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Sentenza 1 aprile 2025
Sentenza 1 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Alessandria, sentenza 01/04/2025, n. 191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Alessandria |
| Numero : | 191 |
| Data del deposito : | 1 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1525/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2024 promossa da:
c.f. nata SS (ME) 09/01/1976 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
ORSINI ALESSANDRO domiciliata a VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA ITALIA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. _1 C.F._2 difesa dall'avv. PIETRINI PALLOTTA ALFREDO domiciliata P.zza Roma, 5 15057 Tortona
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni CONGIUNTE come di seguito riportato:
pagina 1 di 8 RICORRENTE e RESISTENTE.
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza: - nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: CP_1 Pt_1
Per_
1) disporre, l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con loro collocazione Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Per_
2) regolare la frequentazione tra padre e figlie come segue: - permanenza di e presso Per_2
ciascun genitore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico;
- Per_ permanenza di e presso il padre due pomeriggi/sera infrasettimanale, dall'uscita da scuola Per_2
alla sera dopo cena, con facoltà di loro eventuale pernottamento presso il genitore e con in tale caso, onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico e/o l'abitazione famigliare di loro collocazione prevalente;
- durante le festività e ricorrenze della Per_ tradizione permanenza di e con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; - Per_2
Per_ durante le vacanze scolastiche estive permanenza di e con ciascun genitore fino a tre Per_2
settimane anche non consecutive, da concordarsi, tra i genitori, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- tali previste frequentazioni genitoriali, saranno sempre subordinate alla volontà delle figlie, che in funzione della loro specifica età, ne determineranno tempi e modalità e nella più ampia facoltà di libera autodeterminazione;
3) disporre a carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, Parte_1
la somma di € 700,00 mensili (ossia € 350,00 ciascuna), da versarsi a mezzo bonifico bancario en-tro i primi cinque giorni di ogni mese e a far tempo dal mese di marzo 2025. Con automatica rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali tra i genitori
IGg. e , con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in _1 Parte_1
vigore stipulato tra C.O.A ed il Tribunale di Alessandria;
5) prendere atto che l'assegno unico per le figlie minori sarà fruito per l'intero dalla IG.ra CP_1
[...]
6) assegnare alla IG.ra affinché con le figlie la abiti, la ex casa coniugale sita in _1
Tortona (AL), Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue: Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; con garage pertinenziale censito al subalterno 5, cat. C/6, classe 1, 45 mq, rendita € 107,42; nonché con cantina pertinenziale;
pagina 2 di 8 7) la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del marito e il _1
IG. accetta detta rinuncia;
Parte_1
8) la IG.ra rinuncia nella presente sede agli atti, ma non all'azione, relativi alla _1
domanda di restituzione delle somme corrisposte in costanza di matrimonio al IG. . Parte_1
Il tutto in virtù della reperita conciliazione con compensazione integrale delle spese e dei compensi di lite.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 25/07/2002 contraeva matrimonio con la IG.ra in Comune di Santa Lucia del Mela (ME), _1
scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio era annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13; parte II;
Serie A;
dell'anno 2002 come da allegato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1); dall'unione coniugale nascevano tre figlie tutte residenti presso Per_ l'abitazione familiare, come risultante da certificati allegati (docc. 2 e 3); la figlia maggiore , nata nel 2003 era divenuta economicamente autosufficiente;
l'abitazione coniugale era fissata in Tortona
(AL), Strada Statale per Genova n. 68/B (sub. 2) particella riguardante il primo piano dell'immobile destinato da sempre ad abitazione familiare;
detta abitazione era di proprietà esclusiva del IG.
, giusta atto di compravendita del 31/05/2022 per Notaio di Tortona Parte_1 Persona_4
(AL); Rep. 20960; Racc. 13882 (doc. 4); la famiglia aveva vissuto dall'11/10/2001 a Santa Lucia del
Mela (ME) per poi trasferirsi nell'anno 2008, in affitto prima a Voghera (PV), Castelnuovo Scrivia
(AL) e poi a Tortona (AL), in immobile sempre dal acquistato sito in via Tommaso Campanella Pt_1
n. 56, così come risultante da atto di acquisto del 22/11/2012 a cura del Notaio Rep. Persona_5
57789; Racc. 16765 (doc. 5) poi alienato in data 27/06/2022, così come risultante da atto di vendita
Rep. 21068; Racc. 13973 a cura del Notaio (doc. 6) onde provvedere all'acquisto in Persona_4
data 31/05/2022 di altro immobile sito in Strada Statale per Genova n. 68/B in Tortona (AL) in cui trovasi la porzione destinata ad abitazione familiare, sita al piano primo di tale immobile abitativo.
Esponeva parte ricorrente che il rapporto matrimoniale - iniziato sotto i migliori auspici e proseguito serenamente per molti anni - iniziava ad evidenziare delle forti incomprensioni tra i coniugi a far data dall'anno 2020, che nel tempo si sono amplificate, tanto che nella coppia si è manifestata e sempre più aggravata una profonda crisi ascrivibile ad una subentrata e perdurante incompatibilità caratteriale che, nell'assunzione di ogni decisione, anche riguardante la prole, ha creato importanti contrapposizioni, che, pur se sempre rimaste su un piano di sostanziale correttezza, hanno profondamente ed irrimediabilmente minato il rapporto coniugale.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 8 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale ubicata in Tortona (AL), Strada Statale per Genova n. 68/B, segnatamente contraddistinta al sub 2 del Foglio 69; N. 247, unitamente ai mobili ed agli arredi, sita al primo piano, rispetto all'intero compendio immobiliare acquistato dal IG. e di sua esclusiva Parte_1 proprietà, viene assegnata alla moglie nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI Per_ 3. Le figlie minori, e , restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno singolarmente adottate dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la madre ed il padre potrà Per_1
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì sera, momento del rientro a casa del genitore, fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, allorquando le figlie si recheranno di nuovo presso l'abitazione assegnata alla madre, ciò a fine settimana alternati;
4/b) durante le festività Natalizie e Pasquali le stesse saranno trascorse in alternanza di anno in anno con i due genitori. Per il Natale 2024 le figlie trascorreranno con la IG.ra il _1
periodo 24-30/12/2024 e con il padre, , il periodo 31/12/2024 06/01/2025; Parte_1
4/c) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi, con il genitore non collocatario, da concordarsi con la madre dal prossimo anno 2025 entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto dei rispettivi piani-ferie con gli enti datoriali;
5. Il IG. verserà alla moglie, un assegno di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 pari a complessivi € 250,00 ciascuna, per un totale di € 500,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici ISTAT come per legge.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo secondo i criteri del Protocollo di intesa tra C.O.A. e Tribunale di
Alessandria. Il tutto con vittoria di spese e compensi di procedimento oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge”.
pagina 4 di 8 Con rituale comparsa di costituzione la parte resistente – contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione del ricorrente, rassegnava la seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza e domanda, - nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi e , CP_1 Pt_1
con addebito in capo al marito, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e senza atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, alle seguenti condizioni: 1) disporre, previa audizione delle minori, l'affidamento condiviso delle figlie e , con loro collocazione Per_1 Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre in considerazione del fatto che, come esposto in narrativa, il padre non si occupa delle figlie quando le ha in carico;
2) dettare le condizioni di gestione Per_ delle minori, prevedendo la permanenza delle e presso ciascun genitore a fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, allorquando il gestione che le ha in carico le riaccompagnerà a scuola, nonché prevedendo la permanenza delle minori presso il padre due pomeriggi e due sere infrasettimanali con facoltà di pernottamento. Quanto alle festività e ricorrenze della tradizione, disporsi l'applicazione del principio dell'alternanza e quanto alle ferie scolastiche estive, disporsi la permanenza delle minori con ciascun genitore per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. Fatta salva ogni diversa o ulteriore prescrizione che sia meglio vista ad opera del Tribunale all'esito dell'audizione delle minori
e nell'esclusivo interesse delle medesime;
3) disporre che la permanenza delle minori con ciascun genitore sia improntata a reciproca correttezza e buona fede, tenendosi in conto i desideri e le aspirazioni delle figlie, nonché le condizioni di salute della IG.ra , che potrebbero richiedere CP_1
in situazioni di emergenza una collaborazione straordinaria dell'altro genitore. 4) disporre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento, cura ed educazione delle figlie Parte_1 minori, la somma di € 1.000,00 mensili (ossia € 500,00 per ciascuna figlia minore), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese e a far tempo (almeno) dall'introduzione del presente giudizio. Quanto sopra a far tempo dalla domanda introduttiva del presente giudizio e con rivalutazione monetaria pari al 100% degli indici ISTAT, a far tempo dal luglio 2025 e fatta salva la determinazione di un importo maggiore, qualora il IG. persista nel rifiutarsi di accudire e Pt_1
tenere con sé le figlie, lasciandole pressoché sempre affidate alla sola madre;
5) disporre che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali trai genitori IGg. e _1
, con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in vigore presso il Tribunale Parte_1
di Alessandria, che la IG.ra dichiara di accettare;
6) disporre che l'assegno unico CP_1
famigliare e le detrazioni fiscali per le figlie minori siano, come fino ad oggi, fruite per l'intero dalla
IG.ra ; 7) assegnare alla IG.ra , sino al raggiungimento _1 _1 dell'indipendenza economica delle due figlie minori, la ex casa coniugale sita in in Tortona (AL),
pagina 5 di 8 Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue: -
Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; subalterno 5, cat.
C/6, classe 1, 45 mq, rendita €107,42; subalterno 6, cat. A/2, classe 6, vani 4, rendita € 547,44; e subalterno 7, cat. A/2, classe 6, vani 3, rendita € 410,58. Il mutuo ipotecario gravante sulla ex casa coniugale è e resta a carico del IG. , che ne ha la proprietà dell'immobile. 8) condannare il IG. Pt_1
a rifondere alla IG.ra la somma di € 93.321,64, di cui € 25.000,00 Parte_1 _1
erogati dalla moglie al marito nel dicembre 2017 e € 68.321,64, erogati a cavallo tra gli anni 2022 e
2023 per il completamento dell'acquisto della casa coniugale e per la sua ristrutturazione, per i motivi esposti in narrativa, sussistendo l'obbligo di restituzione in capo al IG. non essendo somme di Pt_1
denaro oggetto di comunione tra i coniugi o, in subordine, configurandosi in ogni caso un indebito oggettivo o arricchimento senza causa in danno della IG.ra e a oggettivo vantaggio del IG. CP_1
. - In via riconvenzionale: dichiarare la separazione addebitabile al marito IG. , Pt_1 Parte_1
per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali come descritti in narrativa. In ogni caso, la
IG.ra riserva ad un separato giudizio la formulazione di domanda di risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale conseguente la violazione da parte del IG. dei doveri Pt_1
coniugali, con particolare riferimento al dovere di assistenza morale e materiale, oltre che di mutuo rispetto e fedeltà”.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice designato formulava una proposta transattiva.
I procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza per valutare la proposta con i propri assistiti.
All'udienza successiva le parti si riservavano di depositare conclusioni congiunte che venivano effettivamente depositate in data 28 febbraio 2025.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti depositavano note scritte nella quali facevano riferimento alle conclusioni congiunte già depositate e chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione collegiale
Motivi della decisione
Come già evidenziato le parti, pur confermando la volontà di procedere nella separazione personale hanno depositato conclusioni congiunte relative all'affidamento al collocamento dei figli minore ed ai rapporti di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente.
Pertanto, il Tribunale, rilevato che non è possibile la riconciliazione fra i coniugi i quali hanno confermato la volontà di ottenere una pronuncia di separazione personale;
rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse Per_ prevalente delle figlie minori e e che le somme previste per il mantenimento dei minori Per_2
pagina 6 di 8 poste a carico del sig. sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei Parte_1
genitori; rilevato che le parti hanno definito le altre questioni economiche relative al presente giudizio;
rilevato che nella disciplina dell'affidamento e collocazione dei figli, nonché nella frequentazione di ciascun genitore viene rispettato il principio della bigenitorialità; che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la predisposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale fra i coniugi e che hanno contratto _1 Parte_1
matrimonio in data 25 luglio 2002 in Santa Lucia del Mela (ME) trascritto nei registri dell'Ufficio di stato civile del predetto comune al n. 13 parte II, serie A dell'anno 2002 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Lucia del Mela procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone
Per_
l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con loro collocazione prevalente e Persona_2
residenza anagrafica presso la madre;
dispone
Per_
la frequentazione tra padre e figlie come segue: - permanenza di e presso ciascun genitore Per_2
a fine setti-mana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con onere del genitore che
Per_ le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico;
- permanenza di e presso il padre due pomeriggi/sera infrasettimanale, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, con Per_2
facoltà di loro eventuale pernottamento presso il genitore e con in tale caso, onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico e/o l'abitazione famigliare di
Per_ loro collocazione prevalente;
- durante le festività e ricorrenze della tradizione permanenza di e con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; - durante le vacanze scolastiche estive Per_2
Per_ permanenza di e con ciascun genitore fino a tre settimane anche non consecutive, da Per_2
concordarsi, tra i genitori, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- tali previste frequentazioni genitoriali, saranno sempre subordinate alla volontà delle figlie, che in funzione della loro specifica età, ne determineranno tempi e modalità e nella più ampia facoltà di libera autodeterminazione;
dispone pagina 7 di 8 a carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma Parte_1
di € 700,00 mensili (ossia € 350,00 ciascuna), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro i primi cinque giorni di ogni mese e a far tempo dal mese di marzo 2025. Con automatica rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali tra i genitori IGg. CP_1
e , con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in vigore stipulato
[...] Parte_1
tra C.O.A ed il Tribunale di Alessandria;
prende atto che a seguito di accordi fra le parti l'assegno unico per le figlie minori sarà fruito per l'intero dalla IG.ra
_1
assegna alla IG.ra affinché con le figlie la abiti, la ex casa coniugale sita in Tortona (AL), _1
Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue:
Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; con garage pertinenziale censito al subalterno 5, cat. C/6, classe 1, 45 mq, rendita € 107,42; nonché con cantina pertinenziale;
prende atto che la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del marito e il _1
IG. accetta detta rinuncia;
Parte_1 la IG.ra rinuncia nella presente sede agli atti, ma non all'azione, relativi alla _1
domanda di restituzione delle somme corrisposte in costanza di matrimonio al IG. . Parte_1
Spese del presente giudizio compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di ALESSANDRIA
Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Paolo Rampini Presidente dott. Giuseppe Bersani Giudice Relatore dott. Marco Bonci Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1525/2024 promossa da:
c.f. nata SS (ME) 09/01/1976 difesa da avv. Parte_1 C.F._1
ORSINI ALESSANDRO domiciliata a VIALE GIULIO CESARE 71 00192 ROMA ITALIA
ricorrente contro nato il [...] a [...] c.f. _1 C.F._2 difesa dall'avv. PIETRINI PALLOTTA ALFREDO domiciliata P.zza Roma, 5 15057 Tortona
resistente con l'intervento del Pubblico Ministero – Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Alessandria;
CONCLUSIONI
Le parti hanno depositato conclusioni CONGIUNTE come di seguito riportato:
pagina 1 di 8 RICORRENTE e RESISTENTE.
Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza: - nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi e alle seguenti condizioni: CP_1 Pt_1
Per_
1) disporre, l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con loro collocazione Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre;
Per_
2) regolare la frequentazione tra padre e figlie come segue: - permanenza di e presso Per_2
ciascun genitore a fine settimana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico;
- Per_ permanenza di e presso il padre due pomeriggi/sera infrasettimanale, dall'uscita da scuola Per_2
alla sera dopo cena, con facoltà di loro eventuale pernottamento presso il genitore e con in tale caso, onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico e/o l'abitazione famigliare di loro collocazione prevalente;
- durante le festività e ricorrenze della Per_ tradizione permanenza di e con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; - Per_2
Per_ durante le vacanze scolastiche estive permanenza di e con ciascun genitore fino a tre Per_2
settimane anche non consecutive, da concordarsi, tra i genitori, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- tali previste frequentazioni genitoriali, saranno sempre subordinate alla volontà delle figlie, che in funzione della loro specifica età, ne determineranno tempi e modalità e nella più ampia facoltà di libera autodeterminazione;
3) disporre a carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, Parte_1
la somma di € 700,00 mensili (ossia € 350,00 ciascuna), da versarsi a mezzo bonifico bancario en-tro i primi cinque giorni di ogni mese e a far tempo dal mese di marzo 2025. Con automatica rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT;
4) disporre che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali tra i genitori
IGg. e , con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in _1 Parte_1
vigore stipulato tra C.O.A ed il Tribunale di Alessandria;
5) prendere atto che l'assegno unico per le figlie minori sarà fruito per l'intero dalla IG.ra CP_1
[...]
6) assegnare alla IG.ra affinché con le figlie la abiti, la ex casa coniugale sita in _1
Tortona (AL), Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue: Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; con garage pertinenziale censito al subalterno 5, cat. C/6, classe 1, 45 mq, rendita € 107,42; nonché con cantina pertinenziale;
pagina 2 di 8 7) la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del marito e il _1
IG. accetta detta rinuncia;
Parte_1
8) la IG.ra rinuncia nella presente sede agli atti, ma non all'azione, relativi alla _1
domanda di restituzione delle somme corrisposte in costanza di matrimonio al IG. . Parte_1
Il tutto in virtù della reperita conciliazione con compensazione integrale delle spese e dei compensi di lite.
Svolgimento del processo
Con ricorso ritualmente notificato parte ricorrente esponeva quanto segue: in data 25/07/2002 contraeva matrimonio con la IG.ra in Comune di Santa Lucia del Mela (ME), _1
scegliendo il regime di separazione dei beni;
il matrimonio era annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 13; parte II;
Serie A;
dell'anno 2002 come da allegato estratto per riassunto dell'atto di matrimonio (doc. 1); dall'unione coniugale nascevano tre figlie tutte residenti presso Per_ l'abitazione familiare, come risultante da certificati allegati (docc. 2 e 3); la figlia maggiore , nata nel 2003 era divenuta economicamente autosufficiente;
l'abitazione coniugale era fissata in Tortona
(AL), Strada Statale per Genova n. 68/B (sub. 2) particella riguardante il primo piano dell'immobile destinato da sempre ad abitazione familiare;
detta abitazione era di proprietà esclusiva del IG.
, giusta atto di compravendita del 31/05/2022 per Notaio di Tortona Parte_1 Persona_4
(AL); Rep. 20960; Racc. 13882 (doc. 4); la famiglia aveva vissuto dall'11/10/2001 a Santa Lucia del
Mela (ME) per poi trasferirsi nell'anno 2008, in affitto prima a Voghera (PV), Castelnuovo Scrivia
(AL) e poi a Tortona (AL), in immobile sempre dal acquistato sito in via Tommaso Campanella Pt_1
n. 56, così come risultante da atto di acquisto del 22/11/2012 a cura del Notaio Rep. Persona_5
57789; Racc. 16765 (doc. 5) poi alienato in data 27/06/2022, così come risultante da atto di vendita
Rep. 21068; Racc. 13973 a cura del Notaio (doc. 6) onde provvedere all'acquisto in Persona_4
data 31/05/2022 di altro immobile sito in Strada Statale per Genova n. 68/B in Tortona (AL) in cui trovasi la porzione destinata ad abitazione familiare, sita al piano primo di tale immobile abitativo.
Esponeva parte ricorrente che il rapporto matrimoniale - iniziato sotto i migliori auspici e proseguito serenamente per molti anni - iniziava ad evidenziare delle forti incomprensioni tra i coniugi a far data dall'anno 2020, che nel tempo si sono amplificate, tanto che nella coppia si è manifestata e sempre più aggravata una profonda crisi ascrivibile ad una subentrata e perdurante incompatibilità caratteriale che, nell'assunzione di ogni decisione, anche riguardante la prole, ha creato importanti contrapposizioni, che, pur se sempre rimaste su un piano di sostanziale correttezza, hanno profondamente ed irrimediabilmente minato il rapporto coniugale.
Sulla scorta di tali premesse parte ricorrente rassegnava le seguenti conclusioni:
pagina 3 di 8 “1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di legge.
2. L'abitazione coniugale ubicata in Tortona (AL), Strada Statale per Genova n. 68/B, segnatamente contraddistinta al sub 2 del Foglio 69; N. 247, unitamente ai mobili ed agli arredi, sita al primo piano, rispetto all'intero compendio immobiliare acquistato dal IG. e di sua esclusiva Parte_1 proprietà, viene assegnata alla moglie nell'interesse delle figlie minori ivi stabilmente conviventi, ed in ogni caso fino a quando le stesse non avranno raggiunto l'autosufficienza economica.
PIANO GENITORIALE PER LE FIGLIE MINORENNI Per_ 3. Le figlie minori, e , restano affidate ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Per_1
congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno singolarmente adottate dal genitore con cui le figlie si troveranno al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la loro equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
Per_ 4. Le figlie e restano collocate prevalentemente presso la madre ed il padre potrà Per_1
esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze:
4/a) dal venerdì sera, momento del rientro a casa del genitore, fino alla domenica sera dopo l'orario di cena, allorquando le figlie si recheranno di nuovo presso l'abitazione assegnata alla madre, ciò a fine settimana alternati;
4/b) durante le festività Natalizie e Pasquali le stesse saranno trascorse in alternanza di anno in anno con i due genitori. Per il Natale 2024 le figlie trascorreranno con la IG.ra il _1
periodo 24-30/12/2024 e con il padre, , il periodo 31/12/2024 06/01/2025; Parte_1
4/c) durante le vacanze estive le figlie trascorreranno due settimane, anche non consecutive, salvo diversi accordi, con il genitore non collocatario, da concordarsi con la madre dal prossimo anno 2025 entro il 31 maggio di ogni anno tenuto conto dei rispettivi piani-ferie con gli enti datoriali;
5. Il IG. verserà alla moglie, un assegno di contributo al mantenimento delle figlie Parte_1 pari a complessivi € 250,00 ciascuna, per un totale di € 500,00 mensili, entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese, assegno che sarà annualmente rivalutato secondo le variazioni degli indici ISTAT come per legge.
6. Le spese straordinarie nell'interesse delle minori sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo secondo i criteri del Protocollo di intesa tra C.O.A. e Tribunale di
Alessandria. Il tutto con vittoria di spese e compensi di procedimento oltre rimborso forfettario spese generali ed accessori di legge”.
pagina 4 di 8 Con rituale comparsa di costituzione la parte resistente – contestando in fatto ed in diritto la ricostruzione del ricorrente, rassegnava la seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale Ill.mo, disattesa ogni diversa istanza e domanda, - nel merito: dichiarare la separazione dei coniugi e , CP_1 Pt_1
con addebito in capo al marito, autorizzandoli a vivere separati nel reciproco rispetto e senza atteggiamenti lesivi della reciproca reputazione, alle seguenti condizioni: 1) disporre, previa audizione delle minori, l'affidamento condiviso delle figlie e , con loro collocazione Per_1 Persona_2
prevalente e residenza anagrafica presso la madre in considerazione del fatto che, come esposto in narrativa, il padre non si occupa delle figlie quando le ha in carico;
2) dettare le condizioni di gestione Per_ delle minori, prevedendo la permanenza delle e presso ciascun genitore a fine settimana Per_1
alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, allorquando il gestione che le ha in carico le riaccompagnerà a scuola, nonché prevedendo la permanenza delle minori presso il padre due pomeriggi e due sere infrasettimanali con facoltà di pernottamento. Quanto alle festività e ricorrenze della tradizione, disporsi l'applicazione del principio dell'alternanza e quanto alle ferie scolastiche estive, disporsi la permanenza delle minori con ciascun genitore per tre settimane anche non consecutive, da concordarsi entro il mese di maggio di ciascun anno. Fatta salva ogni diversa o ulteriore prescrizione che sia meglio vista ad opera del Tribunale all'esito dell'audizione delle minori
e nell'esclusivo interesse delle medesime;
3) disporre che la permanenza delle minori con ciascun genitore sia improntata a reciproca correttezza e buona fede, tenendosi in conto i desideri e le aspirazioni delle figlie, nonché le condizioni di salute della IG.ra , che potrebbero richiedere CP_1
in situazioni di emergenza una collaborazione straordinaria dell'altro genitore. 4) disporre a carico del IG. , a titolo di contributo per il mantenimento, cura ed educazione delle figlie Parte_1 minori, la somma di € 1.000,00 mensili (ossia € 500,00 per ciascuna figlia minore), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro l'ultimo giorno di ogni mese e a far tempo (almeno) dall'introduzione del presente giudizio. Quanto sopra a far tempo dalla domanda introduttiva del presente giudizio e con rivalutazione monetaria pari al 100% degli indici ISTAT, a far tempo dal luglio 2025 e fatta salva la determinazione di un importo maggiore, qualora il IG. persista nel rifiutarsi di accudire e Pt_1
tenere con sé le figlie, lasciandole pressoché sempre affidate alla sola madre;
5) disporre che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali trai genitori IGg. e _1
, con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in vigore presso il Tribunale Parte_1
di Alessandria, che la IG.ra dichiara di accettare;
6) disporre che l'assegno unico CP_1
famigliare e le detrazioni fiscali per le figlie minori siano, come fino ad oggi, fruite per l'intero dalla
IG.ra ; 7) assegnare alla IG.ra , sino al raggiungimento _1 _1 dell'indipendenza economica delle due figlie minori, la ex casa coniugale sita in in Tortona (AL),
pagina 5 di 8 Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue: -
Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; subalterno 5, cat.
C/6, classe 1, 45 mq, rendita €107,42; subalterno 6, cat. A/2, classe 6, vani 4, rendita € 547,44; e subalterno 7, cat. A/2, classe 6, vani 3, rendita € 410,58. Il mutuo ipotecario gravante sulla ex casa coniugale è e resta a carico del IG. , che ne ha la proprietà dell'immobile. 8) condannare il IG. Pt_1
a rifondere alla IG.ra la somma di € 93.321,64, di cui € 25.000,00 Parte_1 _1
erogati dalla moglie al marito nel dicembre 2017 e € 68.321,64, erogati a cavallo tra gli anni 2022 e
2023 per il completamento dell'acquisto della casa coniugale e per la sua ristrutturazione, per i motivi esposti in narrativa, sussistendo l'obbligo di restituzione in capo al IG. non essendo somme di Pt_1
denaro oggetto di comunione tra i coniugi o, in subordine, configurandosi in ogni caso un indebito oggettivo o arricchimento senza causa in danno della IG.ra e a oggettivo vantaggio del IG. CP_1
. - In via riconvenzionale: dichiarare la separazione addebitabile al marito IG. , Pt_1 Parte_1
per i suoi comportamenti contrari ai doveri coniugali come descritti in narrativa. In ogni caso, la
IG.ra riserva ad un separato giudizio la formulazione di domanda di risarcimento del danno CP_1
patrimoniale e non patrimoniale conseguente la violazione da parte del IG. dei doveri Pt_1
coniugali, con particolare riferimento al dovere di assistenza morale e materiale, oltre che di mutuo rispetto e fedeltà”.
All'esito della prima udienza di comparizione il Giudice designato formulava una proposta transattiva.
I procuratori delle parti chiedevano un rinvio dell'udienza per valutare la proposta con i propri assistiti.
All'udienza successiva le parti si riservavano di depositare conclusioni congiunte che venivano effettivamente depositate in data 28 febbraio 2025.
All'udienza del 25 marzo 2025 le parti depositavano note scritte nella quali facevano riferimento alle conclusioni congiunte già depositate e chiedevano che la causa venisse trattenuta per la decisione collegiale
Motivi della decisione
Come già evidenziato le parti, pur confermando la volontà di procedere nella separazione personale hanno depositato conclusioni congiunte relative all'affidamento al collocamento dei figli minore ed ai rapporti di frequentazione con il genitore non collocatario prevalente.
Pertanto, il Tribunale, rilevato che non è possibile la riconciliazione fra i coniugi i quali hanno confermato la volontà di ottenere una pronuncia di separazione personale;
rilevato che le condizioni proposte non sono in contrasto con norme imperative e con l'interesse Per_ prevalente delle figlie minori e e che le somme previste per il mantenimento dei minori Per_2
pagina 6 di 8 poste a carico del sig. sono coerenti con la posizione reddituale e patrimoniale dei Parte_1
genitori; rilevato che le parti hanno definito le altre questioni economiche relative al presente giudizio;
rilevato che nella disciplina dell'affidamento e collocazione dei figli, nonché nella frequentazione di ciascun genitore viene rispettato il principio della bigenitorialità; che la natura e l'andamento del presente giudizio, nonché la predisposizione di conclusioni congiunte giustificano la compensazione delle spese tra le parti, come peraltro dalle medesime richiesto;
P.Q.M.
Il Tribunale così provvede: dichiara la separazione personale fra i coniugi e che hanno contratto _1 Parte_1
matrimonio in data 25 luglio 2002 in Santa Lucia del Mela (ME) trascritto nei registri dell'Ufficio di stato civile del predetto comune al n. 13 parte II, serie A dell'anno 2002 ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Santa Lucia del Mela procedere all'annotazione della sentenza, dopo il passaggio in giudicato della presente sentenza;
dispone
Per_
l'affidamento condiviso delle figlie minori e , con loro collocazione prevalente e Persona_2
residenza anagrafica presso la madre;
dispone
Per_
la frequentazione tra padre e figlie come segue: - permanenza di e presso ciascun genitore Per_2
a fine setti-mana alternati, dal venerdì all'uscita da scuola al lunedì mattina, con onere del genitore che
Per_ le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico;
- permanenza di e presso il padre due pomeriggi/sera infrasettimanale, dall'uscita da scuola alla sera dopo cena, con Per_2
facoltà di loro eventuale pernottamento presso il genitore e con in tale caso, onere del genitore che le avrà in carico di prelevarle e riaccompagnarle presso l'istituto scolastico e/o l'abitazione famigliare di
Per_ loro collocazione prevalente;
- durante le festività e ricorrenze della tradizione permanenza di e con ciascun genitore secondo il principio dell'alternanza; - durante le vacanze scolastiche estive Per_2
Per_ permanenza di e con ciascun genitore fino a tre settimane anche non consecutive, da Per_2
concordarsi, tra i genitori, entro il mese di maggio di ciascun anno;
- tali previste frequentazioni genitoriali, saranno sempre subordinate alla volontà delle figlie, che in funzione della loro specifica età, ne determineranno tempi e modalità e nella più ampia facoltà di libera autodeterminazione;
dispone pagina 7 di 8 a carico del IG. , a titolo di contributo al mantenimento delle figlie minori, la somma Parte_1
di € 700,00 mensili (ossia € 350,00 ciascuna), da versarsi a mezzo bonifico bancario entro i primi cinque giorni di ogni mese e a far tempo dal mese di marzo 2025. Con automatica rivalutazione monetaria annuale, secondo gli indici ISTAT;
dispone che le spese straordinarie per le figlie minori siano ripartite in quote uguali tra i genitori IGg. CP_1
e , con richiamo integrale a quanto previsto nel Protocollo in vigore stipulato
[...] Parte_1
tra C.O.A ed il Tribunale di Alessandria;
prende atto che a seguito di accordi fra le parti l'assegno unico per le figlie minori sarà fruito per l'intero dalla IG.ra
_1
assegna alla IG.ra affinché con le figlie la abiti, la ex casa coniugale sita in Tortona (AL), _1
Strada Statale per Genova n.68/B, censita a Catasto Fabbricati del Comune di Tortona come segue:
Fg.69, mappale n.247 subalterno 2, cat. A/2, classe 6, vani 8,5, rendita € 1.163,32; con garage pertinenziale censito al subalterno 5, cat. C/6, classe 1, 45 mq, rendita € 107,42; nonché con cantina pertinenziale;
prende atto che la IG.ra rinuncia alla domanda di addebito formulata nei confronti del marito e il _1
IG. accetta detta rinuncia;
Parte_1 la IG.ra rinuncia nella presente sede agli atti, ma non all'azione, relativi alla _1
domanda di restituzione delle somme corrisposte in costanza di matrimonio al IG. . Parte_1
Spese del presente giudizio compensate fra le parti.
Così deciso in Alessandria, camera di consiglio del 25 marzo 2025
Il Giudice relatore
Dott. Giuseppe Bersani
Il Presidente
Dott. Paolo Rampini
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