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Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 18/12/2025, n. 1450 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 1450 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 1717/2024
Il giorno 18/12/2025, nella causa iscritta al n RG 1717 /2024
Il Giudice, dott.ssa Giulia Sorrentino, dato atto che la presenza delle parti è sostituita dal deposito delle note di udienza, secondo quanto disposto con precedente decreto di trattazione cartolare;
viste le deduzioni, conclusioni ed eccezioni sollevate dalle parti;
pronuncia sentenza ex art. 281 sexies c.p.c. allegata al presente verbale.
Il Giudice
dott. Giulia Sorrentino
1 di 6
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CIVITAVECCHIA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Giulia Sorrentino ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 1717/2024 promossa da:
AVV. , elettivamente domiciliato in Roma, Parte_1 C.F._1
Viale delle Milizie n. 9, difeso in proprio ex art. 86 c.p.c.
RICORRENTE contro
) e CP_1 C.F._2 Controparte_2
), elettivamente domiciliati in VIALE PARIOLI 54 00197 ROMA con C.F._3
l'avv. DI BERNARDINO VALERIA ) e l'avv. FEBBI EMANUELA, dai C.F._4 quali rappresentati e difesi giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
1. Con ricorso ex artt. 14 d.lgs. n. 150/2011 e 281 decies c.p.c., l'avv. ha Parte_1 agito in giudizio al fine di sentir condannare e quali eredi di CP_1 Controparte_2 al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 13.306,45 a titolo di Persona_1
2 di 6 compenso per l'attività di patrocinio giudiziale prestata in relazione alla causa di divisione dell'eredità di sino alla revoca del mandato intervenuta con comunicazione del 25.2.2022. Persona_2
e si sono costituite eccependo l'inadempimento da parte dell'avv. CP_1 Controparte_2
al dovere di informazione della misura degli oneri da sostenere sulla base di un preventivo Pt_1 scritto di spesa;
hanno poi contestato la non corretta applicazione dei parametri per la determinazione del quantum.
La causa, di natura documentale, è stata rinviata all'odierna udienza a trattazione scritta per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c..
2. L'oggetto del giudizio attiene al pagamento delle prestazioni professionali asseritamente svolte dall'avv. nell'ambito del procedimento di divisione giudiziale iscritto al n. 1710/2021 Pt_1
RG del Tribunale di Civitavecchia.
Tra le parti è pacifica l'esistenza del mandato professionale, essendo invece in contestazione il quantum liquidabile in base all'attività effettivamente espletata (redazione della comparsa di costituzione e risposta e delle memorie ex art. 183 comma VI c.p.c., redazione di note scritte di udienza per n. 2 udienze).
In mancanza di un accordo tra le parti, deve procedersi secondo i parametri stabiliti dal d.m. ratione temporis applicabile ai procedimenti di cui si tratta, in relazione al momento in cui si è conclusa l'attività professionale svolta dal legale (revoca del mandato del 25.2.2022).
Trova dunque applicazione il d.m. 55/2014, il quale all'art. 4 prevede che “Ai fini della liquidazione del compenso si tiene conto delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, dell'importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell'affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate. In ordine alla difficoltà dell'affare si tiene particolare conto dei contrasti giurisprudenziali, e della quantità e del contenuto della corrispondenza che risulta essere stato necessario intrattenere con il cliente e con altri soggetti. Il giudice tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati, di regola, fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento. Per la fase istruttoria l'aumento è di regola fino al 100 per cento e la diminuzione di regola fino al 70 per cento”.
Si ritiene di dare continuità all'orientamento giurisprudenziale secondo cui, nei giudizi di divisione, ai fini della liquidazione del compenso dell'avvocato, il valore della causa è stabilito ai sensi del codice di procedura civile, avendo riguardo non a quello della massa attiva ex art. 12 c.p.c., ma alla quota o ai supplementi di quota in contestazione.
3 di 6 Nel caso di specie, dalla lettura degli atti del giudizio RG n. 1710/2021 emerge che non era in contestazione tra le parti il diritto di procedere a divisione giudiziale, bensì vi era disaccordo circa il valore da attribuire ai cespiti ereditari e, pertanto, alle quote spettanti a ciascun coerede. Pertanto, ai fini che qui interessano, il valore della causa va individuato in base al valore medio di ciascuna quota, come stimato dal CTU nella relazione definitiva, pari ad € 150.871,20 (scaglione di valore da € 52.001 ad € 260.000,00).
Tenuto conto dell'attività documentata e del tempo necessario all'espletamento della stessa, nonché delle caratteristiche e del pregio di tale attività, come desumibili dalla documentazione depositata, il compenso spettante all'avv. Notaro va quindi determinato come segue:
Fase di studio della controversia, valore medio: € 2.552,00
Fase introduttiva del giudizio, valore medio: € 1.628,00
Fase istruttoria e/o di trattazione, valore minimo: € 2.835,00
Compenso tabellare € 7.015,00
Deve poi applicarsi il disposto del citato art. 4 con riferimento al comma 2 (che prevede l'aumento del compenso del 30% per l'avvocato che assiste più soggetti aventi la medesima posizione processuale) e al comma 4 (che prevede la riduzione del compenso fino al 30% nell'ipotesi in cui, ferma l'identità di posizione processuale dei vari soggetti, la prestazione professionale nei confronti di questi non comporta l'esame di specifiche e distinte questioni di fatto e di diritto). Invero, nel caso di specie e subentrate per rappresentazione nella quota ereditaria del CP_1 Controparte_2 proprio dante causa hanno assunto la medesima posizione processuale, ma senza Persona_1 che la difesa abbia comportato l'esame di specifiche e distinte questioni, né la contestazione di specifici profili di fatto o di diritto.
Pertanto, facendo applicazione dell'aumento del 30% sull'importo determinato come sopra e, successivamente, della riduzione del 30% dell'importo risultante dall'aumento, si giunge a calcolare il compenso spettante nella misura di € 6.383,65 oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cap).
Sulla somma così determinata decorrono gli interessi in misura legale con decorrenza, però, dalla presente sentenza, posto che in caso di controversia avente ad oggetto il compenso tra avvocato e cliente, non potendo quest'ultimo essere ritenuto in mora prima della liquidazione giudiziale delle somme dovute, è da tale data che, entro i limiti degli importi riconosciuti dal giudice, decorrono gli interessi (Cass. civ. Sez. II, Ord., (ud. 08/03/2018) 05-07-2018, n. 17655; Cass., Sez. 2, n. 2954 del 16 febbraio 2016) sino all'effettivo soddisfo.
4 di 6 3. Ciò posto, la domanda va valutata alla luce dell'eccezione di inadempimento sollevata da parte resistente ai sensi dell'art. 1460 c.c., il quale prevede uno strumento di autotutela nei confronti dell'altrui inadempimento, da attivarsi anche in via stragiudiziale, costituito dal potere di sospendere l'erogazione della propria prestazione. La ratio della norma richiamata è da rinvenirsi nella esigenza di prevenire una situazione di squilibrio economico a danno di una parte a causa dell'inadempimento dell'altra, per cui il presupposto di operatività dell'eccezione è che sussista un nesso di corrispettività
e proporzionalità tra la prestazione non adempiuta e quella di cui sia stato rifiutato l'adempimento.
Si tratta allora di verificare se ed in che misura il rifiuto della resistente di pagare il corrispettivo della prestazione professionale resa dall'avv. Notaro sia proporzionato rispetto all'eventuale inadempimento di quest'ultimo e se sia o meno contrario alla buona fede.
Orbene, nel caso di specie il dedotto inadempimento sarebbe consistito nella mancata informativa precontrattuale scritta circa i costi e la prevedibile complessità della pratica. Già su un piano meramente assertivo, la condotta omissiva imputata all'avv. non è di gravità tale da Pt_1 giustificare il rifiuto di corrispondere il compenso per l'attività espletata, atteso che trattasi di un inadempimento ad un obbligo meramente formale e accessorio rispetto al contenuto del rapporto negoziale, che peraltro non ha cagionato alcun pregiudizio economico alla resistente.
L'eccezione di inadempimento deve essere quindi rigettata.
Peraltro, va osservato che l'allegazione di parte resistente circa la mancanza di un preventivo scritto risulta infondata anche laddove sollevata con riferimento alla validità del contratto di prestazione d'opera professionale.
L'art. 13 comma 5 della Legge n. 247/2012, come modificato per effetto della Legge n.
124/2017, nel prevedere in capo all'avvocato l'obbligo di comunicare il preventivo del compenso al proprio cliente, non sanziona la violazione di tale obbligo con l'invalidità del contratto di mandato professionale. Pertanto, la mancata comunicazione del preventivo può rilevare al più sul piano della responsabilità, civile o disciplinare, dell'avvocato.
Invero, ai sensi dell'art. 2233 c.c. il compenso del prestatore d'opera professionale, se non è convenuto dalle parti, è determinato secondo le tariffe o gli usi e, in via residuale, è determinato dal giudice. Pertanto, la mancata pattuizione del compenso in forma scritta non comporta la nullità del contratto d'opera professionale, dovendo procedersi alla liquidazione dello stesso in base all'attività concretamente svolta.
4. Le spese di lite seguono la soccombenza e vanno liquidate come in dispositivo in applicazione dei parametri di cui al d.m. 147/2022, tenuto conto della durata del processo e della
5 di 6 quantità e qualità dell'attività difensiva svolta, nonché degli altri criteri stabiliti dall'art. 4, comma 1 del d.m. 55/2014, in rapporto ai parametri di liquidazione propri dello scaglione di valore proprio della controversia (da € 5.201 ad € 26.000,00).
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così decide:
- accoglie la domanda e, per l'effetto, condanna e nella CP_1 Controparte_2 misura della metà ciascuna, al pagamento in favore dell'avv. della somma Parte_1 di € 6.383,65, oltre accessori di legge (spese generali, Iva e Cap) e oltre interessi legali dalla presente sentenza al soddisfo;
- condanna e al pagamento in favore dell'avv. CP_1 Controparte_2 Parte_1
delle spese di lite, che liquida in € 2.692,50, di cui € 2.547,00 per compensi ed €
[...]
145,50 per spese vive, oltre spese generali, Iva e Cpa come per legge.
Sentenza resa ex articolo 281 sexies c.p.c., pubblicata mediante allegazione al verbale.
Civitavecchia, 11 dicembre 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giulia Sorrentino
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