Sentenza 6 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lamezia Terme, sentenza 06/05/2025, n. 66 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lamezia Terme |
| Numero : | 66 |
| Data del deposito : | 6 maggio 2025 |
Testo completo
1
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LAMEZIA TERME
SEZIONE UNICA CIVILE
SENTENZA DI OMOLOGA DELLA SEPARAZIONE CONSENSUALE
Riunito in camera di consiglio e composto dai seguenti Magistrati:
1) dott. Giovanni GAROFALO - Presidente rel.
2) dott.ssa Teresa Valeria GRIECO - Giudice
3) dott. Salvatore REGASTO - Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado, iscritta al n. 338 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] Parte_1 C.F._1
(CZ) in data 04/10/1978, residente in [...], n. 102, 88025 MAIDA e sig. CP_1
- CF – nato a [...] ed in data 06/08/1975 e residente in [...]C.F._2
MAGGIO, n. 102, 88025 MAIDA, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF
- elettivamente domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce C.F._3 al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege- sulle seguenti
CONCLUSIONI
“Come da ricorso congiunto e come da pedisseque note di trattazione scritta in atti, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, congiuntamente depositate in cancelleria in data 24 aprile 2025”.
FATTO E DIRITTO
Va intanto premesso in fatto - per come si evidenzia all'interno del ricorso introduttivo congiunto in atti, depositato in data 17/04/2025 - che i ricorrenti, in data 12/09/2004, contraevano matrimonio in AI (CZ) secondo il rito concordatario, scegliendo il regime patrimoniale della comunione dei beni (doc.1);
- il matrimonio è stato trascritto nei registri degli Atti di Matrimonio del Comune di AI (CZ), con atto n. 10, parte II, serie A, anno 2004;
- dalla loro unione è nato un figlio: (c.f. ), a Catanzaro (CZ) ed in data Persona_1 C.F._4
26.10.2011, in relazione al quale non sono intervenuti provvedimenti emessi dall'autorità giudiziaria;
- la casa coniugale è ubicata in AI (CZ), Frazione Vena, Viale Primo Maggio, n. 102 – indirizzo che corrisponde alla residenza anagrafica della famiglia (doc. 2) – presso un'abitazione di proprietà del IG
; CP_1
- con riferimento alle disponibilità reddituali e patrimoniali dei coniugi, si rileva che:
• la IGa è Operatrice Socio Sanitaria, attualmente disoccupata, mentre il IG Parte_1 [...]
è Funzionario tecnico presso ANAS S.p.A., con stipendio annuale di € 50.715,00; CP_1
• i coniugi hanno dichiarato negli ultimi tre anni d'imposta antecedenti al deposito del presente ricorso i redditi di seguito indicati:
CP_1
1) reddito anno 2023 euro 50.715,00 (doc. 4);
2. reddito anno 2022 euro 47.767,00 (doc. 5);
3. reddito anno 2021 euro 45.820,00 (doc. 6);
Parte_1
1. reddito anno 2023 euro 0,00;
2. reddito anno 2022 euro 2.030,38 (doc. 7);
3. reddito anno 2021 euro 0,00;
• i ricorrenti sono titolari di diritti reali sui seguenti beni immobili (doc. 8):
e CP_1 Parte_1
1) immobile di catasto fabbricati sito in AI (CZ), foglio 59, particella 79, sub 1102, categoria F/5, località
Collina del Sole snc, in regime di comunione dei beni;
2) immobile di catasto fabbricati sito in AI (CZ), foglio 59, particella 194, sub 4, categoria A/3, classe 2, consistenza 7 vani, Località Collina del Sole snc, in regime di comunione dei beni;
CP_1
1) immobile di catasto fabbricati sito in AI (CZ), foglio 24, particella 197, sub 3, categoria A/3, classe 2, consistenza 6,5 vani;
• il IG non è proprietario di autovetture;
CP_1
• la IGa è intestataria dell'autovettura Fiat Tipo, targata FN935SC; Parte_1
- a causa di incompatibilità caratteriali, da tempo è venuta meno l'unione morale e spirituale dei coniugi e risulta impossibile la continuazione della vita coniugale, per cui si rende necessaria la separazione legale tra gli stessi;
- pertanto, i ricorrenti intendono procedere alla loro separazione personale consensuale alle seguenti e concordate condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b) il figlio viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
c) i tempi di frequentazione tra genitore non affidatario e figlio sono regolati secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato (doc. 9), da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
d) ciascun coniuge provvederà con propri mezzi al proprio mantenimento;
il IG , verserà CP_1 mensilmente alla IGa la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) mensili a titolo di Parte_1 3
mantenimento del figlio , da rivalutare annualmente in conformità all'indice ISTAT, oltre al Persona_1
100% delle spese straordinarie “obbligatorie” (per le quali, cioè, non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di assicurazione per il mezzo di trasporto) e al 100% delle spese straordinarie per le quali abbia prestato il proprio consenso (iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, spese sportive e per l'attività sportiva, spese mediche non coperte dal SSN, analisi cliniche e visite specialistiche); resta inteso sin d'ora che, con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore obbligato che intenda manifestare il proprio dissenso dovrà, a fronte della richiesta scritta dell'altro, manifestarlo e motivarlo per iscritto nell'immediatezza della richiesta stessa (entro 5 gg.) ovvero nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e) la casa coniugale, sita in AI (CZ), Frazione Vena, Viale Primo Maggio, n. 102, di proprietà del IG
, viene assegnata temporaneamente alla moglie, che la continuerà ad abitare unitamente al CP_1 figlio , per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dal provvedimento di omologa della Persona_1 separazione;
tutte le spese delle utenze e dei tributi relativi al predetto immobile saranno a carico del IG
, per il periodo di un anno, decorrente dal provvedimento di omologa della separazione, fino CP_1 all'importo massimo di € 1.300,00, per l'eccedenza saranno a carico della IGa Parte_1
f) i beni costituenti l'arredo della casa coniugale vengono assegnati interamente alla IGa Parte_1
g) con riferimento all'appartamento sito in AI (CZ), Località Collina del Sole, acquistato in regime di comunione dei beni, i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono quanto segue: la IGa al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, sarà libera di utilizzare Parte_1 detto immobile come abitazione principale unitamente al figlio;
in caso di locazione del bene a terzi, l'intero canone verrà riscosso e trattenuto esclusivamente dalla IGa in caso di vendita del Parte_1 predetto immobile, il 30% del ricavato verrà assegnato al IG , mentre il restante 70% CP_1 verrà assegnato alla IGa Parte_1
h) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni altra ipotizzabile pretesa economica, avendo inteso definire con il presente accordo tutti i loro rapporti patrimoniali (vedi, in tal senso, il contenuto del ricorso introduttivo in atti).
Tutto ciò premesso, gli istanti, come sopra rappresentati e difesi, dichiaravano che non appariva possibile ricostituire l'unione spirituale e materiale e, dunque, appariva impossibile riconciliarsi;
che non sussistono altri procedimenti aventi a oggetto, in tutto o in parte, le medesime domande proposte con il presente atto o domande ad esse connesse e chiedevano che il Tribunale di Lamezia Terme, sostituendo l'udienza col deposito di note scritte in virtù dell'assenza di volontà riconciliativa, Volesse pronunciare ed omologare la separazione personale dei coniugi alle condizioni di cui sopra, ordinando la trasmissione del provvedimento all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI, perché provveda alle annotazioni ed ulteriori incombenze di legge. 4
Ciò posto, va ora dato atto del fatto che, nel procedimento in esame, recante il n. 338 del 2025 R.G.V.G., avente ad oggetto Separazione consensuale, promosso congiuntamente dai coniugi sig.ra Parte_1
- CF - e sig. - CF - entrambi rappresentati e C.F._1 CP_1 C.F._2 difesi dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF - giusta procura in atti e di cui al citato ricorso C.F._3 congiunto, il Presidente del Tribunale, dott. Giovanni GAROFALO, nominava sé medesimo quale relatore della controversia in oggetto e con provvedimento emesso in data 18 aprile 2025, in ossequio al disposto di cui all'art. 127 ter c.p.c., unitamente – in rito – al disposto di cui all'art. 473-bis.51, comma 2°, c.p.c., espressamente richiamato all'interno del citato provvedimento, disponeva che il procedimento si svolgesse mediante il deposito telematico di sintetiche note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni da denominarsi
“note di trattazione scritta” (o dicitura similare), redatte nel rispetto dei principi di sinteticità e chiarezza, con termine concesso alle parti per il deposito telematico delle predette note scritte, a fronte di un'udienza telematica fissata per la data del 06/05/2025 e che deve intendersi sostituita dal deposito delle predette note scritte di udienza;
rilevato che le parti a ciò tempestivamente ottemperavano, depositando congiuntamente in cancelleria, in data
24 aprile 2025, le note di trattazione scritta sostitutive dell'udienza.
Ciò posto, il Giudice relatore, trasmessi gli atti al Pubblico Ministero – che emetteva il proprio parere nel termine perentorio previsto ex lege;
vedi in atti – sentite le parti, sia pure in forma figurata e preso atto della loro comune e non rimediabile volontà di non conciliarsi, rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Rileva il Collegio che: 1) appare senza dubbio venuta meno la comunione materiale e spirituale tra i coniugi, ragion per cui deve parimenti ritenersi che la convivenza sotto lo stesso tetto sia divenuta del tutto insostenibile, anche nel superiore interesse della prole;
2) che i coniugi - al fine di non arrecare turbamenti nello sviluppo armonico della sua crescita – avanzavano appunto la citata richiesta di separazione, optando per le condizioni concordate di seguito esposte, da intendersi in questa sede integralmente riportate e trascritte, oltre che reiterate all'interno delle note di trattazione scritta in atti (vedi ricorso congiunto e note;
in atti); 3) che gli accordi raggiunti non risultano sono affatto pregiudizievoli per il superiore interesse della prole;
4) che le parti stesse hanno inequivocabilmente manifestato, sia pure in forma figurata, la loro ferma volontà di non riconciliarsi.
Ciò posto, va detto che il PM – avuti gli atti - ha tempestivamente richiesto, nel termine di giorni tre prima dell'udienza (figurata) in oggetto, che venisse omologato l'accordo di separazione con parere favorevole reso in data 2 maggio 2025.
I coniugi, a loro volta, già nel corso della prima udienza svoltasi dinanzi al Giudice Istruttore (comunque individuato nello scrivente Presidente del Tribunale) – anche se svoltasi in forma figurata - hanno manifestato la loro ferma intenzione di volersi separare, così frustrando l'esperito tentativo di conciliazione, formulando espressamente e per iscritto la loro non redimibile volontà di non conciliarsi.
Lo scadimento del loro rapporto, risalente ormai nel tempo, ha evidenziato l'impossibilità della loro ulteriore convivenza e nulla osta – pertanto - alla pronuncia della separazione consensuale per come richiesta, alle condizioni già concordate. 5
Le stesse non contrastano con norme di legge, tantomeno imperative e non ostano all'interesse dei figli, specie se – come nel caso in esame – ancora minorenni e deve altresì prendersi atto del parere favorevole del PM - Sede come sopra richiamato, ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c.
Sussistono giusti motivi per dichiarare integralmente compensate tra le parti le spese di lite, stante la natura consensuale nativa della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lamezia Terme, Sezione Unica Civile, definitivamente pronunciando nella causa civile di I grado, iscritta al n. 338 del 2025 RGVG, avente ad oggetto Separazione consensuale, instaurata congiuntamente dai coniugi sig.ra - CF – nata a [...] in data [...], Parte_1 C.F._1 residente in [...], n. 102 88025 MAIDA e sig. - CF CP_1 C.F._2
– nato a [...] ed in data 06/08/1975 e residente in [...] entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF - elettivamente C.F._3 domiciliati presso il di lui Studio legale, giusta procura rilasciata in calce al ricorso congiunto in atti;
-Parti ricorrenti-
Nonché
-PUBBLICO MINISTERO in sede-
-Interventore ex lege-
Così provvede:
OMOLOGA
La separazione personale consensuale dei coniugi, come sopra generalizzati, sig.ra - CF Parte_1
- nata a [...], in data [...], residente a [...], n. 102 C.F._1
88025 MAIDA e sig. - CF - nato a LAMEZIA TERME (CZ), in [...] CP_1 C.F._2
06/08/1975, anche lui residente in [...]102 88025 MAIDA ITALIA - a sua volta rappresentato a e difeso a, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. PILEGGI NATALINO - CF
- giusta procura in atti e di cui al citato ricorso congiunto, alle seguenti e concordate C.F._3 condizioni:
a) i coniugi vivranno separati e con obbligo di mutuo rispetto;
b) il figli viene affidato congiuntamente ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente Persona_1 presso la madre;
c) i tempi di frequentazione tra genitore non affidatario e figlio sono regolati secondo le modalità indicate nel piano genitoriale allegato (doc. 9), da considerarsi parte integrante del presente ricorso;
d) ciascun coniuge provvederà con propri mezzi al proprio mantenimento;
il IG , verserà CP_1 mensilmente alla IGa la somma di euro 300,00 (euro trecento/00) mensili a titolo di Parte_1 mantenimento del figlio , da rivalutare annualmente in conformità all'indice ISTAT, oltre al Persona_1
100% delle spese straordinarie “obbligatorie” (per le quali, cioè, non è richiesta la previa concertazione: libri scolastici, spese sanitarie urgenti, acquisto di farmaci prescritti ad eccezione di quelli da banco, spese per interventi chirurgici indifferibili sia presso strutture pubbliche che private, spese ortodontiche, oculistiche e sanitarie effettuate tramite il SSN in difetto di accordo sulla terapia con specialista privato, spese di bollo e di 6
assicurazione per il mezzo di trasporto) e al 100% delle spese straordinarie per le quali abbia prestato il proprio consenso (iscrizioni e rette di scuole private ed eventuali spese alloggiative, di università pubbliche e private, ripetizioni, viaggi di istruzione organizzati dalla scuola, corsi di lingua o attività artistiche, corsi di informatica, spese sportive e per l'attività sportiva, spese mediche non coperte dal SSN, analisi cliniche e visite specialistiche); resta inteso sin d'ora che, con riferimento alle spese straordinarie da concordare, il genitore obbligato che intenda manifestare il proprio dissenso dovrà, a fronte della richiesta scritta dell'altro, manifestarlo e motivarlo per iscritto nell'immediatezza della richiesta stessa (entro 5 gg.) ovvero nell'eventuale diverso termine all'uopo fissato;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla richiesta;
e) la casa coniugale, sita in AI (CZ), Frazione Vena, Viale Primo Maggio, n. 102, di proprietà del IG
, viene assegnata temporaneamente alla moglie, che la continuerà ad abitare unitamente al CP_1 figli , per un periodo non superiore a tre anni, decorrenti dal provvedimento di omologa della Persona_1 separazione;
tutte le spese delle utenze e dei tributi relativi al predetto immobile saranno a carico del IG
, per il periodo di un anno, decorrente dal provvedimento di omologa della separazione, fino CP_1 all'importo massimo di € 1.300,00, per l'eccedenza saranno a carico della IGa Parte_1
f) i beni costituenti l'arredo della casa coniugale vengono assegnati interamente alla IG Parte_1
g) con riferimento all'appartamento sito in AI (CZ), Località Collina del Sole, acquistato in regime di comunione dei beni, i coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali tra loro esistenti e quale elemento funzionale ed indispensabile ai fini della risoluzione della crisi familiare, convengono quanto segue: la IGa al momento del rilascio dell'abitazione coniugale, sarà libera di utilizzare Parte_1 detto immobile come abitazione principale unitamente al figlio;
in caso di locazione del bene a terzi, l'intero canone verrà riscosso e trattenuto esclusivamente dalla IGa in caso di vendita del Parte_1 predetto immobile, il 30% del ricavato verrà assegnato al IG , mentre il restante 70% CP_1 verrà assegnato alla IGa Parte_1
h) i coniugi rinunciano reciprocamente ad ogni altra ipotizzabile pretesa economica, avendo inteso definire con il presente accordo tutti i loro rapporti patrimoniali.
ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, in copia autentica all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di AI (CZ) – atto n. 10, parte II, serie A, anno 2004 - per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui agli artt. 134 R.D.
9.7.1939 n. 1238, 49 lett. g) e 69 lett. f) D.P.R.
3.11.2000 n. 396
(Ordinamento dello Stato Civile) in conformità dell'art. 10 L.
1.12.1970 n.898, come modificata dalla L. 6.3.1987
n.74;
DICHIARA interamente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Lamezia Terme, nella camera di consiglio del 6 maggio 2025.
Il Presidente Estensore
(dott. Giovanni GAROFALO)