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Sentenza 16 aprile 2025
Sentenza 16 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/04/2025, n. 3252 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3252 |
| Data del deposito : | 16 aprile 2025 |
Testo completo
N. 38193/ 2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente est. Rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 31/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 06/11/1974 a MAGENTA (MI) cittadinanza:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]72 20017 RHO ITALIA con l'Avv. PAIELLA LUCIA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 31/08/1973 a MILANO (MI) cittadinanza:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]G.B. MORGAGNI 4 20005 POGLIANO MILANESE ITALIA
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.11.2024
pagina 1 di 7 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE DALLE PARTI ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 10 APRILE
2025, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in via prevalente presso la mamma. Per
2) il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé , a settimane alterne, Per_2 una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi.
Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Obbligo a carico del padre , quale contributo di mantenimento indiretto dei due figli di Controparte_1 pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
4) Assegno unico (attualmente di € 390 al mese) interamente percepito dalla madre RA . Pt_1
5) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico. Per
6) Le parti si impegnano a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa Persona_3 ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico..
7) Le parti si impegnano a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Spese compensate..
***************************************************************************************
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato Per_ Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, dalla cui unione sono nati i figli nata il [...] e nato il [...]. Le parti, in seguito alla cessazione della loro relazione sentimentale hanno Per_2 regolamentato la responsabilità genitoriale e il contributo al mantenimento indiretto dei figli con decreto del
Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019, che ha recepito un loro accordo su ricorso congiunto.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 29 ottobre 2024, parte attrice ha Parte_1 richiesto una parziale modifica delle condizioni di cui al citato decreto, mantenuto fermo l'affido condiviso, con un diverso contributo al mantenimento e tempi di frequentazione paterna differenti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata oltre il termine, parte convenuta che Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso e altresì di disporre la modifica del calendario come in atti indicato.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 aprile 2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice delegato sentiva congiuntamente le parti. In particolare parte attrice così dichiarava:” lui non ha mia pagato l'assegno. Per Non c'era questo accordo. l'assegno unico adesso è € 390. è in carico presso l'Uonpia. I vigili urbani una sera che era con il papà l'hanno trovata in strada con un gruppo di amici e gli hanno contestato che aveva un pezzo di hashish. Siamo stati contattati da una psicologa che le ha fatto un colloquio e le ha spiegato che non deve fare questa cose, è stata ammonita. io sono andata a prenderla quella sera. Adesso lei sta facendo un percorso psicologico dalla dot,ssa il papà lo sa. Non è stata ritenuta comunque da inviare al Sert. Ho Per_3 quindi seguito questa cosa al 100%”. Parte convenuta così dichiarava:” io vivo in una casa di mia proprietà.
Lavoro dove trovo. Prima ho fatto il corriere per gli ultimi 6 mesi e mi hanno lasciato a casa il 1 aprile 2025.
Ho richiesta l'indennità NaSpi non è stata ancora accettata. In questi 6 mesi ho preso 1200 al mese. prima non ho lavorato. Ci siamo sempre regolati nel senso che tenevamo i figli a metà, a loro non è mani mancato il boccone. Mi impegno adesso a pagare l'assegno per i figli. L'assegno unico l'ha sempre preso la madre come da accordo e a me va bene che continui a prenderlo per intero. Io vado sempre dai professori di , per Per_2 Per
meno è vero. ”
All'esito le parti, dopo ampia discussione, dichiaravano di raggiungere il seguente accordo, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di
Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in via prevalente presso la mamma. Per
2) il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé , a settimane alterne, Per_2 una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti
pagina 3 di 7 salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi.
Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Obbligo a carico del padre , quale contributo di mantenimento indiretto dei due figli di Controparte_1 pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
4) Assegno unico (attualmente di € 390 al mese) interamente percepito dalla madre RA . Pt_1
5) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico. Per
6) Le parti si impegnano a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa Persona_3 ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico..
7) Le parti si impegnano a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Spese compensate.”
Chiedevano, quindi, che il Giudice delegato emettesse i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo, con rinuncia alle inziali domande ed istanze istruttorie e con assunzione subito della causa in decisione.
Il Giudice delegato, così provvedeva a verbale:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
A parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Recepisce quali provvedimenti temporanei ed urgenti le condizioni di cui all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse dei minori ed equo e congruo in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti.
2) Prende atto della rinuncia delle parti alle inziali domande e istanze.”
Ritenuta, a questo punto la causa matura per la decisione, senza necessità di attivare i poteri d'ufficio istruttori, invitava le parti alla discussione orale.
pagina 4 di 7 I difensori chiedevano che venisse emessa sentenza in conformità ai provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del giudice delegato ex art. 473 bis.22 c.p..c che ha recepito l'accordo delle parti, con spese compensate
All'esito ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, avendo le stesse rinunciato alle istanze istruttorie e avendo altresì raggiunto, con la precisazione delle conclusioni congiunte, un pieno accordo a definizione del giudizio di modifica, consentendo al Collegio di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, compresa la responsabilità genitoriale, in piena rispondenza all'interesse dei figli.
Non si ritiene, del resto, in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, alla luce di quanto dichiarato dalle parti, tenuto altresì conto del pieno accordo raggiunto tra le stesse, ritenendo l'ascolto dei figli in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Responsabilità genitoriale e frequentazione
Il Collegio ritiene che i provvedimenti temporanei adottati dal Giudice delegato, recependo un complessivo accordo delle parti, che ha peraltro dato attuazione a quanto già i genitori stanno attuando con riferimento alle frequentazioni del padre con i due figli, possano essere integralmente recepite e provvedere conseguentemente in conformità.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità Per_ genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, confermando l'affido condiviso di e ad Per_2 entrambi i genitori.
Quanto alle visite padre-figli, il Collegio reputa che le modalità stabilite concordemente dalle parti appaiono adeguate a far mantenere un rapporto stabile e continuativo tra il padre ed i minori e rispondenti alle diverse esigenze dei figli anche tenuto conto dell'età. Si provvede pertanto come in dispositivo.
Le statuizioni economiche raggiunte dalle parti.
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita pagina 5 di 7 funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a parziale modifica delle Controparte_1 condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di
Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019, RECEPENDO INTEGRALMENTE LE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE
PARTI, così provvede: Per_
1) Conferma l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in Per_2 via prevalente presso la mamma;
Per_
2) Dispone, su accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé
, a settimane alterne, una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con Per_2 accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi. Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Pone, su accordo delle parti, a carico del padre , quale contributo di mantenimento Controparte_1 indiretto dei due figli di pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto Parte_1 disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate.
4) Dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico universale (attualmente di € 390 al mese) sia interamente percepito dalla madre RA Parte_1
5) Prende atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico.
pagina 6 di 7 Per_ 6) Prende atto che le parti si sono impegnate a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del Persona_3 servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico.
7) Prende atto che le parti si sono, altresì, impegnate a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Conferma, per il resto, per quanto di ragione le ulteriori statuizioni vigenti qui non modificate.
9) Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
pagina 7 di 7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-SEZIONE NONA CIVILE-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Maria Laura Amato Presidente est. Rel.
Dott. Giuseppe Gennari Giudice
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata iscritta a ruolo in data 31/10/2024 promossa da
1) Parte_1
Nato il 06/11/1974 a MAGENTA (MI) cittadinanza:
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...]72 20017 RHO ITALIA con l'Avv. PAIELLA LUCIA elettivamente domiciliato Indirizzo Telematico
PARTE ATTRICE nei confronti di
2) Controparte_1
Nata il 31/08/1973 a MILANO (MI) cittadinanza:
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...]G.B. MORGAGNI 4 20005 POGLIANO MILANESE ITALIA
PARTE CONVENUTA
Con comunicazione all MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Controparte_2
Repubblica presso il Tribunale di Milano degli atti del procedimento in data 19.11.2024
pagina 1 di 7 OGGETTO: MODIFICA DELLE CONDIZIONI DI REGOLAMENTAZIONE DELL'ESERCIZIO
DELLA RESPONSABILITA' GENITORIALE E PER IL MATENIMENTO DEI FIGLI NATI FUORI
DAL MATRIMONIO
CONCLUSIONI CONGIUNTE RASSEGNATE DALLE PARTI ALL'UDIENZA EX ART. 473 BIS. 21 C.P.C. DEL 10 APRILE
2025, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in via prevalente presso la mamma. Per
2) il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé , a settimane alterne, Per_2 una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi.
Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Obbligo a carico del padre , quale contributo di mantenimento indiretto dei due figli di Controparte_1 pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
4) Assegno unico (attualmente di € 390 al mese) interamente percepito dalla madre RA . Pt_1
5) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico. Per
6) Le parti si impegnano a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa Persona_3 ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico..
7) Le parti si impegnano a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Spese compensate..
***************************************************************************************
pagina 2 di 7 MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Il Processo: le domande e i provvedimenti temporanei ed urgenti del Giudice delegato Per_ Le parti hanno intrattenuto una relazione more uxorio, dalla cui unione sono nati i figli nata il [...] e nato il [...]. Le parti, in seguito alla cessazione della loro relazione sentimentale hanno Per_2 regolamentato la responsabilità genitoriale e il contributo al mantenimento indiretto dei figli con decreto del
Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019, che ha recepito un loro accordo su ricorso congiunto.
Con ricorso depositato presso questo Tribunale in data 29 ottobre 2024, parte attrice ha Parte_1 richiesto una parziale modifica delle condizioni di cui al citato decreto, mantenuto fermo l'affido condiviso, con un diverso contributo al mantenimento e tempi di frequentazione paterna differenti.
Si costituiva in giudizio, con comparsa depositata oltre il termine, parte convenuta che Controparte_1 chiedeva il rigetto del ricorso e altresì di disporre la modifica del calendario come in atti indicato.
All'udienza ex art. 473 bis. 21 c.p.c. del 10 aprile 2025, verificata la regolarità della notifica, il Giudice delegato sentiva congiuntamente le parti. In particolare parte attrice così dichiarava:” lui non ha mia pagato l'assegno. Per Non c'era questo accordo. l'assegno unico adesso è € 390. è in carico presso l'Uonpia. I vigili urbani una sera che era con il papà l'hanno trovata in strada con un gruppo di amici e gli hanno contestato che aveva un pezzo di hashish. Siamo stati contattati da una psicologa che le ha fatto un colloquio e le ha spiegato che non deve fare questa cose, è stata ammonita. io sono andata a prenderla quella sera. Adesso lei sta facendo un percorso psicologico dalla dot,ssa il papà lo sa. Non è stata ritenuta comunque da inviare al Sert. Ho Per_3 quindi seguito questa cosa al 100%”. Parte convenuta così dichiarava:” io vivo in una casa di mia proprietà.
Lavoro dove trovo. Prima ho fatto il corriere per gli ultimi 6 mesi e mi hanno lasciato a casa il 1 aprile 2025.
Ho richiesta l'indennità NaSpi non è stata ancora accettata. In questi 6 mesi ho preso 1200 al mese. prima non ho lavorato. Ci siamo sempre regolati nel senso che tenevamo i figli a metà, a loro non è mani mancato il boccone. Mi impegno adesso a pagare l'assegno per i figli. L'assegno unico l'ha sempre preso la madre come da accordo e a me va bene che continui a prenderlo per intero. Io vado sempre dai professori di , per Per_2 Per
meno è vero. ”
All'esito le parti, dopo ampia discussione, dichiaravano di raggiungere il seguente accordo, a parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di
Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Conferma dell'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in via prevalente presso la mamma. Per
2) il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé , a settimane alterne, Per_2 una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti
pagina 3 di 7 salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi.
Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Obbligo a carico del padre , quale contributo di mantenimento indiretto dei due figli di Controparte_1 pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata Parte_1 entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate
4) Assegno unico (attualmente di € 390 al mese) interamente percepito dalla madre RA . Pt_1
5) Le parti rinunciano reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico. Per
6) Le parti si impegnano a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa Persona_3 ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico..
7) Le parti si impegnano a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Spese compensate.”
Chiedevano, quindi, che il Giudice delegato emettesse i provvedimenti temporanei ed urgenti in conformità all'accordo, con rinuncia alle inziali domande ed istanze istruttorie e con assunzione subito della causa in decisione.
Il Giudice delegato, così provvedeva a verbale:
“Sentite le parti e rispettivi difensori,
Esaminato l'accordo sopra riportato raggiunto dalle parti medesime;
in conformità alle istanze delle parti, visto l'art. 473 bis. 22 c.p.c.
PQM
A parziale modifica delle condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019:
1) Recepisce quali provvedimenti temporanei ed urgenti le condizioni di cui all'accordo sopra riportato da intendersi integralmente richiamato, del tutto rispondente all'interesse dei minori ed equo e congruo in base alle attuali condizioni economiche delle parti come risultanti dai documenti prodotti.
2) Prende atto della rinuncia delle parti alle inziali domande e istanze.”
Ritenuta, a questo punto la causa matura per la decisione, senza necessità di attivare i poteri d'ufficio istruttori, invitava le parti alla discussione orale.
pagina 4 di 7 I difensori chiedevano che venisse emessa sentenza in conformità ai provvedimenti ex art. 473 bis. 22 c.p.c. del giudice delegato ex art. 473 bis.22 c.p..c che ha recepito l'accordo delle parti, con spese compensate
All'esito ha trattenuto la causa in decisione riservando di riferire al Collegio.
Il materiale probatorio
Osserva il Tribunale che il materiale probatorio agli atti è idoneo e sufficiente a fondare una motivata decisione su tutte le domande svolte dalle parti, avendo le stesse rinunciato alle istanze istruttorie e avendo altresì raggiunto, con la precisazione delle conclusioni congiunte, un pieno accordo a definizione del giudizio di modifica, consentendo al Collegio di poter assumere una motivata decisione su tutte le questioni oggetto del giudizio, compresa la responsabilità genitoriale, in piena rispondenza all'interesse dei figli.
Non si ritiene, del resto, in alcun modo necessario l'ascolto dei minori, alla luce di quanto dichiarato dalle parti, tenuto altresì conto del pieno accordo raggiunto tra le stesse, ritenendo l'ascolto dei figli in sede giudiziale manifestamente superfluo. Ciò in linea con l'insegnamento della Suprema Corte secondo cui l'audizione del minore costituisce adempimento previsto a pena di nullità ove si assumano provvedimenti che lo riguardino, salvo che il giudice non ritenga, con specifica e circostanziata motivazione, l'esame manifestamente superfluo o in contrasto con l'interesse del minore.
Responsabilità genitoriale e frequentazione
Il Collegio ritiene che i provvedimenti temporanei adottati dal Giudice delegato, recependo un complessivo accordo delle parti, che ha peraltro dato attuazione a quanto già i genitori stanno attuando con riferimento alle frequentazioni del padre con i due figli, possano essere integralmente recepite e provvedere conseguentemente in conformità.
Il Collegio ritiene sotto tale profilo che le parti abbiano dimostrato di possedere delle risorse genitoriali e un senso di responsabilità con un serio interesse per l'effettivo esercizio della responsabilità genitoriale, comprovato altresì dall'accordo raggiunto a definizione della controversia, per cui può essere formulata, in ordine all'idoneità Per_ genitoriale, una prognosi complessivamente favorevole, confermando l'affido condiviso di e ad Per_2 entrambi i genitori.
Quanto alle visite padre-figli, il Collegio reputa che le modalità stabilite concordemente dalle parti appaiono adeguate a far mantenere un rapporto stabile e continuativo tra il padre ed i minori e rispondenti alle diverse esigenze dei figli anche tenuto conto dell'età. Si provvede pertanto come in dispositivo.
Le statuizioni economiche raggiunte dalle parti.
Quanto agli altri punti oggetto di conclusioni congiunte, con riferimento alle condizioni economiche accessorie pattuite, il Tribunale, alla luce dei dati e delle risultanze emerse ed acquisite, ritiene di poter recepire integralmente il contenuto di tale accordo, non presentando profili di contrarietà all'ordine pubblico o a disposizioni di carattere imperativo e, risultando tali condizioni idonee ad assicurare ai minori condizioni di vita pagina 5 di 7 funzionali alla loro crescita ed evoluzione nonché equi e congrui rispetto alla rispettiva situazione economica e patrimoniale delle parti.
Il complessivo contenuto pattizio delle conclusioni congiunte può pertanto trovare integrale accoglimento e di conseguenza il Tribunale potrà pronunciarsi in senso conforme, recependo tali conclusioni come meglio indicato in dispositivo.
Le spese di lite
Le spese di lite devono dichiararsi interamente compensate come da accordo.
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando, nel procedimento pendente tra e Parte_1
ogni altra e diversa domanda disattesa o respinta, a parziale modifica delle Controparte_1 condizioni di regolamentazione della responsabilità genitoriale come stabiliti con decreto del Tribunale di
Milano n. 1125/2019 del 17 maggio 2019, RECEPENDO INTEGRALMENTE LE CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE
PARTI, così provvede: Per_
1) Conferma l'affido condiviso dei figli e ad entrambi i genitori con collocamento degli stessi in Per_2 via prevalente presso la mamma;
Per_
2) Dispone, su accordo delle parti, che il padre potrà vedere e tenere con sè a weekend alternati dal sabato a pranzo fino a domenica sera comunque sempre nel rispetto della sua volontà previo anche diverso e migliore accordo tra la figlia e il padre, anche tenuto conto dell'età della ragazza;
il padre potrà stare e tenere con sé
, a settimane alterne, una settimana dal giovedì all'uscita di scuola fino al lunedì mattina con Per_2 accompagnamento a scuola e nella settimana non di competenza paterna dal giovedì all'uscita di scuola fino al sabato mattina Sono sempre fatti salvi diversi e migliori accordi tra le parti compatibilmente alle esigenze e ai bisogni dei minori medesimi. Tempi di vacanze come da decreto vigente.
3) Pone, su accordo delle parti, a carico del padre , quale contributo di mantenimento Controparte_1 indiretto dei due figli di pagare, con decorrenza da aprile 2025, la somma mensile di euro 250,00,00, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT (prima rivalutazione aprile 2026) e da corrispondersi a in via anticipata entro il giorno 15 di ogni mese, oltre al rimborso del 50% secondo quanto Parte_1 disposto dalle Linee Guida approvate dalla Corte d'Appello di Milano congiuntamente al Tribunale di Milano, all'Ordine degli Avvocati di Milano e all'Osservatorio della giustizia civile di Milano il 14 novembre 2017 qui richiamate.
4) Dispone, su accordo delle parti, che l'assegno unico universale (attualmente di € 390 al mese) sia interamente percepito dalla madre RA Parte_1
5) Prende atto che le parti hanno rinunciato reciprocamente a richiedere eventuali arretrati sia in merito all'assegno di mantenimento indiretto che all'assegno unico.
pagina 6 di 7 Per_ 6) Prende atto che le parti si sono impegnate a far proseguire ad il percorso psicologico avviato con la dott.ssa ovvero a rivolgersi ad un consultorio per individuare eventualmente un professionista del Persona_3 servizio pubblico, anche per il tramite dell'Uonpia dove la ragazza è già in carico.
7) Prende atto che le parti si sono, altresì, impegnate a rivolgersi nuovamente ad un centro pubblico specialistico sul territorio per intraprendere un percorso di supporto alla genitorialità che possa aiutare le parti medesime ad aprire un canale di comunicazione maggiormente sereno e collaborativo nell'interesse dei minori.
8) Conferma, per il resto, per quanto di ragione le ulteriori statuizioni vigenti qui non modificate.
9) Spese compensate.
Sentenza provvisoriamente esecutiva ex lege
Così deciso in Milano, il 16 aprile 2025
Il Presidente rel est.
Dott.ssa Maria Laura Amato
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