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Sentenza 25 marzo 2025
Sentenza 25 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 25/03/2025, n. 1119 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1119 |
| Data del deposito : | 25 marzo 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
I SEZIONE CONTROVERSIE LAVORO, PREVIDENZA E ASSISTENZA OBBLIGATORIE in persona dei magistrati:
- dr. Guido Rosa - Presidente -
- dr. Vincenzo Selmi - Consigliere -
- dr. Vito Riccardo Cervelli - Consigliere relatore - all'udienza del 20.3.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1750 del Ruolo Generale Affari
Contenziosi dell'anno 2022, vertente
TRA
rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti depositata Parte_1 telematicamente insieme al ricorso in appello, dall'avvocato Antonio Colucci, con il quale e presso il quale elettivamente domicilia.
-APPELLANTE-
E
, rappresentata e difesa, per procura speciale alle liti in calce al Controparte_1 ricorso ex art. 633 c.p.c., dagli avvocati Marina Armelisasso e Carlo Rossi Vairo, con i quali e presso i quali elettivamente domicilia.
-APPELLATO-
OGGETTO: Appello avverso la sentenza n. 8/2022, pronunciata dal Tribunale di Velletri sezione lavoro e pubblicata in data 5.1.2022.
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come da atti introduttivi del giudizio appello e come da verbale di udienza del 20.3.2025.
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
1. interpone appello contro la sentenza in epigrafe indicata, Parte_1 con la quale il Tribunale di Velletri, giudicando sull'opposizione da lei proposta contro il decreto ingiuntivo n. 423/2020, notificatole ad istanza della ex dipendente CP_1
ha così statuito: «revoca il decreto ingiuntivo n. 423/2020 emesso dal
[...]
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Tribunale di Velletri;
2. condanna (già , in Parte_1 Controparte_2 persona del legale rappresentante , al pagamento in favore di Controparte_3 delle seguenti somme di: 1.010,00 netti e 275 lordi per tredicesima Controparte_1 mensilità anno 2017; 880,36 lordi per restituzione della indennità sostitutiva del preavviso;
890,00 netti a titolo di trattamento di fine rapporto;
il tutto oltre interessi legali e rivalutazione monetaria».
L'appellante addebita alla sentenza gravata. (I) di non avere tenuto conto dei pagamenti da lei effettuati in data 16.6.2020, 21.7.2020 e 18.8.2020 per un totale di €
2.000,00; (II) di aver ritenuto assistite da giusta causa le dimissioni della lavoratrice e conseguentemente di aver condannato essa datrice di lavoro alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso trattenuta in busta paga;
(III) di averla ingiustamente condannata alla refusione delle spese di lite. Conclude chiedendo la riforma della decisione impugnata, nel senso di affermare che « deve Parte_1 alla sig.ra a titolo di differenza per tredicesima mensilità 2017, la Controparte_1 sola somma lorda di € 275,00, oltre rivalutazione ed interessi», con conseguente integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio e condanna dell'appellata alla refusione delle spese dell'appello. resiste all'impugnazione, argomentando sulla sua infondatezza Controparte_1
e domandandone la reiezione.
Ricostituito il contraddittorio nel giudizio di impugnazione e acquisito telematicamente il fascicolo d'ufficio di primo grado, all'udienza del 20.3.2025 l'appello era discusso come da verbale e deciso come da dispositivo.
2. L'appellante dichiara espressamente di prestare acquiescenza al capo di sentenza con il quale il Tribunale l'ha condannata al pagamento della somma lorda di €
257,00 quale parte della residua tredicesima mensilità anno 2017, sicché detta statuizione è passata in giudicato.
3. Il primo motivo di appello addebita alla sentenza gravata di non aver considerato i tre pagamenti effettuati tramite distinti bonifici bancari tra il 16.6.2020 ed il 18.8.2020, per un importo complessivo di € 2.000,00, lamentando che erroneamente il primo giudice avrebbe affermato l'irrilevanza di questi ultimi, siccome imputabili all'estinzione di una pretesa creditoria (nella specie, la retribuzione di febbraio 2020) non oggetto di ingiunzione.
Le tre disposizioni di pagamento invocate dall'impugnante, come emerge dalla documentazione dalla stessa prodotte in primo grado (doc. 7 fasc. I grado opp.te),
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recano le seguenti causali: acconto stipendio febbraio 2020 (bonifico del 16.6.2020), secondo acconto stipendio febbraio 2020 (bonifico del 21.7.2020) e 3 acconto stipendio febbraio 2020 (bonifico del 18.8.2020).
La stessa debitrice, dunque, imputa i pagamenti da lei effettuati all'estinzione del credito della lavoratrice avente ad oggetto il salario del mese di febbraio 2020, pacificamente estraneo al presente giudizio, siccome non richiesto con il decreto ingiuntivo opposto.
La tesi datoriale diretta a sostenere che oggetto del pagamento sarebbe stato l'intero debito come risultante dalla busta paga di febbraio 2020, inoltre, non porta alla riforma della sentenza impugnata.
Il primo giudice, infatti, ha ritenuto che la lavoratrice, detratti i pagamenti effettuati dalla datrice di lavoro, fosse ancora creditrice di una residua parte della tredicesima anno 2017, dell'indennità di mancato preavviso e di una residua parte del
TFR, così condannando la datrice di lavoro al pagamento di siffatte voci retributive, nessuna delle quali è indicata nella busta paga di febbraio 2020, il cui importo netto peraltro è pari a € 3.796,73, maggiore quindi della somma di € 2.000,00 corrisposta dall'appellante.
Il pagamento effettuato con i bonifici in esame non può quindi imputarsi a soddisfacimento delle somme che la sentenza gravata ha accertato come ancora dovute alla lavoratrice, sicché il primo motivo di appello deve essere respinto.
4. La seconda ragione di censura lamenta che il Tribunale abbia ritenuto le dimissioni immediate della lavoratrice assistite da giusta causa, identificandola «nel mancato pagamento di retribuzioni dovute», così condannando la datrice di lavoro alla restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso a suo tempo trattenuta.
La censura non ha pregio.
Il tardivo pagamento, peraltro neppure integrale, della retribuzione di febbraio
2020 (si ricordi che l'appellata si è dimessa il 28.2.2020), è dato pacifico tra le parti ed
è ammesso dalla stessa debitrice laddove invoca i bonifici di giugno-agosto 2020, come pure può reputarsi acquisito al giudizio il parziale pagamento della tredicesima anno
2017.
La stessa poi, in primo grado aveva giustificato il proprio Parte_1 tardivo adempimento con la notoria situazione di crisi generale causata dalla pandemia da virus COVID-19 e dalla specifica e difficilissima condizione in cui versava e versa il settore della ristorazione (cfr. pag. 4 del ricorso in opposizione).
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Non vi è dubbio, quindi, che al momento delle dimissioni della lavoratrice sussisteva una situazione di fatto che già palesava come certo il futuro inadempimento datoriale (poi effettivamente verificatosi) e la sua persistenza nel tempo (la stessa appellante, infatti, ha allegato in primo grado che le attività di ristorazione, causa l'emergenza pandemica, restarono chiuse per tre mesi e che le difficoltà economiche perdurarono anche successivamente alla loro riapertura), così rendendo lecito l'immediato recesso della prestatrice d'opera, non vedendosi come possa sostenersi la compatibilità con la prosecuzione del rapporto di lavoro, seppur nel limitato periodo del preavviso, di una situazione in cui le condizioni economiche del datore di lavoro appaiono tali da rendere quanto meno assolutamente incerta per la dipendente la percezione non solo della retribuzione relativa all'ultimo mese lavorato, ma anche di quella relativa al successivo periodo di preavviso stesso.
In senso contrario non rileva il preteso accordo per il pagamento dilazionato della retribuzione di febbraio 2020, che l'appellante assume intervenuto con la ex dipendente, non solo perché non vi è prova di un consenso della lavoratrice in tal senso - le e-mail in atti, infatti, al più provano che la datrice di lavoro comunicò alla le proprie CP_1 determinazioni in punto di pagamento dilazionato e che costei si limitò a prenderne atto e a reclamare il rispetto dei termini di dilazione - ma soprattutto perché l'accettazione del prestatore d'opera di un pagamento rateale, a fronte dell'acclarato inadempimento datoriale e della difficoltà di quest'ultimo a far fronte alle proprie obbligazioni retributive, non può apprezzarsi quale tolleranza dell'inadempimento, incompatibile con la giusta causa di dimissioni, alla luce della particolare funzione alimentare assolta dalla retribuzione (art. 36 Cost.), sicché il dipendente che ne accetti il pagamento dilazionato non manifesta una tolleranza per l'altrui inadempimento, ma cerca piuttosto di limitare le conseguenze per lui pregiudizievoli derivanti dallo stesso.
Anche il secondo motivo di appello è respinto.
5. La terza ragione di censura si duole della pronunciata condanna al pagamento delle spese di lite.
La doglianza non ha pregio e deve essere respinta.
infatti, all'esito del giudizio è tutt'ora debitrice di Parte_1 CP_1
e nessuna delle ragioni invocate dall'impugnante al fine di conseguire la
[...] compensazione integrale delle spese processuali (mancata ammissione della dipendente dei pagamento effettuati, acquiescenza della stessa al pagamento dilazionato e tardivo della retribuzione, situazione di difficoltà connessa al c.d. lockdown) giustificano il
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persistente inadempimento nel pagamento della residua tredicesima del 2017 e del residuo TFR e la mancata restituzione dell'indennità sostitutiva del preavviso a suo tempo trattenuta.
La statuizione del Tribunale, dunque, rappresenta corretta applicazione del principio di cui all'art. 91 c.p.c. e deve essere confermata.
Le spese del grado seguono la soccombenza.
La Corte, infine, dà atto che sussistono le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
PQM
La Corte così provvede:
A) respinge l'appello;
B) condanna l'appellante alla refusione delle spese del grado, che liquida in €
1.700,00, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi;
C) dà atto che sussistono nei confronti dell'appellante le condizioni oggettive richieste dall'art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato se dovuto.
Roma il 20.3.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr. Vito Riccardo Cervelli dr. Gudo Rosa
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