Ordinanza cautelare 30 marzo 2023
Sentenza 31 gennaio 2025
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Leggi di più… - 2. Le riserve nei pubblici concorsi si applicano ope legisMonica Catellani · https://www.publika.it/ · 7 febbraio 2025
Il TAR Campania-Salerno, sezione III, nella sentenza 31 gennaio 2025, n. 223, in merito alla mancata previsione delle riserve nel bando di concorso ed alla richiesta del candidato di far, comunque, valere il proprio beneficio, ha ribadito quanto segue: - la mancanza, nel bando, della formale enunciazione della riserva non rappresenta vizio di legittimità della procedura, atteso che la natura cogente delle regole sulle quote di riserva ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis; - l'omessa applicazione della riserva non si . . .
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 31/01/2025, n. 223 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 223 |
| Data del deposito : | 31 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00223/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00453/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di RN (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 453 del 2023, proposto da
RO UT, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Vitolo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Summonte, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Sabrina Mautone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di RN, domiciliataria ex lege in RN, corso Vittorio Emanuele, 58;
nei confronti
AR RR, rappresentata e difesa dagli avvocati Raffaele Tecce, Fabiana Lepore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
della determina del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune di Summonte n. 21 del 2 febbraio 2023: approvazione della graduatoria finale del concorso pubblico per l’assunzione part-time a tempo indeterminato di un istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), Cat. C1.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Comune di Summonte, del Ministero della Difesa e di AR RR;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 il dott. Olindo Di Popolo e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Col ricorso in epigrafe, UT RO (in appresso, P. A.) impugnava, chiedendone l’annullamento: - la determina n. 21 del 2 febbraio 2023, con la quale il Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune di Summonte aveva approvato la graduatoria finale e proclamato RR AR (in appresso, F. S.) vincitrice del concorso pubblico, indetto con determina del Responsabile dell’Area Amministrativa del Comune di Summonte n. 229 del 24 novembre 2022, per l’assunzione part-time a tempo indeterminato di un istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), Cat. C1; - i verbali della Commissione esaminatrice del 5 gennaio 2023, del 10 gennaio 2023 e del 19 gennaio 2023; - il bando di concorso; - la nota del Segretario Comunale di Summonte prot. n. 549 del 10 febbraio 2023, dichiarativa dell’inapplicabilità della riserva di posti ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 (Codice dell’Ordinamento Militare, COM).
Richiedeva, altresì, l’accertamento del beneficio della riserva di posti in qualità di volontario in ferma prefissata delle Forze Armate, congedato senza demerito, nonché il risarcimento dei danni derivanti dall’illegittimo operato dell’amministrazione intimata e consistenti nella mancata percezione del trattamento economico-previdenziale spettantegli in caso di assunzione.
2. Il concorso de quo era rivolto, mediante apposito interpello, ai candidati risultati idonei in esito alla selezione pubblica espletata, ai sensi dell’art. 3 bis del d.l. n. 80/2021, conv. in l. n. 113/2021, dall’ASMEL (Associazione per la Sussidiarietà e la Modernizzazione degli Enti Locali), previo bando pubblicato sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 29 del 12 aprile 2022, con riferimento, tra l’altro, al profilo professionale di istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), Cat. C1.
Tra i predetti idonei figurava anche il P., il quale, in sede di domanda di partecipazione alla procedura controversa, aveva dichiarato di possedere il titolo di riserva ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 (“militare volontario delle Forze Armate congedato senza demerito al termine della ferma o rafferma”).
Al termine delle prove selettive del concorso, egli si collocava al settimo posto della graduatoria, approvata con determina del Responsabile dell’Ufficio Amministrativo del Comune di Summonte n. 21 del 2 febbraio 2023.
3. A sostegno del gravame esperito avverso gli atti della suindicata procedura concorsuale, il ricorrente lamentava, in estrema sintesi, che il Comune di Summonte: a) in violazione degli artt. 678, comma 9, e 1014, commi 1 e 4, del d.lgs. n. 66/2010, non gli avrebbe riconosciuto la riserva di posto spettantegli in qualità di volontario in ferma prefissata delle Forze Armate (nel periodo 23 marzo 2020 – 31 ottobre 2011), congedato senza demerito, nonostante il possesso del correlativo titolo fosse stato da lui indicato in sede di domanda di partecipazione e nonostante detta riserva fosse maturata (in misura pari a n. 1,4 posti) per effetto dell’avvenuto espletamento di tre concorsi pubblici pregressi (per l’assunzione di n. 1 istruttore tributi, n. 1 istruttore amministrativo e n. 2 istruttori di vigilanza), nonché di quello controverso (per l’assunzione di n. 1 istruttore di vigilanza); b) in violazione dell’art. 1014, comma 3, del d.lgs. n. 66/2010, avrebbe obliterato la trasmissione dei bandi di concorso espletati al Ministero della Difesa ai fini del calcolo della riserva di posti ed avrebbe obliterato l’enunciazione di quest’ultima nel bando relativo alla procedura de qua.
4. Costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Summonte eccepiva l’infondatezza del ricorso.
Si costituivano, altresì, in giudizio la controinteressata F., la quale eccepiva l’inammissibilità (per tardività dell’impugnazione del bando) e l’infondatezza del gravame esperito ex adverso, ed il Ministero della Difesa, il quale eccepiva il proprio difetto di legittimazione passiva.
5. In esito alla camera di consiglio del 28 marzo 2023, la proposta istanza cautelare era respinta dalla Sezione con ordinanza n. 152 del 30 marzo 2023, confermata in appello dal Consiglio di Stato, sez. V, con ordinanza n. 2447 del 16 giugno 2023.
6. Successivamente, all’udienza pubblica del 17 dicembre 2024, la causa era trattenuta in decisione.
7. Venendo ora a scrutinare il ricorso, esso si rivela infondato nel merito per le ragioni illustrate in appresso.
Tanto può esimere, quindi, il Collegio dall’esame dell’eccezione in rito sollevata dalla controinteressata.
8. Innanzitutto, va ripudiato l’assunto attoreo secondo cui per effetto dell’espletamento di svariate procedure concorsuali, ivi compresa quella controversa, sarebbe maturata, in favore del P., la riserva di posti ex artt. 678 e 1014 del d.lgs. n. 66/2010 (cfr. retro, sub n. 3.a).
8.1. Al riguardo, giova considerare la normativa di riferimento, invocata da parte ricorrente a suffragio della propria tesi.
In particolare, l’art. 1014 COM, nella sua versione originaria, prevedeva: «1. Con uno o più regolamenti, adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, è disciplinato l'accesso dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito, nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili. (…) 3. Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 4. Se la riserva per i volontari in ferma prefissata e in ferma breve nei concorsi per le assunzioni nelle carriere iniziali delle amministrazioni indicate nei commi precedenti non può operare integralmente o parzialmente, perché dà luogo a frazioni di posto, tale frazione si cumula con la riserva relativa ad altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione ovvero ne è prevista l'utilizzazione nell'ipotesi in cui l'amministrazione procede ad assunzioni attingendo dalla graduatoria degli idonei».
Dopo la marginale modifica apportata al comma 3 dall’art. 4, comma 1, lett. pp, del d.lgs. n. 20/2012 («Per l'assunzione agli impieghi civili nelle pubbliche amministrazioni di personale non dirigente, la riserva obbligatoria di posti a favore dei militari di truppa delle Forze Armate, congedati senza demerito dalle ferme contratte anche al termine o durante le rafferme, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione obbligatoria ai sensi del decreto legislativo 23 novembre 1988, n. 509, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, è elevata al 30 per cento. I bandi di concorso o comunque i provvedimenti che prevedano assunzioni di personale emanati dalle amministrazioni, dalle aziende, dagli enti e dagli istituti dello Stato, delle regioni, delle province e dei comuni, devono recare l'attestazione dei predetti posti riservati agli aventi diritto. Tali amministrazioni, aziende, enti e istituti, trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio di ciascun anno, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo, nel corso dell'anno precedente. La riserva di cui al presente comma non opera per le assunzioni nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco»), il citato art. 1014 è stato così novellato, nella versione tuttora vigente, dall’art. 11, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 8/2014: «1. A favore dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito ovvero durante il periodo di rafferma nonché dei volontari in servizio permanente, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni, e dall'articolo 52, commi 1 bis e 1 ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, è riservato: a) il 30 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigente nelle pubbliche amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni nonché nelle aziende speciali e nelle istituzioni di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267; b) il 20 per cento dei posti nei concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale; c) il 50 per cento dei posti nei concorsi per le assunzioni di personale civile, non dirigenziale, del Ministero della difesa. (…). 3. Le amministrazioni, le aziende speciali e le istituzioni di cui al comma 1, lettere a) e b), trasmettono al Ministero della difesa copia dei bandi di concorso o comunque dei provvedimenti che prevedono assunzioni di personale nonché, entro il mese di gennaio, il prospetto delle assunzioni operate ai sensi del presente articolo nel corso dell'anno precedente. 4. Se le riserve di cui al comma 1 non possono operare integralmente o parzialmente, perché danno luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigente banditi dalla medesima amministrazione, azienda o istituzione ovvero sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei».
L’art. 678, comma 9, COM aggiunge, inoltre, che: «Le riserve di posti di cui all'articolo 1014, si applicano anche agli ufficiali di complemento in ferma biennale e agli ufficiali in ferma prefissata che hanno completato senza demerito la ferma contratta».
8.2. Punto nodale della presente controversia è se le frazioni di posto cumulatesi a carico dell’amministrazione resistente fino all’indizione del concorso per istruttore di vigilanza giusta determina n. 21 del 2 febbraio 2023 abbiano o meno ragguagliato o superato l’unità necessaria per l’operatività della riserva prevista dall’art. 1014, comma 1, COM.
8.2.1. Ora, dalle allegazioni di causa emerge che il Comune di Summonte:
- ha bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 44 del 3 giugno 2011 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 2 posti di istruttore di vigilanza (Cat. C1) part-time a tempo indeterminato e, in esito all’espletata procedura selettiva, ha disposto una sola assunzione in favore della vincitrice GE IN (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 1° dicembre 2014; nota del Sindaco prot. n. 1206 del 27 marzo 2023);
- ha bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 90 del 15 novembre 2011 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore amministrativo (Cat. C1) part-time a tempo indeterminato e, in esito all’espletata procedura selettiva, ha disposto l’assunzione in favore della vincitrice BA IZ (cfr. contratto di lavoro a tempo indeterminato del 31 luglio 2013; nota del Sindaco prot. n. 1206 del 27 marzo 2023);
- ha bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 97 del 9 dicembre 2011 un concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di istruttore tributi (Cat. C1) part-time a tempo indeterminato, che non è stato mai concluso con l’assunzione nel richiesto profilo professionale (cfr. nota del Sindaco prot. n. 1206 del 27 marzo 2023)
Ebbene, i posti messi a concorso su cui avrebbero dovuto calcolarsi le frazioni per il raggiungimento dell’unità riservabile, ai sensi dell’art. 1014 COM, in favore, tra l’altro, dei volontari in ferma breve e ferma prefissata delle Forze Armate congedati senza demerito devono considerarsi complessivamente pari a due, non potendosi computare quelli che non hanno sortito alcuna assunzione, come nel caso dell’uno dei due posti di istruttore di vigilanza non coperto in esito alla procedura selettiva bandita sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 44 del 3 giugno 2011 e nel caso dell’unico posto di istruttore tributi non coperto a causa dell’abbandono della procedura selettiva bandita sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 97 del 9 dicembre 2011.
Altrimenti opinando, e cioè computandosi anche questi ultimi due posti non coperti, si finirebbe, infatti, per travisare la ratio della riserva ex art. 1014 COM, che è, bensì, quella di favorire i soggetti congedati senza demerito dal servizio prestato presso le Forze Armate in qualità di volontari in ferma breve e ferma prefissata ovvero i soggetti in servizio presso le Forze armate in qualità di volontari in periodo di rafferma o di volontari in via permanente, ma che non può mai, comunque, risolversi a discapito della natura elettivamente concorsuale delle procedure di reclutamento del personale delle amministrazioni pubbliche e della prevalenza proporzionale riconosciuta dall’ordinamento alle assunzioni operate su base selettiva. In questo senso, basti considerare che, assecondandosi la prospettazione attorea, presso il Comune di Summonte, a due dipendenti non riservatari con profili professionali di istruttore di vigilanza (cat. C1) e istruttore amministrativo (cat. C1) si affiancherebbe un riservatario con profilo professionale di istruttore di vigilanza (cat. C1), così sostanzialmente ragguagliandosi una debordante quota di riserva pari al 50% del personale in servizio; e che, nel contempo, si annetterebbe addirittura rilevanza ad una procedura concorsuale neppure conclusasi.
8.2.2. Ciò posto, è da ritenersi che, ai sensi dell’art. 1014, commi 1 e 4, COM, le frazioni di posto cumulatesi per effetto dell’espletamento del concorso bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 44 del 3 giugno 2011 e conclusosi con l’assunzione di un istruttore di vigilanza e del concorso bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 90 del 15 novembre 2011 e conclusosi con l’assunzione di un istruttore amministrativo siano pari, rispettivamente a 0,20 ed 0,30, cui andrebbe ad aggiungersi quella (0,20) riveniente dal posto di istruttore di vigilanza di cui alla procedura controversa. E che, quindi, le frazioni finora cumulatesi nel complessivo ammontare di (0,20 + 0,30 + 0,20 =) 0,70 non abbiano ragguagliato l’unità riservabile.
Con precipuo riferimento alla determinazione della quota di riserva (20%) corrispondente al profilo professionale di istruttore di vigilanza (Polizia Municipale), è appena il caso di sottolineare che, come chiarito da Cons. Stato, sez. V, 22 marzo 2016, n. 1185: - l’art. 1014, comma 1, COM, nella versione applicabile ratione temporis al concorso bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 44 del 3 giugno 2011 demandava ad uno o più regolamenti governativi la disciplina dell'accesso «dei volontari in ferma prefissata e in ferma breve, congedati senza demerito» delle Forze Armate «nelle carriere iniziali nei Corpi di polizia municipale e provinciale, attraverso la previsione di riserve dei posti annualmente disponibili»; - «solo dunque con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 8 del 2014 (Disposizioni in materia di personale militare e civile del Ministero della difesa, nonché misure per la funzionalità della medesima amministrazione, a norma degli articoli 2, comma 1, lettere c ed e, 3, commi 1 e 2, e 4, comma 1, lettera e, della legge 31 dicembre 2012, n. 244) la riserva anche per l'accesso nei "Corpi di polizia municipale" è stata prevista direttamente in via legislativa»; - anche a voler predicare la retroattività della previsione diretta della quota di riserva relativa ai concorsi per l'accesso alle carriere iniziali dei corpi di polizia municipale e provinciale, così come introdotta dall’art. 11, comma 1, lett. b, del d.lgs. n. 8/2014, detta quota andrebbe, in ogni caso, identificata nella misura del 20%.
8.2.3. A margine delle superiori considerazioni, occorre, poi, soggiungere che appare quanto meno dubbia al Collegio la postulata cumulabilità della frazione di posto corrispondente al concorso bandito sulla GURI, IV Serie Speciale Concorsi, n. 90 del 15 novembre 2011 e conclusosi con l’assunzione di un istruttore amministrativo.
Non può, infatti, non rilevarsi la disomogeneità di quest’ultimo profilo professionale con quello di istruttore di vigilanza (oltre che con quello di istruttore tributi).
Nel senso della non cumulabilità della frazione di posto maturata in un pregresso concorso per infermiere con quella riveniente da un concorso per fisioterapista, TAR Sardegna, Cagliari, sez. I, 17 luglio 2012, n. 714 ha condivisibilmente osservato che: - «benché appartenenti alla medesima categoria dei "collaboratori professionali sanitari" non si ritiene che, ai fini del computo della "riserva", i due concorsi ("fisioterapista" ed "infermiere") possano essere "parificati"»; - «la dizione della norma (con riferimento ad "altri concorsi banditi dalla stessa amministrazione") deve essere interpretata come concorso propriamente "omogeneo" nelle "funzioni professionali" (e non differenziato), pena la mancanza di equilibrio dei i parametri posti a riferimento, non equiordinati»; - «la peculiare "riserva" , semmai, poteva trovare applicazione, nel medesimo concorso di "fisioterapista", qualora l'amministrazione avesse proceduto ad "ulteriori assunzioni" attingendo dalla graduatoria degli "idonei", con "scorrimento" della graduatoria»; - «non potendo intendersi "altri concorsi" utili, ai fini dell'applicazione del cumulo della "frazione di riserva" quello di infermiere, la decisione di applicare la "riserva" (del 30%) … si rivela illegittima, essendo stato utilizzato, come parametro e computo, un concorso attinente la stessa "categoria", ma riferito ad una diversa "figura professionale"».
9. Non è, poi, ricollegabile portata infirmante alla denunciata circostanza che il Comune di Summonte avrebbe obliterato la trasmissione dei bandi di concorso espletati al Ministero della Difesa ai fini del calcolo della riserva di posti ed avrebbe obliterato l’enunciazione di quest’ultima nel bando relativo alla procedura de qua (cfr. retro, sub n. 3.b).
Al riguardo, è sufficiente ribadire quanto già argomentato in senso reiettivo, sulla scorta di Cons. Stato, sez. II, 25 gennaio 2022, n. 524, nell’ordinanza cautelare n. 152 del 30 marzo 2023. E cioè che: « - la mancanza, nel bando, della formale enunciazione della riserva non rappresenta vizio di legittimità della procedura, atteso che “la natura cogente delle regole sulle quote di riserva … ne implica il rispetto a prescindere dalla loro avvenuta inclusione nei singoli bandi di concorso, in quanto le stesse trovano comunque applicazione ope legis”; - del pari, l’omessa applicazione della riserva non si riverbera in vizio della graduatoria, che cristallizza l’ordine di merito in base agli esiti della valutazione concorsuale; pertanto, considerato che “contenuto tipico della stessa è l’elenco dei candidati che hanno superato le prove in ordine di merito, comprensivo dei titoli, con specifica delle eventuali preferenze a parità, esso non può essere messo in discussione dalla omessa evidenziazione dei nominativi di soggetti astrattamente legittimati ad essere preferiti o affiancati ai vincitori”».
Ed è sufficiente soggiungere che la mancata trasmissione del bando al Ministero della Difesa ai sensi dell’art. 1014, comma 3, COM non costituisce, di per sé, vizio invalidante l’espletata procedura concorsuale, sostanziandosi nell’omissione di un incombente informativo non impingente, come tale, sull’esito di quest’ultima, anche ove, in ipotesi, condizionato dall’operatività della riserva di posti normativamente prevista.
10. In conclusione, stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto, anche nei profili risarcitori.
11. Quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di RN (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in RN nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere, Estensore
Simona ARcino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Olindo Di Popolo | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO