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Sentenza 6 dicembre 2025
Sentenza 6 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 06/12/2025, n. 1116 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 1116 |
| Data del deposito : | 6 dicembre 2025 |
Testo completo
Proc. n. 286/2021 RG
R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 286/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del 3/6.10.2025 emesso in esito all'udienza del 2.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, quale di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Riace Parte_1
(RC) C.da Arzile s.n.c., , difeso per procura in calce all'atto di appello P.IVA_1 dall'Avv. Alfredo Arcorace con studio in Monasterace, Via Nazionale s.n.c.
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Controparte_1
TT del Tronto (AP) via Stampelli 18, , difeso dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Spadaro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Locri, Via Riposo 89;
Appellata
Oggetto: altri istituti e leggi speciali – appello avverso la sentenza n. 308/2021, emessa e pubblicata il 14/04/2021 dal Tribunale di Locri.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado la società proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 294/2013 (1731/2013 RG) emesso dal Tribunale di Locri dell'11.12.2013 e notificato il 15.01.2014, con cui si ingiungeva, in favore della Parte_2
, il pagamento della somma di € 11.681,00 oltre accessori di legge in forza della
[...] fattura n. 3/2012 prodotta dal ricorrente.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava di avere già pagato il debito nei confronti della per le prestazioni da essa fornite nella misura di € 6.000,00, somma Parte_3
1 regolarmente accettata dalla e che nessun altro lavoro o fornitura di materiale Parte_2 doveva essere pagato alla ditta atteso che la fornitura di pietrame ed i lavori di scavo e reinterro necessari per la realizzazione dei gabbioni dei lavori appaltati dal Comune di Riace erano stati, in realtà, effettuati anche dalla ditta Centostrade e non solo dalla ditta Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del credito vantato dal e, per l'effetto, pronunziata la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di Pt_2 parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado si costituiva in giudizio la Parte_2
contestando il contenuto della opposizione, in quanto infondata e deducendo che, in
[...] esecuzione dell'accordo con la essa ditta - in relazione all'appalto oggetto Controparte_1 di causa - aveva fornito 120 mc. di pietrame, pari a nove viaggi effettuati con l'autocarro di sua proprietà, ed aveva effettuato 144 ore di lavoro con il proprio escavatore.
Per questi motivi
concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, nel corso della fase istruttoria venivano ammesse ed espletate prove per testi e rigettata la richiesta di ctu avanzata dalla opposta. Pt_2
Il giudizio veniva deciso con la sentenza n. 308/2021 con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Pt_2 al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
Con atto di citazione in appello depositato il 26.05.2021 impugnava la Parte_4 sentenza n. 308/2021 del Tribunale di Locri lamentando con i primi due motivi di appello l'errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti e delle risultanze istruttorie.
Precisava, al riguardo, che il giudice aveva valorizzato le sole dichiarazioni dei testi di parte opponente omettendo di valutare le dichiarazioni dei quattro testi di parte opposta.
Lamentava poi che, quanto al contratto di subappalto, il giudice di primo grado aveva interpretato erroneamente tale documento ritenendo che lo stesso prevedesse l'obbligo del subappaltatore di farsi carico anche delle spese per la fornitura del materiale di riempimento dei gabbioni e dei mezzi meccanici per lo scavo necessario per la realizzazione dei Pt_5 circostanza non risultante dal contenuto del contratto prodotto in atti. Lamentava ancora che il Tribunale aveva compiuto un grave errore di travisamento dei fatti ritenendo che i dipendenti della ditta avessero confermato quanto dichiarato dai testi della società Pt_2 opponente con riferimento alla circostanza cha la ditta subappaltatrice dovesse per contratto occuparsi dei rapporti con i fornitori per ottenere il materiale per la realizzazione delle opere, tenuto conto che i dipendenti della ditta non erano mai stati sentiti durante il giudizio di Pt_2 primo grado, essendo stati escussi, invece, i dipendenti della ditta subappaltatrice.
Evidenziava che il contratto di subappalto non menzionava la fornitura di pietrame per il riempimento di gabbioni né i lavori di scavo e rinterro, che se posti a carico del subappaltatore avrebbero dovuto essere previsti nell'atto negoziale. Precisava che, Pt_6 invece, il contratto riguardava esclusivamente l'esecuzione di opere strutturali in
2 conglomerato cementizio armato il cui valore copriva quasi per intero l'importo del contratto di subappalto fissato in € 21.000,00 e che dunque detta cifra non poteva ritenersi sufficiente a comprendere anche l'acquisto del materiale occorrente per il riempimento ed il lavoro di scavo con mezzi meccanici. Con un terzo motivo di appello l'appellante lamentava l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi indicati dalla ditta, i quali avevano riferito che il Pt_2 aveva fornito pietrame e mezzi meccanici anche nel corso del subappalto, circostanza che poteva ritenersi provata anche sulla scorta dei documenti contabili prodotti e ignorata dal giudice di prime cure. Aggiungeva, poi, che la ditta , contrariamente a quanto Pt_6 affermato in sentenza, aveva effettuato lavori esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre del 2012 mentre la aveva completato i lavori alla fine del mese di gennaio Controparte_1
2013. Con un quarto e ultimo motivo di appello censurava il rigetto della richiesta di CTU tecnica contabile avanzata in primo grado, affermando che una consulenza avrebbe consentito di quantificare le effettive ore di lavoro occorse per realizzare i gabbioni oggetto del contratto di appalto e i metri cubi di pietrame necessari per il riempimento dei gabbioni, nonché la corrispondenza della somma richiesta a quanto risultante dalla contabilità dei lavori, distinguendo quelli effettuati da da quelli realizzati dalla Parte_2 [...]
. Per tali ragioni rinnovava la richiesta di ammissione di CTU tecnica contabile CP_2 per come richiesta in primo grado. Ciò premesso, concludeva per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2021 si costituiva la CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c. e nel merito concludendo per il rigetto del gravame, tenuto conto della insufficienza della fattura depositata quale fonte di prova e della corretta valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale.
Con ordinanza del 26.06.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni riservando al merito eventuali determinazioni sulle richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 03.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. in misura abbreviata di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve dichiararsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D.
Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello
3 deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare a delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.27199 del 16 novembre 2017 (alla quale è seguita in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del
13.12.2022), che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o chen debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione della circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettava alla , Parte_2 originaria ricorrente in monitorio, fornire la prova della esistenza del credito nei confronti della opponente non potendosi ritenere sufficiente la produzione della sola Controparte_1 fattura effettuata dalla odierna appellante in sede monitoria.
E' principio consolidato, infatti, che le fatture non costituiscono prova nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. II, 04/10/2024, n. 26048: “La fattura è un titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”).
4 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, come nel caso di specie, le fatture in atti di per sé non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro I.V.A., in quanto esso svolge “solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”, ma non ha “alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito” oggetto di registrazione (cfr. Cass., sez. II, 3 marzo 1994, n. 2108; Cass., sez. III, 03/03/2009, n. 5071;
Cass., sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass., sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
La ditta a fronte della contestazione da parte della - la quale ha Pt_2 Controparte_1 affermato di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione effettuando il pagamento di
€ 6.000,00 non residuando alcuna altra somma a suo carico in favore della - non Parte_2 ha dimostrato la esistenza di un proprio credito residuo a carico di detta società.
Invero, a parte la considerazione che non ha prodotto alcuna documentazione relativa Pt_2 alla fornitura dei materiali (come, al contrario, ha fatto la società Centostrade, come emerge dalla documentazione in atti) deve evidenziarsi che dalle prove raccolte è emerso che la Pt_2 ha effettivamente – come dalla stessa sostenuto – eseguito fornitura di pietrame e
[...] prestato il proprio escavatore nel periodo di vigenza del contratto di subappalto intercorso fra la ditta appaltatrice e la . Controparte_1 Parte_7
La ha sempre sostenuto di avere pagato tutte le attività svolte dalla Controparte_1 Pt_2
relative al periodo in cui l'appalto era gestito direttamente dalla società.
[...]
Dalle testimonianze acquisite è emerso che il aveva, in effetti, fornito materiale e Pt_2
l'escavatore anche nel periodo del subappalto alla . Parte_7
Invero, come sostenuto dall'appellante, il teste (titolare della ditta subappaltatrice che Pt_6 ha lavorato sul cantiere nei mesi di settembre ed ottobre) ha affermato che “in detto periodo”
(ovvero il periodo della vigenza del contratto di subappalto) la aveva effettuato Parte_2
“alcuni viaggi di pietrame”, circa “8 viaggi” anche se “la maggior parte del pietrame” lo aveva portato direttamente la società odierna appellata.
Detto teste ha poi affermato che l'escavatore che era presente sul cantiere dal mese di settembre (quindi nel corso del contratto di subappalto) era quello della e che, pur Parte_2 non essendo in grado di quantificare le ore in cui detto mezzo era stato effettivamente utilizzato, poteva però confermare che “l'escavatore era stato sul cantiere per 18-20 giorni”.
La circostanza che l'escavatore presente sul cantiere nel mese di ottobre fosse della Pt_2
è stata confermata anche dal teste , il quale, ha altresì confermato che in detto
[...] Tes_1 periodo il pietrame era in parte fornito dalla ed, in parte dalla ditta . Parte_2 Pt_6
Ancora, che il abbia svolto attività anche nel periodo del subappalto è stato confermato Pt_2 anche dal teste (operaio alle dipendenze della ) il quale ha affermato Tes_2 Parte_7
5 che nel mese di ottobre, per circa due mesi, il aveva provveduto a riempire i gabbioni di Pt_2 pietrame recandosi ogni giorno sul cantiere. Detto teste ha anche affermato che il con il Pt_2 proprio escavatore, aveva provveduto anche a tracciare il percorso necessario per realizzare le gabbionate.
Che l'escavatore presente sul cantiere nel mese di ottobre fosse quello del è stato Pt_2 confermato anche dal teste (anch'esso operaio della ditta subappaltatrice) il quale Tes_3 ha affermato che in detto periodo, inoltre, parte del pietrame era stato fornito dal ed, a Pt_2 partire da un certo momento in poi, direttamente dal (circostanza questa in realtà Pt_6 smentita dal stesso che ha affermato – come sopra ricordato - gli era stato fornito Pt_6 direttamente dalla . Controparte_1
Tali dichiarazioni contrastano, invero, con quanto affermato dai testi di parte opponente: invero, il Direttore dei lavori ha affermato che l'escavatore, nel periodo del subappalto, era stato fornito dalla ditta Centostrade;
che il aveva effettuato dei viaggi per portare del Pt_2 pietrame solo quando era stato necessario, mentre di regola lo stesso materiale era fornito dalla società Centostrade e che ciò era avvenuto solo fino al momento in cui era iniziato il subappalto, epoca a partire dalla quale la fornitura del materiale era avvenuta direttamente tramite la ditta subapaltatrice che, a detta di tale teste, “avrebbe dovuto portare il Pt_6 lavoro finito”.
Alla luce di tali testimonianze può ritenersi provato che il abbia svolto attività con Pt_2
l'escavatore e fornito materiale anche nel periodo del subappalto.
Tuttavia, come affermato anche dal giudice di primo grado seppur con diversa motivazione, ciò non consente di affermare che sussista un credito del nei confronti della Pt_2 Parte_8 per la attività e fornitura svolte in questo periodo.
[...]
Invero, seppur oggetto del contratto di appalto, come risulta dall'art. 2 è “l'esecuzione dei lavori di getto conglomerato cementizio, realizzazione gabbionate”, deve evidenziarsi che nel medesimo articolo è previsto che “si intende compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate”.
Deve aggiungersi poi che nel contratto si dà atto che non sarà ammessa alcuna revisione prezzi “in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, della manodopera, dei materiali e delle lavorazioni” ed, ancora che la subappaltatrice non potrà stipulare “contratti con imprese fornitrici nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura”.
In ultimo, deve rilevarsi che nel documento “Relazione sul conto finale” risulta che la aveva effettuato nolo a freddo di mezzi, tanto che la aveva ceduto in Pt_6 Controparte_1 suo favore un credito di analogo importo.
Alla luce di tali elementi (ovvero, il riferimento alle ”somministrazioni” contenute nell'art. 2 del contratto, alla clausola relativa alla revisione prezzi ed alla clausola relativa alla
6 impossibilità di acquistare materiali con patto di riservato dominio, nonché da ultimo, dalla prova che la ha effettivamente provveduto al nolo dei mezzi) può affermarsi che gli Pt_6 oneri sia per le forniture che per i mezzi, nel periodo del subappalato, non gravassero sulla appaltatrice, bensì sulla subappaltatrice.
Pertanto, essendo non contestato che la aveva corrisposto al le somme Controparte_1 Pt_2 relative alle forniture e attività svolte dalla ditta nel periodo della esecuzione diretta dell'appalto, deve ritenersi che – per quanto riguarda le ulteriori attività svolte dalla nel Pt_2 periodo del subappalto – non possa ritenersi sussistente alcun obbligo in capo alla
[...]
CP_1
Ciò rende superflua la consulenza richiesta da parte appellante.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata e tenuto conto del valore della causa (pari ad € 11.680,00, oggetto dell'originario decreto ingiuntivo), le stesse – da liquidarsi nella misura minima, stante la non particolare complessità del giudizio – possono essere determinate nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte appellata che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella causa proposta da Parte_4
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_4 appellata che liquida in € 2906,00 oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 3.12.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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R E P U B B L I C A I T A L I A N A I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Corte D'Appello di Reggio di Calabria Sezione Civile La Corte di Appello di Reggio Calabria, Sezione Civile, composta dai Sigg.ri Magistrati:
1) dott. Patrizia Morabito Presidente,
2) dott. Viviana Cusolito Consigliera rel.,
3) dott. Ivana Acacia Consigliera, ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 286/2021 R.G., posta in decisione con provvedimento del 3/6.10.2025 emesso in esito all'udienza del 2.10.2025, sostituita ex art. 127 ter cpc, e promossa da
, quale di titolare dell'omonima ditta individuale con sede a Riace Parte_1
(RC) C.da Arzile s.n.c., , difeso per procura in calce all'atto di appello P.IVA_1 dall'Avv. Alfredo Arcorace con studio in Monasterace, Via Nazionale s.n.c.
Appellante contro in persona del legale rappresentante pro-tempore, con sede in San Controparte_1
TT del Tronto (AP) via Stampelli 18, , difeso dall'Avv. Giuseppe P.IVA_2
Spadaro, elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo, in Locri, Via Riposo 89;
Appellata
Oggetto: altri istituti e leggi speciali – appello avverso la sentenza n. 308/2021, emessa e pubblicata il 14/04/2021 dal Tribunale di Locri.
FATTO E DIRITTO
Con atto di citazione in primo grado la società proponeva opposizione al Controparte_1 decreto ingiuntivo n. 294/2013 (1731/2013 RG) emesso dal Tribunale di Locri dell'11.12.2013 e notificato il 15.01.2014, con cui si ingiungeva, in favore della Parte_2
, il pagamento della somma di € 11.681,00 oltre accessori di legge in forza della
[...] fattura n. 3/2012 prodotta dal ricorrente.
A sostegno dell'opposizione parte opponente lamentava di avere già pagato il debito nei confronti della per le prestazioni da essa fornite nella misura di € 6.000,00, somma Parte_3
1 regolarmente accettata dalla e che nessun altro lavoro o fornitura di materiale Parte_2 doveva essere pagato alla ditta atteso che la fornitura di pietrame ed i lavori di scavo e reinterro necessari per la realizzazione dei gabbioni dei lavori appaltati dal Comune di Riace erano stati, in realtà, effettuati anche dalla ditta Centostrade e non solo dalla ditta Pt_2
Concludeva, pertanto, chiedendo che fosse accertata e dichiarata l'insussistenza del credito vantato dal e, per l'effetto, pronunziata la revoca del decreto ingiuntivo e la condanna di Pt_2 parte opposta al pagamento delle spese di lite.
Con comparsa di costituzione e risposta in primo grado si costituiva in giudizio la Parte_2
contestando il contenuto della opposizione, in quanto infondata e deducendo che, in
[...] esecuzione dell'accordo con la essa ditta - in relazione all'appalto oggetto Controparte_1 di causa - aveva fornito 120 mc. di pietrame, pari a nove viaggi effettuati con l'autocarro di sua proprietà, ed aveva effettuato 144 ore di lavoro con il proprio escavatore.
Per questi motivi
concludeva chiedendo il rigetto della opposizione e la concessione della provvisoria esecutorietà al decreto ingiuntivo opposto, con vittoria di spese e compensi.
Rigettata la istanza di concessione della provvisoria esecutorietà, nel corso della fase istruttoria venivano ammesse ed espletate prove per testi e rigettata la richiesta di ctu avanzata dalla opposta. Pt_2
Il giudizio veniva deciso con la sentenza n. 308/2021 con la quale il Tribunale, in accoglimento dell'opposizione, revocava il decreto ingiuntivo opposto e condannava il Pt_2 al pagamento delle spese processuali in favore della Controparte_1
Con atto di citazione in appello depositato il 26.05.2021 impugnava la Parte_4 sentenza n. 308/2021 del Tribunale di Locri lamentando con i primi due motivi di appello l'errata valutazione, da parte del giudice di primo grado, dei fatti e delle risultanze istruttorie.
Precisava, al riguardo, che il giudice aveva valorizzato le sole dichiarazioni dei testi di parte opponente omettendo di valutare le dichiarazioni dei quattro testi di parte opposta.
Lamentava poi che, quanto al contratto di subappalto, il giudice di primo grado aveva interpretato erroneamente tale documento ritenendo che lo stesso prevedesse l'obbligo del subappaltatore di farsi carico anche delle spese per la fornitura del materiale di riempimento dei gabbioni e dei mezzi meccanici per lo scavo necessario per la realizzazione dei Pt_5 circostanza non risultante dal contenuto del contratto prodotto in atti. Lamentava ancora che il Tribunale aveva compiuto un grave errore di travisamento dei fatti ritenendo che i dipendenti della ditta avessero confermato quanto dichiarato dai testi della società Pt_2 opponente con riferimento alla circostanza cha la ditta subappaltatrice dovesse per contratto occuparsi dei rapporti con i fornitori per ottenere il materiale per la realizzazione delle opere, tenuto conto che i dipendenti della ditta non erano mai stati sentiti durante il giudizio di Pt_2 primo grado, essendo stati escussi, invece, i dipendenti della ditta subappaltatrice.
Evidenziava che il contratto di subappalto non menzionava la fornitura di pietrame per il riempimento di gabbioni né i lavori di scavo e rinterro, che se posti a carico del subappaltatore avrebbero dovuto essere previsti nell'atto negoziale. Precisava che, Pt_6 invece, il contratto riguardava esclusivamente l'esecuzione di opere strutturali in
2 conglomerato cementizio armato il cui valore copriva quasi per intero l'importo del contratto di subappalto fissato in € 21.000,00 e che dunque detta cifra non poteva ritenersi sufficiente a comprendere anche l'acquisto del materiale occorrente per il riempimento ed il lavoro di scavo con mezzi meccanici. Con un terzo motivo di appello l'appellante lamentava l'omessa valutazione delle dichiarazioni dei testi indicati dalla ditta, i quali avevano riferito che il Pt_2 aveva fornito pietrame e mezzi meccanici anche nel corso del subappalto, circostanza che poteva ritenersi provata anche sulla scorta dei documenti contabili prodotti e ignorata dal giudice di prime cure. Aggiungeva, poi, che la ditta , contrariamente a quanto Pt_6 affermato in sentenza, aveva effettuato lavori esclusivamente nei mesi di settembre e ottobre del 2012 mentre la aveva completato i lavori alla fine del mese di gennaio Controparte_1
2013. Con un quarto e ultimo motivo di appello censurava il rigetto della richiesta di CTU tecnica contabile avanzata in primo grado, affermando che una consulenza avrebbe consentito di quantificare le effettive ore di lavoro occorse per realizzare i gabbioni oggetto del contratto di appalto e i metri cubi di pietrame necessari per il riempimento dei gabbioni, nonché la corrispondenza della somma richiesta a quanto risultante dalla contabilità dei lavori, distinguendo quelli effettuati da da quelli realizzati dalla Parte_2 [...]
. Per tali ragioni rinnovava la richiesta di ammissione di CTU tecnica contabile CP_2 per come richiesta in primo grado. Ciò premesso, concludeva per la sospensione della provvisoria esecuzione della sentenza impugnata, per l'integrale riforma della stessa e la conseguente revoca del decreto. Con vittoria di spese e competenze del giudizio.
Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.10.2021 si costituiva la CP_1 eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342
[...]
c.p.c. e nel merito concludendo per il rigetto del gravame, tenuto conto della insufficienza della fattura depositata quale fonte di prova e della corretta valutazione delle risultanze istruttorie effettuata dal Tribunale.
Con ordinanza del 26.06.2024 la Corte rigettava l'istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva della sentenza di primo grado.
Con ordinanza del 21.03.2025 la causa veniva rinviata per la precisazione delle conclusioni riservando al merito eventuali determinazioni sulle richieste istruttorie avanzate.
Con ordinanza del 03.10.2025 la causa veniva assegnata a sentenza con concessione alle parti di termini ex art. 190 c.p.c. in misura abbreviata di venti giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
Tutto ciò premesso, preliminarmente deve dichiararsi la infondatezza della eccezione di inammissibilità dell'appello per violazione dell'art. 342 c.p.c. avanzata dall'appellata in sede di costituzione.
La fattispecie in esame va inquadrata nella casistica antecedente alla riforma disposta dal D.
Lgs. n. 149/2022, con la quale è stato modificato l'art. 342 c.p.c. nella formulazione attualmente in vigore.
Il precedente testo dell'art. 342 c.p.c. (così come modificato dal D.L. n.83 del 2012), applicabile ratione temporis al caso di specie, disponeva che “la motivazione dell'appello
3 deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare a delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
Hanno affermato le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con sentenza la n.27199 del 16 novembre 2017 (alla quale è seguita in senso conforme anche Ord. SS.UU. n. 36481 del
13.12.2022), che “Gli artt. 342 e 434 cod. proc. civ., nel testo formulato dal decreto-legge 22 giugno 2012, n.83, convertito, con modificazioni, nella legge 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o chen debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.”
Sulla scorta di tale principio, non vi è la necessità di redazione di un progetto alternativo di sentenza, o di una trascrizione integrale o parziale della sentenza impugnata.
Ciò che rileva, piuttosto, è la chiara ed inequivoca indicazioni delle censure mosse alla pronuncia appellata, sia in punto di ricostruzione del fatto che di valutazione giuridica, con precisazione degli argomenti che si intendono contrapporre a quelli indicati dal primo giudice.
Nel caso de quo, dall'esame dell'atto di appello emerge che l'appellante ha manifestato le ragioni poste a sostegno della propria impugnazione, deducendo le critiche alla sentenza di primo grado, che si sostanziano nella errata valutazione delle risultanze istruttorie e nella omessa considerazione della circostanze fattuali da parte del giudice di prime cure. Alla luce di siffatte considerazioni e valutazioni, la Corte ritiene che l'atto rispetti i requisiti minimi richiesti dall'art. 342 c.p.c. per consentire il vaglio dell'impugnazione nel merito, essendo individuabili le ragioni della contestazione.
Ne consegue, pertanto, il rigetto dell'eccezione di inammissibilità dell'appello.
Tutto ciò premesso ritiene la Corte che l'appello sia infondato e debba essere rigettato.
Trattandosi di giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, spettava alla , Parte_2 originaria ricorrente in monitorio, fornire la prova della esistenza del credito nei confronti della opponente non potendosi ritenere sufficiente la produzione della sola Controparte_1 fattura effettuata dalla odierna appellante in sede monitoria.
E' principio consolidato, infatti, che le fatture non costituiscono prova nel giudizio di opposizione (cfr. Cass., sez. II, 04/10/2024, n. 26048: “La fattura è un titolo idoneo per
l'emissione di un decreto ingiuntivo a favore di chi l'ha emessa, tuttavia, in caso di giudizio di opposizione, la fattura non costituisce prova dell'esistenza del credito, questa dovrà essere dimostrata con gli ordinari mezzi di prova da parte dell'opposto”).
4 Come affermato dalla giurisprudenza di legittimità le fatture commerciali non accettate, pur essendo prove idonee ai fini dell'emissione del decreto ingiuntivo, non integrano di per sè la piena prova del credito in esse indicato e non determinano neppure alcuna inversione dell'onere probatorio nel giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo, come in ogni giudizio di cognizione. Ne consegue che, quando il preteso debitore muove contestazioni sull'an o sul quantum debeatur, come nel caso di specie, le fatture in atti di per sé non valgono a dimostrare l'esistenza del credito, né, tanto meno, la sua liquidità ed esigibilità. Parimenti valore di piena prova non può essere attribuito neppure all'estratto autentico del libro I.V.A., in quanto esso svolge “solo una funzione di documentazione ai fini del debito fiscale”, ma non ha “alcuna rilevanza probatoria nel rapporto di debito e di credito” oggetto di registrazione (cfr. Cass., sez. II, 3 marzo 1994, n. 2108; Cass., sez. III, 03/03/2009, n. 5071;
Cass., sez. II, 11/05/2007, n. 10860; Cass., sez. II, 08/06/2004, n. 10830).
La ditta a fronte della contestazione da parte della - la quale ha Pt_2 Controparte_1 affermato di aver esattamente adempiuto alla propria prestazione effettuando il pagamento di
€ 6.000,00 non residuando alcuna altra somma a suo carico in favore della - non Parte_2 ha dimostrato la esistenza di un proprio credito residuo a carico di detta società.
Invero, a parte la considerazione che non ha prodotto alcuna documentazione relativa Pt_2 alla fornitura dei materiali (come, al contrario, ha fatto la società Centostrade, come emerge dalla documentazione in atti) deve evidenziarsi che dalle prove raccolte è emerso che la Pt_2 ha effettivamente – come dalla stessa sostenuto – eseguito fornitura di pietrame e
[...] prestato il proprio escavatore nel periodo di vigenza del contratto di subappalto intercorso fra la ditta appaltatrice e la . Controparte_1 Parte_7
La ha sempre sostenuto di avere pagato tutte le attività svolte dalla Controparte_1 Pt_2
relative al periodo in cui l'appalto era gestito direttamente dalla società.
[...]
Dalle testimonianze acquisite è emerso che il aveva, in effetti, fornito materiale e Pt_2
l'escavatore anche nel periodo del subappalto alla . Parte_7
Invero, come sostenuto dall'appellante, il teste (titolare della ditta subappaltatrice che Pt_6 ha lavorato sul cantiere nei mesi di settembre ed ottobre) ha affermato che “in detto periodo”
(ovvero il periodo della vigenza del contratto di subappalto) la aveva effettuato Parte_2
“alcuni viaggi di pietrame”, circa “8 viaggi” anche se “la maggior parte del pietrame” lo aveva portato direttamente la società odierna appellata.
Detto teste ha poi affermato che l'escavatore che era presente sul cantiere dal mese di settembre (quindi nel corso del contratto di subappalto) era quello della e che, pur Parte_2 non essendo in grado di quantificare le ore in cui detto mezzo era stato effettivamente utilizzato, poteva però confermare che “l'escavatore era stato sul cantiere per 18-20 giorni”.
La circostanza che l'escavatore presente sul cantiere nel mese di ottobre fosse della Pt_2
è stata confermata anche dal teste , il quale, ha altresì confermato che in detto
[...] Tes_1 periodo il pietrame era in parte fornito dalla ed, in parte dalla ditta . Parte_2 Pt_6
Ancora, che il abbia svolto attività anche nel periodo del subappalto è stato confermato Pt_2 anche dal teste (operaio alle dipendenze della ) il quale ha affermato Tes_2 Parte_7
5 che nel mese di ottobre, per circa due mesi, il aveva provveduto a riempire i gabbioni di Pt_2 pietrame recandosi ogni giorno sul cantiere. Detto teste ha anche affermato che il con il Pt_2 proprio escavatore, aveva provveduto anche a tracciare il percorso necessario per realizzare le gabbionate.
Che l'escavatore presente sul cantiere nel mese di ottobre fosse quello del è stato Pt_2 confermato anche dal teste (anch'esso operaio della ditta subappaltatrice) il quale Tes_3 ha affermato che in detto periodo, inoltre, parte del pietrame era stato fornito dal ed, a Pt_2 partire da un certo momento in poi, direttamente dal (circostanza questa in realtà Pt_6 smentita dal stesso che ha affermato – come sopra ricordato - gli era stato fornito Pt_6 direttamente dalla . Controparte_1
Tali dichiarazioni contrastano, invero, con quanto affermato dai testi di parte opponente: invero, il Direttore dei lavori ha affermato che l'escavatore, nel periodo del subappalto, era stato fornito dalla ditta Centostrade;
che il aveva effettuato dei viaggi per portare del Pt_2 pietrame solo quando era stato necessario, mentre di regola lo stesso materiale era fornito dalla società Centostrade e che ciò era avvenuto solo fino al momento in cui era iniziato il subappalto, epoca a partire dalla quale la fornitura del materiale era avvenuta direttamente tramite la ditta subapaltatrice che, a detta di tale teste, “avrebbe dovuto portare il Pt_6 lavoro finito”.
Alla luce di tali testimonianze può ritenersi provato che il abbia svolto attività con Pt_2
l'escavatore e fornito materiale anche nel periodo del subappalto.
Tuttavia, come affermato anche dal giudice di primo grado seppur con diversa motivazione, ciò non consente di affermare che sussista un credito del nei confronti della Pt_2 Parte_8 per la attività e fornitura svolte in questo periodo.
[...]
Invero, seppur oggetto del contratto di appalto, come risulta dall'art. 2 è “l'esecuzione dei lavori di getto conglomerato cementizio, realizzazione gabbionate”, deve evidenziarsi che nel medesimo articolo è previsto che “si intende compreso nel presente contratto ogni altro onere accessorio per lo svolgimento della commessa nonché tutte le opere, somministrazioni ed attività per dare completo, finito e collaudabile, sulla base delle vigenti normative italiane, ciò che costituisce l'oggetto del presente contratto, anche se non espressamente menzionate”.
Deve aggiungersi poi che nel contratto si dà atto che non sarà ammessa alcuna revisione prezzi “in quanto i prezzi concordati già compensano eventuali aumenti dei costi, della manodopera, dei materiali e delle lavorazioni” ed, ancora che la subappaltatrice non potrà stipulare “contratti con imprese fornitrici nei quali sia inserita una clausola di riservato dominio del materiale fornito fino al pagamento della fornitura”.
In ultimo, deve rilevarsi che nel documento “Relazione sul conto finale” risulta che la aveva effettuato nolo a freddo di mezzi, tanto che la aveva ceduto in Pt_6 Controparte_1 suo favore un credito di analogo importo.
Alla luce di tali elementi (ovvero, il riferimento alle ”somministrazioni” contenute nell'art. 2 del contratto, alla clausola relativa alla revisione prezzi ed alla clausola relativa alla
6 impossibilità di acquistare materiali con patto di riservato dominio, nonché da ultimo, dalla prova che la ha effettivamente provveduto al nolo dei mezzi) può affermarsi che gli Pt_6 oneri sia per le forniture che per i mezzi, nel periodo del subappalato, non gravassero sulla appaltatrice, bensì sulla subappaltatrice.
Pertanto, essendo non contestato che la aveva corrisposto al le somme Controparte_1 Pt_2 relative alle forniture e attività svolte dalla ditta nel periodo della esecuzione diretta dell'appalto, deve ritenersi che – per quanto riguarda le ulteriori attività svolte dalla nel Pt_2 periodo del subappalto – non possa ritenersi sussistente alcun obbligo in capo alla
[...]
CP_1
Ciò rende superflua la consulenza richiesta da parte appellante.
Per questi motivi
l'appello deve essere rigettato, con conferma della sentenza impugnata.
Le spese, in base alla soccombenza, devono essere poste a carico di parte appellante in favore di parte appellata e tenuto conto del valore della causa (pari ad € 11.680,00, oggetto dell'originario decreto ingiuntivo), le stesse – da liquidarsi nella misura minima, stante la non particolare complessità del giudizio – possono essere determinate nei seguenti termini: Fase di studio della controversia, valore minimo: € 567,00, Fase introduttiva del giudizio, valore minimo: € 461,00, Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 922,00, Fase decisionale, valore minimo: € 956,00, Compenso tabellare (valori minimi) € 2.906,00.
Di dette spese deve essere disposta la distrazione in favore dei procuratori di parte appellata che hanno reso la dichiarazione ex art. 93 cpc.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, deve darsi atto di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
PQM
La Corte di Appello di Reggio Calabria, sezione civile, nella causa proposta da Parte_4
contro così decide:
[...] Controparte_1
1) Rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza impugnata;
2) Condanna alla rifusione delle spese processuali in favore della Parte_4 appellata che liquida in € 2906,00 oltre spese generali, iva e Controparte_1 cpa da distrarsi in favore dei procuratori ex art. 93 cpc;
3) Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, i aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'impugnazione.
Così deciso in Reggio Calabria, nella camera di consiglio della Sezione Civile del 3.12.2025.
LA CONSIGLIERA EST. LA PRESIDENTE
(dott. Viviana Cusolito) (dott. Patrizia Morabito)
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