Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
Sentenza 19 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/01/2026, n. 1010 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 1010 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01010/2026 REG.PROV.COLL.
N. 13189/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 13189 del 2021, proposto da
-OMISSIS-, rappresentati e difesi dall'avvocato Francesco Corfiati, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Universita' e della Ricerca, Universita' degli Studi Bari, Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza, Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, Universita' degli Studi Brescia, Universita' degli Studi Cagliari, Universita' degli Studi della Campania LU IT - Napoli, Universita' degli Studi Catania, Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, Universita' della Calabria, Universita' degli Studi Ferrara, Universita' degli Studi Firenze, Universita' degli Studi Foggia, Universita' degli Studi Genova, Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, Universita' degli Studi L'Aquila, Universita' degli Studi Messina, Universita' degli Studi Milano, Universita' degli Studi Milano Bicocca, Universita' degli Studi Molise, Universita' degli Studi Napoli Federico II, Universita' degli Studi Padova, Universita' degli Studi Palermo, Universita' degli Studi Parma, Universita' degli Studi Pavia, Universita' degli Studi Perugia, Universita' del Piemonte Orientale, Universita' degli Studi Pisa, Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, Universita' degli Studi Roma La Sapienza, Universita' del Salento - Lecce, Universita' degli Studi Sassari, Universita' degli Studi Siena, Universita' degli Studi Torino, Universita' degli Studi Trento, Universita' degli Studi Trieste, Universita' degli Studi Udine, Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico "A Gemelli", Universita' degli Studi di Enna Kore, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato, domiciliataria ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12;
Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Lorenzo Canullo, Paola Pecorari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Paola Cottini, Adele Veri, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
di TI OC, EN AN, NA RI NI, non costituiti in giudizio;
per l'annullamento:
– della prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria di cui al Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021;
– della relativa graduatoria di merito nominativa dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l''ammissione al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria di cui al Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021, pubblicata in data 28/09/2021;
– del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 1067 del 17-08-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni corso di laurea magistrale a ciclo unico in odontoiatria e protesi dentaria;
– del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 1071 del 01-09-2021 e della relativa tabella allegata, nella parte in cui determina i posti disponibili per le immatricolazioni al corso di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia;
– del punto 5 dell''Allegato 1, del Decreto ministeriale del 25 giugno 2021, n. 730;
– del comma 2 dell''art. 8 del Decreto del Ministero dell''Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 nella parte in cui non consente anche ai candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 di essere ritenuti idonei ed essere comunque inseriti nella propria graduatoria nazionale di riferimento se abbiano ottenuto un punteggio superiore a zero;
– delle dichiarazioni di non idoneità dei ricorrenti e di non ammissione nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l''ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata;
– di ogni altro atto preliminare, presupposto, connesso e/o consequenziale;
per l''accertamento del diritto dei ricorrenti ad essere dichiarati idonei e ad essere inclusi nella graduatoria dei candidati dei paesi UE e dei paesi non UE di cui all''art. 39, comma 5 d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286 per l'ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata;
per la condanna in forma specifica
delle Amministrazioni resistenti all'adozione del provvedimento di ammissione dei ricorrenti ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia o in odontoiatria e protesi dentaria, secondo la prima scelta da essi rispettivamente effettuata.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Universita' e della Ricerca, dell’Universita' degli Studi Bari, dell’Universita' degli Studi della Basilicata - Potenza, dell’Universita' degli Studi Bologna - Alma Mater Studiorum, dell’Universita' degli Studi Brescia, dell’Universita' degli Studi Cagliari, dell’Universita' degli Studi della Campania LU IT - Napoli, dell’Universita' degli Studi Catania, dell’Universita' degli Studi Magna Graecia - Catanzaro, dell’Universita' degli Studi G D'Annunzio - Chieti, dell’Universita' della Calabria, dell’Universita' degli Studi Ferrara, dell’Universita' degli Studi Firenze, dell’Universita' degli Studi Foggia, dell’Universita' degli Studi Genova, dell’Universita' degli Studi dell'Insubria - Varese, dell’Universita' degli Studi L'Aquila, dell’Universita' degli Studi Messina, dell’Universita' degli Studi Milano, dell’Universita' degli Studi Milano Bicocca, dell’Universita' degli Studi di Modena e Reggio Emilia, dell’Universita' degli Studi Molise, dell’Universita' degli Studi Napoli Federico II, dell’Universita' degli Studi Padova, dell’Universita' degli Studi Palermo, dell’Universita' degli Studi Parma, dell’Universita' degli Studi Pavia, dell’Universita' degli Studi Perugia, dell’Universita' del Piemonte Orientale, dell’Universita' degli Studi Pisa, dell’Universita' Politecnica delle Marche - Ancona, dell’Universita' degli Studi Roma La Sapienza, dell’Università degli Studi di Roma "Tor Vergata", dell’Universita' del Salento - Lecce, dell’Universita' degli Studi Sassari, dell’Universita' degli Studi Siena, dell’Universita' degli Studi Torino, dell’Universita' degli Studi Trento, dell’Universita' degli Studi Trieste, dell’Universita' degli Studi Udine, dell’Universita' Cattolica del Sacro Cuore - Policlinico "A Gemelli" e dell’Universita' degli Studi di Enna Kore;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4- bis , cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 9 gennaio 2026 il dott. Marco VI e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I ricorrenti hanno partecipato alla prova di ammissione ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia e in odontoiatria e protesi dentaria per l’anno accademico 2021/2022, conseguendo un punteggio non sufficiente ai fini dell’ingresso in graduatoria. Essi hanno quindi impugnato gli atti indicati in epigrafe con il presente ricorso, affidato a cinque motivi.
2. Con il primo motivo si deduce “ Violazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa ”. Il d.m. n. 730/2021 prevede che la prova di ammissione sia costituita da sessanta quesiti, di cui: dodici di cultura generale; 10 di ragionamento logico; diciotto di biologia; dodici di chimica; otto di fisica e matematica. Con riferimento alla prova di ammissione di cui è contenzioso, il Ministero ha reso noto che per il quesito n. 56 sarebbe stato assegnato a tutti i candidati il punteggio corrispondente alla risposta corretta, essendo stato formulato in modo erroneo. Sennonché, la presenza anche di un solo quesito errato avrebbe viziato insanabilmente l'intera prova, alterando il rapporto tra le materie, con la conseguenza che la prova dovrebbe essere ripetuta. Ulteriori errori sarebbero presenti nei quesiti n. 2, 21, 23 e 28, la cui ambigua formulazione dovrebbe pure condurre all’annullamento della prova.
3. Con il secondo motivo si lamenta “ Violazione dell'art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria ”. L'art. 2, comma 1, del decreto ministeriale stabilisce che la prova di ammissione è predisposta dal Ministero dell'università e della ricerca " avvalendosi di una commissione di esperti con comprovata esperienza in materia, individuati nel rispetto dei principi di imparzialità, trasparenza e riservatezza, tenuti al più rigoroso rispetto del segreto professionale e d'ufficio ". Tuttavia, nel caso di specie il procedimento amministrativo che ha condotto all'elaborazione della prova di ammissione sarebbe viziato sotto il profilo dell'eccesso di potere per difetto di istruttoria, non essendo noti – nonostante sia stata formulata in proposito formale istanza di accesso agli atti nei confronti del MUR – i criteri di nomina degli esperti, i requisiti da essi posseduti, né i lavori effettivamente svolti da tale commissione ai fini della formulazione dei quesiti.
4. Con il terzo motivo si denuncia “ Violazione del principio di anonimato nello svolgimento della prova – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 730 del 25 giugno 2021 e del relativo 20 allegato 1 - Violazione degli art. 3, 34, 97, comma 2, della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà ”. Nonostante i previsti accorgimenti a tutela dell’anonimato, le relative garanzie sarebbero venute meno nel caso dei quattro candidati sorteggiati prima dell’inizio della prova dal Presidente della Commissione o dal Responsabile d’Aula. Poiché essi sono sorteggiati prima della prova, devono essere identificati e firmare verbali di apertura e chiusura delle operazioni, verrebbe leso il principio posto a garanzia della segretezza della prova. La Commissione non solo li identificherebbe, ma avrebbe per tutto il tempo di svolgimento della prova la possibilità di conoscerne il codice alfanumerico (“codice plico”) presente sul modulo risposte degli stessi (composto da soli 9 elementi) che mai dovrebbe essere abbinato ai nomi dei candidati (se non nel momento successivo previsto al punto n. 14 dell’allegato 1 del DM 730/2021). Inoltre, il modulo risposte e quello dell’anagrafica contengono un codice alfanumerico identificativo del candidato che, a differenza del passato, viene apposto in una fase non immediata e successiva (a conclusione della prova). Benché il nuovo D.M. avesse introdotto già a partire dal 2017 l’esistenza di un contenitore chiuso, nei verbali d’aule delle varie università non risulta che il contenitore di consegna del modulo risposte fosse chiuso. Al momento della consegna del foglio risposte, infatti, i candidati avrebbero lasciato il proprio compito in foglio semplice alla Commissione e i compiti non imbustati sarebbero stati anche ripresi in mano dagli stessi commissari.
5. Con il quarto motivo si contesta “ Violazione dell’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 – Violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa ”. I criteri previsti dalla legge per la determinazione dell’offerta potenziale del sistema universitario sarebbero stati completamente disattesi, come pure viziata sarebbe la procedura di determinazione del fabbisogno.
6. Con il quinto e ultimo motivo si deduce “ Violazione dell’art. 3 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità ”. Il decreto ministeriale stabilirebbe un’ingiustificata disparità di trattamento tra candidati UE ed extra-UE, in quanto soltanto per i primi sarebbe stabilito un punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria.
7. Le Amministrazioni indicate in epigrafe si sono costituite, eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso in ragione del mancato conseguimento da parte dei ricorrenti del punteggio minimo richiesto e per la mancanza delle condizioni per la sua proposizione in forma collettiva e concludendo, nel merito, per il suo rigetto.
8. All’udienza straordinaria di smaltimento dell’arretrato del 9.1.2026 il Collegio ha dato avviso a verbale della sussistenza di profili di inammissibilità, per carenza d’interesse, del primo, quarto e quinto motivo. La causa è stata, quindi, trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. Il ricorso è in parte inammissibile e in parte infondato.
10. Va anzitutto rigettato il primo motivo di ricorso laddove si adduce che, avendo il Ministero assegnato a tutti i candidati il punteggio corrispondente alla risposta esatta in relazione al quesito n. 56, in ragione della sua formulazione erronea, l’intera prova andrebbe annullata in quanto sarebbe stato alterato il rapporto tra le varie materie di cui è composto il test.
11. L’invalidazione dell’intera prova in ragione dell’erroneità del singolo quesito è conseguenza che si pone in contrasto con il principio di conservazione degli atti giuridici, risultando del tutto sproporzionata e non riflettendo, in effetti, alcun concreto interesse dei ricorrenti, la cui tutela si svolge mediante la sterilizzazione del quesito, come fatto dal Ministero che ha attribuito a tutti i candidati il punteggio corrispondente alla risposta esatta. D’altra parte, neppure è configurabile nel caso di specie uno svantaggio competitivo rispetto agli altri candidati, dal momento che anche con l’attribuzione di tale punteggio i ricorrenti non superano il punteggio minimo richiesto dal bando.
12. Inammissibili per carenza d’interesse sono le ulteriori contestazioni formulate nell’ambito del primo motivo, dal momento che le parti ricorrenti non deducono quale risposta ciascuno di essi abbia fornito ai quesiti contestati e se attraverso l’attribuzione del punteggio corrispondente alla risposta esatta essi possano superare il punteggio minimo di accesso alla graduatoria e ottenere l’immatricolazione presso una delle sedi prescelte. Per le stesse ragioni, risulta anche impossibile configurare unitariamente la prova di resistenza, risultando fondata sul punto l’eccezione di inammissibilità formulata dalla parte pubblica per mancanza delle condizioni di proposizione del ricorso collettivo.
13. Il secondo motivo è infondato. Come già rilevato dalla giurisprudenza (TAR Lazio – Roma, III, 5.2.2024, n. 2208), “ i componenti della predetta Commissione, che poi hanno per gruppi formato le sottocommissioni sulle singole materie interessate dalla elaborazione dei quesiti, sono stati nominati dal Ministero dell’Università e della Ricerca con il d.m. 7 maggio 2021, n. 570. In particolare, come emerge da tale decreto ministeriale, la scelta di nominare una Commissione di esperti si fonda sul carattere altamente tecnico e di alta specializzazione dell’attività di formulazione dei quesiti e sull’assenza, all’interno della Direzione generale degli ordinamenti della formazione superiore e del diritto allo studio, di profili professionali adeguati a tale scopo. Pertanto, il Ministero resistente ha ritenuto di dover individuare docenti e professori in possesso di “ specifici requisiti di affidabilità, riservatezza e comprovata competenza in ordine alle materie oggetto di esame ”.”. Inoltre, “ i verbali dei lavori della Commissione e delle sottocommissioni in cui la stessa si è disarticolata, recano la firma dei rispettivi membri, tutti coincidenti con gli esperti nominati dal Ministero resistente con il citato d.m. n. 570/2021. In tali verbali, inoltre, si dà conto della stesura dei quesiti (cfr. verbali di chiusura dei lavori delle singole sottocommissioni) e della consegna delle batterie complete al Ministero tramite strumenti informatici sicuri. Risulta, quindi, dimostrato che la contestata attività di formulazione dei quesiti sia stata svolta dagli esperti nominati dal Ministero resistente, ossia da soggetti sicuramente dotati della professionalità richiesta per svolgere questa peculiare tipologia di attività ”.
14. Anche il terzo motivo di ricorso risulta infondato, difettando agli atti qualsiasi principio di prova su intervenute manipolazioni e non potendosi, comunque, trascurare “ la differente configurazione del principio di anonimato nelle prove scritte di un concorso (che richiede la stesura di elaborati originali discrezionalmente valutabili), rispetto alle prove a quiz con risposte predeterminate, rispetto alle quali l’esito, essendo oggettivamente verificabile anche ex post, potrebbe essere alterato solo attraverso vere e proprie falsificazioni, delle quali nel caso di specie, almeno allo stato degli atti, non si ha alcun riscontro o evidenza […] il principio dell’anonimato non richiede una peculiare valutazione quando, come nel caso di specie, la correzione avvenga in maniera meccanizzata tramite l’utilizzo di un lettore ottico e in una sede diversa da quella in cui si sono svolte le prove – diverso sarebbe, invece, il caso in cui emerga la prova di effettive manipolazioni o di altre forme di frode suscettibili di integrare una fattispecie criminosa, ipotesi questa che non viene in rilievo nel presente giudizio ” (cfr. T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 16058/2022).
15. Peraltro, come già evidenziato in casi analoghi, non emerge dagli atti, alla luce della prospettazione della parte, alcuna circostanza che indichi che siano effettivamente occorse manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né la parte ricorrente fornisce alcun elemento, al di fuori di mere petizioni di principio, che sia idoneo a suffragare l’addotta violazione del principio di anonimato in relazione ai quattro candidati sorteggiati prima dell’inizio della prova.
16. Il quarto motivo è inammissibile per carenza d’interesse. Non avendo superato il punteggio minimo per l’accesso alla graduatoria, è infatti manifestamente insussistente un qualsivoglia interesse dei ricorrenti a contestare la determinazione del fabbisogno e dell’offerta formativa. Nel merito, in ogni caso, è sufficiente richiamarsi alle precedenti statuizioni di questo Tribunale, secondo cui:
- “ quanto alla censurata istruttoria sulla programmazione dei posti disponibili, in relazione agli ambiti di individuazione del fabbisogno formativo nazionale di medici chirurghi e di odontoiatri rispetto all’offerta potenziale del sistema universitario, occorre ricordare che le decisioni volte a determinare il numero di posti, tenuto conto dell’offerta potenziale del sistema universitario e del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ai sensi della legge 2 agosto 1999, n. 264, rientrano nella esclusiva attribuzione delle autorità ministeriali ”;
- “ la prescritta determinazione rientra dunque in un’attività di programmazione, in rapporto alla quale sono attribuiti all’amministrazione ampi poteri discrezionali, spettando ai competenti organi pubblici il compito di dettare i parametri valutativi, operare i riscontri necessari e bilanciare le esigenze in rilievo, che riguardano da una parte il livello di formazione da assicurare a garanzia del possesso effettivo delle conoscenze necessarie per l’esercizio di attività professionali in campo sanitario, dall’altra le concrete possibilità di avviamento al mondo del lavoro, da garantire ragionevolmente agli interessati ”;
- “ con riguardo alla complessa procedura di determinazione dei posti disponibili da mettere annualmente a concorso, dallo stesso tenore letterale delle previsioni legislative di riferimento (articolo 3, comma 1, lett. a), della legge 2 agosto 1999, n. 264) è chiaramente desumibile il carattere prioritario dell’elemento rappresentato dalla capacità formativa degli Atenei – corrispondente all’esigenza di assicurare adeguati livelli di formazione – rispetto a quello del fabbisogno professionale: la determinazione annuale del numero dei posti in questione è, infatti, rimessa alla valutazione dell’offerta potenziale del sistema universitario, tenendo anche conto (in via, evidentemente, sussidiaria) del fabbisogno di professionalità del sistema sociale e produttivo ”;
- “ non può, inoltre, ritenersi corrispondente a tutela del diritto allo studio, come diritto fondamentale della persona, la mera indiscriminata ammissione ai corsi di istruzione superiore di qualsiasi soggetto richiedente, ove le strutture organizzative predisposte non siano idonee a garantirne una adeguata formazione professionale (in tal senso, cfr. ex multis Tar Lazio, III, 24 ottobre 2022, n. 13658 e 22 marzo 2021, n. 3443) ”;
- “ c’è un dato che assume portata dirimente, che è proprio quello relativo alla capacità degli Atenei di accogliere gli studenti fornendo loro una formazione di qualità. Non è possibile andare al di là di ciò che le università possono offrire […] Ogni singolo bando annuale non può che tenere conto soprattutto della concreta offerta che, in quell’anno, il complesso delle sedi universitarie che erogano corsi di laurea in medicina possono offrire ” (si veda anche Cons. Stato, n. 2296/2022);
- d’altro canto, parte ricorrente “ non ha fornito alcun elemento tale da dimostrare l’irragionevolezza o l’erroneità, in punto di fatto, della operata determinazione dei posti disponibili per l’ammissione al corso di laurea di interesse in relazione all’annualità per cui è causa. Né essa potrebbe dolersi del diniego di accesso agli atti istruttori (che peraltro non ha impugnato con rituale ricorso ex art. 116 c.p.a.), in quanto il Consiglio di Stato (cfr. Cons. Stato, sez. VII, sent. n. 3557 del 5 maggio 2022), facendo leva sulla natura programmatoria dei documenti richiesti, ha confermato la legittimità del diniego opposto dall’amministrazione alla istanza di disclosure inerente agli atti di programmazione per la determinazione dei posti disponibili ” (così, di recente, T.A.R. Lazio, Roma, III, n. 8778/2025).
17. Inammissibile è, infine, anche il quinto motivo, in quanto come già rilevato nell’ambito del primo motivo i ricorrenti non hanno dimostrato che, anche attribuendo ad essi il punteggio massimo possibile tenuto conto delle censure sviluppate nel presente ricorso, riuscirebbero a immatricolarsi in una delle sedi prescelte, con conseguente irrilevanza di ogni questione riguardante la legittimità della soglia di accesso alla graduatoria.
18. In ragione di quanto sopra, il ricorso va in parte rigettato e in parte dichiarato inammissibile.
19. Le spese di lite sostenute dal Ministero dell’università e della ricerca, dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata” vanno poste a carico dei ricorrenti nella misura indicata in dispositivo, mentre tra tutte le altre parti possono essere compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, in parte lo respinge e in parte lo dichiara inammissibile.
Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite sostenute dal Ministero dell’università e della ricerca, per l’importo di euro 2.000,00 (duemila/00), oltre accessori di legge, nonché dall’Università degli studi di Modena e Reggio Emilia e dall’Università degli studi di Roma “Tor Vergata”, nella misura ciascuna di euro 500,00 (cinquecento/00), oltre accessori di legge.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2026 con l'intervento dei magistrati:
IO HI, Presidente FF
Calogero Commandatore, Primo Referendario
Marco VI, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Marco VI | IO HI |
IL SEGRETARIO