Art. 337.
(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni).
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in lungo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorita' politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del numero 1° dell'articolo 19, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.
(Vendita, distribuzione o affissione abusiva di stampati o pubblicazioni).
Chiunque vende, distribuisce o affigge, in lungo pubblico o aperto al pubblico, stampati o pubblicazioni, senza averli sottoposti al visto preventivo dell'autorita' politica, qualora questo visto sia stato disposto a norma del numero 1° dell'articolo 19, e' punito con la reclusione fino a due anni e con la multa fino a lire diecimila.