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Sentenza 3 marzo 2025
Sentenza 3 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 03/03/2025, n. 8574 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8574 |
| Data del deposito : | 3 marzo 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: AV IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 07/05/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTE visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
MI il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo -12-‘ Alete-e- 7573b-2.-L-" 06 udito il dif sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8574 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.5.2024 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado .nei confronti di IG AV, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e semplice in relazione alla System Costruzioni s.a.s. di RU DA & C. dichiarata fallita il 5.3.2015, ha rilevato l'estinzione per prescrizione del delitto di cui all'art.217 L.F., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale lamentando l'omessa integrazione istruttoria documentale relativa ai rapporti intrattenuti dalla System Costruzioni s.a.s. di RU DA & C. con la Banca C.R. F.V.G. (Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia ora Banca Intesa). Nonostante l'ammissione di tale produzione documentale da parte del Tribunale, la banca non aveva provveduto a consegnare i documenti specificamente richiesti sicché la difesa aveva avanzato nuova istanza alla Corte di appello. Nonostante la rilevanza di tali documenti ai fini della ricostruzione della contabilità relativa alla dichiarazione di fallimento e alle conseguenze economiche che ne derivarono anche per i creditori insoddisfatti e soprattutto alle conseguenze penali, la Corte di appello ha ritenuto che la richiesta di integrazione istruttoria non fosse fondata e dovesse quindi essere respinta, laddove la finalità di ottenere i documenti richiesti non era quella, indicata dalla Corte di appello, di incidere sulla avvenuta dichiarazione di fallimento nè tantomeno di proporre un'azione risarcitoria nei confronti della banca ma di provare che non sussistevano i presupposti per il rinvio a giudizio dell'imputato o quantomeno per la sua condanna, la cui giustezza analizzata col supporto delle prove oggetto della richiesta di integrazione avrebbe potuto essere messa in serio dubbio. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio inerente alla illogicità della decisione per mancata motivazione sulle opzioni svolte nel giudizio di merito, innanzitutto in relazione alla qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della System Costruzioni s.a.s. di RU L. & C. La Corte di appello si limita a fare proprie le considerazioni del giudice di primo grado incentrate solo su alcune risultanze istruttorie, senza alcuna valutazione critica delle stesse e disconoscendone altre, che avrebbero potuto indirizzare ad una diversa decisione. Le motivazioni della Corte d'appello, con le quali si ribadisce il ruolo gestorio dell'imputato anche prima della sua 2 nomina a liquidatore della società, decorrente dal 11.4.2013, appaiono fondate sui seguenti semplici indizi: la testimonianza del teste FE, commercialista della società, secondo cui "í rapporti erano intrattenuti normalmente con il signor AV e solo saltuariamente con la moglie RU DA"; la testimonianza della funzionaria EV secondo cui "in banca erano soliti intervenire entrambi i coniugi"; gli esiti dell'esame dell'imputato che quando si riferisce alla società parla sempre al plurale. Inoltre, il collegio rafforza il proprio convincimento riferendosi ad una procura speciale conferita all'imputato in data 20 dicembre 2011 dalla moglie amministratrice in carica della società. Il tutto senza motivare in merito all'opzione fatta propria dal giudice di merito a scapito di un'altra, parimenti possibile, come esposta dalla difesa. Ed invero, la presentazione dell'imputato presso lo studio del commercialista ben poteva essere dovuta alla mera consegna di documenti a cui era impossibilitata l'amministratrice formale perché priva di patente, e ciò di di là della confusione in cui potrebbe essere incorso ii commercialista nel riferire i fatti. Anche per la testimonianza della EV, ugualmente la stessa non ha precisato se l'imputato si presentasse come effettivo portatore di poteri decisionali ovvero come semplice accompagnatore della moglie. E, quanto al fatto che l'imputato si esprimesse al plurale la Corte di appello non considera che tale circostanza è da riferire al fatto che egli era stato comunque nominato liquidatore della società ed era venuto a conoscenza degli eventi societari precedenti alla sua nomina. Ed è sempre nell'esercizio dei poteri di liquidatore che egli incontrò alcuni avvocati per predisporre una domanda di concordato. Né potrebbe assumere rilievo la gestione della società con la procura speciale conferita all'imputato in data 20/12/2011 perché si trattò di un potere conferitogli non già per attività gestionali di carattere decisionale ma più semplicemente per la gestione di rapporti di indirizzo tecnico e logistico in occasione dell'urbanizzazione del comparto C6 e C7 del Comune di Turriaco. 2.3.Col terzo quarto motivo deduce l'omessa valutazione di prova a favore dell'imputato in relazione alla ritenuta bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione. A tale riguardo nulla da dire in merito all'assegno di euro 25.000, mentre, considerato che non vi fu nessun riscontro sui due assegni di euro 3.500 e di euro 1.500, non vi è nessuna certezza che l'importo degli stessi sia andato a profitto dell'imputato e a danno per l'impresa. In ogni caso l'importo dei tre assegni ammonta a 30.000 C sicché deve ritenersi che alcun danno né all'impresa né ai creditori fu arrecato dall'imputato. Infatti si ritiene ingiusto ritenere insignificanti ì comportamenti tenuti dall'imputato con finalità rivolte a favore dell'impresa, vale a dire la tacita rinuncia dello stesso al diritto di chiedere il compenso per l'attività biennale svolta quale liquidatore, il pagamento a spese proprie dì alcuni arretrati della società nei confronti del fisco, il pagamento dì euro 13.953 effettuato in favore di alcuni avvocati 3 ai quali, in qualità di liquidatore, aveva dato l'incarico di elaborare un progetto finalizzato a proporre concordato preventivo, il versamento spontaneo dì euro 1000 in favore della curatela. Si sottolinea che l'imputato effettuò i detti pagamenti con soldi propri, alcuni provento di un mutuo ottenuto mediante la cessione di un quinto della pensione. Ne discende che in considerazione di tali comportamenti assunti dall'imputato alcun danno economico al patrimonio della società e tantomeno ai creditori è configurabile essendo piuttosto da essi conseguito un innegabile vantaggio patrimoniale. 2.4.Col quarto quinto motivo deduce, in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, la mancanza di valutazione degli elementi di prova a favore dell'imputato. Non si può fare a meno di rilevare che, come scritto in sentenza, non fu il AV a consegnare al curatore i registri e le scritture contabili ma più correttamente fu il commercialista FE che alla successiva domanda se fossero stati consegnati tutti i registri rispondeva "quelli obbligatori si"; sempre nel corso di altre domande, lo stesso riferiva che quando l'impresa era in contabilità ordinaria c'erano anche il libro giornale e quello degli inventari e che lui stesso si occupava anche della gestione dei partitari, delle fatture attive e passive, della loro registrazione, e che successivamente, allorché l'impresa passò in contabilità semplificata venne a cessare l'obbligo di tenere il libro giornale e quello di inventari, in quest'ultimo caso perché la società non aveva più beni ammortizzabili, avendo di fatto cessato l'attività. Per altro verso deduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo specifico. In subordine, relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la difesa ripropone la richiesta ad essa relativa invocando il principio di ragionevolezza in considerazione del fatto che la condanna per la quale l'imputato ottenne l'applicazione dell'indulto si riferisce ad un reato di furto commesso in data 16 luglio 1964, quando il AV aveva appena 19 anni;
e all'indulto fece seguito la riabilitazione con sentenza della Corte di appello di Trieste del 02/10/1984; successivamente per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali risalente al 20/02/2005 fu emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna per la somma di lire 1.125, pagata. Ora, considerato che la condanna per la quale si chiede l'applicazione della sospensione condizionale si riferisce a condotta risalente al 2014, vale a dire a sei anni fa, e che nel frattempo l'imputato è prossimo a compiere gli anni 80, appare irragionevole insistere nella concreta applicazione della condanna. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: 4 il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato e merita pertanto di essere rigettato. 1.1. Il primo motivo, che si duole, in buona sostanza, della mandata acquisizione - per omessa consegna da parte della banca - della documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti unitamente alla rendicontazione dei movimenti in essere tra le stesse, tra i quali gli estratti dei conti tecnici di transito, nel caso in cui esistessero altri affidamenti aventi natura autoliquidante (vale a dire sconto fatture, salvo buon fine, altri anticipi), è proprio generico. Esso si limita genericamente a contraddire quanto evidenziato dalla Corte di appello. Questa, alla stregua della stessa prospettazione proposta con l'atto di appello, che aveva insistito nella richiesta di acquisizione ai fini di una ricostruzione più attendibile dei rapporti tra banca e società fallita nell'ottica di verificare se avesse una reale giustificazione la decisione presa dall'istituto di credito di sospendere l'erogazione dei finanziamenti alla società fallita - cosa che di fatto avrebbe determinato per la stessa l'impossibilità di proseguire ad operare tanto da cagionare il successivo fallimento della medesima - , ha giustamente rilevato come la richiesta di acquisizione fosse finalizzata ad identificare una condotta non corretta dell'istituto di credito nella gestione del rapporto di finanziamento con la società fallita. Tale circostanza è stata ritenuta dalla sentenza impugnata rilevante in un'azione di revoca della dichiarazione di fallimento esperita in sede civile ovvero in un'azione risarcitoria proposta nei confronti della banca per un'indebita interruzione del rapporto di finanziamento. La stessa attività istruttoria non è stata invece ritenuta necessaria e rilevante al fine di decidere sulle condotte di bancarotta oggetto del presente procedimento in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità una volta che sia stato dichiarato il fallimento ogni condotta sottrattiva od omissiva rispetto al compendio contabile posta in essere dagli amministratori rileva ai fini del giudizio sulla condotta di cui all'art. 216 I. fall., ciò in quanto solo la revoca della dichiarazione di fallimento, incidendo su un elemento costitutivo della fattispecie criminosa, può far venir meno il reato conseguente. Ne deriva - conclude la Corte di appello con ragionamento ineccepibile anche sotto il profilo giuridico - che nel caso di specie non risultando intervenuta alcuna revoca del fallimento, e non essendo la stessa possibile in sede penale, nessun rilievo possono avere le ragioni della condotta di interruzione dei finanziamenti posta in essere dall'istituto bancario nei confronti della società fallita, atteso che data 5 l'esistenza dell'elemento di specie (dichiarazione di fallimento) le condotte di sottrazione di somme di danaro appartenenti alla società e di gestione non corretta della documentazione contabile configurano comunque i reati ascritti indipendentemente da quelle che possono essere state le cause della dichiarazione di fallimento. Tale valutazione risulta in linea con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398 - 01), poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018. Rv. 273188 - 01; principio da ultimo ribadito in Sez. 5 n. 40860 del 11/07/2024, Rv. 287057 - 01). Né osta a tale impostazione la qualificazione, oramai definitivamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato di bancarotta (cfr. ex multis, tra le ultime, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Rv. 284785 - 01), dal momento che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento assume rilevanza ex se, nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati. Sicché quanto assume ora genericamente il ricorso in relazione ad una presunta rilevanza di tale documentazione ai fini assolutori, rimane una deduzione - oltre che generica, non indicando, a fronte della motivazione della Corte di appello sopra esposta, quali specifici riflessi avrebbe avuto la individuazione delle ragioni del fallimento collegate al comportamento della banca sulle condotte illecite ascritte all'imputato - anche manifestamente infondata per avere la sentenza impugnata già argomentato adeguatamente sul punto. Con la conseguenza che i vizi denunciati sono palesemente insussistenti. 1.2.11 secondo motivo che contesta la ritenuta qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente per il periodo antecedente all'assunzione della carica di liquidatore della società fallita risalente al 11.4.2013, e dò nell'ottica di contestare la riferibilità allo stesso delle condotte di bancarotta ascrittegli, innanzitutto non considera che in realtà le condotte di bancarotta documentale e distrattive si collocano proprio nella fase in cui egli assunse la carica di liquidatore della società, subentrando a sua moglie RU DA che aveva sino ad allora assunto la carica di amministratore di diritto, quale soda accomandataria della società, poi dichiarata fallita il 5.3.2015 (così per gli assegni che risultano introitati nel 2014 sul conto corrente intestato al AV e a sua moglie e per la tenuta irregolare delle scritture contabili accertata soprattutto con riferimento agli anni 2013, 2014 e prima parte del 2015). 6 In ogni caso i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno fornito congrua motivazione in ordine al ruolo che il ricorrente avrebbe rivestito nella società anche in epoca antecedente alla nomina di liquidatore. Essi, in particolare, hanno desunto elementi sintomatici della partecipazione del AV alla gestione societaria da svariate circostanze che il motivo in scrutinio intende rivalutare in prospettiva meramente difensiva, peraltro attraverso i vizi denunciati tesi a sindacare solo apparentemente la motivazione ma in realtà volti a sollecitare valutazioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità. D'altra parte la svalutazione del singolo elemento, a cui i giudici di merito hanno attribuito una determinata valenza dandone congrua e logica motivazione, non considera né che la visione dimostrativa allorquando si compone di una pluralità di fattori non può essere parcellizzata, né che la ricostruzione svolta nelle sentenze di primo e secondo grado si fonda proprio sulla convergenza di diverse circostanze, che, lette negli esatti termini in cui sono emerse, depongono, tutte, non solo per la piena conoscenza da parte dell'imputato delle vicende societarie, ma anche per il suo diretto coinvolgimento nella gestione societaria. Vano dunque si è rivelato il tentativo del ricorso di stravolgere il significato e il rilievo di tali circostanze, mascherando la presenza e l'interessamento del ricorrente rispetto a vicende di indubbia rilevanza per la società - quale ad esempio il rapporto intrattenuto con il commercialista - con giustificazioni prive di addentellati probatori ed anzi smentite da quelle stesse risultanze processuali su cui si è tentato di fare leva. Il motivo, pur presentando tratti di aspecificità, è nel suo complesso infondato attese le ulteriori precisazioni che il Collegio ha dovuto, preliminarmente, effettuare. 1„3. Il terzo motivo, che in premessa si limita a contestare la sottrazione dei due assegni di euro 3.500 ed euro 1.500, nulla avendo da dire, come dallo stesso precisato, in ordine all'incasso dell'assegno di euro 25.000, in realtà attacca l'affermazione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale adducendo condotte di segno contrario che il ricorrente avrebbe posto in essere a beneficio della società e che nell'ottica difensiva avrebbero in buona sostanza compensato l'appropriazione delle somme di cui agli assegni oggetto di imputazione. Tale essendo l'impostazione difensiva si deve ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta "riparata", cui si allude nella sostanza in ricorso, si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per ì creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). L'attività di segno contrario che annulla la sottrazione 7 deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez.5, n. Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903), ciò perché ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento (Sez.5, n.34290 del 02/10/2020, Cappelletti, non mass.). Discende che è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con una pari attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. Nel caso di specie dalle sentenze di merito risulta che, a fronte di una distrazione di assegni per l'importo complessivo di euro 30.000,00, l'amministratore nulla versò nelle casse sociali. Né potrebbero essere tratti elementi positivi di valutazione in tal senso dalla prospettazione difensiva che, come già sottolineato dalla Corte di appello, adduce genericamente una sorta di effetto compensativo tra quanto il AV avrebbe versato ad estinzione di non meglio precisati e quantificati debiti societari - tra i quali quello verso alcuni legali per il concordato preventivo, l'unico indicato nel suo ammontare, comunque inferiore all'importo complessivo della somma sottratta. Lo stesso dicasi per la prospettata rinuncia tacita - per mancata insinuazione al passivo - al credito che il ricorrente avrebbe maturato per la sua prestazione di liquidatore, che alcun rilievo potrebbe avere in termini compensativi dal momento che anche per essa, come per gli altri crediti genericamente individuati in spese sostenute per la società, difetta il requisito dell'essere un credito certo ed esigibile (che anzi, in caso di autoliquidazione di somme da parte dell'amministratore/liquidatore a titolo di compenso, sarebbe comunque configurabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale secondo orientamento giurisprudenziale di questa Corte). Ciò posto, pur a voler ritenere che vi sia una corrispondenza di somme in relazione a quanto versato ai legali della società per circa euro 13.000,00 e quanto incassato dal AV tramite gli assegni versati sul suo conto corrente - esclusa nella sentenza impugnata che ha tra l'altro rilevato che il versamento in favore degli avvocati è antecedente all'emissione degli assegni incassati - si tratterebbe pur sempre di una corrispondenza parziale. 8 Se è vero infatti che il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso, ed è quindi anche vero, di conseguenza, che non integra la bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di un effettivo reintegro del patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, (cfr. Cass. sez. V pen. n. 8402/2011), è altrettanto vero però che a fronte della contestazione unitaria - come nel caso di specie in cui non vi è stata contestazione dell'aggravante dei più fatti di bancarotta con riferimento alla bancarotta patrimoniale - di plurime condotte distrattive la reintegra della garanzia patrimoniale non può circoscriversi solo ad una patte di esse, lasciando impregiudicati gli altri effetti depauperativi (d'altra parte, come ha avuto già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano - come nel caso di specie - tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Rv. 281031 - 01). Ed invero, come in premessa precisato la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario che annulli in toto il pregiudizio per i creditori prima della dichiarazione di fallimento. Effetto pregiudizievole che - all'evidenza - non può ritenersi venuto meno ove permangono alcuni degli effetti depauperativi non neutralizzati - nel caso di specie la gran parte. Sicché al più la parziale reintegra del patrimonio, prima del fallimento, potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della pena ma alcuna contestazione vi è stata al riguardo nel caso di specie (pena comunque già individuata nel minimo edittale e quantificata in anni due di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche). E', riguardo al motivo in scrutinio, anche il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza dì questa Corte è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti dì distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. tra tante, Sez. 5, Rv. 271922, sopra citata), sicché anche da tale punto di vista non vi è spazio per le mere prospettazioni difensive. 9 Se è vero infatti, come ha avuto già modo, per altro verso, di precisare questa Corte, che il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti ovvero la ricostruzione di quanto si assume sia accaduto, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204), deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie non risulta che AV abbia fornito alla curatela, come era tenuto nella qualità rivestita all'atto della dichiarazione di fallimento, informazioni utili al riguardo né tanto meno - sia pure tardivamente - le ha fornite nella presente sede penale in cui, come detto, si è limitato a prospettare, in prevalenza genericamente, rinunce e pagamenti di debiti della società. Il motivo rimane dunque nel suo complesso infondato. 1.3. Il terzo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale è anch'esso privo di pregio. Si deve innanzitutto rammentare che in base al costante indirizzo di questa Corte, da cui il Collegio non intravede motivi per discostarsi, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, ove tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198 - 01). Il ricorrente si è limitato a fare appello al regime di contabilità semplificata per il quale la società avrebbe optato a partire dall'anno 2013, senza minimamente confrontarsi con tale granitico orientamento dì questa Corte affermato non solo con riferimento ai reati fallimentari ma anche più in generale in tema di reati tributari (cfr. per tutte Sez. 3, n. 24152 del 08/04/2019, Rv. 276273 - 01). Né considera il ricorrente che in realtà la norma codicistica di cui all'art. 2214, avente rilievo ai fini che occupano, prevede che l'imprenditore deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari e deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. E nella specie i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno messo in evidenza proprio la mancanza di elementi contabili sufficienti ai fini 10 della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, riscontrata dal curatore già nella relazione ex art. 33 I. fall. e confermata in sede di escussione dibattimentale. In particolare, hanno già rappresentato, sulla scorta di quanto affermato dal curatore e non oggetto di puntuale smentita da parte del ricorrente, che il libro giornale non era stato tenuto dal 2013 al 2015, data del fallimento, che quanto al libro inventari mancava quello relativo agli anni 2010-2015, che il libro dei beni ammortizzabili risultava aggiornato dal 2010 al 2013 e mancavano gli anni 2014 e 2015, che mancavano i partitari relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 e che a causa di tali incompletezze e carenze il curatore non era riuscito a ricostruire la situazione patrimoniale e le dinamiche economiche e finanziarie della società e che tale impossibilità era risultata acuita proprio dal fatto che la società aveva adottato dal 2013 un regime di contabilità semplificata a fini fiscali (dal momento che i documenti fiscali possono aiutare il curatore nella ricostruzione sia pure aliunde delle dinamiche societarie). Si precisa nella sentenza di primo grado che il curatore aveva anche affermato che se il libro inventari fosse stato tenuto regolarmente avrebbe potuto far luce sullo sbilancio e che la situazione che si presentava alla curatela era assai nebulosa. E quanto al profilo dell'elemento soggettivo, che in ricorso si assume non adeguatamente affrontato in relazione al dolo specifico, è solo il caso di osservare che versandosi nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. generica non è richiesto il dolo specifico ai fini dell'integrazione del reato, essendo sufficiente quello generico, rispetto al quale la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione non oggetto di specifica doglianza in ricorso. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Deve invero ribadirsi il principio di diritto secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena in tutto o in parte condonata per intervenuta concessione dell'indulto che - cumulata con quella da infliggere - determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (tra tante, Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Rv. 278941 - 01; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080), giacché il relativo provvedimento dì generale clemenza - se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione - non ha, tuttavia, efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464; v. nello stesso senso, in tema di recidiva, Sez. 1, Sentenza n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415). Si deve altresì ribadire il principio - parimenti qui condiviso - secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato 11 una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912 - 01). Il testo dell'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. - come interpolato a seguito della pronuncia del 28 Aprile 1976 n. 95 della Corte costituzionale - espressamente prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., anche se è intervenuta la riabilitazione per tale precedente delitto. Non rilevano ai fini che occupano né la risalenza nel tempo della precedente condanna, né la circostanza che la pena di cui alla precedente condanna sia stata in tutto o in parte condonata, né che relativamente ad essa sia intervenuta la riabilitazione. Rimane la rilevanza preclusiva della precedente condanna per delitto a pena che, nel caso di specie, già di per sé supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. e che a maggior ragione non consente il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna ad anni due di reclusione oggetto del presente procedimento. Per tale parte l'impugnazione è, quindi, inammissibile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2024. 4
udita la relazione svolta dal Consigliere TA SESSA;
MI il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GASPARE STURZO che ha concluso chiedendo -12-‘ Alete-e- 7573b-2.-L-" 06 udito il dif sore Penale Sent. Sez. 5 Num. 8574 Anno 2025 Presidente: VESSICHELLI MARIA Relatore: SESSA TA Data Udienza: 19/12/2024 RITENUTO IN FATTO 1.Con sentenza del 7.5.2024 la Corte di Appello di Trieste, in parziale riforma della pronuncia emessa in primo grado .nei confronti di IG AV, che lo aveva dichiarato colpevole dei reati di bancarotta fraudolenta patrimoniale, documentale e semplice in relazione alla System Costruzioni s.a.s. di RU DA & C. dichiarata fallita il 5.3.2015, ha rilevato l'estinzione per prescrizione del delitto di cui all'art.217 L.F., confermando nel resto la decisione del primo giudice. 2.Avverso la suindicata sentenza, ricorre per cassazione l'imputato, tramite il difensore di fiducia, deducendo quattro motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod, proc. pen. 2.1.Col primo motivo deduce l'inosservanza di norma processuale lamentando l'omessa integrazione istruttoria documentale relativa ai rapporti intrattenuti dalla System Costruzioni s.a.s. di RU DA & C. con la Banca C.R. F.V.G. (Cassa di Risparmio Friuli Venezia Giulia ora Banca Intesa). Nonostante l'ammissione di tale produzione documentale da parte del Tribunale, la banca non aveva provveduto a consegnare i documenti specificamente richiesti sicché la difesa aveva avanzato nuova istanza alla Corte di appello. Nonostante la rilevanza di tali documenti ai fini della ricostruzione della contabilità relativa alla dichiarazione di fallimento e alle conseguenze economiche che ne derivarono anche per i creditori insoddisfatti e soprattutto alle conseguenze penali, la Corte di appello ha ritenuto che la richiesta di integrazione istruttoria non fosse fondata e dovesse quindi essere respinta, laddove la finalità di ottenere i documenti richiesti non era quella, indicata dalla Corte di appello, di incidere sulla avvenuta dichiarazione di fallimento nè tantomeno di proporre un'azione risarcitoria nei confronti della banca ma di provare che non sussistevano i presupposti per il rinvio a giudizio dell'imputato o quantomeno per la sua condanna, la cui giustezza analizzata col supporto delle prove oggetto della richiesta di integrazione avrebbe potuto essere messa in serio dubbio. 2.2.Col secondo motivo deduce vizio inerente alla illogicità della decisione per mancata motivazione sulle opzioni svolte nel giudizio di merito, innanzitutto in relazione alla qualifica dell'imputato quale amministratore di fatto della System Costruzioni s.a.s. di RU L. & C. La Corte di appello si limita a fare proprie le considerazioni del giudice di primo grado incentrate solo su alcune risultanze istruttorie, senza alcuna valutazione critica delle stesse e disconoscendone altre, che avrebbero potuto indirizzare ad una diversa decisione. Le motivazioni della Corte d'appello, con le quali si ribadisce il ruolo gestorio dell'imputato anche prima della sua 2 nomina a liquidatore della società, decorrente dal 11.4.2013, appaiono fondate sui seguenti semplici indizi: la testimonianza del teste FE, commercialista della società, secondo cui "í rapporti erano intrattenuti normalmente con il signor AV e solo saltuariamente con la moglie RU DA"; la testimonianza della funzionaria EV secondo cui "in banca erano soliti intervenire entrambi i coniugi"; gli esiti dell'esame dell'imputato che quando si riferisce alla società parla sempre al plurale. Inoltre, il collegio rafforza il proprio convincimento riferendosi ad una procura speciale conferita all'imputato in data 20 dicembre 2011 dalla moglie amministratrice in carica della società. Il tutto senza motivare in merito all'opzione fatta propria dal giudice di merito a scapito di un'altra, parimenti possibile, come esposta dalla difesa. Ed invero, la presentazione dell'imputato presso lo studio del commercialista ben poteva essere dovuta alla mera consegna di documenti a cui era impossibilitata l'amministratrice formale perché priva di patente, e ciò di di là della confusione in cui potrebbe essere incorso ii commercialista nel riferire i fatti. Anche per la testimonianza della EV, ugualmente la stessa non ha precisato se l'imputato si presentasse come effettivo portatore di poteri decisionali ovvero come semplice accompagnatore della moglie. E, quanto al fatto che l'imputato si esprimesse al plurale la Corte di appello non considera che tale circostanza è da riferire al fatto che egli era stato comunque nominato liquidatore della società ed era venuto a conoscenza degli eventi societari precedenti alla sua nomina. Ed è sempre nell'esercizio dei poteri di liquidatore che egli incontrò alcuni avvocati per predisporre una domanda di concordato. Né potrebbe assumere rilievo la gestione della società con la procura speciale conferita all'imputato in data 20/12/2011 perché si trattò di un potere conferitogli non già per attività gestionali di carattere decisionale ma più semplicemente per la gestione di rapporti di indirizzo tecnico e logistico in occasione dell'urbanizzazione del comparto C6 e C7 del Comune di Turriaco. 2.3.Col terzo quarto motivo deduce l'omessa valutazione di prova a favore dell'imputato in relazione alla ritenuta bancarotta patrimoniale fraudolenta per distrazione. A tale riguardo nulla da dire in merito all'assegno di euro 25.000, mentre, considerato che non vi fu nessun riscontro sui due assegni di euro 3.500 e di euro 1.500, non vi è nessuna certezza che l'importo degli stessi sia andato a profitto dell'imputato e a danno per l'impresa. In ogni caso l'importo dei tre assegni ammonta a 30.000 C sicché deve ritenersi che alcun danno né all'impresa né ai creditori fu arrecato dall'imputato. Infatti si ritiene ingiusto ritenere insignificanti ì comportamenti tenuti dall'imputato con finalità rivolte a favore dell'impresa, vale a dire la tacita rinuncia dello stesso al diritto di chiedere il compenso per l'attività biennale svolta quale liquidatore, il pagamento a spese proprie dì alcuni arretrati della società nei confronti del fisco, il pagamento dì euro 13.953 effettuato in favore di alcuni avvocati 3 ai quali, in qualità di liquidatore, aveva dato l'incarico di elaborare un progetto finalizzato a proporre concordato preventivo, il versamento spontaneo dì euro 1000 in favore della curatela. Si sottolinea che l'imputato effettuò i detti pagamenti con soldi propri, alcuni provento di un mutuo ottenuto mediante la cessione di un quinto della pensione. Ne discende che in considerazione di tali comportamenti assunti dall'imputato alcun danno economico al patrimonio della società e tantomeno ai creditori è configurabile essendo piuttosto da essi conseguito un innegabile vantaggio patrimoniale. 2.4.Col quarto quinto motivo deduce, in ordine alla bancarotta fraudolenta documentale, la mancanza di valutazione degli elementi di prova a favore dell'imputato. Non si può fare a meno di rilevare che, come scritto in sentenza, non fu il AV a consegnare al curatore i registri e le scritture contabili ma più correttamente fu il commercialista FE che alla successiva domanda se fossero stati consegnati tutti i registri rispondeva "quelli obbligatori si"; sempre nel corso di altre domande, lo stesso riferiva che quando l'impresa era in contabilità ordinaria c'erano anche il libro giornale e quello degli inventari e che lui stesso si occupava anche della gestione dei partitari, delle fatture attive e passive, della loro registrazione, e che successivamente, allorché l'impresa passò in contabilità semplificata venne a cessare l'obbligo di tenere il libro giornale e quello di inventari, in quest'ultimo caso perché la società non aveva più beni ammortizzabili, avendo di fatto cessato l'attività. Per altro verso deduce la mancanza di motivazione sull'elemento soggettivo del dolo specifico. In subordine, relativamente alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena, la difesa ripropone la richiesta ad essa relativa invocando il principio di ragionevolezza in considerazione del fatto che la condanna per la quale l'imputato ottenne l'applicazione dell'indulto si riferisce ad un reato di furto commesso in data 16 luglio 1964, quando il AV aveva appena 19 anni;
e all'indulto fece seguito la riabilitazione con sentenza della Corte di appello di Trieste del 02/10/1984; successivamente per il reato di omesso versamento di ritenute previdenziali risalente al 20/02/2005 fu emesso nei suoi confronti decreto penale di condanna per la somma di lire 1.125, pagata. Ora, considerato che la condanna per la quale si chiede l'applicazione della sospensione condizionale si riferisce a condotta risalente al 2014, vale a dire a sei anni fa, e che nel frattempo l'imputato è prossimo a compiere gli anni 80, appare irragionevole insistere nella concreta applicazione della condanna. 3. Il ricorso, proposto successivamente al 30.6.2024, è stato trattato - ai sensi dell'art. 611 come modificato dal d.lgs. del 10.10.2022 n. 150 e successive integrazioni - senza l'intervento delle parti che hanno così concluso per iscritto: 4 il Sostituto Procuratore Generale presso questa Corte ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibile il ricorso. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.11 ricorso è nel suo complesso infondato e merita pertanto di essere rigettato. 1.1. Il primo motivo, che si duole, in buona sostanza, della mandata acquisizione - per omessa consegna da parte della banca - della documentazione contrattuale sottoscritta dalle parti unitamente alla rendicontazione dei movimenti in essere tra le stesse, tra i quali gli estratti dei conti tecnici di transito, nel caso in cui esistessero altri affidamenti aventi natura autoliquidante (vale a dire sconto fatture, salvo buon fine, altri anticipi), è proprio generico. Esso si limita genericamente a contraddire quanto evidenziato dalla Corte di appello. Questa, alla stregua della stessa prospettazione proposta con l'atto di appello, che aveva insistito nella richiesta di acquisizione ai fini di una ricostruzione più attendibile dei rapporti tra banca e società fallita nell'ottica di verificare se avesse una reale giustificazione la decisione presa dall'istituto di credito di sospendere l'erogazione dei finanziamenti alla società fallita - cosa che di fatto avrebbe determinato per la stessa l'impossibilità di proseguire ad operare tanto da cagionare il successivo fallimento della medesima - , ha giustamente rilevato come la richiesta di acquisizione fosse finalizzata ad identificare una condotta non corretta dell'istituto di credito nella gestione del rapporto di finanziamento con la società fallita. Tale circostanza è stata ritenuta dalla sentenza impugnata rilevante in un'azione di revoca della dichiarazione di fallimento esperita in sede civile ovvero in un'azione risarcitoria proposta nei confronti della banca per un'indebita interruzione del rapporto di finanziamento. La stessa attività istruttoria non è stata invece ritenuta necessaria e rilevante al fine di decidere sulle condotte di bancarotta oggetto del presente procedimento in quanto secondo l'insegnamento della giurisprudenza di legittimità una volta che sia stato dichiarato il fallimento ogni condotta sottrattiva od omissiva rispetto al compendio contabile posta in essere dagli amministratori rileva ai fini del giudizio sulla condotta di cui all'art. 216 I. fall., ciò in quanto solo la revoca della dichiarazione di fallimento, incidendo su un elemento costitutivo della fattispecie criminosa, può far venir meno il reato conseguente. Ne deriva - conclude la Corte di appello con ragionamento ineccepibile anche sotto il profilo giuridico - che nel caso di specie non risultando intervenuta alcuna revoca del fallimento, e non essendo la stessa possibile in sede penale, nessun rilievo possono avere le ragioni della condotta di interruzione dei finanziamenti posta in essere dall'istituto bancario nei confronti della società fallita, atteso che data 5 l'esistenza dell'elemento di specie (dichiarazione di fallimento) le condotte di sottrazione di somme di danaro appartenenti alla società e di gestione non corretta della documentazione contabile configurano comunque i reati ascritti indipendentemente da quelle che possono essere state le cause della dichiarazione di fallimento. Tale valutazione risulta in linea con i principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui, il giudice penale investito del giudizio relativo a reati di bancarotta ex artt. 216 e seguenti R.D. 16 marzo 1942, n. 267 non può sindacare la sentenza dichiarativa di fallimento (Sez. U, n. 19601 del 28/02/2008, Rv. 239398 - 01), poiché, diversamente, si determinerebbe una impropria forma di impugnazione di una sentenza civile in sede penale (Sez. 5, n. 21920 del 15/03/2018. Rv. 273188 - 01; principio da ultimo ribadito in Sez. 5 n. 40860 del 11/07/2024, Rv. 287057 - 01). Né osta a tale impostazione la qualificazione, oramai definitivamente affermata dalla giurisprudenza di questa Corte, della sentenza dichiarativa di fallimento quale elemento costitutivo del reato di bancarotta (cfr. ex multis, tra le ultime, Sez. 5, n. 27426 del 01/03/2023, Rv. 284785 - 01), dal momento che nella struttura delle fattispecie previste dagli artt. 216 ss. della legge fallimentare la dichiarazione di fallimento assume rilevanza ex se, nella sua natura di provvedimento giurisdizionale e non per i fatti con essa accertati. Sicché quanto assume ora genericamente il ricorso in relazione ad una presunta rilevanza di tale documentazione ai fini assolutori, rimane una deduzione - oltre che generica, non indicando, a fronte della motivazione della Corte di appello sopra esposta, quali specifici riflessi avrebbe avuto la individuazione delle ragioni del fallimento collegate al comportamento della banca sulle condotte illecite ascritte all'imputato - anche manifestamente infondata per avere la sentenza impugnata già argomentato adeguatamente sul punto. Con la conseguenza che i vizi denunciati sono palesemente insussistenti. 1.2.11 secondo motivo che contesta la ritenuta qualifica di amministratore di fatto in capo al ricorrente per il periodo antecedente all'assunzione della carica di liquidatore della società fallita risalente al 11.4.2013, e dò nell'ottica di contestare la riferibilità allo stesso delle condotte di bancarotta ascrittegli, innanzitutto non considera che in realtà le condotte di bancarotta documentale e distrattive si collocano proprio nella fase in cui egli assunse la carica di liquidatore della società, subentrando a sua moglie RU DA che aveva sino ad allora assunto la carica di amministratore di diritto, quale soda accomandataria della società, poi dichiarata fallita il 5.3.2015 (così per gli assegni che risultano introitati nel 2014 sul conto corrente intestato al AV e a sua moglie e per la tenuta irregolare delle scritture contabili accertata soprattutto con riferimento agli anni 2013, 2014 e prima parte del 2015). 6 In ogni caso i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno fornito congrua motivazione in ordine al ruolo che il ricorrente avrebbe rivestito nella società anche in epoca antecedente alla nomina di liquidatore. Essi, in particolare, hanno desunto elementi sintomatici della partecipazione del AV alla gestione societaria da svariate circostanze che il motivo in scrutinio intende rivalutare in prospettiva meramente difensiva, peraltro attraverso i vizi denunciati tesi a sindacare solo apparentemente la motivazione ma in realtà volti a sollecitare valutazioni in fatto non consentite nella presente sede di legittimità. D'altra parte la svalutazione del singolo elemento, a cui i giudici di merito hanno attribuito una determinata valenza dandone congrua e logica motivazione, non considera né che la visione dimostrativa allorquando si compone di una pluralità di fattori non può essere parcellizzata, né che la ricostruzione svolta nelle sentenze di primo e secondo grado si fonda proprio sulla convergenza di diverse circostanze, che, lette negli esatti termini in cui sono emerse, depongono, tutte, non solo per la piena conoscenza da parte dell'imputato delle vicende societarie, ma anche per il suo diretto coinvolgimento nella gestione societaria. Vano dunque si è rivelato il tentativo del ricorso di stravolgere il significato e il rilievo di tali circostanze, mascherando la presenza e l'interessamento del ricorrente rispetto a vicende di indubbia rilevanza per la società - quale ad esempio il rapporto intrattenuto con il commercialista - con giustificazioni prive di addentellati probatori ed anzi smentite da quelle stesse risultanze processuali su cui si è tentato di fare leva. Il motivo, pur presentando tratti di aspecificità, è nel suo complesso infondato attese le ulteriori precisazioni che il Collegio ha dovuto, preliminarmente, effettuare. 1„3. Il terzo motivo, che in premessa si limita a contestare la sottrazione dei due assegni di euro 3.500 ed euro 1.500, nulla avendo da dire, come dallo stesso precisato, in ordine all'incasso dell'assegno di euro 25.000, in realtà attacca l'affermazione della responsabilità per il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale adducendo condotte di segno contrario che il ricorrente avrebbe posto in essere a beneficio della società e che nell'ottica difensiva avrebbero in buona sostanza compensato l'appropriazione delle somme di cui agli assegni oggetto di imputazione. Tale essendo l'impostazione difensiva si deve ricordare che secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di questa Corte, la bancarotta "riparata", cui si allude nella sostanza in ricorso, si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario, che reintegri il patrimonio dell'impresa prima della soglia cronologica costituita dalla dichiarazione di fallimento, così annullando il pregiudizio per ì creditori o anche solo la potenzialità di un danno (Sez. 5, n. 52077 del 04/11/2014, Lelli, Rv. 261347). L'attività di segno contrario che annulla la sottrazione 7 deve reintegrare il patrimonio dell'impresa prima della dichiarazione di fallimento, evitando che il pericolo per la garanzia dei creditori acquisisca effettiva concretezza (Sez.5, n. Sez. 5, n. 50289 del 07/07/2015, Mollica, Rv. 265903), ciò perché ai fini della configurabilità della bancarotta "riparata" non è necessaria la restituzione del singolo bene sottratto, ma un'attività di integrale reintegrazione del patrimonio anteriore alla declaratoria di fallimento (Sez.5, n.34290 del 02/10/2020, Cappelletti, non mass.). Discende che è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti di distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (Sez. 5, n. 57759 del 24/11/2017, Liparoti, Rv. 271922). Presupposto necessario per l'applicabilità di tale istituto è quindi che le somme versate dall'amministratore nelle casse sociali abbiano effettivamente avuto quella funzione di reintegrazione del patrimonio della società precedentemente pregiudicato dagli indebiti prelievi, con una pari attività di segno contrario, non rilevando certo i versamenti fatti dall'amministratore ad altro titolo. Nel caso di specie dalle sentenze di merito risulta che, a fronte di una distrazione di assegni per l'importo complessivo di euro 30.000,00, l'amministratore nulla versò nelle casse sociali. Né potrebbero essere tratti elementi positivi di valutazione in tal senso dalla prospettazione difensiva che, come già sottolineato dalla Corte di appello, adduce genericamente una sorta di effetto compensativo tra quanto il AV avrebbe versato ad estinzione di non meglio precisati e quantificati debiti societari - tra i quali quello verso alcuni legali per il concordato preventivo, l'unico indicato nel suo ammontare, comunque inferiore all'importo complessivo della somma sottratta. Lo stesso dicasi per la prospettata rinuncia tacita - per mancata insinuazione al passivo - al credito che il ricorrente avrebbe maturato per la sua prestazione di liquidatore, che alcun rilievo potrebbe avere in termini compensativi dal momento che anche per essa, come per gli altri crediti genericamente individuati in spese sostenute per la società, difetta il requisito dell'essere un credito certo ed esigibile (che anzi, in caso di autoliquidazione di somme da parte dell'amministratore/liquidatore a titolo di compenso, sarebbe comunque configurabile la bancarotta fraudolenta patrimoniale secondo orientamento giurisprudenziale di questa Corte). Ciò posto, pur a voler ritenere che vi sia una corrispondenza di somme in relazione a quanto versato ai legali della società per circa euro 13.000,00 e quanto incassato dal AV tramite gli assegni versati sul suo conto corrente - esclusa nella sentenza impugnata che ha tra l'altro rilevato che il versamento in favore degli avvocati è antecedente all'emissione degli assegni incassati - si tratterebbe pur sempre di una corrispondenza parziale. 8 Se è vero infatti che il pregiudizio ai creditori deve sussistere al momento della dichiarazione giudiziale di fallimento, non già al momento della commissione dell'atto antidoveroso, ed è quindi anche vero, di conseguenza, che non integra la bancarotta per distrazione la condotta, ancorché fraudolenta, la cui portata pregiudizievole risulti annullata per effetto di un atto o di un'attività di segno inverso, capace di un effettivo reintegro del patrimonio della fallita prima della soglia cronologica costituita dall'apertura della procedura, (cfr. Cass. sez. V pen. n. 8402/2011), è altrettanto vero però che a fronte della contestazione unitaria - come nel caso di specie in cui non vi è stata contestazione dell'aggravante dei più fatti di bancarotta con riferimento alla bancarotta patrimoniale - di plurime condotte distrattive la reintegra della garanzia patrimoniale non può circoscriversi solo ad una patte di esse, lasciando impregiudicati gli altri effetti depauperativi (d'altra parte, come ha avuto già avuto modo di affermare questa Corte, il reato di bancarotta fraudolenta patrimoniale ha natura di reato a condotta eventualmente plurima, che può essere realizzato con uno o più atti, senza che la loro ripetizione, nell'ambito dello stesso fallimento, dia luogo ad una pluralità di reati in continuazione, non venendo meno il carattere unitario del reato quando le condotte previste dall'art. 216 legge fall. siano - come nel caso di specie - tra loro omogenee, perché lesive del medesimo bene giuridico, e temporalmente contigue, cfr. Sez. 5, Sentenza n. 13382 del 03/11/2020, dep. 09/04/2021, Rv. 281031 - 01). Ed invero, come in premessa precisato la bancarotta cosiddetta "riparata" si configura, determinando l'insussistenza dell'elemento materiale del reato, solo quando la sottrazione dei beni venga annullata da un'attività di segno contrario che annulli in toto il pregiudizio per i creditori prima della dichiarazione di fallimento. Effetto pregiudizievole che - all'evidenza - non può ritenersi venuto meno ove permangono alcuni degli effetti depauperativi non neutralizzati - nel caso di specie la gran parte. Sicché al più la parziale reintegra del patrimonio, prima del fallimento, potrebbe assumere rilievo ai fini della determinazione della pena ma alcuna contestazione vi è stata al riguardo nel caso di specie (pena comunque già individuata nel minimo edittale e quantificata in anni due di reclusione in virtù del riconoscimento delle attenuanti generiche). E', riguardo al motivo in scrutinio, anche il caso di rammentare che secondo la pacifica giurisprudenza dì questa Corte è onere dell'amministratore, che si è reso responsabile di atti dì distrazione e sul quale grava una posizione di garanzia rispetto al patrimonio sociale, provare l'esatta corrispondenza tra i versamenti compiuti e gli atti distrattivi precedentemente perpetrati (cfr. tra tante, Sez. 5, Rv. 271922, sopra citata), sicché anche da tale punto di vista non vi è spazio per le mere prospettazioni difensive. 9 Se è vero infatti, come ha avuto già modo, per altro verso, di precisare questa Corte, che il giudice non può ignorare l'affermazione dell'imputato di aver impiegato i beni per finalità aziendali o di averli restituiti all'avente diritto, in assenza di una chiara smentita emergente dagli elementi probatori acquisiti, quando le informazioni fornite alla curatela, al fine di consentire il rinvenimento dei beni potenzialmente distratti ovvero la ricostruzione di quanto si assume sia accaduto, siano specifiche e consentano il recupero degli stessi ovvero l'individuazione della effettiva destinazione (Sez. 5, n. 17228 del 17/01/2020, Rv. 279204), deve tuttavia rilevarsi che nel caso di specie non risulta che AV abbia fornito alla curatela, come era tenuto nella qualità rivestita all'atto della dichiarazione di fallimento, informazioni utili al riguardo né tanto meno - sia pure tardivamente - le ha fornite nella presente sede penale in cui, come detto, si è limitato a prospettare, in prevalenza genericamente, rinunce e pagamenti di debiti della società. Il motivo rimane dunque nel suo complesso infondato. 1.3. Il terzo motivo sulla bancarotta fraudolenta documentale è anch'esso privo di pregio. Si deve innanzitutto rammentare che in base al costante indirizzo di questa Corte, da cui il Collegio non intravede motivi per discostarsi, il regime tributario di contabilità semplificata, previsto per le cosiddette imprese minori, non comporta l'esonero dall'obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili, previsto dall'art. 2214 c.c., con la conseguenza che il suo inadempimento può integrare - ove preordinato a rendere impossibile la ricostruzione del patrimonio dell'imprenditore - la fattispecie incriminatrice del reato di bancarotta fraudolenta documentale e, ove tale preordinazione manchi, il delitto di bancarotta documentale semplice (cfr. tra tante, Sez. 5, n. 52219 del 30/10/2014, Rv. 262198 - 01). Il ricorrente si è limitato a fare appello al regime di contabilità semplificata per il quale la società avrebbe optato a partire dall'anno 2013, senza minimamente confrontarsi con tale granitico orientamento dì questa Corte affermato non solo con riferimento ai reati fallimentari ma anche più in generale in tema di reati tributari (cfr. per tutte Sez. 3, n. 24152 del 08/04/2019, Rv. 276273 - 01). Né considera il ricorrente che in realtà la norma codicistica di cui all'art. 2214, avente rilievo ai fini che occupano, prevede che l'imprenditore deve tenere il libro giornale ed il libro degli inventari e deve altresì tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell'impresa e conservare ordinatamente per ciascun affare gli originali delle lettere, dei telegrammi e delle fatture ricevute nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e delle fatture spedite. E nella specie i giudici di merito, nelle conformi pronunce di primo e secondo grado, hanno messo in evidenza proprio la mancanza di elementi contabili sufficienti ai fini 10 della ricostruzione del patrimonio e del movimento degli affari, riscontrata dal curatore già nella relazione ex art. 33 I. fall. e confermata in sede di escussione dibattimentale. In particolare, hanno già rappresentato, sulla scorta di quanto affermato dal curatore e non oggetto di puntuale smentita da parte del ricorrente, che il libro giornale non era stato tenuto dal 2013 al 2015, data del fallimento, che quanto al libro inventari mancava quello relativo agli anni 2010-2015, che il libro dei beni ammortizzabili risultava aggiornato dal 2010 al 2013 e mancavano gli anni 2014 e 2015, che mancavano i partitari relativi agli anni 2013, 2014 e 2015 e che a causa di tali incompletezze e carenze il curatore non era riuscito a ricostruire la situazione patrimoniale e le dinamiche economiche e finanziarie della società e che tale impossibilità era risultata acuita proprio dal fatto che la società aveva adottato dal 2013 un regime di contabilità semplificata a fini fiscali (dal momento che i documenti fiscali possono aiutare il curatore nella ricostruzione sia pure aliunde delle dinamiche societarie). Si precisa nella sentenza di primo grado che il curatore aveva anche affermato che se il libro inventari fosse stato tenuto regolarmente avrebbe potuto far luce sullo sbilancio e che la situazione che si presentava alla curatela era assai nebulosa. E quanto al profilo dell'elemento soggettivo, che in ricorso si assume non adeguatamente affrontato in relazione al dolo specifico, è solo il caso di osservare che versandosi nella fattispecie della bancarotta fraudolenta documentale cd. generica non è richiesto il dolo specifico ai fini dell'integrazione del reato, essendo sufficiente quello generico, rispetto al quale la sentenza impugnata ha offerto adeguata motivazione non oggetto di specifica doglianza in ricorso. 1.4. Il quarto motivo è manifestamente infondato. Deve invero ribadirsi il principio di diritto secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa in presenza di una precedente condanna a pena in tutto o in parte condonata per intervenuta concessione dell'indulto che - cumulata con quella da infliggere - determini il superamento dei limiti di cui all'art. 163 cod. pen. (tra tante, Sez. 1, n. 13990 del 05/03/2020, Rv. 278941 - 01; Sez. 4, n. 31614 del 29/03/2018, Oliva, Rv. 273080), giacché il relativo provvedimento dì generale clemenza - se estingue la pena e ne fa cessare l'espiazione - non ha, tuttavia, efficacia ablativa ed eliminatoria dal mondo giuridico degli altri effetti penali scaturenti ope legis dalla condanna (Sez. U, n. 23 del 09/06/1995, Mirabile, Rv. 201548; Sez. 1, n. 5689 del 10/06/2014, dep. 2015, Mercurio, Rv. 262464; v. nello stesso senso, in tema di recidiva, Sez. 1, Sentenza n. 48405 del 12/04/2017, F., Rv. 271415). Si deve altresì ribadire il principio - parimenti qui condiviso - secondo cui la sospensione condizionale della pena non può essere concessa a chi abbia riportato 11 una precedente condanna a pena detentiva per delitto, pur se è intervenuta la riabilitazione (cfr. tra tante, Sez. 6, n. 3916 del 15/01/2016, Rv. 265912 - 01). Il testo dell'art. 164, comma 2, n. 1, cod. pen. - come interpolato a seguito della pronuncia del 28 Aprile 1976 n. 95 della Corte costituzionale - espressamente prevede che la sospensione condizionale della pena non può essere conceduta a chi ha riportato una precedente condanna a pena detentiva per delitto non sospesa qualora la pena da infliggere cumulata con quella irrogata con la condanna precedente superi i limiti stabiliti dall'articolo 163 cod. pen., anche se è intervenuta la riabilitazione per tale precedente delitto. Non rilevano ai fini che occupano né la risalenza nel tempo della precedente condanna, né la circostanza che la pena di cui alla precedente condanna sia stata in tutto o in parte condonata, né che relativamente ad essa sia intervenuta la riabilitazione. Rimane la rilevanza preclusiva della precedente condanna per delitto a pena che, nel caso di specie, già di per sé supera il limite di cui all'art. 163 cod. pen. e che a maggior ragione non consente il riconoscimento della sospensione condizionale della pena in relazione alla condanna ad anni due di reclusione oggetto del presente procedimento. Per tale parte l'impugnazione è, quindi, inammissibile. 2. Dalle ragioni sin qui esposte deriva il rigetto del ricorso, cui consegue, per legge, ex art. 616 cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese di procedimento.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 19/12/2024. 4