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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XIII, sentenza 07/01/2026, n. 90 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 90 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 90/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4982/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 12870770158
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- Società_1 n. SOSPENSIONE RIMBORSO IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3886/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2023 la Società Ricorrente_1 Spa ha impugnato il provvedimento di sospensione del rimborso del credito IVA maturato per l'annualità 2018 da Società_3 Spa e ceduto a Ricorrente_1 Spa con scrittura privata autenticata del 10.1.2020, a rogito Notaio notificato dall'Agenzia delle Entrate al solo cedente in data 15.11.2022, deducendo che all'epoca della cessione (in prossimità, segnatamente il 24.10.2019) “non risultava ascrivibile al cedente alcuna pendenza tributaria”; ne derivava l'inopponibilità dei crediti sorti successivamente alla sottoscrizione e alla notifica dell'atto di cessione del credito IVA. Concludeva per fare dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rimborso
IVA.
L'Agenzia delle Entrate Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate comunicava che la cessione di un credito non era opponibile era impugnabile dal contribuente;
b) che in tema di IVA gli artt. 43-bis del D.P.R. n- 602 del 1973 e 1 del D.M. n. 384 del 1997 non erano applicabili all'IVA ma si applica l'art. 1248, comma 2° c.c. che impediva la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti fossero sorti successivamente al credito azionato (Cass. n.21375 del 6.10.2020), quindi il presupposto dei crediti tributari si determina ex lege, e non per effetto del successivo ed eventuale atto di accertamento (Cass. n. 4779 del 1987); c) che nella specie, il cedente era debitore dell'Erario per vari titoli;
che nel caso i crediti di imposta maturati in precedenza (credito per ricerca e sviluppo, era stato indicato in compensazione illegittimamente;
d) che, in buona sostanza, i crediti erariali derivavano dal mancato riconoscimento di crediti di imposta maturati negli anni precedenti – rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società bancaria chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che i primi giudici hanno giustamente osservato che i crediti erariali opposti dall'Amministrazione fiscale non nascono a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, come dedotto dal contribuente, ma derivano dal mancato riconoscimento dei crediti di imposta maturati negli anni precedenti.
Pertanto, l'Amministrazione legittimamente si è opposta all'accoglimento della domanda di rimborso IVA.
D'altra parte, tra i crediti erariali precedenti all'annualità 2018, cui si riferisce la domanda di rimborso IVA in questione (credito oggetto di cessione) a Ricorrente_1 con scrittura 10.1.2020 Notaio Nominativo_1, notificato all'Agenzia delle Entrate in data 15.11.2022), - era compreso anche il credito derivante dal mancato riconoscimento del credito per ricerca e sviluppo indicato in compensazione illegittimamente per l'anno 2019.
In buona sostanza, è risultata evidente l'infondatezza dell'assunto del contribuente circa l'assenza di pendenze tributarie a suo carico al momento della cessione, ostative del rimborso laddove in realtà
l'Amministrazione ha provato la loro esistenza in epoca anteriore alla cessione in questione.
Le spese vanno compensate per la evidente complessità della vicenda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto in quanto la sentenza impugnata ha giustamente escluso la illegittimità del provvedimento di sospensione che, quindi, va considerato valido ed efficace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello, e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott.
OM RU La presidente Dott.ssa Giuliana Passero
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 13, riunita in udienza il 10/12/2025 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
PASSERO GIULIANA, Presidente
TI ROMEO, Relatore
NOVELLI PAOLO, Giudice
in data 10/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 4982/2024 depositato il 28/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 Spa - 12870770158
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Difensore_3 - CF_Difensore_3
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo, 36 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 3363/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez. 40
e pubblicata il 11/03/2024
Atti impositivi:
- Società_1 n. SOSPENSIONE RIMBORSO IVA-ALTRO 2018 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3886/2025 depositato il
15/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 13.2.2023 la Società Ricorrente_1 Spa ha impugnato il provvedimento di sospensione del rimborso del credito IVA maturato per l'annualità 2018 da Società_3 Spa e ceduto a Ricorrente_1 Spa con scrittura privata autenticata del 10.1.2020, a rogito Notaio notificato dall'Agenzia delle Entrate al solo cedente in data 15.11.2022, deducendo che all'epoca della cessione (in prossimità, segnatamente il 24.10.2019) “non risultava ascrivibile al cedente alcuna pendenza tributaria”; ne derivava l'inopponibilità dei crediti sorti successivamente alla sottoscrizione e alla notifica dell'atto di cessione del credito IVA. Concludeva per fare dichiarare l'illegittimità del provvedimento di sospensione del rimborso
IVA.
L'Agenzia delle Entrate Si costituiva in giudizio chiedendo il rigetto del ricorso.
La C.G.T. di primo grado di Roma – dopo avere osservato: a) che l'atto con cui l'Agenzia delle Entrate comunicava che la cessione di un credito non era opponibile era impugnabile dal contribuente;
b) che in tema di IVA gli artt. 43-bis del D.P.R. n- 602 del 1973 e 1 del D.M. n. 384 del 1997 non erano applicabili all'IVA ma si applica l'art. 1248, comma 2° c.c. che impediva la compensazione soltanto nel caso in cui i crediti opposti fossero sorti successivamente al credito azionato (Cass. n.21375 del 6.10.2020), quindi il presupposto dei crediti tributari si determina ex lege, e non per effetto del successivo ed eventuale atto di accertamento (Cass. n. 4779 del 1987); c) che nella specie, il cedente era debitore dell'Erario per vari titoli;
che nel caso i crediti di imposta maturati in precedenza (credito per ricerca e sviluppo, era stato indicato in compensazione illegittimamente;
d) che, in buona sostanza, i crediti erariali derivavano dal mancato riconoscimento di crediti di imposta maturati negli anni precedenti – rigettava il ricorso.
Avverso tale decisione ha proposto appello la Società bancaria chiedendone la riforma.
Controdeduceva l'Agenzia delle Entrate chiedendo la conferma del proprio operato.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello non è fondato.
L'impugnata sentenza non merita le censure formulate dal contribuente.
Invero, il Collegio rileva che i primi giudici hanno giustamente osservato che i crediti erariali opposti dall'Amministrazione fiscale non nascono a seguito della presentazione della dichiarazione dei redditi, come dedotto dal contribuente, ma derivano dal mancato riconoscimento dei crediti di imposta maturati negli anni precedenti.
Pertanto, l'Amministrazione legittimamente si è opposta all'accoglimento della domanda di rimborso IVA.
D'altra parte, tra i crediti erariali precedenti all'annualità 2018, cui si riferisce la domanda di rimborso IVA in questione (credito oggetto di cessione) a Ricorrente_1 con scrittura 10.1.2020 Notaio Nominativo_1, notificato all'Agenzia delle Entrate in data 15.11.2022), - era compreso anche il credito derivante dal mancato riconoscimento del credito per ricerca e sviluppo indicato in compensazione illegittimamente per l'anno 2019.
In buona sostanza, è risultata evidente l'infondatezza dell'assunto del contribuente circa l'assenza di pendenze tributarie a suo carico al momento della cessione, ostative del rimborso laddove in realtà
l'Amministrazione ha provato la loro esistenza in epoca anteriore alla cessione in questione.
Le spese vanno compensate per la evidente complessità della vicenda.
Alla luce delle considerazioni che precedono, assorbito in esse ogni altro motivo, l'appello deve essere respinto in quanto la sentenza impugnata ha giustamente escluso la illegittimità del provvedimento di sospensione che, quindi, va considerato valido ed efficace.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 13, rigetta l'appello, e conferma la sentenza di primo grado. Spese compensate. Così deciso in Roma, 10 dicembre 2025 Il Giudice Dott.
OM RU La presidente Dott.ssa Giuliana Passero