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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 14/07/2025, n. 3759 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3759 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 11258/2022 del Tribunale di Napoli-
Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 19.12.2022 iscritto al n.
568/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Gaetano ( C.F. ) CodiceFiscale_3
APP ELLAN TI
E con sede legale in Viale Brenta 18/B, Milano (C.F. n. Controparte_1
), e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione P.IVA_1 CP_2 assunta da ), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F. CP_3
) in persona del dott. nato il [...] a P.IVA_2 Controparte_4
Salerno(CF: ) come da procura rilasciata per atto Notaio dott. C.F._4 di Velletri del 19/10/2022 (Rep. n. 77770, Racc. 29100) Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano D'Amico come da procura in atti.
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.960/2020 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 30.8.2020, e contestavano, Parte_1 Parte_2 tra gli altri motivi, la nullità delle fideiussioni omnibus dagli stessi stipulate con CP_5 nell'interesse della poste a fondamento del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo opposto, in quanto le clausole in esse contenute erano conformi al modello
ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA n.55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Il Tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza limitatamente alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale e con atto di citazione notificato in data 22.7.2021, e Parte_1 Parte_2 riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Impresa nei confronti della chiedendo “Dichiarare la nullità Controparte_6
e/o illegittimità e/o inefficacia delle fidejussioni personali e/o coobbligazioni rilasciate dai
Sigg. e con ogni conseguenziale statuizione di legge” Parte_1 Parte_2
, vinte le spese.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_6
Con sentenza n. 11258/2022 pubblicata il 19.12.2022 il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettava la domanda con la seguente motivazione “
l'onere probatorio incombente sulla parte attrice ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto la mancanza dell'allegazione dei contratti impugnati impedisce al
Collegio di effettuare il giudizio di verifica della corrispondenza tra le clausole dello schema ABI censurato e quelle in concreto contenute nei contratti, di cui non viene nemmeno specificata la data della sottoscrizione. Inoltre, il difetto di allegazione dei contratti impugnati, quale presupposto logico – giuridico posto a fondamento del diritto azionato oggetto dell'accertamento giudiziale richiesto, rende del tutto inconferente la documentazione in atti prodotta da parte attrice in relazione alla standardizzazione contrattuale, con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Ne discende il rigetto delle domande attoree, in quanto non provate.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato il 6.2.2023, deducendo che l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda doveva essere posto a carico della
[...] in quanto la domanda oggetto del giudizio di riassunzione scaturiva Controparte_6
2 da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e l'opposto rivestiva la qualità di attore dal punto di vista sostanziale;
che avevano depositato copiosa documentazione e il provvedimento della Banca d'TA, e che tale documentazione era sufficiente a fornire la prova del carattere anticoncorrenziale delle clausole;
che la Controparte_6 era priva di legittimazione attiva;
che le clausole pertanto erano nulle;
che quanto ai saldi di conto corrente non erano dovuti interessi, in quanto nulli perché anatocistici;
che erano stati erroneamente addebitati costi e spese in conto corrente.
Concludevano chiedendo “riformare integralmente la sentenza n. 11258/2022, resa dal
Tribunale di Napoli in data 11.12.2022, pubblicata in data 19.12.2023 e notificata in data 04.01.2023 e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte in primo grado da controparte con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. In via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità e/ inefficacia del decreto ingiuntivo per le motivazioni della narrativa, da intendersi qui richiamate, e cioè difetto di legittimazione attiva della ricorrente, difetto di rappresentanza processuale e sostanziale della ricorrente, nullità della procura alle liti rilasciata, con ogni conseguenziale statuizione di legge.Ancora, nel merito dichiarare la nullità e/o illegittimità e/ inefficacia delle fidejussioni personali rilasciate dai Sigg.
e , e quindi dichiarare nullo e/o illegittimo e/o Parte_1 Parte_2 inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo emesso in via solidale anche nei loro confronti, con ogni conseguenziale statuizione di legge.Sempre nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo per cui è causa, nei confronti di tutti gli ingiunti, con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello deducendo, Controparte_6 inoltre, che la domanda rimessa al Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di impresa doveva intendersi limitata alla sola nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale, esulando dalla competenza del suddetto
Tribunale ogni altra questione attinente al merito.
All'udienza dell'11.3.2025 la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione concernente il difetto di rappresentanza della in quanto dalla documentazione agli atti Controparte_1
è emerso che con atto notarile del 20.7.2017 per notaio , la Persona_2 [...] ha conferito procura speciale alla e la procura ad Controparte_1 CP_3 litem in primo grado è stata conferita da Presidente del Consiglio Persona_3 di Amministrazione della con atto notarile del 23.11.2017 per notaio CP_3 rep.70941 raccolta 24383 al procuratore costituito( cfr. Persona_1 documentazione allegata dagli stessi attori in riassunzione nel giudizio di primo grado).
Tanto premesso, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non adempiuto, da parte degli attori, l'onere probatorio posto a loro carico, in quanto non avevano neanche allegato la data di sottoscrizione dei contratti di fideiussione omnibus, né prodotto la relativa documentazione.
In via preliminare va dato atto, al fine di delimitare il perimetro della cognizione dell'odierno giudizio, che con l'ordinanza di incompetenza del 18.5.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione in riassunzione nel fascicolo di primo grado), il Tribunale di Cosenza ha dichiarato “l'incompetenza del Tribunale adito rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 spiegata dagli opponenti in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese…” ed ha così disposto quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo “- sospende il giudizio di opposizione, riservando all'esito della riassunzione l'assegnazione del termine previsto per la mediazione obbligatoria”.
Pertanto, oggetto della cognizione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello è solo la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che con il provvedimento sanzionatorio n.
55 del 2.5.2005 la Banca d'TA ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2°, della l. 287/1990, delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui
4 vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a) della legge n. 287/1990”.
La natura dell'accertamento si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali, oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Inoltre l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del
2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c..
Gli attori avrebbero dovuto, al fine di fornire la prova della fondatezza della domanda, in primo luogo indicare specificamente le date di stipula dei contratti e poi depositare i contratti di fideiussione al fine di consentire la verifica della conformità delle clausole in essi contenute alle clausole del modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio da
5 parte della Banca d'TA n.55/2005 in quanto in violazione della normativa anticoncorrenziale.
Non risultano, invece, depositati i contratti e gli appellanti non hanno specificato la data di stipula delle fideiussioni.
Pertanto è precluso ogni accertamento in ordine alla validità o nullità delle clausole, in quanto non è possibile valutare se nel caso di specie l'accertamento della Banca d'TA possa avere valore di prova privilegiata o meno e se le clausole contrattuali corrispondano alle clausole del formulario ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca
d'TA.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti della parte costituita da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità in Euro
6000,00 (€ 1300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €1800,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in quanto non vi sono elementi per ritenere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 11258/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 19.12.2022:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro ed in parti Parte_1 Parte_2 uguali al pagamento in favore della delle spese del Controparte_6 secondo grado di giudizio che liquida in euro 6000,00 per compenso professionale ed euro 900,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
7
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA riunita in camera di consiglio nelle persone dei Magistrati:
Dr.ssa Caterina Molfino Presidente
Dr. Paolo Celentano Consigliere
Dr. ssa Caterina di Martino Consigliere relatore ha deliberato di pronunciare la presente
SENTENZA
nel processo civile d'appello avverso la sentenza n. 11258/2022 del Tribunale di Napoli-
Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 19.12.2022 iscritto al n.
568/2023 del ruolo generale degli affari contenziosi, pendente
TRA
, nato a [...] l'[...] (C.F. ) Parte_1 CodiceFiscale_1
e , nata a [...] il [...] (C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_2 rappresentati e difesi dall' Avv. Nicola Gaetano ( C.F. ) CodiceFiscale_3
APP ELLAN TI
E con sede legale in Viale Brenta 18/B, Milano (C.F. n. Controparte_1
), e per essa, quale mandataria, (nuova denominazione P.IVA_1 CP_2 assunta da ), con sede legale in Verona, Viale dell'Agricoltura n. 7 (C.F. CP_3
) in persona del dott. nato il [...] a P.IVA_2 Controparte_4
Salerno(CF: ) come da procura rilasciata per atto Notaio dott. C.F._4 di Velletri del 19/10/2022 (Rep. n. 77770, Racc. 29100) Persona_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Adriano D'Amico come da procura in atti.
APPELLATA
1 SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo n.960/2020 emesso dal
Tribunale di Cosenza il 30.8.2020, e contestavano, Parte_1 Parte_2 tra gli altri motivi, la nullità delle fideiussioni omnibus dagli stessi stipulate con CP_5 nell'interesse della poste a fondamento del decreto
[...] Parte_3 ingiuntivo opposto, in quanto le clausole in esse contenute erano conformi al modello
ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio della Banca d'TA n.55/2005 per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Il Tribunale di Cosenza dichiarava la propria incompetenza limitatamente alla domanda di nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale e con atto di citazione notificato in data 22.7.2021, e Parte_1 Parte_2 riassumevano il giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli Sezione Specializzata in materia di Impresa nei confronti della chiedendo “Dichiarare la nullità Controparte_6
e/o illegittimità e/o inefficacia delle fidejussioni personali e/o coobbligazioni rilasciate dai
Sigg. e con ogni conseguenziale statuizione di legge” Parte_1 Parte_2
, vinte le spese.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto della domanda. Controparte_6
Con sentenza n. 11258/2022 pubblicata il 19.12.2022 il Tribunale di Napoli, Sezione specializzata in materia di impresa, rigettava la domanda con la seguente motivazione “
l'onere probatorio incombente sulla parte attrice ex art. 2697, comma 1 c.c. non risulta soddisfatto, in quanto la mancanza dell'allegazione dei contratti impugnati impedisce al
Collegio di effettuare il giudizio di verifica della corrispondenza tra le clausole dello schema ABI censurato e quelle in concreto contenute nei contratti, di cui non viene nemmeno specificata la data della sottoscrizione. Inoltre, il difetto di allegazione dei contratti impugnati, quale presupposto logico – giuridico posto a fondamento del diritto azionato oggetto dell'accertamento giudiziale richiesto, rende del tutto inconferente la documentazione in atti prodotta da parte attrice in relazione alla standardizzazione contrattuale, con memoria ex art. 183, comma VI, n. 2 c.p.c. Ne discende il rigetto delle domande attoree, in quanto non provate.”
Avverso tale sentenza hanno proposto appello e , Parte_1 Parte_2 con atto di citazione notificato il 6.2.2023, deducendo che l'onere di fornire la prova dei fatti posti a fondamento della domanda doveva essere posto a carico della
[...] in quanto la domanda oggetto del giudizio di riassunzione scaturiva Controparte_6
2 da un giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, e l'opposto rivestiva la qualità di attore dal punto di vista sostanziale;
che avevano depositato copiosa documentazione e il provvedimento della Banca d'TA, e che tale documentazione era sufficiente a fornire la prova del carattere anticoncorrenziale delle clausole;
che la Controparte_6 era priva di legittimazione attiva;
che le clausole pertanto erano nulle;
che quanto ai saldi di conto corrente non erano dovuti interessi, in quanto nulli perché anatocistici;
che erano stati erroneamente addebitati costi e spese in conto corrente.
Concludevano chiedendo “riformare integralmente la sentenza n. 11258/2022, resa dal
Tribunale di Napoli in data 11.12.2022, pubblicata in data 19.12.2023 e notificata in data 04.01.2023 e per l'effetto rigettare tutte le domande proposte in primo grado da controparte con ogni conseguenziale statuizione di legge.
Con vittoria di spese e competenze di lite del doppio grado di giudizio da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore. In via preliminare dichiarare la nullità e/o illegittimità e/ inefficacia del decreto ingiuntivo per le motivazioni della narrativa, da intendersi qui richiamate, e cioè difetto di legittimazione attiva della ricorrente, difetto di rappresentanza processuale e sostanziale della ricorrente, nullità della procura alle liti rilasciata, con ogni conseguenziale statuizione di legge.Ancora, nel merito dichiarare la nullità e/o illegittimità e/ inefficacia delle fidejussioni personali rilasciate dai Sigg.
e , e quindi dichiarare nullo e/o illegittimo e/o Parte_1 Parte_2 inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo emesso in via solidale anche nei loro confronti, con ogni conseguenziale statuizione di legge.Sempre nel merito, dichiarare nullo e/o illegittimo e/o inefficace, e conseguentemente revocarlo, il decreto ingiuntivo per cui è causa, nei confronti di tutti gli ingiunti, con ogni conseguenziale statuizione di legge. In ogni caso con vittoria di spese e competenze legali da distrarsi”.
Si costituiva la che chiedeva il rigetto dell'appello deducendo, Controparte_6 inoltre, che la domanda rimessa al Tribunale di Napoli Sezione specializzata in materia di impresa doveva intendersi limitata alla sola nullità delle fideiussioni omnibus per violazione della normativa anticoncorrenziale, esulando dalla competenza del suddetto
Tribunale ogni altra questione attinente al merito.
All'udienza dell'11.3.2025 la causa era riservata in decisione, con concessione dei termini ordinari di cui all'art. 190 comma 1° c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato e va, pertanto, rigettato.
In primo luogo, deve ritenersi infondata l'eccezione concernente il difetto di rappresentanza della in quanto dalla documentazione agli atti Controparte_1
è emerso che con atto notarile del 20.7.2017 per notaio , la Persona_2 [...] ha conferito procura speciale alla e la procura ad Controparte_1 CP_3 litem in primo grado è stata conferita da Presidente del Consiglio Persona_3 di Amministrazione della con atto notarile del 23.11.2017 per notaio CP_3 rep.70941 raccolta 24383 al procuratore costituito( cfr. Persona_1 documentazione allegata dagli stessi attori in riassunzione nel giudizio di primo grado).
Tanto premesso, gli appellanti hanno dedotto l'erroneità della sentenza di primo grado, che aveva ritenuto non adempiuto, da parte degli attori, l'onere probatorio posto a loro carico, in quanto non avevano neanche allegato la data di sottoscrizione dei contratti di fideiussione omnibus, né prodotto la relativa documentazione.
In via preliminare va dato atto, al fine di delimitare il perimetro della cognizione dell'odierno giudizio, che con l'ordinanza di incompetenza del 18.5.2021 (cfr. allegato all'atto di citazione in riassunzione nel fascicolo di primo grado), il Tribunale di Cosenza ha dichiarato “l'incompetenza del Tribunale adito rispetto alla domanda riconvenzionale di nullità delle fideiussioni per violazione dell'art. 2, comma 2 lett. A), L. 287/90 spiegata dagli opponenti in favore del Tribunale di Napoli, sezione specializzata per le imprese…” ed ha così disposto quanto all'opposizione a decreto ingiuntivo “- sospende il giudizio di opposizione, riservando all'esito della riassunzione l'assegnazione del termine previsto per la mediazione obbligatoria”.
Pertanto, oggetto della cognizione del giudizio di primo grado e del presente giudizio di appello è solo la domanda di nullità delle fideiussioni per violazione della normativa anticoncorrenziale.
Tanto premesso, in punto di diritto si osserva che con il provvedimento sanzionatorio n.
55 del 2.5.2005 la Banca d'TA ha concluso l'istruttoria circa la conformità all'art. 2, comma 2°, della l. 287/1990, delle condizioni generali di contratto per le fideiussioni a garanzia delle “operazioni bancarie” affermando che “gli artt. 2, 6 e 8 dello schema contrattuale predisposto dall'ABI per la fideiussione a garanzia delle operazioni bancarie (fideiussione omnibus) contengono disposizioni che, nella misura in cui
4 vengano applicate in modo uniforme, sono in contrasto con l'articolo 2, comma 2, lettera
a) della legge n. 287/1990”.
La natura dell'accertamento si fonda sulla verifica dell'esistenza di un'intesa illecita “a monte”, da cui discende la nullità dei contratti “a valle”.
Le Sezioni Unite della Suprema Corte (cfr. Cassazione civile sez. un., 30/12/2021,
n.41994) hanno dipanato il contrasto giurisprudenziale sussistente sulla questione affermando che “i contratti di fideiussione a valle di intese dichiarate parzialmente nulle dall'Autorità Garante, in relazione alle sole clausole contrastanti con la L. n. 287 del
1990, art. 2, comma 2, lett. a) e art. 101 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
Europea, sono parzialmente nulli, ai sensi dell'art. 2, comma 3 della Legge succitata e dell'art. 1419 c.c., in relazione alle sole clausole che riproducano quelle dello schema unilaterale costituente l'intesa vietata, salvo che sia desumibile dal contratto, o sia altrimenti comprovata, una diversa volontà delle parti”.
Come già più volte osservato dalla giurisprudenza, ai sensi dell'art. 2697 c.c. grava su parte attrice l'onere di provare l'effettiva sussistenza di un accordo o di un'intesa anticoncorrenziale a cui abbia aderito la banca e, pertanto, la dimostrazione dell'uniformità nella predisposizione delle previsioni contrattuali, oggetto di censura da parte degli istituti di credito nel tempo e nel luogo della fideiussione contestata.
Il suddetto provvedimento n. 55/2005 può costituire prova privilegiata solo in relazione alla sussistenza del comportamento accertato o della posizione rivestita sul mercato e del suo eventuale abuso in relazione al periodo rispetto al quale l'indagine risulta essere stata svolta dall'autorità di vigilanza, la cui istruttoria ha - com'è noto – coperto un arco temporale compreso tra l'ottobre 2002 ed il maggio 2005.
Inoltre l'oggetto dell'accertamento dell'intesa anticoncorrenziale nel provvedimento del
2005 è costituito dalle condizioni generali della fideiussione c.d. omnibus, ossia di quella particolare garanzia personale di natura obbligatoria, in uso nei rapporti bancari, che per effetto della c.d. clausola estensiva impone al fideiussore il pagamento di tutti i debiti, presenti e futuri, che il debitore principale ha assunto entro un limite massimo predeterminato, ai sensi dell'art. 1938 c.c..
Gli attori avrebbero dovuto, al fine di fornire la prova della fondatezza della domanda, in primo luogo indicare specificamente le date di stipula dei contratti e poi depositare i contratti di fideiussione al fine di consentire la verifica della conformità delle clausole in essi contenute alle clausole del modello ABI oggetto di provvedimento sanzionatorio da
5 parte della Banca d'TA n.55/2005 in quanto in violazione della normativa anticoncorrenziale.
Non risultano, invece, depositati i contratti e gli appellanti non hanno specificato la data di stipula delle fideiussioni.
Pertanto è precluso ogni accertamento in ordine alla validità o nullità delle clausole, in quanto non è possibile valutare se nel caso di specie l'accertamento della Banca d'TA possa avere valore di prova privilegiata o meno e se le clausole contrattuali corrispondano alle clausole del formulario ABI oggetto del provvedimento sanzionatorio della Banca
d'TA.
Correttamente, pertanto, il Tribunale ha rigettato la domanda di nullità.
Alla luce delle osservazioni che precedono, l'appello va rigettato.
Al rigetto dell'appello consegue la condanna degli appellanti al pagamento delle spese del secondo grado di giudizio nei confronti della parte costituita da liquidarsi - in base ai parametri contenuti nella tabella 12 allegata al d.m. 55/2014 (come modificato dal d.m.
147/2022) per le controversie di valore indeterminabile di bassa complessità in Euro
6000,00 (€ 1300,00 per la fase di studio, € 900,00 per la fase introduttiva, €1800,00 per la fase istruttoria, € 2000,00 per la fase decisoria).
Non sussistono i presupposti di cui all'art. 96 c.p.c., in quanto non vi sono elementi per ritenere che gli appellanti abbiano agito in giudizio con mala fede o colpa grave.
Deve darsi atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, previsto dall'art. 13 comma 1 quater d.P.R. 115/2002, in considerazione dell'inammissibilità dell'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello avverso la sentenza n. 11258/2022 del Tribunale di Napoli- Sezione specializzata in materia di impresa, pubblicata il 19.12.2022:
1. Rigetta l'appello;
2. condanna e in solido tra loro ed in parti Parte_1 Parte_2 uguali al pagamento in favore della delle spese del Controparte_6 secondo grado di giudizio che liquida in euro 6000,00 per compenso professionale ed euro 900,00 per spese generali di rappresentanza e difesa;
6 3. dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli, il 9 luglio 2025
Il Cons. estensore La Presidente
Dr. ssa Caterina di Martino Dr.ssa Caterina Molfino
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