Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palermo, sentenza 11/03/2025, n. 1145 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palermo |
| Numero : | 1145 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALERMO
Sezione lavoro e previdenza
Il Giudice del Lavoro dott. Fabio Montalto ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al n. 744/2023 R.G.L. vertente tra
(c.f. ), parte rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1 dall'avv. Vito Galbo;
- parte ricorrente -
e
(c.f. , parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Bernocchi;
CP_1 P.IVA_1
- parte resistente -
Oggetto: indebito previdenziale/assistenziale.
Conclusioni: come da note ex art. 127 ter c.p.c. depositate per l'udienza scritta del 10 marzo
2025.
Motivazione
Con ricorso depositato il 23 gennaio 2023 ha chiesto che venga Parte_1 accertata l'inesistenza del diritto dell' di ripetere la somma di € 11.780,84 richiesta con la CP_1 nota del 22 aprile 2022 a titolo di asserito indebito maturato sulla pensione cat. INVCIV nel periodo tra l'1 aprile 2019 ed il 31 maggio 2022, nonché dell'ulteriore somma di € 247,92, richiesta per la medesima ragione giusta nota di sollecito del 30 maggio 2022, relativamente al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 30 novembre 2019. A sostegno della superiore domanda la ricorrente ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito ai sensi dell'art. 13 della L. 412/1991, lamentando anche la violazione dei principi di “collaborazione” e buona fede
1
Con la memoria di costituzione depositata il 22 dicembre 2023 l' ha chiesto il CP_1 rigetto del ricorso, contestandone la fondatezza. Più specificamente l' resistente, con CP_2 riguardo al primo indebito (€ 11.780,84, periodo 1 aprile 2019 - 31 maggio 2022), ha dedotto che il debito sarebbe scaturito dalla visita di revisione del 6 marzo 2019 e dalla verifica reddituale effettuata nell'aprile 2022; con riguardo al secondo indebito (€ 247,92, periodo 1 gennaio 2018 - 30 novembre 2019), ha dedotto che giusta ricostituzione del 23 ottobre 2019
l'importo dell'assegno sarebbe stato ricalcolato in ragione dei redditi percepiti dalla beneficiaria (cfr. memoria).
Con le note ex art. 127 ter c.p.c. depositate l'1 marzo 2025 la ricorrente, oltre ad insistere nelle difese già svolte, ha contestato la riduzione della percentuale d'invalidità attribuitale in sede di revisione
Così sinteticamente esposte le rispettive domande, eccezioni e difese, va osservato quanto segue.
Sulla contestazione della percentuale d'invalidità riconosciuta in sede di revisione.
In via assolutamente preliminare va esclusa la possibilità della Spera di contestare in questa sede la percentuale d'invalidità riconosciutale in sede di revisione, visto che, da un lato, la richiesta formulata per la prima volta con le note dell'1 marzo 2025 integra una domanda nuova (e, come tale, inammissibile) e, dall'altro lato, tra la notifica del verbale della visita di revisione (avvenuta il 26 marzo 2019: cfr. ricevuta di consegna allegata alla memoria di costituzione) e la contestazione dell'1 marzo 2025 è trascorso un termine ben superiore a sei mesi (con la conseguente decadenza ex art. 42, comma 3, d.lgs. 269/2003).
Sull'indebito di € 11.780,84 relativo al periodo 1 aprile 2019 - 31 maggio 2022.
Sul carattere indebito della prestazione ricevuta dalla nel periodo in esame non Pt_1 sussiste alcun dubbio: esso, infatti, non risulta neppure contestato con l'atto introduttivo (cfr. ricorso).
Ciò detto, occorre esaminare i tre motivi di ricorso formulati dalla ricorrente, precisando, tuttavia, che l'indebito di cui si discute riguarda una prestazione assistenziale
(qual è la pensione di inabilità) e non previdenziale.
2 In primo luogo, la ricorrente ha eccepito l'irripetibilità dell'indebito perché la responsabilità dell'erogazione sarebbe ascrivibile interamente all mentre ella non CP_1 avrebbe posto in essere alcuna condotta dolosa.
Le superiori premesse sono pienamente condivisibili, ma non conducono alla conclusione sostenuta dalla ricorrente.
La Corte di Cassazione, infatti, ha chiarito che, “premesso che il diritto alle prestazioni assistenziali nasce dalla legge, quando si realizzino le condizioni da questa previste, e che gli atti dell'amministrazione o dell'ente pubblico hanno la natura di meri atti di certazione, ricognizione e adempimento - e non di concessione della prestazione -, il diritto alla prestazione viene meno nel momento in cui venga accertata la insussistenza delle condizioni cui la legge subordina la corresponsione della prestazione. Ne consegue che le erogazioni indebite effettuate dopo l'accertamento della insussistenza dei requisiti non sono sottratte alla regola generale dell'art. 2033 cod. civ., restando irrilevante il mancato rispetto delle norme che impongono all'amministrazione di attivarsi prontamente, sospendendo i pagamenti ed emanando il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati, concretizzandosi tali atti (sospensione e revoca) in meri atti di gestione del rapporto obbligatorio. Né, così interpretato, il sistema normativo della ripetibilità delle prestazioni assistenziali indebitamente erogate contrasta con l'art. 38 Cost., giacché è ragionevole che la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta venga fatta risalire al momento dell'accertamento amministrativo, (ancorché precedente il formale atto di revoca), del venir meno delle condizioni di legge per la erogazione di quelle prestazioni” (Cass., sez. lav., sentenza n. 2056 del 4 febbraio 2004).
D'altra parte, è del tutto evidente che una volta conosciuta (attraverso il verbale ritualmente notificato) l'insussistenza dei requisiti sanitari per continuare a fruire della prestazione assistenziale (nel caso di specie, la pensione di inabilità), il solo perpetrarsi dell'erogazione non può di per sé integrare il legittimo affidamento che precluderebbe l'azione di recupero da parte dell' CP_1
Per essere più chiari: l'assenza di dolo del beneficiario e la responsabilità dell'ente previdenziale nell'erogazione di una prestazione indebita, non esclude la ripetibilità della medesima, dovendosi dimostrare, a tal fine, la sussistenza di un legittimo affidamento nella spettanza delle somme ricevute.
Alla luce dei superiori principi va senz'altro escluso che la potesse vantare un Pt_1 legittimo affidamento nella spettanza di una prestazione immutata all'esito di una riduzione percentuale comportante il venir meno del diritto alla pensione d'inabilità.
3 Il secondo motivo di ricorso è parimenti infondato perché, s'è vero che le parti di un rapporto sono giuridicamente tenute a comportarsi secondo correttezza, l'asserita violazione di tale principio non può certamente precludere la ripetizione dell'indebito (cfr., a fortiori, l'art. 2033 c.c. nella parte in cui valorizza in un senso diverso la buona o mala fede del percettore, nonché la già citata giurisprudenza in materia di indebito assistenziale nella parte in cui àncora l'irripetibilità alla verifica di un legittimo affidamento del percettore).
Da ultimo, anche l'eccezione di prescrizione va respinta perché manifestamente infondata, visto che tra l'insorgenza del credito (1 aprile 2019) e la contestazione dell'indebito
(avvenuta il 20 maggio 2022) trascorreva un termine addirittura inferiore a cinque anni (senza neppure considerare che nel caso di specie trova applicazione il termine ordinario ex art. 2946
c.c.: cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 1401 del 18 febbraio 1985 e Cass., sez. lav., sentenza n. 6671 del 3 maggio 2012).
Sull'indebito di € 247,92 relativo al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 30 novembre
2019.
L'indebito ora in esame, a differenza del primo, non ha niente a che vedere con la sussistenza del requisito sanitario, derivando esclusivamente dalla verifica dei redditi percepiti dalla nell'anno 2017. Pt_1
Ora, tale verifica sembrerebbe essere stata effettuata dall'ente previdenziale il 23 ottobre 2019 (cfr. pagina 3 della memoria di costituzione), ma il relativo indebito veniva contestato soltanto il 30 maggio 2022.
Nel caso di specie, dunque, deve trovare certamente applicazione l'insegnamento giurisprudenziale secondo cui “l'indebito assistenziale, per carenza dei requisiti reddituali, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento di accertamento del venir meno dei presupposti, salvo che il percipiente non versi in dolo” (Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno
2020).
Escluso che la abbia posto in essere una condotta dolosa (circostanza neppure Pt_1 allegata dall' , l'indebito di € 247,92 relativo al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 30 CP_1 novembre 2019, derivante dalla dichiarazione reddituale dell'anno 2017, va dichiarato irripetibile (cfr., per completezza, Trib. Palermo, sentenza n. 4520/2024 dell'8 novembre 2024:
“Nella giurisprudenza tanto di merito quanto di legittimità è ormai consolidata la regola per cui l'indebito assistenziale determinato dal superamento dei limiti reddituali è ripetibile soltanto a far data dal provvedimento con cui viene accertata la carenza del presupposto reddituale, salvo le ipotesi di dolo
4 del beneficiario (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n. 13223 del 30 giugno 2020), di incompatibilità ex lege di due prestazioni (cfr. Cass., sez. lav., ordinanza n. 30516 del 18 ottobre 2022), di legittimo affidamento del beneficiario circa la spettanza della prestazione (cfr. Cass., sez. VI – lav., ordinanza n.
24133 del 7 settembre 2021) o di radicale estraneità del beneficiario al rapporto assistenziale (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n. 26036 del 15 ottobre 2019, nella parte in cui fa espresso riferimento al caso di erogazione di prestazioni a chi non abbia avanzato domanda o non sia parte di un rapporto assistenziale o di radicale incompatibilità tra beneficio ed esigenze assistenziali o, infine, di dolo comprovato). Com'è agevole verificare dalla disamina degli arresti giurisprudenziali appena citati, la disciplina della ripetibilità dell'indebito assistenziale conosce una varietà di regole e declinazioni, influenzate dalle più svariate situazioni concrete, tali da confondere anche il più esperto interprete del diritto e rendere difficilmente enucleabile una regola generale, che, però, ad avviso di questo giudice risulta indispensabile per la corretta soluzione delle singole liti. In ossequio alla superiore premessa, questo
Tribunale intende ricercare, se esistenti, i principi generali da applicare al tema della ripetibilità CP_ dell'indebito assistenziale, utilizzandoli, quindi, per la soluzione della controversia sorta tra l' ed il
(…). Ciò detto, occorre procedere con ordine. Innanzitutto va evidenziato che, secondo un condivisibile insegnamento della Corte di Cassazione, la disciplina dell'indebito previdenziale non trova applicazione all'indebito assistenziale, trattandosi di due settori autonomi e distinti (cfr. Cass., sez. lav., sentenza n.
20992 del 29 ottobre 2004: “La diversità di disciplina fra l'indebito previdenziale e l'indebita percezione delle prestazioni assistenziali, (…) e dei limiti alla ripetibilità dell'indebito previdenziale, che non esistono, invece, per quello assistenziale, non suscita dubbi di illegittimità costituzionale tenuto conto della regolamentazione non necessariamente identica delle due materie e dell'adeguata tutela degli assistiti (v. Corte cost. n. 448 del 2000)”). Rivolgendo l'attenzione alla ricerca della disciplina applicabile all'indebito assistenziale, dunque, appare opportuno prendere le mosse dall'insegnamento della Corte Costituzionale, assunto dalla giurisprudenza di legittimità quale punto di partenza (esplicito od implicito) di tutte le sue pronunce, secondo cui “il canone dell'art. 38 Cost. appresta al descritto principio di settore una garanzia costituzionale in funzione della soddisfazione di essenziali esigenze di vita della parte più debole del rapporto obbligatorio, che verrebbero ad essere contraddette dalla indiscriminata ripetizione di prestazione naturaliter già consumate in correlazione – e nei limiti – della loro destinazione alimentare” (Corte Costituzionale, sentenza n. 431 del 1993). Ora, da un'attenta lettura della superiore pronuncia emerge che secondo la stessa Corte Costituzionale una regola generale non esiste, perché, s'è ormai affermato il principio per cui la ripetizione secondo la disciplina dell'art. 2033 c.c. va esclusa “in presenza di una situazione di fatto avente come minimo comune denominatore la non addebitabilità al percipiente della erogazione non dovuta”, proprio tale principio “vive
5 nell'ordinamento positivo in forme e con articolazioni differenziate e variamente modulate, in senso sincronico oltreché diacronico”, visto che singole disposizioni normative fanno dipendere di volta in volta l'irripetibilità dell'indebito dall'elemento soggettivo (dalla mancanza di dolo alla prescrizione della buona fede), dalla forma dell'errore (consacrato o meno in un provvedimento formale) e dalla condotta positiva del percipiente (rispetto, per esempio, ad un obbligo di comunicazione). Alla luce delle considerazioni della Corte Costituzionali, a questo punto, ben si comprende la varietà degli arresti giurisprudenziali in tema di indebito pensionistico e segnatamente assistenziale. Assunto che una regola generale non esiste, occorre verificare a quali condizioni il percettore dei ratei della pensione di inabilità CP_ non spettante per carenza del requisito reddituale possa opporsi alla ripetizione da parte dell' Ora, la prestazione di cui si discute è prevista dall'art. 12 della L. 118/1971, la quale stabilisce all'art. 18 un limite molto ristretto alla ripetibilità dei ratei non maturati della mensilità percepita anticipatamente
(“Sono irripetibili i ratei non maturati della mensilità percetta anticipatamente, sempre che non sia possibile effettuarne il recupero, con trattenuta diretta, su eventuali altre competenze spettanti a qualsiasi titolo al titolare del diritto o ai suoi aventi causa”) ed all'art. 21 che l'ente erogatore può sempre compiere accertamenti sulla permanenza dei requisiti sanitari ed economici, “deliberando, se del caso, la revoca della concessione”. Il comma 10 bis del d.l. 207/2008, convertito con modificazioni dalla
L. 14/2009, poi, stabilisce che i titolari di prestazioni collegate al reddito (compresa, dunque, la pensione di inabilità) che non comunicano integralmente all'Amministrazione finanziaria la situazione reddituale incidente sulle prestazioni in godimento, sono tenuti ad effettuare la comunicazione dei dati reddituali agli Enti previdenziali che erogano la prestazione, con la conseguenza che, in caso di mancata comunicazione, l'ente erogatore procede alla sospensione delle prestazioni nel corso dell'anno successivo a quello in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa (procedendo, se entro 60 giorni dalla sospensione non sia pervenuta la prescritta comunicazione, al recupero di tutte le somme nel corso dell'anno in cui la dichiarazione dei redditi avrebbe dovuto essere resa). In base ad un'interpretazione sistematica della superiore disciplina, deve ritenersi che la pensione di inabilità venga erogata in via anticipata e provvisoria, procedendo alla verifica della permanenza dei requisiti reddituali entro l'anno CP_ successivo alla presentazione delle dichiarazioni reddituali o alla loro comunicazione all' Partendo da tale presupposto, è del tutto evidente che l'accertamento dell'indebito entro l'anno successivo alla dichiarazione reddituale comporti la piena ripetibilità della prestazione: sarebbe irrazionale, infatti, consentire all'ente erogatore di effettuare i controlli entro tale termine senza la possibilità di ripetere la prestazione eventualmente erogata in via anticipata in carenza dei requisiti reddituali. A questo punto è CP_ certo che l' abbia il diritto di ripetere quanto percepito dal (…) (in via anticipata, in assoluta buona fede e senza nessun errore da parte dell'ente previdenziale), oltre che ovviamente nell'anno 2022, anche
6 nell'anno 2021, visto che l'accertamento dell'indebito è avvenuto a gennaio 2023, cioè nell'anno successivo (2022) a quello in cui il ricorrente presentava la dichiarazione dei redditi relativa all'anno
2021. Vale la pena considerare, anche soltanto a fortiori, che tale conclusione risulta pienamente conforme all'art. 38 Cost., visto che, prima della scadenza del termine attribuito dalla legge all'ente erogatore per la verifica della permanenza dei requisiti reddituali, il percettore non può riporre alcun legittimo affidamento nella definitività dell'erogazione della prestazione (senza neppure considerare che un soggetto titolare di redditi superiori a quelli previsti per l'ottenimento di una prestazione assistenziale potrebbe ragionevolmente ritenersi estraneo alla tutela dell'art. 38 Cost., assicurata sul presupposto – evidentemente inesistente in casi analoghi all'odierno - dello stato di bisogno del percettore, della natura alimentare delle somme erogate e della conseguente “presunta consumazione” delle medesime)”).
Esito del giudizio e regolamentazione delle spese giudiziali.
Accolto parzialmente il ricorso, le spese giudiziali meritano senz'altro di essere integralmente compensate.
P.Q.M.
nel contraddittorio delle parti,
• dichiara il diritto dell' di ripetere l'indebito di € 11.780,84 relativo al periodo 1 CP_1 aprile 2019 - 31 maggio 2022;
• dichiara l'insussistenza del diritto dell' di ripetere nei confronti di CP_1 Parte_1
l'indebito di € 247,92 relativo al periodo tra l'1 gennaio 2018 ed il 30
[...] novembre 2019;
dispone l'integrale compensazione delle spese giudiziali.
Così deciso il 11/03/2025
Il Giudice del Lavoro
Fabio Montalto
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