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Sentenza 28 ottobre 2025
Sentenza 28 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 28/10/2025, n. 5271 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 5271 |
| Data del deposito : | 28 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 5246/2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1232/2019 del 29.04.2019, avente ad oggetto opposizione all'estratto di ruolo, riservata in decisione all'udienza collegiale del 17 giugno
2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino al 19/09/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 9/10/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, giuste procure in atti, dagli Avv.ti
RT NT (c.f. e LU LL (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di ciascuno di C.F._3
essi, rispettivamente, in S. Maria C.V. Corso Aldo Moro n. 102 e in Piedimonte
Matese (CE), alla Via Gaetani n. 54; Appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sig. (C.F. ), nella qualità di Controparte_2 C.F._4
Responsabile atti introduttivi del giudizio Campania dell' Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melillo (C.F.
[...]
), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._5
e risposta da considerarsi apposta in calce ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle n. 11;
Appellata
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di citazione notificato il 06.04.2018, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'estratto di ruolo del 07.03.2018 e le due cartelle di pagamento ivi iscritte (n. 028 2008 0033419459 e n. 028 2009 0046424983), relative al canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche (d'ora in avanti solo , ente CP_4
creditore rispettivamente di € 4.461,90 e € 4.122,52, per un importo Controparte_3
complessivo di € 8.584,42, eccependo la mancata notifica delle stesse, la prescrizione del credito azionato e chiedendone l'annullamento.
Con comparsa del 29.05.2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
contestando le avverse censure, chiedendo il rigetto dell'opposizione in
[...]
quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese ovvero, in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannarsi alle spese il Controparte_3
Dichiarata la contumacia del assegnata la causa a sentenza con i Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., senza preliminare svolgimento di alcuna attività istruttoria, il Tribunale di S.M. Capua Vetere con sentenza n. 1232/2019 del
29.04.2019, dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava parte opponente alla refusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge. Il primo giudice, dopo aver ricondotto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nell'ambito delle azioni di accertamento negativo di un credito, riteneva dedotta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte dell' CP_5
e, ad ogni modo, integrata la carenza dell'interesse ad agire in capo
[...]
all'opponente, sul presupposto che non era stata avviata alcuna azione esecutiva;
che, anche qualora lamentasse l'inesigibilità per asserita intervenuta prescrizione, il debitore avrebbe potuto attivarsi in via amministrativa ovvero rivolgersi direttamente all'amministrazione creditrice, chiedendo l'eliminazione del debito in via di autotutela (cd. sgravio).
§ 2. Avverso la citata pronuncia, non notificata, proponeva Parte_1
appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 27.11.2019, articolato in tre motivi, concludendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in riforma di questa per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado: “a) In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza,
nullità, annullabilità, irritualità e non validità della notifica nonché la prescrizione e
decadenza delle cartelle di pagamento n. 028 20080033419459 e 028 2009 0046424983
impugnate ed indicate in estratto ruolo allegato e comunque relative a presunti crediti ormai
prescritti per decorso del termine fissato dall'art. 2948 c.c nonché l'inesistenza della pretesa
creditoria con conseguente cancellazione dei ruoli esattoriali emessi per tutti i chiari motivi di
cui in narrativa;
b) Accogliere la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiarare inesistenti
e/o nulle e/o annullare le cartelle di pagamento così come sopra indicate e specificate e
revocarle in uno a tutti gli atti precedenti e successivi ad esse collegati, con conseguente
cancellazione dei ruoli del concessionario, per tutti i motivi sopra esposti ed illustrati;
c)
Dichiarare la non debenza delle presunte somme vantate e pretese dai convenuti per i motivi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 suindicati riconoscendo l'opponente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito
azionata e, pertanto, condannare controparte all'immediata cancellazione delle predette
cartelle dai ruoli esattoriali in uno con le relative partite di credito;
d) Condannare i
convenuti in solido e/o in alternativa nei limiti di competenza per valore del Giudice adito al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore; e) Condannare i convenuti in solido
e/o in alternativa al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellata si costituiva con comparsa del Controparte_1
30.04.2020, resistendo al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Restava contumace il Controparte_3
Dichiarata la contumacia del rinviato il processo per conclusioni Controparte_3
al 30.11.2021, seguivano ulteriori rinvii d'ufficio fino al 25.03.2025, alla cui udienza l'avv. NT con le note di trattazione scritta rappresentava che, in applicazione della legge n. 197/2022, era stata disposta la cancellazione d'ufficio delle cartelle di pagamento per cui è causa, sicché chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, come da estratto di ruolo allegato, “con vittoria di spese diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario”.
Mutata la sezione e il giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, con atto del
9.06.2025 si costituiva per l'appellante, unitamente al già costituito procuratore, l'avv.
LU LL, il quale riportandosi integralmente agli scritti e alle richieste già
formulate dal collega in atti, chiedeva anch'egli dichiararsi cessata la materia del contendere “con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del
procuratore antistatario”.
All'esito dell'udienza di trattazione del 17.06.2025 in epigrafe indicata, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ali sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 costituitosi benché ritualmente citato.
§ 4. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere, come chiesto da parte appellante, per il tramite di entrambi i procuratori, nelle note di udienza del 19.03.2025 e del 16.06.2025, nonché negli scritti conclusionali, a cui parte appellata in sede di repliche non si è opposta, salvo per quanto concerne il conseguente regolamento delle spese di lite.
Invero, è noto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. n. 1089/2003, conf. Cass.
n. 17588/2015). Il giudice di nomofilachia ha, poi, precisato che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire;
cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta (cfr.
Cass. n. 4714/2006). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conformi conclusioni in tal senso (cfr. ex multis, Cass. n. 16886/2015).
Per quanto concerne il caso in esame, dagli atti emerge che sono venuti meno i crediti di cui alle cartelle esattoriali per cui è causa;
infatti, parte appellante ha documentato, anche attraverso deposito degli estratti di ruolo, che effettivamente non sussistono pretese debitorie in capo ad essa, sicché è ragionevole ritenere, in uno alla mancata contestazione da parte dell'appellata nelle memorie di replica,
che sia cessata la materia del contendere relativamente alle domande formulate dall'appellante.
§ 5. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 l'obbligo per il giudice di provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali dell'intero giudizio, che devono essere liquidate, al di fuori dei casi di compensazione, secondo il principio della soccombenza virtuale, di talché occorre ora procedere ad un sommario esame del merito della vicenda, per verificare quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta (cfr. Cass. n. 24714/2022; Cass. n. 24234/2016).
§ 5.1. Esaminato l'appello proposto, quindi, sempre preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella
di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass., Sez. Unite., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
§ 5.2. Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2719
c.c. per aver il Tribunale ritenuto idonea, ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, la semplice esibizione di fotocopie delle “relate” di notifica da parte dell'Agente della Riscossione. A dire dell'appellante, invece, il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 Tribunale avrebbe dovuto ritenere necessaria ai fini probatori la produzione, da parte dell' delle cartelle in originale ovvero la loro Controparte_1
copia conforme con allegate rispettive relate di notifica in calce.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado laddove il giudicante ha ritenuto – erroneamente a suo dire - inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante la prova delle avvenute notifiche delle cartelle. In tal senso, a detta dell'appellante, data la presupposta invalidità delle notifiche o comunque la mancanza di prova delle stesse, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittima l'impugnazione del ruolo riconoscendo il suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, quindi, vagliare il merito della questione, dichiarando prescritto il credito oggetto di causa.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 24 della
Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, per aver il giudice di primo grado dichiarato errata la strada dell'accertamento negativo del credito, in mancanza di un atto di intimazione al pagamento o pignoramento. Quindi, l'appellante insiste per l'ammissibilità
dell'azione intrapresa, a prescindere da un eventuale preventivo espletamento di attività in autotutela o in via amministrativa, sul presupposto dell'inesistenza di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
§ 6. I motivi di appello, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati.
In merito alla prova della regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente
della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di
depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non
produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi
di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi
alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o
della sua notifica” (cfr. Cass., n. 25292/2018).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 Per altro verso, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire in forma generica o onnicomprensiva, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., n. 24613/2019;
Cass., n. 17526/2016).
Ancora, “la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare
la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne
consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se
impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla
conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice
all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia
rappresentativa” (cfr. Cass., n. 25899/2021; Cass., n. 311/2020; Cass., n.
16301/2019; Cass., n. 8289/2018).
Pertanto, in mancanza di una dichiarazione che evidenzi in modo puntuale ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia e non ritenendo sufficienti contestazioni operate con clausole di stile e generiche, il Giudice di prime cure ha correttamente formulato il proprio convincimento in ordine alla prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, da parte dell'appellata, cioè attraverso la copia degli avvisi di ricevimento (cfr. doc.
della produzione di primo grado).
All'accertamento in ordine alla regolarità e validità delle notifiche consegue l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
Infatti, vale richiamare l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 19704/2015) secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo conosciuto informalmente ovvero della cartella di pagamento ritualmente notificata ma non portata a esecuzione nel termine annuale, non essendo atti nei quali si può riconoscere la volontà di procedere all'esecuzione da parte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dell'Amministrazione, il contribuente non ha alcun interesse a richiedere la declaratoria di prescrizione del credito. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo unicamente laddove la notifica della cartella sia stata omessa o non validamente eseguita per cui è evidente che, se la cartella sottesa all'estratto è validamente notificata, non è
ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo stesso.
Di conseguenza, “l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del
contribuente (o in generale da colui che abbia un debito iscritto a ruolo) che chieda
procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante
deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né
minacciata alcuna azione esecutiva e non prospettandosi tale accertamento come l'unico
strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (cfr. Cass. n.
20618/16)”.
Ed ancora, la giurisprudenza ha ritenuto tale azione non ammissibile nei casi in cui essa sia rivolta ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito deducendo fatti estintivi successivi, quali ad esempio la prescrizione del credito (cfr. Cass. n. 29294/2019; n. 6723/2019).
Ebbene, nel caso di specie, essendo emersa le ritualità delle notifiche delle cartelle, l'opposizione doveva proporsi negli ordinari termini di legge, e cioè, per le pretese sindacabili dal giudice ordinario, quando non sia previsto un termine di decadenza più breve, entro il termine di efficacia della cartella di pagamento, pari a un anno.
Invero, trascorso l'anno dalla notificazione della cartella di pagamento, nessuna azione esecutiva era stata promossa, o minacciata, e nemmeno poteva essere utilmente proposta se non previa notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
L'opponente, infatti, si è limitato a riferire di aver avuto conoscenza occasionale del ruolo, senza neppure prospettare la sussistenza di atti di vanto del credito o della volontà di dar seguito al procedimento di riscossione mediante ruolo. Ne
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 segue che difetta la prova di un concreto e attuale interesse ad agire, non sussistendo nessuna incertezza in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Pertanto, la successiva ed autonoma impugnazione del ruolo è stata dal
Tribunale – correttamente – dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso quale presupposto per far valere il diritto stesso mediante l'azione, con la possibilità di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass. n. 19268/2019 sull'interesse ad agire quale requisito richiesto per la trattazione del merito di qualsiasi domanda).
Ad ogni modo, al fine di dirimere qualsivoglia perplessità sul punto, deve altresì tenersi conto dell'impatto sulla controversia del recente intervento normativo con cui il Legislatore ha definitivamente escluso l'ammissibilità
dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, salvo casi eccezionali.
Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, conv., in legge n. 215/2021),
l'impugnazione dell'estratto di ruolo conduce all'inammissibilità della domanda,
salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse alla tutela immediata,
in virtù del ricorrere di un pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici oppure per la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la Pubblica
amministrazione.
In altre parole, il Legislatore ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto non idoneo a ingenerare di per sé un bisogno di tutela giurisdizionale stante la natura di mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ad eccezione di precise e individuate ipotesi, in cui può rinvenirsi “un interesse qualificato” alla sua impugnazione immediata, da valutarsi al momento della pronuncia.
A seguito della citata novella, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 della Corte di cassazione, con sentenza n. 26283/2022, le quali, confermando l'esclusione in via generale dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e,
riconoscendo, invece, in caso di omessa o invalida notifica della cartella, la possibilità di impugnazione solo qualora il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nelle ipotesi specificamente indicate dalla norma, hanno stabilito l'applicazione della disciplina sopravvenuta anche ai processi pendenti, addossando sull'opponente l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire (intendendosi per esso
“una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere
una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione”)
nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e,
nel grado di legittimità, mediante il deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Il quadro si completa con il principio enunciato sempre dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459/2024, in base al quale "in tema di riscossione coattiva mediante
ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente
notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal
comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per
il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e
tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i
rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante
scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Ebbene, anche applicando la nuova disciplina come sopra richiamata ed interpretata dalle successive pronunce sopra citate, si osserva come, nel caso di specie, l'appellante non abbia comunque allegato né provato in concreto –
nemmeno in sede di appello – la sussistenza dell'interesse ad agire “qualificato”,
così come richiesto nei termini “eccezionali” indicati dalle Sezioni Unite in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 relazione alla normativa sopravvenuta e, ad ogni modo, non ravvisabile nella formulata richiesta di prescrizione del credito portato dalle cartelle opposte,
sicché, anche in tale prospettiva, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini al fine di provare detto pregiudizio.
Pertanto, a fronte delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, idonee a non porsi in contrasto neppure con la nuova disciplina legislativa in materia e con quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, le ragioni di dissenso vantate dall'appellante appaiono infondate difettando l'interesse ad agire, restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate, sicché
l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
§ 6. Capitolo spese
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere che interviene in appello comporta la perdita di ogni effetto della sentenza di primo grado, anche per ciò che attiene alla condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n.
4714/2006) che, di regola, vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, nel caso di specie, in ragione della sopravvenienza normativa in corso di causa e della sua specifica lettura da parte del giudice della nomofilachia,
nonché anche alla luce della sentenza n. 77/2018, con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL
132/2014, conv. in L. n. 162/2014, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, la Corte ritiene di compensare integralmente le spese di ambo i gradi, essendo stata, invero, la questione controversa per diversi anni nel dibattito giurisprudenziale.
§ 7. Infine, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dalla l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1232/2019, pubblicata il 29/04/2019,
così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 1232/2019 del 29.04.2019;
- Dichiara compensate per l'intero tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 13 di 13
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI Nona sezione civile riunita in camera di consiglio nella persona dei magistrati:
dott. Eugenio Forgillo Presidente rel./est.
dott.ssa Natalia Ceccarelli Consigliere
dott.ssa Maria Di Lorenzo Consigliere
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
resa nel processo civile di appello iscritto al n. 5246/2019 del Ruolo Generale
degli Affari civili contenziosi, avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere n. 1232/2019 del 29.04.2019, avente ad oggetto opposizione all'estratto di ruolo, riservata in decisione all'udienza collegiale del 17 giugno
2025, svolta mediante il deposito in telematico di note scritte, ai sensi dell'art. 127
ter cod. proc. civ., introdotto dall'art. 3, comma 10, lett. b), del decreto legislativo n. 149 del 10/10/2022, con concessione alle parti del termine fino al 19/09/2025 per il deposito delle comparse conclusionali e fino al 9/10/2025 per il deposito delle memorie di replica, e pendente
TRA
(c.f. ), rappresentata e Parte_1 C.F._1
difesa congiuntamente e/o disgiuntamente, giuste procure in atti, dagli Avv.ti
RT NT (c.f. e LU LL (c.f. C.F._2
), elettivamente domiciliata presso lo studio di ciascuno di C.F._3
essi, rispettivamente, in S. Maria C.V. Corso Aldo Moro n. 102 e in Piedimonte
Matese (CE), alla Via Gaetani n. 54; Appellante
E
(C.F. ), in persona Controparte_1 P.IVA_1
del Sig. (C.F. ), nella qualità di Controparte_2 C.F._4
Responsabile atti introduttivi del giudizio Campania dell' Controparte_1
, rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Melillo (C.F.
[...]
), in virtù di procura allegata alla comparsa di costituzione C.F._5
e risposta da considerarsi apposta in calce ex art. 83 c.p.c., elettivamente domiciliata presso il suo studio in Napoli, alla Traversa Michele Pietravalle n. 11;
Appellata
E
, in persona del Sindaco p.t.; Controparte_3
Appellato contumace
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E CONCLUSIONI DELLE PARTI
§ 1. Con atto di citazione notificato il 06.04.2018, proponeva Parte_1
opposizione avverso l'estratto di ruolo del 07.03.2018 e le due cartelle di pagamento ivi iscritte (n. 028 2008 0033419459 e n. 028 2009 0046424983), relative al canone occupazione temporanea spazi aree pubbliche (d'ora in avanti solo , ente CP_4
creditore rispettivamente di € 4.461,90 e € 4.122,52, per un importo Controparte_3
complessivo di € 8.584,42, eccependo la mancata notifica delle stesse, la prescrizione del credito azionato e chiedendone l'annullamento.
Con comparsa del 29.05.2018 si costituiva l'opposta Controparte_1
contestando le avverse censure, chiedendo il rigetto dell'opposizione in
[...]
quanto improcedibile, inammissibile e, comunque, infondata, con vittoria di spese ovvero, in subordine, in caso di accoglimento dell'opposizione, condannarsi alle spese il Controparte_3
Dichiarata la contumacia del assegnata la causa a sentenza con i Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 2 di 13 termini ordinari di cui all'art. 190 c.p.c., senza preliminare svolgimento di alcuna attività istruttoria, il Tribunale di S.M. Capua Vetere con sentenza n. 1232/2019 del
29.04.2019, dichiarava inammissibile l'opposizione e condannava parte opponente alla refusione delle spese di lite, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario come per legge. Il primo giudice, dopo aver ricondotto l'impugnabilità dell'estratto di ruolo nell'ambito delle azioni di accertamento negativo di un credito, riteneva dedotta la prova della regolare notifica delle cartelle di pagamento da parte dell' CP_5
e, ad ogni modo, integrata la carenza dell'interesse ad agire in capo
[...]
all'opponente, sul presupposto che non era stata avviata alcuna azione esecutiva;
che, anche qualora lamentasse l'inesigibilità per asserita intervenuta prescrizione, il debitore avrebbe potuto attivarsi in via amministrativa ovvero rivolgersi direttamente all'amministrazione creditrice, chiedendo l'eliminazione del debito in via di autotutela (cd. sgravio).
§ 2. Avverso la citata pronuncia, non notificata, proponeva Parte_1
appello, con citazione tempestivamente e regolarmente notificata a mezzo p.e.c. in data 27.11.2019, articolato in tre motivi, concludendo, previa sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado, per l'accoglimento dello stesso e, per l'effetto, in riforma di questa per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate in primo grado: “a) In accoglimento della presente opposizione, accertare e dichiarare l'inesistenza,
nullità, annullabilità, irritualità e non validità della notifica nonché la prescrizione e
decadenza delle cartelle di pagamento n. 028 20080033419459 e 028 2009 0046424983
impugnate ed indicate in estratto ruolo allegato e comunque relative a presunti crediti ormai
prescritti per decorso del termine fissato dall'art. 2948 c.c nonché l'inesistenza della pretesa
creditoria con conseguente cancellazione dei ruoli esattoriali emessi per tutti i chiari motivi di
cui in narrativa;
b) Accogliere la domanda dell'opponente e per l'effetto dichiarare inesistenti
e/o nulle e/o annullare le cartelle di pagamento così come sopra indicate e specificate e
revocarle in uno a tutti gli atti precedenti e successivi ad esse collegati, con conseguente
cancellazione dei ruoli del concessionario, per tutti i motivi sopra esposti ed illustrati;
c)
Dichiarare la non debenza delle presunte somme vantate e pretese dai convenuti per i motivi
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 3 di 13 suindicati riconoscendo l'opponente estraneo ad ogni contestazione e pretesa di credito
azionata e, pertanto, condannare controparte all'immediata cancellazione delle predette
cartelle dai ruoli esattoriali in uno con le relative partite di credito;
d) Condannare i
convenuti in solido e/o in alternativa nei limiti di competenza per valore del Giudice adito al
risarcimento di tutti i danni patiti e patendi dall'attore; e) Condannare i convenuti in solido
e/o in alternativa al pagamento delle spese di giudizio, dei diritti e degli onorari con
attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario”.
L'appellata si costituiva con comparsa del Controparte_1
30.04.2020, resistendo al gravame, eccependo preliminarmente l'inammissibilità dello stesso per violazione dell'art. 342 c.p.c., chiedendone il rigetto, con vittoria di spese.
Restava contumace il Controparte_3
Dichiarata la contumacia del rinviato il processo per conclusioni Controparte_3
al 30.11.2021, seguivano ulteriori rinvii d'ufficio fino al 25.03.2025, alla cui udienza l'avv. NT con le note di trattazione scritta rappresentava che, in applicazione della legge n. 197/2022, era stata disposta la cancellazione d'ufficio delle cartelle di pagamento per cui è causa, sicché chiedeva dichiararsi cessata la materia del contendere, come da estratto di ruolo allegato, “con vittoria di spese diritti ed onorari del
doppio grado di giudizio a favore del procuratore antistatario”.
Mutata la sezione e il giudice, acquisito il fascicolo di primo grado, con atto del
9.06.2025 si costituiva per l'appellante, unitamente al già costituito procuratore, l'avv.
LU LL, il quale riportandosi integralmente agli scritti e alle richieste già
formulate dal collega in atti, chiedeva anch'egli dichiararsi cessata la materia del contendere “con vittoria di spese, diritti ed onorari del doppio grado di giudizio a favore del
procuratore antistatario”.
All'esito dell'udienza di trattazione del 17.06.2025 in epigrafe indicata, precisate le conclusioni, la causa veniva assegnata a sentenza, con concessione dei termini per il deposito degli scritti conclusionali ali sensi dell'art. 190 c.p.c.
MOTIVI DELLA DECISIONE
§ 3. Preliminarmente, va dichiarata la contumacia del non Controparte_3
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 4 di 13 costituitosi benché ritualmente citato.
§ 4. Va poi dichiarata la cessazione della materia del contendere, come chiesto da parte appellante, per il tramite di entrambi i procuratori, nelle note di udienza del 19.03.2025 e del 16.06.2025, nonché negli scritti conclusionali, a cui parte appellata in sede di repliche non si è opposta, salvo per quanto concerne il conseguente regolamento delle spese di lite.
Invero, è noto che la cessazione della materia del contendere costituisce una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, e contenuta in una sentenza dichiarativa della impossibilità di procedere alla definizione del giudizio stesso, tutte le volte in cui non risulti possibile una declaratoria di rinuncia agli atti o di rinuncia alla pretesa sostanziale per l'assenza di una formale dichiarazione delle parti in tal senso (Cass. n. 1089/2003, conf. Cass.
n. 17588/2015). Il giudice di nomofilachia ha, poi, precisato che la cessazione della materia del contendere deve essere dichiarata dal giudice anche d'ufficio qualora sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti,
facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire;
cioè l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta (cfr.
Cass. n. 4714/2006). Essa presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongono conformi conclusioni in tal senso (cfr. ex multis, Cass. n. 16886/2015).
Per quanto concerne il caso in esame, dagli atti emerge che sono venuti meno i crediti di cui alle cartelle esattoriali per cui è causa;
infatti, parte appellante ha documentato, anche attraverso deposito degli estratti di ruolo, che effettivamente non sussistono pretese debitorie in capo ad essa, sicché è ragionevole ritenere, in uno alla mancata contestazione da parte dell'appellata nelle memorie di replica,
che sia cessata la materia del contendere relativamente alle domande formulate dall'appellante.
§ 5. La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 5 di 13 l'obbligo per il giudice di provvedere sulla regolamentazione delle spese processuali dell'intero giudizio, che devono essere liquidate, al di fuori dei casi di compensazione, secondo il principio della soccombenza virtuale, di talché occorre ora procedere ad un sommario esame del merito della vicenda, per verificare quello che sarebbe stato l'esito del processo ove la cessazione non fosse intervenuta (cfr. Cass. n. 24714/2022; Cass. n. 24234/2016).
§ 5.1. Esaminato l'appello proposto, quindi, sempre preliminarmente, va respinta l'eccezione di inammissibilità formulata dalla parte appellata, essendo il gravame rispettoso del contenuto motivazionale imposto dall'art. 342 c.p.c., da interpretarsi, secondo l'insegnamento dei Supremi Giudici, nel senso che
“l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle
questione e dei punti contestati dalla sentenza impugnata e, con essi, delle relative
doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le
ragione addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme
sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella
di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del
giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica
vincolata” (Cass., Sez. Unite., n. 27199/2017).
A riguardo, rileva questo Collegio come l'appellante non abbia omesso di indicare le ragioni per cui ritiene debba essere modificata la ricostruzione operata dal giudice di primo grado, deducendo elementi di critica sufficienti per individuare la questione ed i punti contestati dalla sentenza impugnata, ciò anche previa trascrizione dei punti non condivisi e mediante l'esposizione dei motivi di dissenso che, alla stregua delle circostanze richiamate, imporrebbero una diversa decisione.
§ 5.2. Con il primo motivo parte appellante lamenta la violazione dell'art. 2719
c.c. per aver il Tribunale ritenuto idonea, ai fini della prova dell'avvenuta notifica delle cartelle impugnate, la semplice esibizione di fotocopie delle “relate” di notifica da parte dell'Agente della Riscossione. A dire dell'appellante, invece, il
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 6 di 13 Tribunale avrebbe dovuto ritenere necessaria ai fini probatori la produzione, da parte dell' delle cartelle in originale ovvero la loro Controparte_1
copia conforme con allegate rispettive relate di notifica in calce.
Con il secondo motivo l'appellante censura la decisione di primo grado laddove il giudicante ha ritenuto – erroneamente a suo dire - inammissibile l'impugnazione dell'estratto di ruolo, stante la prova delle avvenute notifiche delle cartelle. In tal senso, a detta dell'appellante, data la presupposta invalidità delle notifiche o comunque la mancanza di prova delle stesse, il Tribunale avrebbe dovuto ritenere legittima l'impugnazione del ruolo riconoscendo il suo interesse ad agire ex art. 100 c.p.c. e, quindi, vagliare il merito della questione, dichiarando prescritto il credito oggetto di causa.
Con il terzo motivo l'appellante lamenta la violazione dell'art. 24 della
Costituzione e dell'art. 1 del Protocollo addizionale alla Convenzione Europea dei
Diritti dell'Uomo, per aver il giudice di primo grado dichiarato errata la strada dell'accertamento negativo del credito, in mancanza di un atto di intimazione al pagamento o pignoramento. Quindi, l'appellante insiste per l'ammissibilità
dell'azione intrapresa, a prescindere da un eventuale preventivo espletamento di attività in autotutela o in via amministrativa, sul presupposto dell'inesistenza di una condizione di procedibilità della domanda giudiziale.
§ 6. I motivi di appello, suscettibili di delibazione congiunta, sono infondati.
In merito alla prova della regolarità della notifica delle cartelle esattoriali, si richiama la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte, secondo cui
“nell'ipotesi in cui il destinatario della cartella esattoriale ne contesti la notifica, l'agente
della riscossione può dimostrarla producendo copia della stessa, senza che abbia l'onere di
depositarne né l'originale (e ciò anche in caso di disconoscimento, in quanto lo stesso non
produce gli effetti di cui all'art. 215, comma 2, c.p.c. e potendo quindi il giudice avvalersi
di altri mezzi di prova, comprese le presunzioni), né la copia integrale, non essendovi
alcuna norma che lo imponga o che ne sanzioni l'omissione con la nullità della stessa o
della sua notifica” (cfr. Cass., n. 25292/2018).
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 7 di 13 Per altro verso, la contestazione della conformità all'originale di un documento prodotto in copia non può avvenire in forma generica o onnicomprensiva, ma va operata - a pena di inefficacia - in modo chiaro, circostanziato ed esplicito,
dovendosi concretizzare nell'allegazione di elementi attestanti la non corrispondenza tra realtà fattuale e realtà riprodotta (cfr. Cass., n. 24613/2019;
Cass., n. 17526/2016).
Ancora, “la contestazione di cui all'art. 2719 c.c. non impedisce al giudice di accertare
la conformità all'originale anche mediante altri mezzi di prova, comprese le presunzioni;
ne
consegue che l'avvenuta produzione in giudizio della copia fotostatica di un documento, se
impegna la parte contro la quale il documento è prodotto a prendere posizione sulla
conformità della copia all'originale, tuttavia, non vincola il giudice
all'avvenuto disconoscimento della riproduzione, potendo egli apprezzarne l'efficacia
rappresentativa” (cfr. Cass., n. 25899/2021; Cass., n. 311/2020; Cass., n.
16301/2019; Cass., n. 8289/2018).
Pertanto, in mancanza di una dichiarazione che evidenzi in modo puntuale ed inequivoco gli elementi differenziali del documento prodotto rispetto all'originale di cui si assume sia copia e non ritenendo sufficienti contestazioni operate con clausole di stile e generiche, il Giudice di prime cure ha correttamente formulato il proprio convincimento in ordine alla prova della regolarità della notifica delle cartelle di pagamento, sulla base della documentazione prodotta in giudizio, da parte dell'appellata, cioè attraverso la copia degli avvisi di ricevimento (cfr. doc.
della produzione di primo grado).
All'accertamento in ordine alla regolarità e validità delle notifiche consegue l'inammissibilità dell'opposizione all'estratto di ruolo.
Infatti, vale richiamare l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte
(sent. n. 19704/2015) secondo cui, in tema di impugnazione dell'estratto di ruolo conosciuto informalmente ovvero della cartella di pagamento ritualmente notificata ma non portata a esecuzione nel termine annuale, non essendo atti nei quali si può riconoscere la volontà di procedere all'esecuzione da parte
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 8 di 13 dell'Amministrazione, il contribuente non ha alcun interesse a richiedere la declaratoria di prescrizione del credito. Infatti, il contribuente può impugnare la cartella di cui sia venuto a conoscenza attraverso l'estratto di ruolo unicamente laddove la notifica della cartella sia stata omessa o non validamente eseguita per cui è evidente che, se la cartella sottesa all'estratto è validamente notificata, non è
ammissibile l'opposizione all'estratto di ruolo stesso.
Di conseguenza, “l'impugnazione diretta del ruolo esattoriale da parte del
contribuente (o in generale da colui che abbia un debito iscritto a ruolo) che chieda
procedersi ad un accertamento negativo del credito dell'amministrazione ivi risultante
deve ritenersi inammissibile per difetto di interesse, in quanto non risulta avviata né
minacciata alcuna azione esecutiva e non prospettandosi tale accertamento come l'unico
strumento volto ad eliminare la pretesa impositiva dell'amministrazione (cfr. Cass. n.
20618/16)”.
Ed ancora, la giurisprudenza ha ritenuto tale azione non ammissibile nei casi in cui essa sia rivolta ad ottenere l'accertamento negativo della sussistenza del credito deducendo fatti estintivi successivi, quali ad esempio la prescrizione del credito (cfr. Cass. n. 29294/2019; n. 6723/2019).
Ebbene, nel caso di specie, essendo emersa le ritualità delle notifiche delle cartelle, l'opposizione doveva proporsi negli ordinari termini di legge, e cioè, per le pretese sindacabili dal giudice ordinario, quando non sia previsto un termine di decadenza più breve, entro il termine di efficacia della cartella di pagamento, pari a un anno.
Invero, trascorso l'anno dalla notificazione della cartella di pagamento, nessuna azione esecutiva era stata promossa, o minacciata, e nemmeno poteva essere utilmente proposta se non previa notificazione dell'avviso di intimazione di cui all'art. 50 del d.P.R. n. 602/1973.
L'opponente, infatti, si è limitato a riferire di aver avuto conoscenza occasionale del ruolo, senza neppure prospettare la sussistenza di atti di vanto del credito o della volontà di dar seguito al procedimento di riscossione mediante ruolo. Ne
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 9 di 13 segue che difetta la prova di un concreto e attuale interesse ad agire, non sussistendo nessuna incertezza in ordine al rapporto dedotto in giudizio.
Pertanto, la successiva ed autonoma impugnazione del ruolo è stata dal
Tribunale – correttamente – dichiarata inammissibile per carenza di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., inteso quale presupposto per far valere il diritto stesso mediante l'azione, con la possibilità di ottenere un risultato utile giuridicamente apprezzabile e non altrimenti conseguibile senza l'intervento chiarificatore del giudice (cfr. Cass. n. 19268/2019 sull'interesse ad agire quale requisito richiesto per la trattazione del merito di qualsiasi domanda).
Ad ogni modo, al fine di dirimere qualsivoglia perplessità sul punto, deve altresì tenersi conto dell'impatto sulla controversia del recente intervento normativo con cui il Legislatore ha definitivamente escluso l'ammissibilità
dell'impugnazione diretta dell'estratto di ruolo, salvo casi eccezionali.
Infatti, ai sensi dell'art. 12, comma 4 bis, del d.P.R. n. 602/1973 (introdotto dall'art. 3 bis del decreto legge n. 146/2021, conv., in legge n. 215/2021),
l'impugnazione dell'estratto di ruolo conduce all'inammissibilità della domanda,
salvo che il debitore dimostri la sussistenza di un interesse alla tutela immediata,
in virtù del ricorrere di un pregiudizio derivante dalla mera iscrizione a ruolo per la partecipazione a una procedura di appalto in forza delle previsioni del codice dei contratti pubblici, oppure per la riscossione di somme dovute da soggetti pubblici oppure per la perdita di un beneficio sempre nei rapporti con la Pubblica
amministrazione.
In altre parole, il Legislatore ha escluso l'impugnabilità dell'estratto di ruolo, in quanto non idoneo a ingenerare di per sé un bisogno di tutela giurisdizionale stante la natura di mero elaborato informatico contenente gli elementi della cartella, ad eccezione di precise e individuate ipotesi, in cui può rinvenirsi “un interesse qualificato” alla sua impugnazione immediata, da valutarsi al momento della pronuncia.
A seguito della citata novella, sono nuovamente intervenute le Sezioni Unite
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 10 di 13 della Corte di cassazione, con sentenza n. 26283/2022, le quali, confermando l'esclusione in via generale dell'impugnabilità dell'estratto di ruolo e,
riconoscendo, invece, in caso di omessa o invalida notifica della cartella, la possibilità di impugnazione solo qualora il debitore che agisca in giudizio dimostri che dall'iscrizione a ruolo possa derivargli un pregiudizio nelle ipotesi specificamente indicate dalla norma, hanno stabilito l'applicazione della disciplina sopravvenuta anche ai processi pendenti, addossando sull'opponente l'onere di dedurre e dimostrare la sussistenza dell'interesse ad agire (intendendosi per esso
“una condizione dell'azione avente natura dinamica, come tale suscettibile di assumere
una diversa configurazione, per ius superveniens, fino al momento della decisione”)
nelle fasi di merito, attraverso il tempestivo ricorso alla rimessione nei termini e,
nel grado di legittimità, mediante il deposito di documentazione ex art. 372 c.p.c. o fino all'udienza di discussione o fino all'adunanza camerale oppure, qualora occorrano accertamenti di fatto, nel giudizio di rinvio.
Il quadro si completa con il principio enunciato sempre dalle Sezioni unite con la sentenza n. 12459/2024, in base al quale "in tema di riscossione coattiva mediante
ruolo, i limiti alla impugnabilità della cartella di pagamento, che si assuma invalidamente
notificata e conosciuta solo attraverso la notificazione dell'estratto di ruolo, previsti dal
comma 4-bis dell'art. 12 del D.P.R. n. 602 del 1973, inserito dall'art.
3-bis del D.L. n. 146
del 2021, conv. con modif. dalla L. n. 215 del 2021, non comportano un difetto di tutela per
il contribuente, grazie al riconoscimento di una sua tutela più ampia nella fase esecutiva e
tenuto conto che, come affermato dalla Corte costituzionale nella sent. n. 190 del 2023, i
rimedi ad un eventuale vulnus richiedono un intervento normativo di sistema, implicante
scelte di fondo tra opzioni tutte rientranti nella discrezionalità del legislatore".
Ebbene, anche applicando la nuova disciplina come sopra richiamata ed interpretata dalle successive pronunce sopra citate, si osserva come, nel caso di specie, l'appellante non abbia comunque allegato né provato in concreto –
nemmeno in sede di appello – la sussistenza dell'interesse ad agire “qualificato”,
così come richiesto nei termini “eccezionali” indicati dalle Sezioni Unite in
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 11 di 13 relazione alla normativa sopravvenuta e, ad ogni modo, non ravvisabile nella formulata richiesta di prescrizione del credito portato dalle cartelle opposte,
sicché, anche in tale prospettiva, non può dirsi comprovata la necessaria condizione dell'azione; neppure ha chiesto la rimessione in termini al fine di provare detto pregiudizio.
Pertanto, a fronte delle puntuali argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, idonee a non porsi in contrasto neppure con la nuova disciplina legislativa in materia e con quanto statuito dalle Sezioni Unite n. 26283/2022, le ragioni di dissenso vantate dall'appellante appaiono infondate difettando l'interesse ad agire, restando assorbite tutte le ulteriori questioni sollevate, sicché
l'opposizione avrebbe dovuto essere dichiarata inammissibile se non fosse sopravvenuta la cessazione della materia del contendere.
§ 6. Capitolo spese
La dichiarazione di cessazione della materia del contendere che interviene in appello comporta la perdita di ogni effetto della sentenza di primo grado, anche per ciò che attiene alla condanna al pagamento delle spese di lite (cfr. Cass. n.
4714/2006) che, di regola, vanno regolate in base al principio della soccombenza virtuale.
Tuttavia, nel caso di specie, in ragione della sopravvenienza normativa in corso di causa e della sua specifica lettura da parte del giudice della nomofilachia,
nonché anche alla luce della sentenza n. 77/2018, con cui la Corte costituzionale ha ampliato il perimetro della compensazione, rispetto alla riduzione operata con DL
132/2014, conv. in L. n. 162/2014, consentendola – non solo nei casi di “assoluta novità della questione trattata” o di “mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti” – ma anche quando sussistono “altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni”, la Corte ritiene di compensare integralmente le spese di ambo i gradi, essendo stata, invero, la questione controversa per diversi anni nel dibattito giurisprudenziale.
§ 7. Infine, il meccanismo sanzionatorio del raddoppio del contributo unificato
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 12 di 13 di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, nel testo introdotto dall'art. 1, comma 17, dalla l. n. 228 del 2012, non è applicabile nell'ipotesi di declaratoria di cessazione della materia del contendere.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Napoli, Nona Sezione Civile, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da avverso la sentenza Parte_1
del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere n. 1232/2019, pubblicata il 29/04/2019,
così provvede:
- Dichiara cessata la materia del contendere sull'opposizione proposta da avverso la sentenza del Tribunale di Santa Maria Parte_1
Capua Vetere n. 1232/2019 del 29.04.2019;
- Dichiara compensate per l'intero tra le parti le spese del doppio grado.
Così deciso in Napoli, il 28/10/2025
IL PRESIDENTE EST.
Dott. Eugenio Forgillo
Corte di Appello di Napoli – procedimento n. 5246/2019 r.g. – sentenza – pagina 13 di 13