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Sentenza 6 giugno 2025
Sentenza 6 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 06/06/2025, n. 683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 683 |
| Data del deposito : | 6 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2785/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1 con l'avv. BENETAZZO MICHELE
e
CR BA, con l'avv. TONELLO GIOVANNA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/01/2005.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 05/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale dell'08/04/2022;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/01/2005 da ata a CAMPOSAMPIERO (PD) il 23/12/1972 e Parte_1
CR BA nato il [...] a [...] e trascritto al n. 1,
Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSÀ
(VI) alle seguenti condizioni:
1. Il figlio manterrà la propria residenza con la madre a Rosà (VI) Via Persona_1
Legnano n. 18 e ivi sarà prevalentemente collocato.
2. Il sig. ST BA provvederà autonomamente al mantenimento diretto del figlio durante i periodi di coabitazione, che per quanto sopra esposto verrà convenuta con ampia flessibilità e libertà. Stante il diverso livello reddituale delle parti e la permanenza prevalente presso la madre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio il sig.
ST BA verserà alla signora la somma di 300,00 euro mensili Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat e ciò sino a quando non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente.
Sempre in considerazione della differenza reddituale tra le parti e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, le spese straordinarie (per la cui definizione e classificazione si rinvia al protocollo del Tribunale di Treviso) saranno suddivise al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre fino alla concorrenza di
5.000,00 euro annui. Oltre tale importo dette spese verranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
3. Come precisato in premessa, tutte le spese straordinarie inerenti il conseguimento della
2 patente di guida nonché l'acquisto e il mantenimento dell'automobile che verrà data in uso esclusivo al figlio (tasse e oneri di iscrizione e frequentazione del corso di guida e del relativo esame;
carburante, assicurazione per la responsabilità civile, bollo, revisioni,
tagliandi, riparazioni contingenti del mezzo e altro) saranno ripartite tra le parti nella misura del al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre fino alla concorrenza di 5.000,00 euro annui. Oltre tale importo dette spese verranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
4. Fino a che non diverrà economicamente autonomo il figlio continuerà ad essere fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%.
5. continuerà ad abitare assieme alla madre, conservando la residenza attuale. Il Per_1
padre manterrà la facoltà di visitare e incontrare il figlio quando lo desidera,
compatibilmente con le esigenze dello stesso, e allo stesso modo potrà decidere Per_1
con ampia libertà quando fare visita al padre.
6. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di avere regolato da tempo ogni aspetto di carattere economico e di non avere di conseguenza niente a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, assunti nell'esclusivo interesse del figlio, essendo stati vicendevolmente e pienamente edotti della reciproca situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, che è
stata esaminata al fine di concordare le suesposte condizioni economiche di divorzio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
I ricorrenti concordano e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R. G. n. 2785/2025
Riunito in Camera di Consiglio in persona dei Magistrati:
Dott. Deli Luca – Presidente rel.
Dott.ssa Marina Righi – Giudice
Dott.ssa Giulia Civiero – Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nel procedimento ex art. 4 L. 01.12.1970 n. 898 modificato dall'art. 8, c. 13 L.
06.03.1987 n. 74 promosso con ricorso congiunto presentato dai coniugi:
Parte_1 con l'avv. BENETAZZO MICHELE
e
CR BA, con l'avv. TONELLO GIOVANNA
Conclusioni congiunte dei coniugi:
I coniugi concludono come da ricorso depositato e dichiarano di fare acquiescenza avverso l'emananda sentenza rinunciando ai termini per proporre l'impugnazione.
Conclusioni del Pubblico Ministero:
Visto agli atti.
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato i coniugi sopra indicati hanno richiesto congiuntamente la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra gli stessi contratto in data 08/01/2005.
I coniugi medesimi, comparsi dinanzi al Presidente f.f. all'udienza del 05/06/2025 –
sostituita dal deposito di note ex art. 127ter cod. proc. civ. – hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso.
1 Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.
1/12/1970 n. 898, a far data dall'udienza di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale dell'08/04/2022;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più
essere ricostituita;
poiché le condizioni concordate tra i coniugi rispondono all'interesse della prole e non presentano profili di illegittimità; sentito il P.M. che ha concluso per l'accoglimento del ricorso,
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il 08/01/2005 da ata a CAMPOSAMPIERO (PD) il 23/12/1972 e Parte_1
CR BA nato il [...] a [...] e trascritto al n. 1,
Parte II, Serie A, Anno 2005, del registro degli atti di matrimonio del Comune di ROSÀ
(VI) alle seguenti condizioni:
1. Il figlio manterrà la propria residenza con la madre a Rosà (VI) Via Persona_1
Legnano n. 18 e ivi sarà prevalentemente collocato.
2. Il sig. ST BA provvederà autonomamente al mantenimento diretto del figlio durante i periodi di coabitazione, che per quanto sopra esposto verrà convenuta con ampia flessibilità e libertà. Stante il diverso livello reddituale delle parti e la permanenza prevalente presso la madre, quale contributo al mantenimento ordinario del figlio il sig.
ST BA verserà alla signora la somma di 300,00 euro mensili Parte_1
rivalutabile secondo gli indici Istat e ciò sino a quando non diverrà Per_1
economicamente autosufficiente.
Sempre in considerazione della differenza reddituale tra le parti e sempre sino al raggiungimento dell'indipendenza economica del figlio, le spese straordinarie (per la cui definizione e classificazione si rinvia al protocollo del Tribunale di Treviso) saranno suddivise al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre fino alla concorrenza di
5.000,00 euro annui. Oltre tale importo dette spese verranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
3. Come precisato in premessa, tutte le spese straordinarie inerenti il conseguimento della
2 patente di guida nonché l'acquisto e il mantenimento dell'automobile che verrà data in uso esclusivo al figlio (tasse e oneri di iscrizione e frequentazione del corso di guida e del relativo esame;
carburante, assicurazione per la responsabilità civile, bollo, revisioni,
tagliandi, riparazioni contingenti del mezzo e altro) saranno ripartite tra le parti nella misura del al 70% a carico della madre e al 30% a carico del padre fino alla concorrenza di 5.000,00 euro annui. Oltre tale importo dette spese verranno ripartite al 60% a carico della madre e al 40% a carico del padre.
4. Fino a che non diverrà economicamente autonomo il figlio continuerà ad essere fiscalmente a carico di ciascun genitore per il 50%.
5. continuerà ad abitare assieme alla madre, conservando la residenza attuale. Il Per_1
padre manterrà la facoltà di visitare e incontrare il figlio quando lo desidera,
compatibilmente con le esigenze dello stesso, e allo stesso modo potrà decidere Per_1
con ampia libertà quando fare visita al padre.
6. I ricorrenti dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti, di avere regolato da tempo ogni aspetto di carattere economico e di non avere di conseguenza niente a pretendere l'uno dall'altro ad alcun titolo, fatti salvi gli accordi di cui al presente ricorso, assunti nell'esclusivo interesse del figlio, essendo stati vicendevolmente e pienamente edotti della reciproca situazione patrimoniale, finanziaria e reddituale, che è
stata esaminata al fine di concordare le suesposte condizioni economiche di divorzio.
Spese di lite integralmente compensate tra le parti.
I ricorrenti concordano e dichiarano sin d'ora di prestare acquiescenza all'emananda sentenza di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Ordina all'Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione della sentenza.
Treviso, 05/06/2025
Il Presidente est.
Dott. Deli Luca
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