Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ravenna, sentenza 23/05/2025, n. 348 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ravenna |
| Numero : | 348 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. N. 459/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI RAVENNA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. R.G. 459/2025, promossa da
(C.F. ), in proprio e quindi come procuratore di sé Parte_1 C.F._1
stesso ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente domiciliato presso il suo studio sito in Ravenna (RA), Viale
Randi, 68/A
OPPONENTE
nei confronti di
(C.F. ), in persona del pro-tempore, con Controparte_1 P.IVA_1 CP_2
sede legale in Roma, via Arenula n. 70
OPPOSTO CONTUMACE
OGGETTO: ricorso in opposizione al decreto di liquidazione ex artt. 82, 84 e 170 del D.P.R. n.
115/2002 e art. 281-decies c.p.c.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 4/03/2025 ai sensi degli artt. 281-decies ss. c.p.c. l'avv. Parte_1
ha proposto opposizione avverso il decreto di pagamento degli onorari del difensore emesso il
11/02/2025 dal Giudice di Pace di Ravenna nel procedimento n. 1154/2019 R.G.N.R. Mod. 21 bis, n.
131/2021 R.G. GDP Ravenna e nel procedimento n. 6360/2022 del Registro Generale della Corte
Suprema di Cassazione, chiedendo l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
“Voglia l'Ill.mo Tribunale di Ravenna, previa ogni più utile declaratoria del caso o di legge, ogni diversa e contraria istanza disattesa anche in via istruttoria ed incidentale: annullare il provvedimento di liquidazione del 11.02.2025, sopra meglio individuato (doc. 16), ed, in riforma,
tremilacinquecentosessantacinque/90), oltre I.V.A., se dovuta, e C.P.A. come per legge (doc. 6 e 14), come da richieste di liquidazione dei compensi ai sensi del D.P.R. N. 115/2002 del 16.03.2024 e del
17.03.2024 e relativi allegati (doc. 6, 7, 14 e 15), o nella diversa maggiore o minore somma che sarà ritenuta di giustizia. Con vittoria di spese e competenze di lite”.
A sostegno delle proprie domande, l'opponente ha dedotto quanto segue:
a) di aver prestato opera professionale a favore di nel procedimento penale Persona_1
n. 1154/19 R.G.N.R. - Mod. 21 bis - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Ravenna, n.
131/2021 R.G. G.D.P. Giudice di Pace di Ravenna e n. 6360/2022 del Registro Generale della Corte
Suprema di Cassazione, in qualità di difensore d'ufficio;
b) che, con istanza n. protocollo web IW4310466 del 16.03.2024, ha chiesto la liquidazione dei propri compensi al Giudice di Pace di Ravenna per l'attività svolta in favore di Persona_1
nei procedimenti n. 1154/19 R.G.N.R. - Mod. 21 bis e n. 131/2021 R.G. G.D.P., individuati nella somma complessiva di € 1.254,40, oltre accessori come per legge e se dovuti, dando atto dell'infruttuoso tentativo di ottenere il pagamento del proprio onorario da parte del suo assistito resosi irreperibile;
c) che, con istanza n. protocollo web IW4310877 del 17.03.2024, ha chiesto la liquidazione dei propri compensi al Giudice di Pace di Ravenna per l'attività svolta in favore di Persona_1
nel procedimento n. 6360/2022 del Registro Generale della Corte Suprema di Cassazione, individuati nella somma complessiva di € 2.311,50, oltre accessori come per legge e se dovuti;
c) che, con provvedimento dell'11/02/2025, il Giudice di Pace di Ravenna ha emesso decreto di pagamento degli onorari del difensore, liquidando in favore dell'odierno opponente la somma complessiva di € 1.647,00 (fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria per il giudizio di merito e impugnazione sentenza e fase decisoria per il giudizio di legittimità).
In sostanza, l'avv. ritiene che il provvedimento emesso dall'Ufficio del Giudice di Pace di Pt_1
Ravenna sia censurabile sotto i seguenti profili:
1. la somma così come liquidata dall'Ufficio del Giudice di Pace non sarebbe adeguata all'impegno che ha comportato l'espletamento dell'attività difensiva svolta dall'opponente, discostandosi significativamente dai valori medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per i giudizi penali avanti al Giudice di Pace e per i giudizi penali avanti alla Corte Suprema di Cassazione;
2. la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, per il procedimento n. 1154/2019
R.G.N.R. Mod. 21 bis e n. 131/2021 R.G. GDP Ravenna, della fase istruttoria/dibattimentale integrerebbe una violazione dell'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014; 3. il mancato riconoscimento dei compensi per l'attività professionale finalizzata al recupero del credito nei confronti dell'assistito esplicatosi nel procedimento rubricato al n. 2717/2023 R.G. avanti al Giudice di Pace di Rimini configurerebbe una violazione degli artt. 82 e 116 D.P.R.
n. 115/2002;
4. infine, la mancata considerazione, ai fini della liquidazione, per il procedimento n. 6369/2022
R.G dinnanzi alla Corte di Cassazione, della fase introduttiva integrerebbe una violazione dell'art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014.
Nessuno si è costituito nell'interesse del , nonostante la notificazione Controparte_1
effettuata il 31.03.2025 a mezzo PEC del ricorso e del decreto di fissazione di udienza.
A seguito del deposito di note scritte la causa veniva trattenuta in decisione.
***
La presente causa va così decisa.
Preliminarmente deve dichiararsi la contumacia del convenuto, ; il quale, Controparte_1
nonostante la notifica del ricorso e del decreto di fissazione udienza eseguita dall'opponente il
31/03/2025, come provato in atti con note di deposito nella medesima data, non si è costituito in giudizio.
Con provvedimento del 12/02/2025 l'Ufficio del Giudice di Pace di Ravenna, nella persona del
Giudice Maria De Rosa, ha liquidato a favore dell'avv. , per l'attività professionale Parte_1
svolta, la somma complessiva di euro 1.647,00, oltre a spese generali (15%) ed oneri di legge se dovuti per l'attività professionale svolta nei procedimenti n. 1154/2019 R.G.N.R. Mod. 21 bis, n.
131/2021 R.G. GDP Ravenna e n. 6360/2022 del Registro Generale della Corte Suprema di
Cassazione.
In primo luogo, circa la liquidazione dei compensi professionali a favore dell'odierno opponente per l'attività svolta dinnanzi al Giudice di Pace si ritiene che le fasi da liquidare siano tre: fase di studio, fase istruttoria e fase decisoria.
Nel caso in esame, invero, le attività svolte dal difensore in seguito all'apertura del dibattimento da parte del Giudice di Pace di Ravenna (doc. 2) e, in particolare, la richiesta di controesame del teste del Pubblico Ministero e la richiesta dell'esame dell'imputato vanno considerate quale attività integranti, ex art. 12, comma 3, del D.M. n. 55/2014, la fase istruttoria.
Si ritiene quindi congruo, avuto riguardo ai criteri del protocollo d'intesa vigente presso il Tribunale di Ravenna sottoscritto in data 15/01/2025, e segnatamente all'ipotesi base G bis (liquidazione degli onorari in materia di violazione T.U. immigrazione di semplice definizione – procedimento definito con istruttoria) determinare il compenso nella seguente misura, senza liquidare la fase introduttiva: euro 180,00 per la fase di studio;
euro 360,00 per la fase istruttoria;
euro 315,00 per la fase decisoria con successiva riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02 e quindi in complessivi euro 570,00, oltre spese generali come per legge e se dovute.
Per quanto concerne poi la mancata liquidazione dei compensi professionali relativi all'infruttuoso tentativo di ottenere il pagamento dei compensi professionali da parte dell'assistito, resosi irreperibile, va premesso, in diritto, che, per giurisprudenza unanime di legittimità, il difensore d'ufficio di un imputato/i in un processo penale ha diritto, in sede di esperimento della procedura di liquidazione dei propri compensi professionali, anche al rimborso delle spese, dei diritti e degli onorari relativi alle procedure di recupero del credito non andate a buon fine (cfr. Cass. pen. n. 5041 del 2024).
Va premesso, inoltre, che, secondo giurisprudenza di legittimità, le spese sostenute per il recupero dei crediti professionali, ove consistenti nel rimborso dei compensi maturati per le procedure civili esperite nei confronti del cliente (monitorie o esecutive) non sono suscettibili di decurtazione ai sensi dell'art. 106 bis del medesimo DPR n. 115/2002 (cfr. Cass. civ. n. 3608 del 2024).
Ne consegue pertanto che il compenso professionale va liquidato così come segue (giudizio dinnanzi al Giudice di Pace, scaglione di riferimento da 1.101,00 a 5.200,00, valori minimi tenuto conto della semplicità delle questioni trattate): euro 118,00 per la fase di studio ed euro 126,00 per la fase introduttiva, e quindi in complessivi euro 244,00, oltre a € 15,25, per spese vive documentate, oltre spese generali come per legge e se dovute (doc. 7, allegato 9 e 10).
Infine, circa la liquidazione dei compensi per l'attività professionale svolta dall'opponente avanti alla
Corte Suprema di Cassazione nel procedimento n. 6360/2022 si ritiene che le fasi da liquidare siano tre: fase di studio, fase introduttiva e fase decisoria.
Nel caso in esame, si ritiene che l'attività svolta dall'opponente di redazione e di deposito del ricorso in Cassazione (doc. 8) vada considerata attività professionale sussumibile nell'alveo della fase introduttiva.
Si ritiene quindi congruo, avuto riguardo al D.M. n. 55/2014 (giudizi penali innanzi alla Corte di
Cassazione, valori minimi stante la semplicità delle questioni trattate), determinare il compenso nella seguente misura: € 400,00 per la fase di studio;
€ 1.260,00 per la fase introduttiva;
€ 1.305,00 per la fase decisoria, con successiva riduzione di 1/3 ex art. 106 bis d.p.r. 115/02 e così per complessivi €
1.976,00, oltre spese generali come per legge e se dovute.
Quanto alle spese del presente procedimento, tenuto conto della sostanziale soccombenza del resistente contumace, le stesse vanno poste a carico del e sono liquidate, Controparte_1
come in dispositivo, secondo i parametri di cui al DM 55/2014 e succ. modifiche (causa di valore da 1.101,00, a 5.200,00 fase di studio, introduttiva e decisionale, secondo i parametri minimi tenuto conto dell'assenza di questioni di particolare complessità. Si esclude la fase istruttoria/trattazione, poiché sostanzialmente assente in questo procedimento, essendo la domanda fondata su prove documentali allegate al ricorso e di pronta soluzione).
P.Q.M.
Il Tribunale di Ravenna, in persona del Presidente, dott. Giovanni Trerè, definitivamente pronunciando sul procedimento iscritto al n. R.G. 459/2025, in riforma del decreto di liquidazione emesso dal Giudice di Pace di Ravenna nel procedimento iscritto al n. 1154/2019 R.G.N.R. Mod. 21 bis, n. 131/2021 R.G. GDP Ravenna e per l'attività professionale prestata nel procedimento n.
6360/2022 del Registro Generale della Corte Suprema di Cassazione:
- liquida per l'attività svolta dall'avv. nella causa n. 1154/2019 R.G.N.R. Mod. 21 Parte_1
bis, n. 131/2021 R.G. GDP Ravenna, quale difensore d'ufficio di la somma Persona_1
complessiva di € 570,00, oltre spese generali come per legge e se dovute;
- liquida per l'attività svolta dall'avv. nella procedura di recupero crediti non andata Parte_1
a buon fine effettuata nei confronti dell'assistito la somma di € 244,00, per compensi e di € 15,25, per spese vive, oltre alle spese generali ed oltre accessori come per legge e se dovuti;
- liquida per l'attività svolta dall'avv. nella causa n. nel procedimento n. 6360/2022 Parte_1
dinnanzi alla Corte di Cassazione, quale difensore d'ufficio di la somma Persona_1
di € 1.976,00, oltre spese generali come per legge e se dovute;
-condanna il al pagamento, in favore di , delle spese di lite Controparte_1 Parte_1
del presente giudizio che liquida in euro 852,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali, cpa ed iva come per legge e se dovute.
- dà atto che il presente provvedimento costituisce titolo di pagamento nei confronti dell'Erario ai sensi dell'art. 171, D.P.R. n. 115/2002;
- manda alla cancelleria per la comunicazione del presente decreto al suddetto avvocato, alle parti ed al P.M. (art. 82, comma 3, D.P.R. n. 115/2002).
Si comunichi.
Ravenna, 22/05/2025
Il Presidente
dott. Giovanni Trerè