Versione
13 marzo 1979
13 marzo 1979
Art. 1.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 2.
I diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.
La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all' articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento.
Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.
Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.
Nulla e' innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.
La parte che per prima si costituisce in giudizio, che deposita in cancelleria il ricorso o il controricorso o che fa istanza per l'assegnazione o la vendita dei beni pignorati, e' tenuta al pagamento dell'imposta di bollo nella misura e con le modalita' stabilite dall'articolo 2.
I diritti di cancelleria, i diritti, le indennita' di trasferta e le spese postali per la notificazione dei biglietti di cancelleria e degli altri atti del procedimento eseguita su richiesta del cancelliere, nonche' il diritto di chiamata di causa sono corrisposti nella misura stabilita nella annessa tabella (allegato 1), mediante l'applicazione di apposite marche disegnate, stampate e distribuite a cura del Ministero delle finanze, ovvero mediante versamento dei relativi importi su conto corrente postale intestato all'ufficio del registro di Roma.
La parte applica, sulla nota di iscrizione a ruolo di cui all' articolo 165 del codice di procedura civile o, in mancanza, su un foglio di carta contenente l'indicazione degli estremi della causa, le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali.
Il cancelliere provvede ad annullare le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mediante timbro a inchiostro indelebile con datario e numerazione progressiva annuale, annotandone gli estremi nel ruolo generale nel quale e' iscritto il procedimento.
Il foglio, nel quale sono applicate le marche o le ricevute di cui al comma terzo, deve essere allegato a cura del cancelliere nel fascicolo di ufficio.
Il cancelliere rifiuta di ricevere gli atti, se le marche o le ricevute dei versamenti sui conti correnti postali mancano o sono d'importo inferiore a quello stabilito.
Nulla e' innovato per i procedimenti davanti al giudice conciliatore.
Commentari • 6
- 1. Risoluzione del 19/07/1991 n. 390583 - Min. Finanze - Tasse e Imposte Indirette sugli AffariMin. Finanze · 19 luglio 1991 · 4.0891633
Con la nota che si riscontra, codesto Dicastero ha chiesto di conoscere se il deposito forfettario per imposta di bollo e diritti di cancelleria effettuato ai sensi dell\'art. 1 della legge 7 febbraio 1979, n. 59 in un procedimento per espropriazione immobiliare debba essere ripetuto dai creditori intervenuti quando il creditore pignorante rinuncia all\'azione.
Leggi di più…
Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/03/2023, n. 11343Provvedimento: […] Nello specifico, poi, il d.P.R. n. 115 del 2002, contenente il testo unico delle spese di giustizia, benché abbia recepito e riordinato anche norme precedentemente contenute in atti di natura regolamentare, è stato emanato in attuazione di una legge formale di delega (la n. 50 dell'8 marzo 1999: art. 1, alleg. 1, n. 10) e, in particolare, le disposizioni previgenti e confluite nel citato art, 30 erano contenute in leggi formali od atti aventi forza di legge (art. 1, legge n. 59 del 1979; art. 134, comma 7, R.D. n. 1368 del 1941, contenente le disposizioni di attuazione del codice di procedura civile). […]Leggi di più...
- elemento psicologico del reato·
- art. 192 cod. proc. pen.·
- violazione di legge penale·
- violazione di legge processuale·
- giurisdizione di legittimità·
- peculato·
- prova del reato·
- art. 323 cod. pen.·
- art. 314 cod. pen.·
- abuso d'ufficio