Ordinanza cautelare 11 marzo 2025
Sentenza 16 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. II, sentenza 16/02/2026, n. 779 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 779 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00779/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00542/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 542 del 2025, proposto da
D.O.R.C. Italy S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B2B1F531EA, B2B1F56463, B2B1F58609, B2B1F596DC, B2B1F5A7AF, B2B1F62E47, rappresentata e difesa dagli avvocati Michelangelo Cicogna, Fabio Ferraro, Antonella Terranova, Ilaria Sgrilli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti – Aria S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Claudia Sala, Stefano Marras, Maurizio Tommasi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio eletto presso lo studio Maurizio Tommasi in Milano, via Taramelli 26;
per l'annullamento
a) comunicazione di esclusione (fase tecnica) di D.O.R.C. Italy Srl dalla procedura aperta multilotto ai sensi dell''art. 71 del D.lgs. n. 36/2023 per la fornitura di protesi e sistemi per oculistica e servizi connessi a favore degli Enti del Servizio Sanitario Regionale di cui all''art. 1 della Legge Regionale n. 30/2006 e s.m.i., dai lotti 16 (CIG: B2B1F531EA), 19 (CIG: B2B1F56463), 21 (CIG: B2B1F58609), 22 (CIG: B2B1F596DC), 23 (CIG B2B1F5A7AF) e 31 (CIG: B2B1F62E47);
b) ove occorrer possa, di tutti i verbali di gara sebbene non conosciuti;
c) della comunicazione di rigetto dell''istanza di annullamento in autotutela ex art. 21-nonies della l. n. 241/1990 del provvedimento di esclusione sub a) avanzata da D.O.R.C. Italy Srl il 23 gennaio 2025;
d) nonché, ove occorrer possa, di ogni atto prodromico, connesso e/o conseguente, anche, allo stato, non conosciuto se, ed in quanto, lesivo degli interessi di D.O.R.C. Italy Srl; nonché per la rivalutazione dell''offerta tecnica e dell''offerta economica ai fini dell''inserimento in graduatoria per il conseguimento dell''aggiudicazione e per il subentro nel contratto d''appalto, nelle more eventualmente stipulato, previa declaratoria di inefficacia dello stesso, per il risarcimento del danno in forma specifica o, in via subordinata, per equivalente, con riserva di quantificazione in corso di causa ovvero in separato giudizio.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio di Azienda Regionale per L’Innovazione e Gli Acquisti – Aria S.p.A.;
Vista la dichiarazione di rinunzia al ricorso del 16.12.2025, notificata in pari data, con la quale parte ricorrente dichiara di voler rinunciare al ricorso;
Visti gli artt. 35, co. 2, lett. c, 84 e 85 cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2026 il dott. GI RO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con ricorso notificato e depositato in data 14 febbraio 2025 la società D.O.R.C. Italy S.r.l. ha impugnato i provvedimenti in epigrafe, con i quali è stata disposta la sua esclusione da sei lotti della procedura di gara indetta da ARIA S.p.A. per la fornitura di protesi e sistemi per oculistica.
L'esclusione veniva motivata dalla stazione appaltante in ragione della mancata sottoscrizione con firma digitale di alcuni documenti componenti l'offerta tecnica, in presunta violazione del paragrafo 16.2 del disciplinare di gara.
Si è costituita in giudizio ARIA S.p.A. in data 28 febbraio 2025, chiedendo il rigetto del ricorso.
In data 16 dicembre 2025, la difesa della società ricorrente ha depositato un atto con cui ha dichiarato di rinunciare al ricorso, chiedendo la declaratoria di estinzione del giudizio con compensazione delle spese processuali. Tale atto è stato notificato alla controparte resistente in pari data.
La parte resistente, ritualmente notiziata della rinuncia, non ha formulato alcuna opposizione alla stessa.
Alla camera di consiglio del 12 febbraio 2026, la causa è stata trattenuta in decisione.
Il ricorso va dichiarato estinto per rinuncia, ai sensi dell’art. 35, comma 2, lett. c), del Codice del processo amministrativo.
La disciplina della rinuncia è contenuta nell'art. 84 del medesimo Codice, il quale stabilisce le condizioni e gli effetti di tale atto processuale.
In particolare, i commi 1 e 3 dispongono quanto segue:
" 1. La parte può rinunciare al ricorso in ogni stato e grado della controversia, mediante dichiarazione sottoscritta da essa stessa o dall'avvocato munito di mandato speciale e depositata presso la segreteria, o mediante dichiarazione resa in udienza e documentata nel relativo verbale. […] 3. La rinuncia deve essere notificata alle altre parti almeno dieci giorni prima dell'udienza. Se le parti che hanno interesse alla prosecuzione non si oppongono, il processo si estingue ”.
L'istituto della rinuncia agli atti del giudizio manifesta la natura dispositiva del processo amministrativo, rimettendo alla parte che ha proposto l'azione la facoltà di porre fine alla controversia (Cfr. Consiglio di Stato, Sez. II, 27.05.2024, n. 4670). L'abbandono del ricorso è quindi un atto rimesso integralmente alla volontà di chi agisce, il cui perfezionamento, ai fini della declaratoria di estinzione, è subordinato all'adempimento di specifiche formalità procedurali volte a garantire la conoscenza dell'atto abdicativo da parte delle controparti e a tutelare il loro eventuale interesse alla prosecuzione del giudizio.
Nel caso di specie, la società ricorrente ha depositato in data 16 dicembre 2025 un formale atto di rinuncia al ricorso, sottoscritto dai propri difensori.
Tale atto è stato ritualmente notificato in pari data alla parte resistente, ARIA S.p.A., la quale, pur essendo costituita in giudizio, non ha depositato alcun atto di opposizione alla rinuncia, né ha manifestato in altro modo un interesse alla prosecuzione della controversia.
Risultano pertanto integrati tutti i presupposti richiesti dall'art. 84 c.p.a. per la declaratoria di estinzione del giudizio.
Di conseguenza, il Collegio non può che prendere atto della volontà della parte ricorrente e dichiarare l'estinzione del presente giudizio.
Quanto al regime delle spese processuali, l'art. 84, comma 2, c.p.a. prevede che " Il rinunciante deve pagare le spese degli atti di procedura compiuti, salvo che il collegio, avuto riguardo ad ogni circostanza, ritenga di compensarle ”. Nell'atto di rinuncia, la parte ricorrente ha espressamente richiesto la compensazione delle spese. In considerazione di tale richiesta, della natura processuale della presente decisione e della mancata opposizione della controparte anche su tale punto, il Collegio ritiene sussistano giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, dà atto della rinuncia e, per l’effetto, dichiara l’estinzione del giudizio.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2026 con l'intervento dei magistrati:
BR IA, Presidente
Giovanni Zucchini, Consigliere
GI RO, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| GI RO | BR IA |
IL SEGRETARIO