TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/01/2026, n. 1010
TAR
Ordinanza presidenziale 16 dicembre 2024
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TAR
Sentenza 19 gennaio 2026

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  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2 del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca N. 730 del 25-06-2021. Eccesso di potere per arbitrarietà ed irragionevolezza dell’azione amministrativa

    L'invalidazione dell'intera prova per un singolo quesito errato è sproporzionata e contrasta con il principio di conservazione degli atti. L'attribuzione del punteggio corretto a tutti per il quesito n. 56 ha sterilizzato l'errore, senza creare svantaggio competitivo, dato che i ricorrenti non hanno comunque raggiunto il punteggio minimo.

  • Rigettato
    Violazione dell’art. 2, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 730 del 25-06-2021 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria

    Il Ministero ha nominato una commissione di esperti con comprovata competenza e i verbali dei lavori attestano la stesura dei quesiti da parte degli esperti nominati, dimostrando la professionalità richiesta.

  • Rigettato
    Violazione del principio di anonimato nello svolgimento della prova – Violazione e/o falsa applicazione del Decreto del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca n. 730 del 25 giugno 2021 e del relativo allegato 1 - Violazione degli art. 3, 34, 97, comma 2, della Costituzione – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per contraddittorietà

    Non vi è prova di manipolazioni o frodi. Il principio di anonimato nelle prove a quiz con risposte predeterminate, la cui correzione è oggettivamente verificabile, non richiede una peculiare valutazione quando la correzione avviene in modo meccanizzato e in sede diversa, a meno che non emergano prove di manipolazioni.

  • Rigettato
    Violazione del principio di anonimato nello svolgimento della prova

    Non emerge alcuna circostanza che indichi manipolazioni o sostituzioni degli elaborati, né la parte ricorrente fornisce elementi che suffraghino l'addotta violazione del principio di anonimato in relazione ai candidati sorteggiati.

  • Inammissibile
    Violazione dell’articolo 3, comma 2, lettere a), b), c) della legge n. 264/1999 – Violazione dell’articolo 3, comma 1, lettera a), della legge n. 264/1999 – Eccesso di potere per difetto di istruttoria - Eccesso di potere per arbitrarietà dell’azione amministrativa

    I ricorrenti non hanno superato il punteggio minimo per l'accesso alla graduatoria, rendendo insussistente un loro interesse a contestare la determinazione del fabbisogno e dell'offerta formativa. Le decisioni sulla programmazione dei posti rientrano nella discrezionalità ministeriale, tenendo conto della capacità formativa degli atenei e del fabbisogno professionale, senza che una mera indiscriminata ammissione possa tutelare il diritto allo studio. Non sono stati forniti elementi che dimostrino l'irragionevolezza o l'erroneità della determinazione dei posti disponibili.

  • Inammissibile
    Violazione dell’art. 3 Cost. – Eccesso di potere per disparità di trattamento – Eccesso di potere per illogicità

    I ricorrenti non hanno dimostrato che, anche attribuendo loro il punteggio massimo possibile in base alle censure sollevate, riuscirebbero a immatricolarsi, rendendo irrilevante ogni questione sulla legittimità della soglia di accesso alla graduatoria.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Roma, sez. 2B, sentenza 19/01/2026, n. 1010
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Roma
    Numero : 1010
    Data del deposito : 19 gennaio 2026
    Fonte ufficiale :

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