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Sentenza 14 maggio 2025
Sentenza 14 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Arezzo, sentenza 14/05/2025, n. 273 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Arezzo |
| Numero : | 273 |
| Data del deposito : | 14 maggio 2025 |
Testo completo
n. 286/2025 r.g.
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 286/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – rilevata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte resistente provveduto allo sgravio dell'atto ablatorio per cui il ricorrente agisce in data 23.3.2025. Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce del rilievo soltanto processuale della presente decisione, atteso anche che parte ricorrente sta in giudizio personalmente.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. COMPENSA integralmente le spese le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/05/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
2
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE DI AREZZO in composizione monocratica, in persona del giudice del lavoro, dott. Giorgio
Rispoli, all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 286/2025 r.g. promossa da
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Parte_1 C.F._1 giusta procura in calce all'atto di citazione elettivamente Parte_1 domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. Parte_1
RICORRENTE nei confronti di
Controparte_1
RESISTENTE CONTUMACE
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da rispettivi scritti difensivi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO (art. 132 comma II n. 4 c.p.c. e art. 118 disp. att. c.p.c., come novellati dalla l. 69/09 del 18.6.2009)
Non si costituisce la parte resistente.
Il giudice – rilevata la ritualità della notifica – ne dichiara la contumacia.
Deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, avendo parte resistente provveduto allo sgravio dell'atto ablatorio per cui il ricorrente agisce in data 23.3.2025. Le spese di lite possono essere integralmente compensate alla luce del rilievo soltanto processuale della presente decisione, atteso anche che parte ricorrente sta in giudizio personalmente.
P.Q.M.
L'intestato Tribunale, definitivamente decidendo in ordine alla controversia in epigrafe:
1. ACCERTA e DICHIARA la cessazione della materia del contendere;
2. COMPENSA integralmente le spese le spese di lite fra le parti.
Sentenza resa all'esito della trattazione scritta del presente giudizio, a seguito della lettura delle note scritte autorizzate.
Arezzo, 14/05/2025
Il giudice Giorgio Rispoli
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