TRIB
Sentenza 18 novembre 2024
Sentenza 18 novembre 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2024, n. 4704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4704 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13233/2023 R.G. promossa da
(avv. FRANCESCO PISTOIA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Filiazione naturale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio nato a [...] Per_1
il 15 maggio 2013, e il collocamento del minore presso la propria abitazione, sita in Cazzago San
1 Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n.
3. Quanto al mantenimento, il padre si è detto disponibile a farsene carico interamente.
La resistente – nonostante la regolarità della notificazione – non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2024 è stato sentito il ricorrente, il quale ha reso le dichiarazioni che si riportano in nota1.
Con ordinanza in data 8 maggio 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida figlio in via esclusiva al padre, il quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la casa paterna, sita in Cazzago San Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n. 3; dispone che la madre possa vedere il figlio previo accordo col padre».
Il processo è stato istruito mediante l'intervento dei Servizi sociali, i quali hanno depositato una relazione in data 7 ottobre 2024.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
In base agli elementi acquisiti, la madre risulta totalmente assente dalla vita del figlio, del quale si occupa in modo pressoché integrale il padre.
Il disinteresse della madre si è manifestato non solo mediante la mancata partecipazione al processo, ma anche attraverso la decisione di non aderire al percorso proposto dai Servizi sociali.
Vi sono pertanto i presupposti per affidare il minore in via esclusiva al padre, il quale adotterà in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il figlio (art. 337 quater comma 3 c.c.).
Il bambino manterrà la residenza abituale presso il padre, con il quale abita da tempo.
La madre potrà vedere il figlio solo previa valutazione delle sue capacità genitoriali da parte del Servizio sociale e comunque in forma inizialmente protetta.
In conformità alla richiesta del padre, egli si farà interamente carico del mantenimento del figlio. 1 «Abbiamo convissuto fino al 2019. Nel 2019 la mia ex compagna se ne è andata via di casa, si è messa a frequentare compagnie non giuste e vede il bambino un paio d'ore tutti i mercoledì. Le frequentazioni avvengono a casa (e alla presenza) della nonna materna. Non so dove la resistente abiti. Ha avuto problemi di droga e con la legge. La scuola ci ha chiamati un paio di volte, ma lei non si è mai presentata. Il bambino piangeva a scuola perché assisteva a delle liti fra la nonna e la mamma. Anche i Servizi sociali scolastici mi hanno consigliato di attivare questo procedimento, per agevolare la gestione di mio figlio». 2 Le spese di lite vengono addebitate alla resistente, che con il suo disinteresse verso il figlio ha reso necessaria la presente iniziativa avviata dal ricorrente. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida figlio in via esclusiva al padre, il quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la casa paterna, sita in Cazzago
San Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n. 3;
3. dispone che la madre possa vedere il figlio solo previa valutazione delle sue capacità genitoriali da parte del Servizio sociale e comunque in forma inizialmente protetta;
4. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE CIVILE E PENALE DI BRESCIA
- Sezione Terza Minori -
Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati dott. Andrea Tinelli Presidente relatore dott. Michele Posio Giudice dott.ssa Claudia Gheri Giudice ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 13233/2023 R.G. promossa da
(avv. FRANCESCO PISTOIA) Parte_1
PARTE ATTRICE contro
(contumace) Controparte_1
PARTE CONVENUTA con l'intervento del
Pubblico Ministero
PARTE INTERVENUTA
* * *
Oggetto del processo: «Filiazione naturale»
* * *
CONCLUSIONI
Come da foglio depositato telematicamente.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.
Il ricorrente ha domandato l'affidamento c.d. super-esclusivo del figlio nato a [...] Per_1
il 15 maggio 2013, e il collocamento del minore presso la propria abitazione, sita in Cazzago San
1 Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n.
3. Quanto al mantenimento, il padre si è detto disponibile a farsene carico interamente.
La resistente – nonostante la regolarità della notificazione – non si è costituita in giudizio.
All'udienza del 7 maggio 2024 è stato sentito il ricorrente, il quale ha reso le dichiarazioni che si riportano in nota1.
Con ordinanza in data 8 maggio 2024 sono stati adottati i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti: «affida figlio in via esclusiva al padre, il quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio; dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la casa paterna, sita in Cazzago San Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n. 3; dispone che la madre possa vedere il figlio previo accordo col padre».
Il processo è stato istruito mediante l'intervento dei Servizi sociali, i quali hanno depositato una relazione in data 7 ottobre 2024.
La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la pronuncia della sentenza.
2.
Si richiamano atti e documenti di causa.
3.
In base agli elementi acquisiti, la madre risulta totalmente assente dalla vita del figlio, del quale si occupa in modo pressoché integrale il padre.
Il disinteresse della madre si è manifestato non solo mediante la mancata partecipazione al processo, ma anche attraverso la decisione di non aderire al percorso proposto dai Servizi sociali.
Vi sono pertanto i presupposti per affidare il minore in via esclusiva al padre, il quale adotterà in via autonoma anche le decisioni di maggior interesse per il figlio (art. 337 quater comma 3 c.c.).
Il bambino manterrà la residenza abituale presso il padre, con il quale abita da tempo.
La madre potrà vedere il figlio solo previa valutazione delle sue capacità genitoriali da parte del Servizio sociale e comunque in forma inizialmente protetta.
In conformità alla richiesta del padre, egli si farà interamente carico del mantenimento del figlio. 1 «Abbiamo convissuto fino al 2019. Nel 2019 la mia ex compagna se ne è andata via di casa, si è messa a frequentare compagnie non giuste e vede il bambino un paio d'ore tutti i mercoledì. Le frequentazioni avvengono a casa (e alla presenza) della nonna materna. Non so dove la resistente abiti. Ha avuto problemi di droga e con la legge. La scuola ci ha chiamati un paio di volte, ma lei non si è mai presentata. Il bambino piangeva a scuola perché assisteva a delle liti fra la nonna e la mamma. Anche i Servizi sociali scolastici mi hanno consigliato di attivare questo procedimento, per agevolare la gestione di mio figlio». 2 Le spese di lite vengono addebitate alla resistente, che con il suo disinteresse verso il figlio ha reso necessaria la presente iniziativa avviata dal ricorrente. La liquidazione è operata in dispositivo, secondo i parametri del d.m. n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella contumacia della parte convenuta, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa o assorbita:
1. affida figlio in via esclusiva al padre, il quale potrà adottare in forma autonoma anche le decisioni di maggior importanza per il minore, ivi comprese quelle relative al rilascio e al rinnovo dei documenti validi per l'espatrio;
2. dispone che il minore conservi la residenza abituale presso la casa paterna, sita in Cazzago
San Martino, fraz. Bornato, via Mazzini n. 3;
3. dispone che la madre possa vedere il figlio solo previa valutazione delle sue capacità genitoriali da parte del Servizio sociale e comunque in forma inizialmente protetta;
4. condanna la resistente a rifondere al ricorrente le spese di lite, che liquida in euro 3.809,00 per compensi, oltre rimborso forfettario al 15%, Iva e Cassa.
Così deciso in Brescia nella Camera di consiglio del giorno 15 novembre 2024.
Il Presidente estensore
Andrea Tinelli
3