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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Caltanissetta, sentenza 21/05/2025, n. 178 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Caltanissetta |
| Numero : | 178 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 206/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 206/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Enna n.
207/2024 pubblicata il 2.05.2024
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Carmelo Blanco (c.f.
, fax 0932/456177, indirizzo PEC: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Cannata, sito in Nicosia (EN) nella via
Vittorio Emanuele n°31;
Appellante
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
03.06.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Lombardo
(C.F. ), fax 0935/959168, indirizzo PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Caltanissetta alla Via F. Turati n. 130;
Appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte D'Appello,
1 All'udienza del 5.03.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
concludeva insistendo nell'accoglimento della domanda di rinnovazione dell'istruttoria Parte_1
e nelle conclusioni dell'atto di appello, ovvero, nel merito: “riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna nel punto in cui ritiene come assodata la presunta omosessualità del sig. , dichiarando in Parte_1 maniera chiara e precisa non provata l'insinuata omosessualità dell'odierno appellante da parte della sig.ra
; riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna per mancanza di motivazione Controparte_1 sul rigetto della domanda di addebito avanzata dal a carico della per Parte_1 Controparte_1 violazione dell'obbligo di coabitazione, ed accogliere, quindi, la domanda di addebito per i motivi meglio esposti in parte narrativa, con ogni conseguenza di legge;
riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di
Enna nel punto in cui dispone l'obbligo a carico del di pagare a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
la somma mensile perpetua di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per i motivi meglio esposti
[...] al punto IV) dell'atto di appello, a cui si rimanda, ed in conseguenza dell'accoglimento della superiore domanda di addebito, disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dal alla Parte_1 [...]
, ovvero ridurre l'ammontare del predetto assegno di mantenimento in misura non superiore nel CP_1 massimo a € 100,00 mensili per i motivi di cui in parte narrativa e disporre un termine massimo di pagamento escludendone il carattere di perpetuità dello stesso;
riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna anche sul punto in cui dichiara compensate le spese del giudizio, giacché, per i motivi sopra esposti ed in conseguenza dei motivi di impugnazione, la sentenza appellata avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese a carico della sig.ra ”. Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna Controparte_1 dell'appellante alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 207/2024, Parte_1
pubblicata in data 02.05.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento della domanda proposta dallo stesso, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Piazza Armerina il 25.06.2016, ex art. 3, n.2, lett. f), L. n. 898/1970, ha Controparte_1 disposto l'obbligo a carico di di corrispondere al coniuge la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e ha compensato integralmente le spese di lite.
Nello specifico, il ricorrente adiva il Tribunale di Enna al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con a causa della mancata consumazione dello stesso, Controparte_1
essendo la coppia, inoltre, separata di fatto da circa due anni;
formulava richiesta di Parte_1
addebito della responsabilità della crisi coniugale in capo alla in quanto sosteneva che CP_1
l'assenza di intimità fosse riconducibile alla scelta della moglie di vivere presso lo stesso stabile ove abitavano i suoceri;
dal punto di vista economico, il ricorrente sosteneva la sostanziale parità reddituale della coppia.
2 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio Controparte_1
per mancata consumazione, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della responsabilità della crisi coniugale in capo al marito;
la stessa contestava le motivazioni addotte dal ricorrente quali causa del fallimento del matrimonio, sostenendo quale unica causa del naufragio coniugale il rifiuto del
[...]
ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie a cagione della sua omosessualità; dal punto di Pt_1
vista economico, la , sostenendo la disparità economica esistente tra i coniugi, essendo CP_1 questa titolare di un'attività agricola i cui redditi sarebbero risultati particolarmente esigui nel corso degli anni, chiedeva il riconoscimento della corresponsione di un assegno divorzile di € 1.000,00; chiedeva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento di € 250.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, avendo patito disturbi nell'equilibrio psicofisico a causa della lamentata violazione dei doveri morali e materiali scaturenti dal matrimonio nonché a causa delle asserite sottaciute preferenze sessuali di . Parte_1
Con l'ordinanza presidenziale, a seguito dell'offerta economica del ricorrente, veniva Parte_1 onerato del pagamento di un assegno mensile di € 250,00 a favore della;
nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio, accertava quale circostanza non controversa la mancata consumazione, a prescindere dai motivi che avevano indotto i coniugi ad astenersi da rapporti sessuali. Il Collegio aggiungeva, inoltre, che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere addebitabile la frattura del vincolo coniugale tanto in capo al ricorrente, quanto in capo alla resistente.
Per quel che concerne il rigetto della richiesta di risarcimento del danno, il giudice di prime cure sosteneva la genericità della pretesa della in merito all'insorgenza di stati d'animo di CP_1 disagio e frustrazione, nonché il difetto di prova dell'esistenza del nocumento lamentato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Quanto, infine, all'onere di di corrispondere l'assegno divorzile, il Parte_1
Tribunale sottolineava la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'emolumento in questione, ritenendo sussistente una sperequazione economica tra le parti, tale da giustificare l'obbligo al mantenimento in favore della in misura pari ad € 250,00 mensili. CP_1
censura la sentenza impugnata, ancorando le proprie doglianze a cinque motivi di Parte_1
gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione delle norme procedurali in materia di prova, non essendo stati ammessi i mezzi istruttori richiesti in primo grado, volti “a provare la fondatezza della domanda di addebito formulata da nei confronti dell'ex-moglie ed a chiarire Parte_1
3 l'esistenza della colpa della fine del rapporto coniugale in capo alla ed anche le Parte_2 motivazioni della mancata consumazione del matrimonio”, nonché volti a provare la paritetica condizione reddituale degli ex coniugi. Chiede, pertanto, l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione documentale, di indagini finanziarie e fiscali mediante Polizia Tributaria, CTU contabile e prova testimoniale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la contradditoria motivazione sull'insinuata omosessualità. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe correttamente ritenuto non provati i presupposti della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ma, dall'altro CP_1 lato, avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'omosessualità di , ancorché non provata, Parte_1 statuendo che “è altrettanto innegabile, che lo stesso non sembrava essere pienamente Parte_1 consapevole della propria inclinazione sessuale, almeno fino all'agosto del 2018. Del resto, è ben possibile - e comunque non può escludersi - che il ricorrente abbia per primo cercato di negare a sé stesso la sua omosessualità, verosimilmente condizionato da pregiudizi sociali, presumibilmente più radicati e pressanti in un ambiente lavorativo come quello in cui egli si era con successo inserito”.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “mancanza di motivazione sulla domanda di addebito avanzata da a carico della sig.ra ”, l'appellante sostiene che Parte_1 Controparte_1
la causa della crisi coniugale sia addebitabile alla in quanto avrebbe violato l'obbligo CP_1
matrimoniale della convivenza, essendosi rifiutata di seguire il marito a Genova e a Catania e avendolo costretto a vivere insieme ai suoceri ed ai cognati nei periodi di licenza.
Con il quarto motivo di gravame, eccepisce l'erroneità dell'obbligo del pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della . L'appellante rileva che il Tribunale, a causa CP_1
del rigetto delle istanze istruttorie, avrebbe errato nel ritenere esistente una sperequazione economica dell'appellata, in quanto quest'ultima risulta titolare di impresa agricola che conta due dipendenti e
130 capi di bestiame, dalla cui attività risulterebbe inverosimile immaginare un reddito annuo inferiore ad € 1.000,00, come dalla stessa dichiarato. Pertanto, conclude l'appellante, non sussisterebbe il diritto della a ricevere l'assegno di mantenimento invocando l'orientamento CP_1 della giurisprudenza secondo cui “presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sta nella verifica «... del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive.» (tra le tante, Cass. Civ., Sez.
4 I, n°10702/2023)”.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della compensazione delle spese del primo grado di giudizio, dettata dalla erronea mancata ammissione delle prove richieste.
Nel corso del giudizio di appello, in data 14.01.25, la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.01.25, rigettava le richieste istruttorie delle parti,
*********
Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio di appello avverso sentenza che pronuncia il divorzio è sottoposto al rito camerale in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987
n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”.
In base al 1° comma dell'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 le disposizioni ex novo introdotte hanno effetto, salvo che non sia diversamente disposto, con decorrenza dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data e, dunque, ai procedimenti di primo grado introdotti dopo tale data, sicché i procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio
2023, sono assoggettati alla disciplina previgente anche con riferimento alle impugnazioni;
la portata applicativa del 4° comma del cit. art. 35, disponente che «le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati, dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023», deve ritenersi limitata alle sole previsioni espressamente contemplate ovvero quelle concernenti l'appello nel procedimento contenzioso e quelle indicate relative al rito del lavoro.
Gli appelli relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nel Capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al 4° comma dell'art. 35, sono sottoposti alla regola generale del 1° comma sicché, nel caso di specie, concernente gravame contro sentenza di divorzio emessa in procedimento già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le regole previgenti e dunque il rito camerale.
Erroneamente pertanto parte appellante richiama l'appello di cui l'art. 473 bis 30 c.p.c. a cui sarebbe sottoposto il gravame.
Nel merito, l'appello proposto da risulta parzialmente fondato, limitatamente al Parte_1
quarto motivo di appello.
Il primo motivo di gravame è invece infondato.
La doglianza dell'appellante in merito alla mancata acquisizione delle prove istruttorie richieste risulta infondata per le seguenti considerazioni.
Le prove testimoniali avanzate sarebbero volte ad accertare la mancata consumazione del matrimonio, nonché l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali da parte della . Sul punto va rilevato CP_1
5 che l'inconsumazione del matrimonio risulta circostanza non controversa e, anzi, confermata dalle parti. Ulteriormente superflua appare la prova testimoniale richiesta al fine di accertare la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'appellata in quanto ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una delle cause espressamente previste dall'art. 3 L. n. 898/1970. Ed invero, si osserva che tali questioni, ove pure rilevanti sotto il profilo personale e morale, non assumono incidenza diretta ai fini del presente giudizio, caratterizzato da un'impostazione oggettiva e non fondato sulla dimostrazione della responsabilità di uno dei coniugi rispetto alla crisi coniugale e considerato, che, per le ragioni che si spiegheranno più avanti,
l'imputabilità della crisi ad uno dei coniugi non ha nessuna refluenza.
Le ulteriori prove testimoniali, la CTU contabile, l'esibizione delle scritture contabili e le ispezioni a mezzo Polizia Tributaria, volte a provare l'accertamento reddituale della appaiono altresì CP_1
superflue in considerazione del fatto che risultano allegati agli atti di causa le visure camerali dell'attività di cui l'appellata risulta titolare, nonché le relative dichiarazioni dei redditi degli anni
2017-2020. La situazione economica delle parti risulta, dunque, adeguatamente ricostruita attraverso la documentazione patrimoniale e reddituale depositata in atti.
Pertanto, nessuna rilevanza può assumere la doglianza dell'appellante in merito alla presunta violazione di norme procedurali in tema di prove richieste, in quanto superflue ai fini del decidere essendo disponibile un quadro probatorio sufficiente e coerente.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la contraddittoria motivazione sull'insinuata omosessualità, va ribadito che il procedimento di divorzio in questione non ha ad oggetto l'accertamento o la dichiarazione in merito alle inclinazioni sessuali dell'appellante ma si limita a dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti per inconsumazione e che l'impugnata sentenza conformemente a tale regola osserva che “la mancata consumazione del matrimonio - quale circostanza, come detto, nella fattispecie non controversa - rileva quale causa di divorzio a prescindere dai motivi che hanno indotto i coniugi ad astenersi dai rapporti sessuali”; si aggiunga che la sentenza non contiene accertamento alcuno in ordine all'orientamento sessuale dell'appellante limitandosi a formulare in proposito supposizioni dalle quali non è conseguita alcuna conseguenza sfavorevole per l'appellante che pertanto non potrebbe dirsi, in relazioni a siffatte statuizioni, soccombente, tanto più che il giudice di prime cure ha escluso il risarcimento dei presunti danni patiti dalla a causa dell'asserita omosessualità di . CP_1 Parte_1
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della mancata motivazione in merito al rigetto della formulata domanda di addebito a carico della , è parimenti infondato. CP_1
Va preliminarmente rammentato che l'istituto del divorzio, come regolato dalla L. n. 898/1970, si fonda sulla ratio di assicurare alle coppie uno strumento-rimedio al dissolvimento dell'affectio
6 in presenza di specifiche cause che, prescindendo dall'accertamento di comportamenti CP_2
colpevoli dei coniugi, non assume natura sanzionatoria. Ed invero, diversamente da quanto previsto nell'ambito del giudizio di separazione, ove l'addebito può essere formalmente pronunciato ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. “in considerazione del comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”, nel procedimento di divorzio non è previsto un accertamento della responsabilità personale di uno dei coniugi come causa della crisi matrimoniale. La pronuncia di divorzio presuppone unicamente l'accertamento oggettivo della cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, a prescindere da chi l'abbia determinata o da eventuali comportamenti colpevoli, accompagnato dalla sussistenza di una delle cause di divorzio contemplate dall'art. 3 l. divorzio delle quali si riconosce pacificamente il carattere della rigorosa tassatività, che restringe il potere discrezionale del giudice in ordine all'apprezzamento dei fondamenti dell'azione.
Sulla scorta di tali conclusioni si evidenzia l'incompatibilità della richiesta dell'appellante con l'istituto del divorzio che rende inammissibile sotto il profilo giuridico la formulata richiesta di addebito a carico della . CP_1
In assenza di una previsione normativa che attribuisca rilievo all'addebito o alla colpa dei coniugi in sede di divorzio, la doglianza sul punto va, dunque, rigettata.
Venendo al vaglio del quarto motivo di gravame, con cui l'appellante censura l'obbligo al mantenimento dell'ex moglie, esso risulta fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va chiarito che l'ordinanza interinale del 25.11.2021 ha disposto l'obbligo in capo a di corrispondere un assegno di mantenimento dell'importo di € 250,00 mensili a favore Parte_1
della , sulla scorta di una spontanea dichiarazione di disponibilità resa dallo stesso CP_1 appellante in sede di udienza presidenziale;
di seguito la motivazione adottata sul punto “Il ricorrente ha offerto un assegno divorzile di € 250,00. Stante la proposta fatta, non vi è ragione, allo stato, di provvedere diversamente in questa sede, rilavando che non emergono ragioni, in questa sede, di ritenere dovuto un assegno di importo superiore, considerando che il matrimonio è stato celebrato nel 2016, che fin dall'estate 2018 i coniugi sono separati di fatto, che finora la convenuta non ha inteso agire per ottenere prebende economiche di sorta, che quest'ultima è titolare di un'impresa agricola (dalla visura camerale dimessa dal ricorrente e dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla resistente non risulta che l'impresa sia in comunione con i fratelli, come invece dichiarato in udienza) con oltre 130 capi di bestiame (cfr. dichiarazioni fiscali)”.
Il Tribunale ha poi confermato tale statuizione in ragione del difetto di elementi di novità.
In ordine all'assegno di divorzio nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità ha osservato che
“La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2 , lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa
7 di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio;
l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato” (Cass. Sent. n. 3645 del 07/02/2023).
Quanto alla ratio ed alla natura dell'emolumento in questione, va rilevato che l'assegno di divorzio, secondo l'orientamento da ultimo fatto proprio dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
18287 del 11.07.2018 ha una preminente funzione equilibratrice-perequativa, oltre che assistenziale,
e l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere svolto con riferimento al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato all'eventuale contributo fornito nella realizzazione della vita familiare alla luce delle caratteristiche e ripartizione dei ruoli endofamiliari, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva e quella determinativa, poiché i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 co. 5 l. div. che disciplina le condizioni di nascita del diritto - disciplina contenuta nel comma 6 prima della modifica apporta alla disposizione dal d.lgs. 164/2024 - costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione ma anche per la determinazione del quantum, sicché “il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
In tal modo, la giurisprudenza oggi è concorde nel ritenere che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non rileva, ormai, di per sé solo, ma deve essere valutato in funzione dei ruoli che ciascun coniuge ha assunto in costanza di matrimonio, nonché delle rinunce e delle eventuali disuguaglianze venutesi a creare;
ruoli e rinunce funzionali al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune o esclusivo dell'altro coniuge, al
8 benessere familiare ed alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge. A ciò si aggiunge la valutazione dell'eventuale sacrificio delle aspettative professionali, delle potenzialità professionali e dell'età del richiedente, anche alla luce della durata del rapporto matrimoniale.
Nel caso che ci occupa, è necessario rammentare che la coppia, fin dalla celebrazione del matrimonio nel 2016, ha convissuto nei soli periodi di licenza del , sottoufficiale dei carabinieri di stanza Parte_1 prima a Genova e poi a Catania, presso l'abitazione dei genitori della o, talvolta, a CP_1
Leonforte, presso l'abitazione dei genitori del , fino alla separazione di fatto intervenuta nel Parte_1
2018, circostanza questa non controversa.
, di anni 45, risulta proprietaria di numerosi appezzamenti di terreno e titolare di Controparte_1 un'azienda agricola, avviata nel maggio 2017, con due dipendenti, e 140 capi di bestiame allevati
(cfr. doc. A7 dell'appellato, visura camerale dell'impresa individuale di e doc. Controparte_1
13 dell'appellata, dichiarazione dei redditi 2021) con significativa potenzialità economico-reddituale,
a prescindere dagli esigui redditi denunciati che non offrono una sicura rappresentazione degli introiti prodotti dall'impresa.
risulta percepire un reddito da lavoro dipendente di circa €. 36.000,00 (doc. 6 Parte_1 dell'appellato, Certificazione Unica 2021)
Deve allora osservarsi che, sebbene in base alle risultanze processuali debba rielevarsi che l'appellante gode di maggiori redditi, i coniugi non hanno condiviso la comunione materiale e spirituale che è propria del matrimonio: essi non hanno fissato un'autonoma residenza comune e hanno coabitato in maniera discontinua, presso la casa dei propri genitori, per soli due anni, vista la separazione di fatto dal 2018; non si coglie nelle allegazioni complessive delle parti che essi abbiano partecipato reciprocamente all'accrescimento del benessere economico o spirituale dell'altro né che abbiano condiviso gli obblighi e oneri derivanti dalla famiglia, la cui costituzione può dirsi sostanzialmente mancata.
Non risulta, né è stato allegato, che abbia apportato alcun contributo Controparte_1
all'implementazione del patrimonio familiare e del marito, né di avere sacrificato aspettative professionali e reddituali e si consideri che “L'onere della prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare spetta a colui che richiede l'assegno divorzile;
tali affermazioni non possono essere basate su semplici presunzioni, ma devono essere supportate da elementi probatori chiari e inequivocabili” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/09/2024, n. 23685).
Deve allora escludersi che lo squilibrio economico tra i coniugi sia da ricondurre alle determinazioni comuni e alle scelte endofamiliari che, determinando una diversificazione di ruoli tra i due coniugi, abbiano impedito a di impegnarsi in un'occupazione che le consentisse la Controparte_1
9 produzione di un reddituale individuale;
d'altro canto la stessa non può considerarsi - per quanto sopra detto - nella condizione di impossibilità di procurarsi idonei mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Risulta, dunque, fondato il relativo motivo di appello, alla luce dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, nonché in considerazione del fatto che la si trova nelle condizioni psico-fisiche e di età tali da poter proseguire la propria CP_1
attività lavorativa, non sussistendo cause ostative al procacciamento di mezzi adeguati al proprio sostentamento,
Pertanto, accertata la mancanza degli elementi che giustifichino un sostegno compensativo o assistenziale, deve ritenersi insussistente il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile.
La dichiarazione originaria dell'obbligato, che all'udienza dinanzi al Presidente manifestava la disponibilità a versare alla controparte la somma di €. 250,00 mensili, non può legittimare il permanere di un obbligo economico privo di fondamento legale.
Sul punto va rilevato che la dichiarazione resa da una delle parti in sede di udienza presidenziale non ha di per sé valore vincolante, né equivale ad accordo definitivo;
tale dichiarazione ha natura meramente volontaria, espressione di un intento conciliativo momentaneo, privo di portata vincolante per il giudice, non sussumibile nella fattispecie della confessione giudiziale, poiché non ha per oggetto fatti sfavorevoli a chi la rende e favorevoli all'altra parte;
nel caso in esame, la dichiarazione si limita ad esprimere la disponibilità a corrispondere un assegno, essendo priva del riconoscimento di un obbligo giuridico in senso stretto.
Si ritiene, dunque, di dover riformare la sentenza gravata sul punto, osservandosi che “in materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti” (Cassazione civile , sez. VI , 28/03/2019 , n. 8744).
Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame, contenente le doglianze relative alle spese di lite, esso risulta sostanzialmente privo di censure avverso la statuizione di compensazione delle spese, motivata anche facendo riferimento alla natura della lite e alla peculiarità della vicenda, limitandosi l'appellante a ritenere che la soccombenza nel giudizio sia stata determinata dagli errori di giudizio rilevati con i motivi enunciati ed, invero, come visto, ritenuti in parte insussistenti.
10 Sebbene quale conseguenza della pronuncia di riforma della sentenza impugnata deve adottarsi un nuovo regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte che la natura degli interessi in gioco e l'adesione dell'appellata, in primo grado, alla domanda di scioglimento del matrimonio, giustifichi la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello iscritto al n.
206/2024 R.G. proposto da avverso la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Enna, Parte_1
pubblicata il 02.05.2024 e, in parziale riforma della stessa, così provvede: accoglie il quarto motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio da a;
Parte_1 Controparte_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
11
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CALTANISSETTA
SEZIONE CIVILE
composta dai sigg.ri Magistrati
dr. Emanuele De Gregorio Presidente
dr.ssa Maria Lucia Insinga Consigliere
dr.ssa Flavia Strazzanti Consigliere rel.
riunito in camera di consiglio ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa d'appello iscritta al n. 206/2024 R.G. promossa avverso la sentenza del Tribunale di Enna n.
207/2024 pubblicata il 2.05.2024
DA
(C.F.: ), nato a [...] il [...], ed ivi Parte_1 C.F._1 residente a[...], rappresentato e difeso dall'Avv. Avv. Carmelo Blanco (c.f.
, fax 0932/456177, indirizzo PEC: C.F._2 Email_1 ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Giovanni Cannata, sito in Nicosia (EN) nella via
Vittorio Emanuele n°31;
Appellante
CONTRO
, (C.F. ) nata a [...] il Controparte_1 C.F._3
03.06.1979 e residente in [...], rappresentata e difesa dall'Avv. Carmelo Lombardo
(C.F. ), fax 0935/959168, indirizzo PEC: C.F._4 ed elettivamente domiciliata presso lo studio di quest'ultimo Email_2 sito in Caltanissetta alla Via F. Turati n. 130;
Appellata
E con l'intervento del Procuratore Generale presso la Corte D'Appello,
1 All'udienza del 5.03.2025, tenutasi con la modalità della trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.,
concludeva insistendo nell'accoglimento della domanda di rinnovazione dell'istruttoria Parte_1
e nelle conclusioni dell'atto di appello, ovvero, nel merito: “riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna nel punto in cui ritiene come assodata la presunta omosessualità del sig. , dichiarando in Parte_1 maniera chiara e precisa non provata l'insinuata omosessualità dell'odierno appellante da parte della sig.ra
; riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna per mancanza di motivazione Controparte_1 sul rigetto della domanda di addebito avanzata dal a carico della per Parte_1 Controparte_1 violazione dell'obbligo di coabitazione, ed accogliere, quindi, la domanda di addebito per i motivi meglio esposti in parte narrativa, con ogni conseguenza di legge;
riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di
Enna nel punto in cui dispone l'obbligo a carico del di pagare a favore della sig.ra Parte_1 Controparte_1
la somma mensile perpetua di € 250,00, rivalutabile secondo gli indici ISTAT, per i motivi meglio esposti
[...] al punto IV) dell'atto di appello, a cui si rimanda, ed in conseguenza dell'accoglimento della superiore domanda di addebito, disporre che nulla è dovuto a titolo di mantenimento dal alla Parte_1 [...]
, ovvero ridurre l'ammontare del predetto assegno di mantenimento in misura non superiore nel CP_1 massimo a € 100,00 mensili per i motivi di cui in parte narrativa e disporre un termine massimo di pagamento escludendone il carattere di perpetuità dello stesso;
riformare la sentenza n°207/2024 del Tribunale di Enna anche sul punto in cui dichiara compensate le spese del giudizio, giacché, per i motivi sopra esposti ed in conseguenza dei motivi di impugnazione, la sentenza appellata avrebbe dovuto disporre la condanna alle spese a carico della sig.ra ”. Controparte_1
chiedeva il rigetto dell'atto di appello, con conferma della impugnata sentenza e condanna Controparte_1 dell'appellante alle spese di lite.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso in appello ritualmente notificato, ha impugnato la sentenza n. 207/2024, Parte_1
pubblicata in data 02.05.2024, del Tribunale di Enna in composizione collegiale che, in accoglimento della domanda proposta dallo stesso, ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio civile contratto con in Piazza Armerina il 25.06.2016, ex art. 3, n.2, lett. f), L. n. 898/1970, ha Controparte_1 disposto l'obbligo a carico di di corrispondere al coniuge la somma mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di contributo per il mantenimento del coniuge e ha compensato integralmente le spese di lite.
Nello specifico, il ricorrente adiva il Tribunale di Enna al fine di ottenere lo scioglimento del matrimonio contratto con a causa della mancata consumazione dello stesso, Controparte_1
essendo la coppia, inoltre, separata di fatto da circa due anni;
formulava richiesta di Parte_1
addebito della responsabilità della crisi coniugale in capo alla in quanto sosteneva che CP_1
l'assenza di intimità fosse riconducibile alla scelta della moglie di vivere presso lo stesso stabile ove abitavano i suoceri;
dal punto di vista economico, il ricorrente sosteneva la sostanziale parità reddituale della coppia.
2 si costituiva in giudizio aderendo alla domanda di scioglimento del matrimonio Controparte_1
per mancata consumazione, chiedendo in via riconvenzionale l'addebito della responsabilità della crisi coniugale in capo al marito;
la stessa contestava le motivazioni addotte dal ricorrente quali causa del fallimento del matrimonio, sostenendo quale unica causa del naufragio coniugale il rifiuto del
[...]
ad intrattenere rapporti sessuali con la moglie a cagione della sua omosessualità; dal punto di Pt_1
vista economico, la , sostenendo la disparità economica esistente tra i coniugi, essendo CP_1 questa titolare di un'attività agricola i cui redditi sarebbero risultati particolarmente esigui nel corso degli anni, chiedeva il riconoscimento della corresponsione di un assegno divorzile di € 1.000,00; chiedeva, infine, la condanna del ricorrente al pagamento di € 250.000,00 a titolo di risarcimento dei danni, avendo patito disturbi nell'equilibrio psicofisico a causa della lamentata violazione dei doveri morali e materiali scaturenti dal matrimonio nonché a causa delle asserite sottaciute preferenze sessuali di . Parte_1
Con l'ordinanza presidenziale, a seguito dell'offerta economica del ricorrente, veniva Parte_1 onerato del pagamento di un assegno mensile di € 250,00 a favore della;
nel corso del CP_1
giudizio di primo grado, venivano rigettate le istanze istruttorie delle parti.
All'esito del giudizio di primo grado, il Tribunale, nel pronunciare lo scioglimento del matrimonio, accertava quale circostanza non controversa la mancata consumazione, a prescindere dai motivi che avevano indotto i coniugi ad astenersi da rapporti sessuali. Il Collegio aggiungeva, inoltre, che non vi fossero elementi sufficienti per ritenere addebitabile la frattura del vincolo coniugale tanto in capo al ricorrente, quanto in capo alla resistente.
Per quel che concerne il rigetto della richiesta di risarcimento del danno, il giudice di prime cure sosteneva la genericità della pretesa della in merito all'insorgenza di stati d'animo di CP_1 disagio e frustrazione, nonché il difetto di prova dell'esistenza del nocumento lamentato, richiamando l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il danno non patrimoniale, anche quando è determinato dalla lesione di diritti inviolabili della persona, costituisce danno conseguenza, che deve essere allegato e provato. Quanto, infine, all'onere di di corrispondere l'assegno divorzile, il Parte_1
Tribunale sottolineava la natura assistenziale, compensativa e perequativa dell'emolumento in questione, ritenendo sussistente una sperequazione economica tra le parti, tale da giustificare l'obbligo al mantenimento in favore della in misura pari ad € 250,00 mensili. CP_1
censura la sentenza impugnata, ancorando le proprie doglianze a cinque motivi di Parte_1
gravame.
Con il primo motivo, l'appellante lamenta la violazione delle norme procedurali in materia di prova, non essendo stati ammessi i mezzi istruttori richiesti in primo grado, volti “a provare la fondatezza della domanda di addebito formulata da nei confronti dell'ex-moglie ed a chiarire Parte_1
3 l'esistenza della colpa della fine del rapporto coniugale in capo alla ed anche le Parte_2 motivazioni della mancata consumazione del matrimonio”, nonché volti a provare la paritetica condizione reddituale degli ex coniugi. Chiede, pertanto, l'accoglimento della richiesta di ordine di esibizione documentale, di indagini finanziarie e fiscali mediante Polizia Tributaria, CTU contabile e prova testimoniale.
Con il secondo motivo di gravame, l'appellante censura la contradditoria motivazione sull'insinuata omosessualità. Secondo il ricorrente, il giudice di primo grado avrebbe correttamente ritenuto non provati i presupposti della domanda di risarcimento del danno avanzata dalla ma, dall'altro CP_1 lato, avrebbe erroneamente ritenuto fondata l'omosessualità di , ancorché non provata, Parte_1 statuendo che “è altrettanto innegabile, che lo stesso non sembrava essere pienamente Parte_1 consapevole della propria inclinazione sessuale, almeno fino all'agosto del 2018. Del resto, è ben possibile - e comunque non può escludersi - che il ricorrente abbia per primo cercato di negare a sé stesso la sua omosessualità, verosimilmente condizionato da pregiudizi sociali, presumibilmente più radicati e pressanti in un ambiente lavorativo come quello in cui egli si era con successo inserito”.
Con il terzo motivo di gravame, rubricato “mancanza di motivazione sulla domanda di addebito avanzata da a carico della sig.ra ”, l'appellante sostiene che Parte_1 Controparte_1
la causa della crisi coniugale sia addebitabile alla in quanto avrebbe violato l'obbligo CP_1
matrimoniale della convivenza, essendosi rifiutata di seguire il marito a Genova e a Catania e avendolo costretto a vivere insieme ai suoceri ed ai cognati nei periodi di licenza.
Con il quarto motivo di gravame, eccepisce l'erroneità dell'obbligo del pagamento Parte_1 dell'assegno di mantenimento in favore della . L'appellante rileva che il Tribunale, a causa CP_1
del rigetto delle istanze istruttorie, avrebbe errato nel ritenere esistente una sperequazione economica dell'appellata, in quanto quest'ultima risulta titolare di impresa agricola che conta due dipendenti e
130 capi di bestiame, dalla cui attività risulterebbe inverosimile immaginare un reddito annuo inferiore ad € 1.000,00, come dalla stessa dichiarato. Pertanto, conclude l'appellante, non sussisterebbe il diritto della a ricevere l'assegno di mantenimento invocando l'orientamento CP_1 della giurisprudenza secondo cui “presupposto per il riconoscimento di un assegno di mantenimento sta nella verifica «... del fatto che lo squilibrio, presente al momento del divorzio, fra la situazione reddituale e patrimoniale delle parti è l'effetto del sacrificio da parte del coniuge più debole a favore delle esigenze familiari, il che giustifica il riconoscimento di un assegno perequativo, cioè di un assegno tendente a colmare tale squilibrio, mentre in assenza della prova di questo nesso causale,
l'assegno può essere solo eventualmente giustificato da una esigenza assistenziale, la quale tuttavia consente il riconoscimento dell'assegno solo se il coniuge più debole non ha i mezzi sufficienti per un'esistenza dignitosa, o non può procurarseli per ragioni oggettive.» (tra le tante, Cass. Civ., Sez.
4 I, n°10702/2023)”.
Con il quinto e ultimo motivo di gravame, l'appellante si duole della compensazione delle spese del primo grado di giudizio, dettata dalla erronea mancata ammissione delle prove richieste.
Nel corso del giudizio di appello, in data 14.01.25, la Corte, a scioglimento della riserva assunta all'udienza dell'8.01.25, rigettava le richieste istruttorie delle parti,
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Preliminarmente va chiarito che il presente giudizio di appello avverso sentenza che pronuncia il divorzio è sottoposto al rito camerale in quanto l'art. 4, comma 15 della legge sul divorzio ratione temporis applicabile (legge 1° dicembre 1970, n. 898, nel testo modificato dalla legge 4 marzo 1987
n. 74) prevede che “L'appello è deciso in camera di consiglio”.
In base al 1° comma dell'art. 35 d.lgs. 10 ottobre 2022 n. 149 le disposizioni ex novo introdotte hanno effetto, salvo che non sia diversamente disposto, con decorrenza dal 28 febbraio 2023 e si applicano ai procedimenti instaurati successivamente a tale data e, dunque, ai procedimenti di primo grado introdotti dopo tale data, sicché i procedimenti già pendenti in primo grado alla data del 28 febbraio
2023, sono assoggettati alla disciplina previgente anche con riferimento alle impugnazioni;
la portata applicativa del 4° comma del cit. art. 35, disponente che «le norme dei capi I e II del titolo III del libro secondo e quelle degli articoli 283, 434, 436 bis, 437 e 438 del codice di procedura civile, come modificati, dal presente decreto, si applicano alle impugnazioni proposte successivamente al 28 febbraio 2023», deve ritenersi limitata alle sole previsioni espressamente contemplate ovvero quelle concernenti l'appello nel procedimento contenzioso e quelle indicate relative al rito del lavoro.
Gli appelli relativi ai procedimenti in materia di persone, minori e famiglie, inseriti nel Capo IV bis del Titolo II, in quanto esclusi dalla deroga di cui al 4° comma dell'art. 35, sono sottoposti alla regola generale del 1° comma sicché, nel caso di specie, concernente gravame contro sentenza di divorzio emessa in procedimento già instaurato in primo grado alla data del 28 febbraio 2023, si applicano le regole previgenti e dunque il rito camerale.
Erroneamente pertanto parte appellante richiama l'appello di cui l'art. 473 bis 30 c.p.c. a cui sarebbe sottoposto il gravame.
Nel merito, l'appello proposto da risulta parzialmente fondato, limitatamente al Parte_1
quarto motivo di appello.
Il primo motivo di gravame è invece infondato.
La doglianza dell'appellante in merito alla mancata acquisizione delle prove istruttorie richieste risulta infondata per le seguenti considerazioni.
Le prove testimoniali avanzate sarebbero volte ad accertare la mancata consumazione del matrimonio, nonché l'asserita violazione degli obblighi matrimoniali da parte della . Sul punto va rilevato CP_1
5 che l'inconsumazione del matrimonio risulta circostanza non controversa e, anzi, confermata dalle parti. Ulteriormente superflua appare la prova testimoniale richiesta al fine di accertare la violazione degli obblighi coniugali da parte dell'appellata in quanto ai fini della dichiarazione di scioglimento del matrimonio è sufficiente l'accertamento dell'esistenza di una delle cause espressamente previste dall'art. 3 L. n. 898/1970. Ed invero, si osserva che tali questioni, ove pure rilevanti sotto il profilo personale e morale, non assumono incidenza diretta ai fini del presente giudizio, caratterizzato da un'impostazione oggettiva e non fondato sulla dimostrazione della responsabilità di uno dei coniugi rispetto alla crisi coniugale e considerato, che, per le ragioni che si spiegheranno più avanti,
l'imputabilità della crisi ad uno dei coniugi non ha nessuna refluenza.
Le ulteriori prove testimoniali, la CTU contabile, l'esibizione delle scritture contabili e le ispezioni a mezzo Polizia Tributaria, volte a provare l'accertamento reddituale della appaiono altresì CP_1
superflue in considerazione del fatto che risultano allegati agli atti di causa le visure camerali dell'attività di cui l'appellata risulta titolare, nonché le relative dichiarazioni dei redditi degli anni
2017-2020. La situazione economica delle parti risulta, dunque, adeguatamente ricostruita attraverso la documentazione patrimoniale e reddituale depositata in atti.
Pertanto, nessuna rilevanza può assumere la doglianza dell'appellante in merito alla presunta violazione di norme procedurali in tema di prove richieste, in quanto superflue ai fini del decidere essendo disponibile un quadro probatorio sufficiente e coerente.
Quanto al secondo motivo di gravame, con cui l'appellante censura la contraddittoria motivazione sull'insinuata omosessualità, va ribadito che il procedimento di divorzio in questione non ha ad oggetto l'accertamento o la dichiarazione in merito alle inclinazioni sessuali dell'appellante ma si limita a dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto dalle parti per inconsumazione e che l'impugnata sentenza conformemente a tale regola osserva che “la mancata consumazione del matrimonio - quale circostanza, come detto, nella fattispecie non controversa - rileva quale causa di divorzio a prescindere dai motivi che hanno indotto i coniugi ad astenersi dai rapporti sessuali”; si aggiunga che la sentenza non contiene accertamento alcuno in ordine all'orientamento sessuale dell'appellante limitandosi a formulare in proposito supposizioni dalle quali non è conseguita alcuna conseguenza sfavorevole per l'appellante che pertanto non potrebbe dirsi, in relazioni a siffatte statuizioni, soccombente, tanto più che il giudice di prime cure ha escluso il risarcimento dei presunti danni patiti dalla a causa dell'asserita omosessualità di . CP_1 Parte_1
Il terzo motivo di gravame, con cui l'appellante si duole della mancata motivazione in merito al rigetto della formulata domanda di addebito a carico della , è parimenti infondato. CP_1
Va preliminarmente rammentato che l'istituto del divorzio, come regolato dalla L. n. 898/1970, si fonda sulla ratio di assicurare alle coppie uno strumento-rimedio al dissolvimento dell'affectio
6 in presenza di specifiche cause che, prescindendo dall'accertamento di comportamenti CP_2
colpevoli dei coniugi, non assume natura sanzionatoria. Ed invero, diversamente da quanto previsto nell'ambito del giudizio di separazione, ove l'addebito può essere formalmente pronunciato ai sensi dell'art. 151 co. 2 c.c. “in considerazione del comportamento contrario ai doveri derivanti dal matrimonio”, nel procedimento di divorzio non è previsto un accertamento della responsabilità personale di uno dei coniugi come causa della crisi matrimoniale. La pronuncia di divorzio presuppone unicamente l'accertamento oggettivo della cessazione della comunione spirituale e materiale tra i coniugi, a prescindere da chi l'abbia determinata o da eventuali comportamenti colpevoli, accompagnato dalla sussistenza di una delle cause di divorzio contemplate dall'art. 3 l. divorzio delle quali si riconosce pacificamente il carattere della rigorosa tassatività, che restringe il potere discrezionale del giudice in ordine all'apprezzamento dei fondamenti dell'azione.
Sulla scorta di tali conclusioni si evidenzia l'incompatibilità della richiesta dell'appellante con l'istituto del divorzio che rende inammissibile sotto il profilo giuridico la formulata richiesta di addebito a carico della . CP_1
In assenza di una previsione normativa che attribuisca rilievo all'addebito o alla colpa dei coniugi in sede di divorzio, la doglianza sul punto va, dunque, rigettata.
Venendo al vaglio del quarto motivo di gravame, con cui l'appellante censura l'obbligo al mantenimento dell'ex moglie, esso risulta fondato e, dunque, meritevole di accoglimento.
In primo luogo, va chiarito che l'ordinanza interinale del 25.11.2021 ha disposto l'obbligo in capo a di corrispondere un assegno di mantenimento dell'importo di € 250,00 mensili a favore Parte_1
della , sulla scorta di una spontanea dichiarazione di disponibilità resa dallo stesso CP_1 appellante in sede di udienza presidenziale;
di seguito la motivazione adottata sul punto “Il ricorrente ha offerto un assegno divorzile di € 250,00. Stante la proposta fatta, non vi è ragione, allo stato, di provvedere diversamente in questa sede, rilavando che non emergono ragioni, in questa sede, di ritenere dovuto un assegno di importo superiore, considerando che il matrimonio è stato celebrato nel 2016, che fin dall'estate 2018 i coniugi sono separati di fatto, che finora la convenuta non ha inteso agire per ottenere prebende economiche di sorta, che quest'ultima è titolare di un'impresa agricola (dalla visura camerale dimessa dal ricorrente e dalle dichiarazioni fiscali prodotte dalla resistente non risulta che l'impresa sia in comunione con i fratelli, come invece dichiarato in udienza) con oltre 130 capi di bestiame (cfr. dichiarazioni fiscali)”.
Il Tribunale ha poi confermato tale statuizione in ragione del difetto di elementi di novità.
In ordine all'assegno di divorzio nel caso di specie la giurisprudenza di legittimità ha osservato che
“La non consumazione del matrimonio ex art. 3, n. 2 , lett. f) della l. n. 898 del 1970 non incide, di per sé, sull'esistenza e sulla validità giuridica del matrimonio, come atto e come rapporto, ma è causa
7 di scioglimento del matrimonio civile o di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, cosicché essa non tocca - di per sé - la validità e idoneità del matrimonio a produrre effetti sino al passaggio in giudicato della sentenza di divorzio, né incide sull'applicabilità della normativa relativa all'assegno divorzile, potendo la mancata unione sessuale concorrere soltanto a formare la presunzione della mancanza di comunione spirituale e materiale tra coniugi, senza integrare - come nel diritto canonico - una presunzione assoluta di assenza del sacramento del matrimonio;
l'accertamento sul punto costituisce apprezzamento di merito, insindacabile in sede di legittimità se correttamente e adeguatamente motivato” (Cass. Sent. n. 3645 del 07/02/2023).
Quanto alla ratio ed alla natura dell'emolumento in questione, va rilevato che l'assegno di divorzio, secondo l'orientamento da ultimo fatto proprio dalla Cassazione a Sezioni Unite con sentenza n.
18287 del 11.07.2018 ha una preminente funzione equilibratrice-perequativa, oltre che assistenziale,
e l'accertamento relativo all'inadeguatezza dei mezzi ed all'incapacità di procurarseli per ragioni oggettive deve essere svolto con riferimento al raggiungimento in concreto di un livello reddituale adeguato all'eventuale contributo fornito nella realizzazione della vita familiare alla luce delle caratteristiche e ripartizione dei ruoli endofamiliari, senza una rigida contrapposizione tra la fase attributiva e quella determinativa, poiché i criteri di cui alla prima parte dell'art. 5 co. 5 l. div. che disciplina le condizioni di nascita del diritto - disciplina contenuta nel comma 6 prima della modifica apporta alla disposizione dal d.lgs. 164/2024 - costituiscono il parametro di cui si deve tenere conto per la relativa attribuzione ma anche per la determinazione del quantum, sicché “il giudice: a) procede, anche a mezzo dell'esercizio dei poteri ufficiosi, alla comparazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti;
b) qualora ne risulti l'inadeguatezza dei mezzi del richiedente, o comunque l'impossibilità di procurarseli per ragioni obiettive, deve accertarne rigorosamente le cause, alla stregua dei parametri indicati dall'art. 5, comma 6, prima parte, l. n. 898 del 1970, e in particolare se quella sperequazione sia o meno la conseguenza del contributo fornito dal richiedente medesimo alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio comune e personale di ciascuno dei due, con sacrificio delle proprie aspettative professionali e reddituali, in relazione all'età dello stesso e alla durata del matrimonio;
c) quantifica l'assegno senza rapportarlo né al pregresso tenore di vita familiare, né al parametro della autosufficienza economica, ma in misura tale da garantire all'avente diritto un livello reddituale adeguato al contributo sopra richiamato”.
In tal modo, la giurisprudenza oggi è concorde nel ritenere che il parametro dell'inadeguatezza dei mezzi o dell'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive non rileva, ormai, di per sé solo, ma deve essere valutato in funzione dei ruoli che ciascun coniuge ha assunto in costanza di matrimonio, nonché delle rinunce e delle eventuali disuguaglianze venutesi a creare;
ruoli e rinunce funzionali al contributo di ciascuno alla formazione del patrimonio comune o esclusivo dell'altro coniuge, al
8 benessere familiare ed alla crescita economica e professionale dell'altro coniuge. A ciò si aggiunge la valutazione dell'eventuale sacrificio delle aspettative professionali, delle potenzialità professionali e dell'età del richiedente, anche alla luce della durata del rapporto matrimoniale.
Nel caso che ci occupa, è necessario rammentare che la coppia, fin dalla celebrazione del matrimonio nel 2016, ha convissuto nei soli periodi di licenza del , sottoufficiale dei carabinieri di stanza Parte_1 prima a Genova e poi a Catania, presso l'abitazione dei genitori della o, talvolta, a CP_1
Leonforte, presso l'abitazione dei genitori del , fino alla separazione di fatto intervenuta nel Parte_1
2018, circostanza questa non controversa.
, di anni 45, risulta proprietaria di numerosi appezzamenti di terreno e titolare di Controparte_1 un'azienda agricola, avviata nel maggio 2017, con due dipendenti, e 140 capi di bestiame allevati
(cfr. doc. A7 dell'appellato, visura camerale dell'impresa individuale di e doc. Controparte_1
13 dell'appellata, dichiarazione dei redditi 2021) con significativa potenzialità economico-reddituale,
a prescindere dagli esigui redditi denunciati che non offrono una sicura rappresentazione degli introiti prodotti dall'impresa.
risulta percepire un reddito da lavoro dipendente di circa €. 36.000,00 (doc. 6 Parte_1 dell'appellato, Certificazione Unica 2021)
Deve allora osservarsi che, sebbene in base alle risultanze processuali debba rielevarsi che l'appellante gode di maggiori redditi, i coniugi non hanno condiviso la comunione materiale e spirituale che è propria del matrimonio: essi non hanno fissato un'autonoma residenza comune e hanno coabitato in maniera discontinua, presso la casa dei propri genitori, per soli due anni, vista la separazione di fatto dal 2018; non si coglie nelle allegazioni complessive delle parti che essi abbiano partecipato reciprocamente all'accrescimento del benessere economico o spirituale dell'altro né che abbiano condiviso gli obblighi e oneri derivanti dalla famiglia, la cui costituzione può dirsi sostanzialmente mancata.
Non risulta, né è stato allegato, che abbia apportato alcun contributo Controparte_1
all'implementazione del patrimonio familiare e del marito, né di avere sacrificato aspettative professionali e reddituali e si consideri che “L'onere della prova circa l'effettivo sacrificio del coniuge debole e il conseguente contributo alla formazione del patrimonio familiare spetta a colui che richiede l'assegno divorzile;
tali affermazioni non possono essere basate su semplici presunzioni, ma devono essere supportate da elementi probatori chiari e inequivocabili” (cfr. Cass. civ., Sez. I,
Ordinanza, 04/09/2024, n. 23685).
Deve allora escludersi che lo squilibrio economico tra i coniugi sia da ricondurre alle determinazioni comuni e alle scelte endofamiliari che, determinando una diversificazione di ruoli tra i due coniugi, abbiano impedito a di impegnarsi in un'occupazione che le consentisse la Controparte_1
9 produzione di un reddituale individuale;
d'altro canto la stessa non può considerarsi - per quanto sopra detto - nella condizione di impossibilità di procurarsi idonei mezzi di sostentamento per ragioni oggettive.
Risulta, dunque, fondato il relativo motivo di appello, alla luce dei criteri utilizzati dalla giurisprudenza ai fini del riconoscimento dell'assegno di divorzio, nonché in considerazione del fatto che la si trova nelle condizioni psico-fisiche e di età tali da poter proseguire la propria CP_1
attività lavorativa, non sussistendo cause ostative al procacciamento di mezzi adeguati al proprio sostentamento,
Pertanto, accertata la mancanza degli elementi che giustifichino un sostegno compensativo o assistenziale, deve ritenersi insussistente il diritto alla corresponsione dell'assegno divorzile.
La dichiarazione originaria dell'obbligato, che all'udienza dinanzi al Presidente manifestava la disponibilità a versare alla controparte la somma di €. 250,00 mensili, non può legittimare il permanere di un obbligo economico privo di fondamento legale.
Sul punto va rilevato che la dichiarazione resa da una delle parti in sede di udienza presidenziale non ha di per sé valore vincolante, né equivale ad accordo definitivo;
tale dichiarazione ha natura meramente volontaria, espressione di un intento conciliativo momentaneo, privo di portata vincolante per il giudice, non sussumibile nella fattispecie della confessione giudiziale, poiché non ha per oggetto fatti sfavorevoli a chi la rende e favorevoli all'altra parte;
nel caso in esame, la dichiarazione si limita ad esprimere la disponibilità a corrispondere un assegno, essendo priva del riconoscimento di un obbligo giuridico in senso stretto.
Si ritiene, dunque, di dover riformare la sentenza gravata sul punto, osservandosi che “in materia di divorzio, il giudice del merito, ove ritenga "aliunde" raggiunta la prova dell'insussistenza dei presupposti che condizionano il riconoscimento dell'assegno di divorzio, può direttamente procedere al rigetto della relativa istanza, anche senza aver prima disposto accertamenti d'ufficio attraverso la polizia tributaria, atteso che l'esercizio del potere officioso di disporre, per il detto tramite, indagini sui redditi e sui patrimoni dei coniugi e sul loro effettivo tenore di vita rientra nella sua discrezionalità, non trattandosi di un adempimento imposto dall'istanza di parte, purché esso sia correlabile anche per implicito ad una valutazione di superfluità dell'iniziativa e di sufficienza dei dati istruttori acquisiti” (Cassazione civile , sez. VI , 28/03/2019 , n. 8744).
Quanto, infine, all'ultimo motivo di gravame, contenente le doglianze relative alle spese di lite, esso risulta sostanzialmente privo di censure avverso la statuizione di compensazione delle spese, motivata anche facendo riferimento alla natura della lite e alla peculiarità della vicenda, limitandosi l'appellante a ritenere che la soccombenza nel giudizio sia stata determinata dagli errori di giudizio rilevati con i motivi enunciati ed, invero, come visto, ritenuti in parte insussistenti.
10 Sebbene quale conseguenza della pronuncia di riforma della sentenza impugnata deve adottarsi un nuovo regolamento delle spese processuali, ritiene la Corte che la natura degli interessi in gioco e l'adesione dell'appellata, in primo grado, alla domanda di scioglimento del matrimonio, giustifichi la compensazione integrale delle spese di entrambi i gradi di giudizio.
PQM
La Corte d'Appello di Caltanissetta, definitivamente pronunciando sul ricorso in appello iscritto al n.
206/2024 R.G. proposto da avverso la sentenza n. 207/2024 del Tribunale di Enna, Parte_1
pubblicata il 02.05.2024 e, in parziale riforma della stessa, così provvede: accoglie il quarto motivo di appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dispone che nulla è dovuto a titolo di assegno di divorzio da a;
Parte_1 Controparte_1 conferma nel resto l'impugnata sentenza;
dispone la compensazione integrale tra le parti delle spese del presente grado di giudizio.
Così deciso in Caltanissetta, nella camera di consiglio del 14 maggio 2025
Consigliere est. Il Presidente
Flavia Strazzanti Emanuele De Gregorio
11