Articolo 294 del Codice dell'ordinamento militare
Articolo 299Articolo 300
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9 ottobre 2010
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1 gennaio 2024
Art. 294. Norme di attuazione 1. Il regolamento detta:
a) le norme per la classificazione e la ripartizione tra ufficiali e sottufficiali degli alloggi; b) le modalita' di assegnazione degli alloggi stessi; il calcolo del canone e degli altri oneri; c) i tempi di adeguamento dei canoni per gli alloggi preesistenti; d) la formazione delle graduatorie con particolare riferimento al punteggio che e' determinato in base alla composizione e al reddito del nucleo familiare, nonche' ai benefici gia' goduti o alle condizioni di disagio di arrivo in una nuova sede; e) la composizione, d'intesa con ((le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478)) , di commissioni per l'assegnazione degli alloggi stessi. 2. ((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 sono chiamate)) preventivamente a esprimere il parere sulle norme regolamentari emanate ai sensi del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2024