Sentenza 10 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 10/03/2025, n. 914 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 914 |
| Data del deposito : | 10 marzo 2025 |
Testo completo
RG 1531/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Napoli Nord
Il Giudice dott. Maurizio Spezzaferri ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1531/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi, e vertente
TRA
in persona del Sindaco p.t.o, legale rapp.te p.t., C.F. Parte_1
rappresentato e difeso dall'Avv.to Francesco Affinito e dall'Avv.to P.IVA_1
Alessandra Iroso, elett.te domiciliato presso l'Avvocatura Comunale in alla Pt_1
Piazza Municipio n. 1
OPPONENTE
E
in persona del legale rappresentante p.t., C.F. con sede CP_1 P.IVA_2 legale in Via degli Olivetani n. 10/12, 20123 Milano, Italia, P.I.
OPPOSTA CONTUMACE
CONCLUSIONI
Il procuratore della parte opponente, nelle note sostitutive del 2-1-2025 depositate per l'udienza a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. del 7.03.2025 chiedeva che la causa venisse trattenuta in decisione riportandosi integralmente all'atto di opposizione e alla documentazione depositata inerente alla notifica telematica dell'opposizione.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Si richiamano gli atti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e le deduzioni difensive, in ossequio al nuovo testo dell'art. 118 disp. att.
c.p.c. così come modificato con l. 69/2009.
1. Con atto di citazione regolarmente notificato, il di proponeva Pt_1 Pt_1 opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 64/2024 con il quale all'Amministrazione era stato ingiunto il pagamento della somma di euro
€.59.493,46 oltre interessi e spese di lite, in favore della chiedendone la CP_1 revoca con vittoria delle spese di giudizio.
In particolare, l'Ente contestava il credito oggetto del decreto ingiuntivo rilevando che la fattura, essendo di formazione unilaterale, non poteva costituire idonea prova dello stesso.
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Peraltro, eccepiva l'insussistenza della pretesa creditoria richiamando la violazione delle disposizioni contrattuali da parte dell'opposta, così come evidenziato nella determina n. 1562 /2022 del 08 /11 /2022 a firma del Responsabile del settore
Politiche Sociali dell'Ente.
Rassegnava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“1) In accoglimento della spiegata opposizione, accertare e dichiarare la nullità, la inammissibilità, la improcedibilità e/o la infondatezza della domanda proposta in danno di parte opponente e, quindi, dichiarare nullo, revocare, annullare o rendere inefficace il decreto opposto;
2) per l'effetto, dichiarare che questo Ente nulla deve a parte ricorrente. Con vittoria di spese di lite, diritti ed onorari di causa, con attribuzione al sottoscritto difensore.”.
2. Seppur ritualmente evocata in giudizio, parte opposta non si costituiva e va quindi dichiarata contumace.
È necessario evidenziare quanto segue relativamente alla verifica della corretta instaurazione del contraddittorio.
Subentrato lo scrivente al precedente GI, all'udienza del 20-12-2024, veniva prospettata ai sensi dell'art. 101 cpc la questione di ammissibilità della opposizione sulla scorta del mancato deposito della prova telematica della notifica mediante produzione della relativa busta telematica (agli atti era presente solo una scannerizzazione con file resi in formato .pdf) nonché la mancata allegazione del decreto ingiuntivo notificato nei termini di cui all'art. 171 ter c.p.c.
A fronte di ciò, parte opponente deduceva quanto segue: “Con riguardo alla tempestività dell'opposizione, si rappresenta che il decreto ingiuntivo è stato notificato in data 9 gennaio 2024 e l'opposizione è stata proposta in data 19 febbraio
2024.” (cfr. nota del 2-1-2025).
A riprova di tale affermazione, la difesa di parte opponente produceva la busta telematica della notifica dell'atto di opposizione notificato a parte opposta in data 19-
2-2024, come si rileva dalla ricevuta di consegna resa dal sistema telematico ai sensi della legge n. 53/1994.
Deve rilevarsi come effettivamente la notifica si fosse perfezionata in data 19-2-2024 per l'originaria udienza indicata in citazione del 25-6-2024 nel rispetto del termine di comparizione previsto all'art. 163 bis c.p.c., ossia 120 liberi antecedenti la detta udienza.
A questo punto, deve richiamarsi l'orientamento dalla Suprema Corte di Cassazione secondo il quale un ordine di rinnovazione emesso in presenza di una notifica rituale deve ritenersi nullo ai sensi dell'art. 156 del Codice di Procedura Civile (c.p.c.).
Questo perché tale ordine si discosta dal modello processuale previsto e non è idoneo a raggiungere il proprio scopo, che è la valida instaurazione del
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contraddittorio (cfr.Cass. Sez.
6 - L, Ordinanza n. 35741 del 06/12/2022 ;Cass. n.
Sez. 2 - , Ordinanza n. 7261 del 19/03/2024).
Nel caso in trattazione, a fronte delle deduzioni di parte opponente sopra richiamate, deve quindi dichiararsi la nullità dell'ordine di rinnovazione della notifica emesso il
25-5-2024 ai sensi dell'art. 171 bis, comma secondo, cpc.
Inoltre, parte opposta era comunque a conoscenza del presente procedimento tanto che in data 21-6-2024, 24-10-2024, 11-11-2024 e 2-1-2025 richiedeva l'autorizzazione alla consultazione del fascicolo senza poi costituirsi per prendere posizione sulle eccezioni di parte opponente rispetto alla pretesa azionata a mezzo di ricorso monitorio.
Si ritiene, in conclusione, di applicare il seguente principio ossia che, se una notifica
è stata effettuata correttamente e viene comunque ordinata la sua rinnovazione, questo ordine è nullo e tale nullità si estende anche agli atti successivi che dipendono da esso.
3. Tanto premesso, l'opposizione è fondata e va accolta.
Com'è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, la posizione processuale delle parti risulta invertita, nel senso che l'opponente (attore in senso formale) è convenuto in senso sostanziale, mentre l'opposto (convenuto in senso formale) è attore in senso sostanziale, di modo che è quest'ultimo a soggiacere ai conseguenti oneri probatori relativi ai fatti costitutivi della pretesa fatta valere in sede monitoria.
Nel caso in esame, tenuto conto della contumacia dell'opposta, delle specifiche contestazioni operate dall'Ente circa la sussistenza del credito, deve ritenersi che l'attore non abbia assolto all'onere probatorio su di esso incombente di fornire la prova del credito non potendo ritenersi a tal fine sufficienti le fatture depositate in fase monitoria.
Sul punto, infatti, la Suprema Corte di Cassazione ha più volte chiarito che: “la fattura commerciale, avuto riguardo alla sua formazione unilaterale e alla sua funzione di far risultare documentalmente elementi relativi all'esecuzione di un contratto, s'inquadra tra gli atti giuridici a contenuto partecipativo, e si struttura secondo le forme di una dichiarazione, indirizzata all'altra parte, avente ad oggetto fatti concernenti un rapporto già costituito, onde, quando tale rapporto, per la sua natura o per il suo contenuto, sia oggetto di contestazione tra le parti stesse, la fattura, ancorché annotata nei libri obbligatori, non può, attese le sue caratteristiche genetiche (formazione ad opera della stessa parte che intende avvalersene), assurgere a prova del contratto, ma, al più, rappresentare un mero indizio della stipulazione di quest'ultimo e dell'esecuzione della prestazione indicata, mentre nessun valore, nemmeno indiziario, le si può riconoscere tanto in ordine alla corrispondenza della
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prestazione indicata con quella pattuita, quanto in relazione agli altri elementi costitutivi del contratto tant'è che, contro e in aggiunta al contenuto della fattura, sono ammissibili prove anche testimoniali dirette a dimostrare eventuali convenzioni non risultanti dall'atto, ovvero ad esso sottostanti (Corte di Cassazione, 05/08/2011,
n. 17050; Cass. n. 8126 del 2004; Cass. n. 10434 del 2002).
Si evidenzia inoltre che, secondo la disciplina speciale dettata per i contratti in cui sia parte la Pubblica Amministrazione, gli stessi devono rivestire necessariamente la forma scritta.
Così si è espressa la Suprema Corte di Legittimità nell'ambito di un orientamento interpretativo che valorizza il nuovo quadro delle responsabilità dei funzionari pubblici che assecondano l'esecuzione di prestazioni di lavoro e/o di servizi a favore di enti pubblici senza la stipula formale dei necessari atti contrattuali all'esito di ben definite procedure ad evidenza pubblica.
Com'è noto, infatti, in tema di contratti con la P.A. la relativa stipulazione deve aver luogo, a pena di nullità, in forma scritta, requisito che si intende soddisfatto mediante la redazione, di regola, di un unico documento recante la sottoscrizione della controparte e della persona fisica titolare dell'organo cui spetta il potere di rappresentare l'ente pubblico nei confronti dei terzi, dal quale possa desumersi la concreta instaurazione del rapporto, con le indispensabili determinazioni in ordine alla prestazione da rendere e al compenso da corrispondere. Tale requisito formale
è funzionale all'attuazione del principio costituzionale di buona amministrazione, in quanto volto ad agevolare il regime dei controlli ed è rispondente all'esigenza di evitare l'assunzione di impegni privi di copertura finanziaria (cfr. ex multis, Cass.
23/2/2022, n. 5996; Cass. 8/1/2020, n. 142; Cass. 10/1/2019, n. 453).
Logico corollario di tale principio è che le fatture prodotte in giudizio dalla opposta contumace nel procedimento monitorio non sono suscettibili di rappresentare la forma scritta dell'accordo, né la mancata impugnativa di ciascuna di esse può rappresentare un comportamento processuale implicitamente ammissivo del diritto sorto dall'atto negoziale non esibito. Per i negozi giuridici per i quali la legge prescrive la forma scritta ad substantiam, infatti, la prova della loro esistenza e dei diritti che ne formano l'oggetto richiede necessariamente la produzione in giudizio della relativa scrittura, che non può essere sostituita da altri mezzi probatori e neanche dal comportamento processuale delle parti, che abbiano concordemente ammesso l'esistenza del diritto che si pretende costituito con l'atto non esibito. Ciò neanche nel caso che venga prodotto un documento confessorio attestante la pregressa stipulazione in forma scritta del contratto (cfr. Cass. 22/6/2018, n. 16562).
Altrettanto priva di rilevanza probatoria è la determina a firma del Dirigente del e priva di data, la quale rappresenta solo un atto Controparte_2
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interno e preparatorio inerente all'approvazione della proposta ivi riportata senza che alla medesima sia stato allegato l'atto contrattuale finale secondo la formalità sopra indicata.
Pertanto, anche con riferimento all'eventuale azione di adempimento contrattuale, che nella fattispecie comunque non è stata comunque esperita stante la relativa contumacia di parte opposta, manca il contratto di affidamento del servizio sottoscritto da entrambe le parti, nonché l'impegno di spesa sull'apposito capitolo di bilancio (v. ex multis Cass. nn. 13082/04, 17257/03, 15162/02).
Ogni altra questione, pur proposta, deve considerarsi assorbita nella presente decisione.
In conclusione, tenuto conto delle contestazioni dell'Amministrazione opponente e dei principi giurisprudenziali soprarichiamati, la non ha fornito alcuna CP_1 prova del credito sicché l'opposizione promossa dall'opponente è fondata e va accolta.
Per effetto dell'accoglimento dell'opposizione, va quindi revocato il decreto ingiuntivo n. 64/2024.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo facendo applicazione dei criteri medi di cui al dm n. 55/2014, considerando il valore della causa in base al petitum e l'attività svolta con esclusione dell'istruttoria poiché non tenutasi.
P.Q.M.
Il Giudice, dott. Maurizio Spezzaferri, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
a) Dichiara la contumacia della nella persona del l.r.p.t.; CP_1
b) accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 64/2024;
b) condanna in persona del legale rapp.te p.t., alla rifusione in favore CP_1 del in persona del legale rapp.te p.t., delle spese del presente Parte_1 giudizio, che liquida in euro=8.433,00= per compensi professionali, oltre rimborso spese generali nella misura del 15% sul totale, IVA e CPA come per legge.
Così deciso in Aversa, il 10 marzo 2025
Il Giudice
Dott. Maurizio Spezzaferri
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