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Sentenza 27 febbraio 2025
Sentenza 27 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 27/02/2025, n. 1306 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1306 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3254/2021 posta in deliberazione il giorno 22.1/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Avv. AFFINITO CARLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16435/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti di ex art 3 RD.603/1910 per l'importo di euro 184.614,63 per l'occupazione Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, via del Quirinale
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
1 2. L ha lamentato: “ Erronea applicazione dei presupposti Parte_1
giuridico fattuali alla fattispecie concreta;
erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della materia locatizia e violazione dell'art. 1591 e ss. c.c. Il Tribunale adito ha accolto l'opposizione di controparte, annullando l'ingiunzione di pagamento impugnata, sul presupposto dell'asserita applicabilità al caso di specie dell'art. 1591 c.c. “secondo cui il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, salvo poi concludere di non poter accogliere la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione, diretta ad ottenere il pagamento della somma ingiunta corrispondente alle indennità maturate per l'occupazione sine titulo dell'immobile, non ritenendo adeguatamente provato il maggior danno occorso all'Erario a causa della prolungata occupazione dei locali in questione dal sig. . CP_1
La doglianza è fondata.
Ritiene la Corte che sia inconferente il richiamo operato dal tribunale alla disciplina dell'art
1591 c.c., per un duplice autonomo ordine di motivi.
Da un lato non vi è prova che lo fosse conduttore dell'immobile in virtù di un contratto CP_1
di locazione vigente. Dall'altro si osserva che nessuna proroga si sarebbe potuta verificare per fatti concludenti, trattandosi manifestamente di un occupante sino titulo.
A tale proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 12087/2002: “ Non può applicarsi ai contratti di locazione conclusi dalla P.A. l'istituto della rinnovazione tacita del contratto in quanto esso è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della P.A., che non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla legge;
tuttavia, qualora, dopo la scadenza del contratto, l'amministrazione locatrice continui a percepire i canoni di locazione richiedendo anche l'aumento Istat, può aversi non una vera e propria rinnovazione, ma una continuazione dell'originario rapporto, purché nel contratto originario sia inserita una apposita clausola in tal senso”.
Continua e reiterata, invano, nel tempo è stata la richiesta della P.A. di stipulare un contratto di locazione, di talchè è da escludere alcuna rinnovazione o proroga dell'originario titolo abilitativo.
Ciò premesso non v'è quindi alcun dubbio che l'appellato debba essere qualificato come occupante senza titolo.
In ordine alla misura dell'indennità giova richiamare per esteso la nota dell' Parte_1
del 6.5.2010 da cui si evince non solo la qualità di occupante senza titolo dello
[...]
ma quella che sarebbe stata la redditività dell'immobile, che ,diversamente da quanto CP_1
2 affermato dal Tribunale sarebbe stato destinato proprio all'uso locativo abitativo, che costituisce l'effettivo danno subito dall' . Pt_1
“A seguito della Delibera del Comune di Roma n°l 76 del 25/07/2005, l' , Parte_1
con Atto d'Obbligo unilaterale n°68 di Rep. del 15/04/2008, si è impegnata nei confronti della menzionata Amministrazione Comunale, al prosieguo del rapporto contrattuale di locazione, a canone sociale, per l'unità immobiliare utilizzata dalla S.V., per una durata di anni 9+2 a decorrere dalla data della summenzionata delibera.
Come noto l' , con decreto di patrimonializzazione del 29/07/2005, è Parte_1
divenuta proprietaria dell'appartamento in argomento, per il quale è stato determinato il canone mensile in€. 1.349,00, sulla base del vigente Accordo Territoriale in attuazione della
L.431/98, così come preventivamente condiviso con il Comune di Roma.
Pertanto, per consentire la regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio sito in Roma, Via del Quirinale 28, Scala C int. 5 con un contratto di locazione, si comunicano gli importi dovuti
CP_ dalla quali indennità di occupazione a far data dal 30/07/2005 fino al 31/05/2010, pari ad €.67.193,64, comprensive degli interessi maturati al 31/05/2010 ed al netto delle somme medio tempore corrisposte alla data del 31 /03/2010.
Dette indennità sono state calcolate ai sensi della L. 431/98 in attuazione dell'Accordo
Territoriale depositato il 05/02/2004 prot. n°385 con applicazione del valore minimo della subfascia inferiore per la zona Monti pari ad€. 9,00/mq mese.
Resta inteso che la stipula del relativo contratto è subordinata al saldo delle predette indennità, nonché degli ulteriori importi dovuti allo Stato per il periodo antecedente alla patrimonializzazione, come risulta da altra comunicazione in pari data.”
Ritiene la Corte che il suddetto criterio consenta una liquidazione minimale del danno da occupazione illegittima.
L'eccezione di prescrizione è infondata per i quinquenni successivi al 27.6.2007 con la quale l' aveva intimato il pagamento per le annualità precedenti stante Parte_1
l'efficacia interruttiva della nota del 15.6.2012 ricevuta il 27.6.2012 dallo CP_1
Non rinvenendosi una specifica costituzione in mora per il per il periodo precedente antecedente al 2010 non avendo tale tenore la nota 6.5.20210 sopra riportata
Dall'importo di € 184.614,63 vanno pertanto detratti E 6.339,70 per il 2005, E15.314,82 per il 2006 ed il 50% di E 15.265,13 , sicchè il debito alla data dell'introduzione del giudizio ammonta ad EURO 155.327,55.
Le spese di lite vanno compensate per 1/5 in considerazione della riduzione, ancorchè limitata, della pretesa creditoria. La restante parte seguono la soccombenza .
3
PQM
Condanna a pagare all' alla rifusione dei 4/5 Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.000,00 per Parte_1 compensi per il primo grado ed in € 8.000,00 per questo grado , oltre rimborso integrale delle spese prenotate a debito.
Roma, 29.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE DI APPELLO DI ROMA
SEZIONE I CIVILE
Nel collegio composto da:
Dott. Diego Rosario Antonio Pinto Presidente rel.
Dott. Elena Gelato Consigliere
Dott. Maria Aversano Consigliere riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al Ruolo generale affari contenziosi al numero
3254/2021 posta in deliberazione il giorno 22.1/2025
TRA
( ) Parte_1 P.IVA_1
Avv. AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO
E
( ) Controparte_1 C.F._1
Avv. AFFINITO CARLO
OGGETTO
Appello avverso la sentenza n. 16435/2020 emessa dal Tribunale di Roma.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.L ha proposto appello avverso la sentenza in oggetto con la Parte_1
quale il Tribunale di Roma aveva accolto l'opposizione all'ingiunzione emessa nei confronti di ex art 3 RD.603/1910 per l'importo di euro 184.614,63 per l'occupazione Controparte_1 dell'immobile di sua proprietà sito in Roma, via del Quirinale
Si è costituito in giudizio instando per il rigetto dell'appello. Controparte_1
Precisate le conclusioni, la causa è stata trattenuta in decisione all'udienza in epigrafe.
Per quanto attiene alla ricostruzione della vicenda si richiama per relationem l'impugnata sentenza.
1 2. L ha lamentato: “ Erronea applicazione dei presupposti Parte_1
giuridico fattuali alla fattispecie concreta;
erronea sussunzione della fattispecie concreta nell'ambito della materia locatizia e violazione dell'art. 1591 e ss. c.c. Il Tribunale adito ha accolto l'opposizione di controparte, annullando l'ingiunzione di pagamento impugnata, sul presupposto dell'asserita applicabilità al caso di specie dell'art. 1591 c.c. “secondo cui il conduttore in mora a restituire la cosa è tenuto a dare al locatore il corrispettivo convenuto fino alla riconsegna, salvo l'obbligo di risarcire il maggior danno”, salvo poi concludere di non poter accogliere la domanda riconvenzionale dell'Amministrazione, diretta ad ottenere il pagamento della somma ingiunta corrispondente alle indennità maturate per l'occupazione sine titulo dell'immobile, non ritenendo adeguatamente provato il maggior danno occorso all'Erario a causa della prolungata occupazione dei locali in questione dal sig. . CP_1
La doglianza è fondata.
Ritiene la Corte che sia inconferente il richiamo operato dal tribunale alla disciplina dell'art
1591 c.c., per un duplice autonomo ordine di motivi.
Da un lato non vi è prova che lo fosse conduttore dell'immobile in virtù di un contratto CP_1
di locazione vigente. Dall'altro si osserva che nessuna proroga si sarebbe potuta verificare per fatti concludenti, trattandosi manifestamente di un occupante sino titulo.
A tale proposito si richiama la sentenza della Corte di Cassazione 12087/2002: “ Non può applicarsi ai contratti di locazione conclusi dalla P.A. l'istituto della rinnovazione tacita del contratto in quanto esso è incompatibile con il procedimento previsto per la manifestazione della volontà di obbligarsi da parte della P.A., che non può desumersi da fatti concludenti ma deve essere espressa nelle forme previste dalla legge;
tuttavia, qualora, dopo la scadenza del contratto, l'amministrazione locatrice continui a percepire i canoni di locazione richiedendo anche l'aumento Istat, può aversi non una vera e propria rinnovazione, ma una continuazione dell'originario rapporto, purché nel contratto originario sia inserita una apposita clausola in tal senso”.
Continua e reiterata, invano, nel tempo è stata la richiesta della P.A. di stipulare un contratto di locazione, di talchè è da escludere alcuna rinnovazione o proroga dell'originario titolo abilitativo.
Ciò premesso non v'è quindi alcun dubbio che l'appellato debba essere qualificato come occupante senza titolo.
In ordine alla misura dell'indennità giova richiamare per esteso la nota dell' Parte_1
del 6.5.2010 da cui si evince non solo la qualità di occupante senza titolo dello
[...]
ma quella che sarebbe stata la redditività dell'immobile, che ,diversamente da quanto CP_1
2 affermato dal Tribunale sarebbe stato destinato proprio all'uso locativo abitativo, che costituisce l'effettivo danno subito dall' . Pt_1
“A seguito della Delibera del Comune di Roma n°l 76 del 25/07/2005, l' , Parte_1
con Atto d'Obbligo unilaterale n°68 di Rep. del 15/04/2008, si è impegnata nei confronti della menzionata Amministrazione Comunale, al prosieguo del rapporto contrattuale di locazione, a canone sociale, per l'unità immobiliare utilizzata dalla S.V., per una durata di anni 9+2 a decorrere dalla data della summenzionata delibera.
Come noto l' , con decreto di patrimonializzazione del 29/07/2005, è Parte_1
divenuta proprietaria dell'appartamento in argomento, per il quale è stato determinato il canone mensile in€. 1.349,00, sulla base del vigente Accordo Territoriale in attuazione della
L.431/98, così come preventivamente condiviso con il Comune di Roma.
Pertanto, per consentire la regolarizzazione dell'occupazione dell'alloggio sito in Roma, Via del Quirinale 28, Scala C int. 5 con un contratto di locazione, si comunicano gli importi dovuti
CP_ dalla quali indennità di occupazione a far data dal 30/07/2005 fino al 31/05/2010, pari ad €.67.193,64, comprensive degli interessi maturati al 31/05/2010 ed al netto delle somme medio tempore corrisposte alla data del 31 /03/2010.
Dette indennità sono state calcolate ai sensi della L. 431/98 in attuazione dell'Accordo
Territoriale depositato il 05/02/2004 prot. n°385 con applicazione del valore minimo della subfascia inferiore per la zona Monti pari ad€. 9,00/mq mese.
Resta inteso che la stipula del relativo contratto è subordinata al saldo delle predette indennità, nonché degli ulteriori importi dovuti allo Stato per il periodo antecedente alla patrimonializzazione, come risulta da altra comunicazione in pari data.”
Ritiene la Corte che il suddetto criterio consenta una liquidazione minimale del danno da occupazione illegittima.
L'eccezione di prescrizione è infondata per i quinquenni successivi al 27.6.2007 con la quale l' aveva intimato il pagamento per le annualità precedenti stante Parte_1
l'efficacia interruttiva della nota del 15.6.2012 ricevuta il 27.6.2012 dallo CP_1
Non rinvenendosi una specifica costituzione in mora per il per il periodo precedente antecedente al 2010 non avendo tale tenore la nota 6.5.20210 sopra riportata
Dall'importo di € 184.614,63 vanno pertanto detratti E 6.339,70 per il 2005, E15.314,82 per il 2006 ed il 50% di E 15.265,13 , sicchè il debito alla data dell'introduzione del giudizio ammonta ad EURO 155.327,55.
Le spese di lite vanno compensate per 1/5 in considerazione della riduzione, ancorchè limitata, della pretesa creditoria. La restante parte seguono la soccombenza .
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PQM
Condanna a pagare all' alla rifusione dei 4/5 Controparte_1 Parte_1
delle spese di lite in favore di che liquida in € 6.000,00 per Parte_1 compensi per il primo grado ed in € 8.000,00 per questo grado , oltre rimborso integrale delle spese prenotate a debito.
Roma, 29.1.2025
IL PRESIDENTE EST.
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