Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 24/01/2025, n. 42 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 42 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 294/2023 RG
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Marialuisa Crucitti Presidente
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere rel
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA in grado di appello, nel procedimento iscritto avverso la sentenza n. 1011/2023, pubblicata il 19.5.2023 dal Tribunale di Reggio Calabria vertente
TRA
c.f.: ), in persona del Sindaco, legale Parte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall' avv. Aurelia Murdolo che dichiara di voler ricevere ogni comunicazione al numero di fax 0965026118, o all' indirizzo di posta elettronica certificata: Email_1
Email_2
Appellante contro
(c.f.: ), rappresentato e difeso dagli avv. Controparte_1 C.F._1
Domenico Violi e Antonino Denisi (PEC : Email_3
Appellato
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il ha proposto gravame avverso la sentenza con cui è stato Parte_1
accolto il ricorso di e, per l'effetto, annullata la delibera n. Controparte_1
37/2021 unitamente agli atti e ai provvedimenti ad essa conseguenziali, condannando
Ha chiesto la riforma della sentenza, rigettando la domanda avanzata dal ricorrente, perché infondata in fatto ed in diritto, con condanna dello stesso al pagamento delle spese, diritti e onorari di lite.
L'appellato ha resistito , chiedendo di rigettate il gravame , confermando in toto la sentenza impugnata, con vittoria di spese e competenze.
La causa è stata assunta in decisione nelle forme di cui all'art. 127 ter c.p.c. previa verifica del deposito di note di trattazione scritta.
Motivi della decisione
Con nota depositata il 14.12.2024 il procuratore dell' appellante si è riportato al contenuto della << Deliberazione della Giunta Comunale n. 114 del 06.12.2024 con cui il Comune ha provveduto alla revoca di G.C. n. 57 del 19.06.2023 Parte_1
avente ad oggetto: “Sentenza Tribunale di Reggio Calabria – sez. II Civile (Settore
Lavoro e Previdenza) n. 1011/2023 emessa il 19.05.2023” con cui l'Amministrazione comunale pro tempore disponeva di avversare la predetta sentenza, promuovendo ricorso in Appello >>, per l'effetto rinunciando << alla relativa azione giudiziaria in atto pendente presso la Corte d'Appello di Reggio Calabria e di cui al presente procedimento >>; ha concluso chiedendo di pronunciare la cessazione della materia del contendere con compensazione delle spese di lite, producendo le anzidette deliberazioni della Giunta Comunale n. 114 del 06.12.2024 e n. 57 del 19.06.2023.
La difesa dell'appellato nel prendere atto dell'anzidetta rinunzia, non si è opposto
, chiedendo a sua volta pronuncia di cessazione della materia del contendere, ma insistendo per la vittoria delle spese di giudizio, istanza avversata nella successiva nota del 21.1.2025 di parte appellante.
Ciò posto, ricorrono in modo evidente i presupposti per la declaratoria, su cui concordano entrambe le parti, di cessazione della materia del contendere, avendo manifestato l'ente la volontà di non proseguire nel gravame.
Residua il regolamento delle spese di lite che non può che fare carico al Pt_1 appellante, stante l'esito finale della lite, con la definitiva conferma della sentenza impugnata per la sopravvenuta rinuncia a coltivare il gravame da parte dell'ente, in forza di una diversa valutazione operata dalla “nuova compagine governativa” derivata dalle elezioni amministrative del giugno 2024. L'affermazione che sia stata operata “una scelta politica ed organizzativa diversa
(peraltro non prevedibile al momento del deposito del ricorso) che non può andare ad intaccare l'interesse ad agire in Appello del al tempo in Parte_1 cui è stata proposta l'azione “ , proposta nell'ultima nota difensiva, in alcun modo potrebbe incidere sul diritto della parte appellata alla rifusione di quelle spese legali cui ha dato causa il impugnando la sentenza che aveva Parte_1
visto vittorioso l' CP_1
Le spese di lite sono liquidate come da dispositivo (III scaglione DM n. 147/2022) , nei minimi considerata la pronuncia in rito con cui è stato definito il giudizio.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dal contro Parte_1
e avverso la sentenza n. 1011/2023, pubblicata il 19.5.2023 dal Controparte_1
Tribunale di Reggio Calabria, disattesa ogni contraria istanza, così decide: dichiara cessata la materia del contendere e condanna l'appellante a rimborsare all'appellato le spese di difesa, liquidate in complessivi € 2.904,5 oltre accessori come per legge
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 24.1.2025
Il Consigliere rel. estensore Il Presidente
(dott. Eugenio Scopelliti) (dott. Marialuisa Crucitti)