, sin dal 2013, subiva danni a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante, di proprietà dei convenuti ed utilizzato in via esclusiva da . Controparte_1
3. Nonostante numerosi solleciti e l'espletata mediazione, i convenuti non procedevano ad eliminare le infiltrazioni, sicchè si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
4. Instaurato il contraddittorio, si sostituiva in giudizio la sola CP_1
che instava per il rigetto delle avverse domande, pur evidenziando
[...]
2 la propria disponibilità a contribuire, pro-quota, ai lavori necessari ad eliminare le cause e gli effetti del danno, nel caso di effettiva imputabilità
delle infiltrazioni al terrazzo soprastante, fermo restando l'obbligo di contribuzione anche in capo allo stesso attore, quale comproprietario anche del menzionato terrazzo.
5. Si procedeva, quindi, alla trattazione della causa con concessione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. e si disponeva il conferimento dell'incarico al consulente tecnico.
6. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, all'udienza del
31.10.2024, sostituita mediante scambio di note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno rigettate.
2. Va premesso che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e tali deduzioni rappresentano il naturale perimetro dell'accertamento giudiziale: nel caso che ci occupa, i fatti materiali generatori del danno sono stati allegati e sono riconducibili, secondo la prospettazione di parte, ad episodi di infiltrazione provenienti dal terrazzo soprastante l'immobile di proprietà di . Parte_1
2.1. Invero, il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione tecnica congrua, che il Tribunale condivide in quanto fondata su un'attenta
3 disamina dello stato dei luoghi, ha escluso che le lamentate infiltrazioni riguardanti l'immobile di parte attrice possano ricondursi – causalmente –
al terrazzo soprastante, utilizzato in via esclusiva da . Controparte_1
L'Arch. , dopo aver accertato e descritto anche Testimone_1
fotograficamente i danni evidenti rinvenuti nel locale ubicato a piano terra,
facente capo all'attore ed adibito a rivendita di tabacchi, ha proceduto alla restituzione grafica dei livelli di piano interessati e corrispondenti tra il suddetto negozio e l'appartamento soprastante, in uso esclusivo alla convenuta . Controparte_1
Ha quindi evidenziato le aree interessate dai fenomeni infiltrattivi e sovrapposto le piantine dei due piani, così giungendo ad escludere quale origine del fenomeno l'ipotesi di mancata impermeabilizzazione del terrazzo.
Si riporta stralcio delle conclusioni del CTU:
“Accertati i danni evidenti nel locale ubicato a Piano Terra, adibito a
rivendita di tabacchi, si è proceduto alla restituzione grafica dei livelli di
piano interessati e corrispondenti tra il suddetto negozio e l'appartamento
soprastante. Successivamente è stato evidenziato sulla pianta del locale di
Piano Terra la conformazione dei danni altresì rilevati (cfr. allegato n. 6),
per poi procedere ad una sovrapposizione con la pianta del Piano Primo
adibito ad appartamento (cfr. allegato n. 7). Tale metodo ci consente di
individuare le aree interessate dal fenomeno infiltrativo, al fine di stabilire
origine e le possibili cause in relazione ai danni riscontrati. I dati che
emergono dalla sovrapposizione, fanno rilevare in primo luogo
l'esclusione, quale origine del fenomeno, riconducibile al wc del Piano
4 Primo; infatti la parte terminale del soffitto a Piano Terra risulta priva di
qualsiasi forma di infiltrazione in corrispondenza all'area del suddetto wc.
Altro aspetto che si deduce, da cui è possibile escluderlo di conseguenza, è
l'ipotesi di una mancata impermeabilizzazione del terrazzo al Piano Primo.
Infatti, se ciò non fosse vero, si sarebbe avuto una maggiore estensione del
fenomeno che avrebbe interessato gran parte del soffitto a Piano Terra, in
particolar modo rilevabile sulla superficie in corrispondenza dell'ingresso
al locale, ma in realtà, tale porzione di soffitto si presenta del tutto
integro”.
2.2. Il consulente ha quindi individuato la possibile causa delle infiltrazioni in contestazione nel corpo scala adiacente agli immobili in oggetto, di altrui proprietà, e nell'intero muro posto a confine che delimita sia il terrazzo dell'appartamento soprastante sia il negozio, così concludendo sul punto:
“Infatti la sovrapposizione evidenzia proprio questo aspetto, tanto è vero
che trattasi di un corpo scale esterne oltre il muro di delimitazione fino alla
terrazza del Piano Primo, privi di qualsiasi copertura, da cui ha tratto
origine il propagarsi del fenomeno degenerativo che ha causato i noti danni
all'interno del locale negozio”.
2.3. L'ausiliario, sempre al fine di escludere qualsivoglia problematica relativa al terrazzo, ha precisato che la pendenza del pavimento inerente il terrazzo stesso, quale pertinenza dell'appartamento al piano primo, presenta un adeguato declivio.
2.4. Può solo aggiungersi, a fronte di tale puntuale ricostruzione, che non appaiono dirimenti le osservazioni alla CTU redatte dal CTP, Ing. Per_4
5 Le stesse si soffermano, in particolare, sulla contestazione di quanto affermato dal CTU in ordine all'avvenuta cristallizzazione del fenomeno,
senza tuttavia far alcun riferimento specifico alla ipotizzata derivazione causale dal terrazzo di copertura, indicata in citazione quale causa delle infiltrazioni.
2.5. Parimenti, la perizia giurata resa dall'Ing. per conto Persona_5
dell'attore, riferisce in termini generici dell'effettuazione di alcuni saggi nel maggio del 2017 sul terrazzo in contestazione, senza tuttavia chiarire i termini tecnici dell'esperimento e gli esiti (cft. perizia allegata alle memorie istruttorie).
3. A fronte di tale complessiva evidenza probatoria un supplemento istruttorio mediante nuovo incarico al CTU sarebbe dunque meramente esplorativo, in considerazione degli oneri probatori ricadenti sulle parti.
Ne consegue che, in mancanza di prova sulla causa delle infiltrazioni, non essendo comunque le stesse riconducibili al terrazzo dell'immobile soprastante, le domande di parte attrice vanno rigettate.
4. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in ragione della necessità di esperire CTU tecnica e dell'accertata presenza delle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 8976/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) rigetta le domande proposta dall'attore;
6 2) compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU già
liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 4.03.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SALERNO
Seconda Sezione Civile
Il giudice dott. Francesco Rossini, all'esito dei termini ex art. 190 c.p.c.
emette la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in I° grado iscritta al ruolo al n. 8976/2017 R.G.,
avente ad oggetto: risarcimento danni da infiltrazioni, vertente
TRA
C.F. , rappresentato e difeso Parte_1 C.F._1
dall'Avv. Cristina Crescenzo, presso la quale domicilia in Cetara, alla via
S. Giacomo n. 16;
ATTORE
E
C.F. , rappresentata e difesa Controparte_1 C.F._2
dall'Avv. Roberto Fraulo, presso il cui Studio elettivamente domicilia in
Amalfi, Piazza Santo Spirito n. 10;
CONVENUTA
NONCHE'
(fu Francesco), CP_2 CP_3 Parte_1
, (fu ) e CP_4 CP_5 CP_6 CP_7 Per_1 CP_8
1 (fu , (fu Pt_1 Per_2 Controparte_9 Pt_1 Per_1
ed (fu ; Per_3 Controparte_10 CP_2
CONVENUTI CONTUMACI
CONCLUSIONI: Come da note scritte sostitutive dell'udienza del
31.10.2024
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto di citazione ritualmente notificato, conveniva Parte_1
in giudizio nonché (fu Controparte_1 CP_2 CP_3
CP_ Francesco), , , , (fu Parte_1 CP_4 CP_5 CP_7
) e (fu ), Per_1 CP_8 Pt_1 Per_2 Controparte_9
(fu ) ed (fu per Pt_1 Per_1 Per_3 Controparte_10 CP_2
sentirli condannare all'esecuzione dei lavori necessari per evitare le infiltrazioni di acqua nell'immobile di sua comproprietà, sito in Conca dei
Marini (SA), Via Roma n.68, nonché al pagamento della somma di euro
14.775,60 oltre IVA a titolo di risarcimento per il ripristino dello stato dei luoghi, oltre al risarcimento da ridotta utilizzabilità dell'immobile, con vittoria di spese di lite da distrarsi in favore del difensore antistatario.
2. Esponeva che il suo immobile, sin dal 2013, subiva danni a causa delle infiltrazioni provenienti dal terrazzo soprastante, di proprietà dei convenuti ed utilizzato in via esclusiva da . Controparte_1
3. Nonostante numerosi solleciti e l'espletata mediazione, i convenuti non procedevano ad eliminare le infiltrazioni, sicchè si rendeva necessario il ricorso all'autorità giudiziaria.
4. Instaurato il contraddittorio, si sostituiva in giudizio la sola CP_1
che instava per il rigetto delle avverse domande, pur evidenziando
[...]
2 la propria disponibilità a contribuire, pro-quota, ai lavori necessari ad eliminare le cause e gli effetti del danno, nel caso di effettiva imputabilità
delle infiltrazioni al terrazzo soprastante, fermo restando l'obbligo di contribuzione anche in capo allo stesso attore, quale comproprietario anche del menzionato terrazzo.
5. Si procedeva, quindi, alla trattazione della causa con concessione dei termini di cui all'art. 184 c.p.c. e si disponeva il conferimento dell'incarico al consulente tecnico.
6. Assegnato il fascicolo allo scrivente magistrato, all'udienza del
31.10.2024, sostituita mediante scambio di note scritte, sulle conclusioni delle parti, la causa veniva riservata per la decisione previa assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Le domande proposte dall'attore sono infondate e vanno rigettate.
2. Va premesso che la domanda introduttiva di un giudizio di risarcimento del danno, poiché ha ad oggetto un diritto c.d. eterodeterminato, esige che l'attore indichi espressamente i fatti materiali che assume essere stati lesivi del proprio diritto e tali deduzioni rappresentano il naturale perimetro dell'accertamento giudiziale: nel caso che ci occupa, i fatti materiali generatori del danno sono stati allegati e sono riconducibili, secondo la prospettazione di parte, ad episodi di infiltrazione provenienti dal terrazzo soprastante l'immobile di proprietà di . Parte_1
2.1. Invero, il consulente tecnico d'ufficio, con motivazione tecnica congrua, che il Tribunale condivide in quanto fondata su un'attenta
3 disamina dello stato dei luoghi, ha escluso che le lamentate infiltrazioni riguardanti l'immobile di parte attrice possano ricondursi – causalmente –
al terrazzo soprastante, utilizzato in via esclusiva da . Controparte_1
L'Arch. , dopo aver accertato e descritto anche Testimone_1
fotograficamente i danni evidenti rinvenuti nel locale ubicato a piano terra,
facente capo all'attore ed adibito a rivendita di tabacchi, ha proceduto alla restituzione grafica dei livelli di piano interessati e corrispondenti tra il suddetto negozio e l'appartamento soprastante, in uso esclusivo alla convenuta . Controparte_1
Ha quindi evidenziato le aree interessate dai fenomeni infiltrattivi e sovrapposto le piantine dei due piani, così giungendo ad escludere quale origine del fenomeno l'ipotesi di mancata impermeabilizzazione del terrazzo.
Si riporta stralcio delle conclusioni del CTU:
“Accertati i danni evidenti nel locale ubicato a Piano Terra, adibito a
rivendita di tabacchi, si è proceduto alla restituzione grafica dei livelli di
piano interessati e corrispondenti tra il suddetto negozio e l'appartamento
soprastante. Successivamente è stato evidenziato sulla pianta del locale di
Piano Terra la conformazione dei danni altresì rilevati (cfr. allegato n. 6),
per poi procedere ad una sovrapposizione con la pianta del Piano Primo
adibito ad appartamento (cfr. allegato n. 7). Tale metodo ci consente di
individuare le aree interessate dal fenomeno infiltrativo, al fine di stabilire
origine e le possibili cause in relazione ai danni riscontrati. I dati che
emergono dalla sovrapposizione, fanno rilevare in primo luogo
l'esclusione, quale origine del fenomeno, riconducibile al wc del Piano
4 Primo; infatti la parte terminale del soffitto a Piano Terra risulta priva di
qualsiasi forma di infiltrazione in corrispondenza all'area del suddetto wc.
Altro aspetto che si deduce, da cui è possibile escluderlo di conseguenza, è
l'ipotesi di una mancata impermeabilizzazione del terrazzo al Piano Primo.
Infatti, se ciò non fosse vero, si sarebbe avuto una maggiore estensione del
fenomeno che avrebbe interessato gran parte del soffitto a Piano Terra, in
particolar modo rilevabile sulla superficie in corrispondenza dell'ingresso
al locale, ma in realtà, tale porzione di soffitto si presenta del tutto
integro”.
2.2. Il consulente ha quindi individuato la possibile causa delle infiltrazioni in contestazione nel corpo scala adiacente agli immobili in oggetto, di altrui proprietà, e nell'intero muro posto a confine che delimita sia il terrazzo dell'appartamento soprastante sia il negozio, così concludendo sul punto:
“Infatti la sovrapposizione evidenzia proprio questo aspetto, tanto è vero
che trattasi di un corpo scale esterne oltre il muro di delimitazione fino alla
terrazza del Piano Primo, privi di qualsiasi copertura, da cui ha tratto
origine il propagarsi del fenomeno degenerativo che ha causato i noti danni
all'interno del locale negozio”.
2.3. L'ausiliario, sempre al fine di escludere qualsivoglia problematica relativa al terrazzo, ha precisato che la pendenza del pavimento inerente il terrazzo stesso, quale pertinenza dell'appartamento al piano primo, presenta un adeguato declivio.
2.4. Può solo aggiungersi, a fronte di tale puntuale ricostruzione, che non appaiono dirimenti le osservazioni alla CTU redatte dal CTP, Ing. Per_4
5 Le stesse si soffermano, in particolare, sulla contestazione di quanto affermato dal CTU in ordine all'avvenuta cristallizzazione del fenomeno,
senza tuttavia far alcun riferimento specifico alla ipotizzata derivazione causale dal terrazzo di copertura, indicata in citazione quale causa delle infiltrazioni.
2.5. Parimenti, la perizia giurata resa dall'Ing. per conto Persona_5
dell'attore, riferisce in termini generici dell'effettuazione di alcuni saggi nel maggio del 2017 sul terrazzo in contestazione, senza tuttavia chiarire i termini tecnici dell'esperimento e gli esiti (cft. perizia allegata alle memorie istruttorie).
3. A fronte di tale complessiva evidenza probatoria un supplemento istruttorio mediante nuovo incarico al CTU sarebbe dunque meramente esplorativo, in considerazione degli oneri probatori ricadenti sulle parti.
Ne consegue che, in mancanza di prova sulla causa delle infiltrazioni, non essendo comunque le stesse riconducibili al terrazzo dell'immobile soprastante, le domande di parte attrice vanno rigettate.
4. Quanto alle spese di lite, sussistono giusti motivi per compensarle integralmente tra le parti in ragione della necessità di esperire CTU tecnica e dell'accertata presenza delle infiltrazioni.
P.Q.M.
Il Tribunale di Salerno, definitivamente pronunziando all'esito del giudizio r.g.t. 8976/2017, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa, così
provvede:
1) rigetta le domande proposta dall'attore;
6 2) compensa tra le parti le spese di lite, comprese quelle di CTU già
liquidate in corso di causa con separato decreto.
Così deciso in Salerno il 4.03.2025
Il Giudice
Francesco Rossini
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