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Sentenza 8 ottobre 2025
Sentenza 8 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Vicenza, sentenza 08/10/2025, n. 1402 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Vicenza |
| Numero : | 1402 |
| Data del deposito : | 8 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2326/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa GI NF Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. UD OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2326/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
ZZ e OV DI
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Raffaella Viscone
CONVENUTO
E
AVV. (C.F. , Curatrice dei minori e Controparte_2 C.F._3 Per_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “I) quanto alla separazione: pagina 1 di 6 1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi sig.ri e di Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio civile presso il comune di LS (VI) in data 13.10.2018, trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Valbrenta al n. 13, parte II, serie C dell'anno 2018;
2) conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Co
3) affidarsi i minori e al Servizio Protezione e Tutela Minori dell'Ulss 7 Per_1 Persona_2
, con facoltà del servizio di adottare le decisioni di interesse per i minori relative CP_4 all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze, anche a prescindere dal consenso dei genitori a dette scelte;
4) confermarsi il collocamento extrafamiliare di e di , secondo le modalità già Per_2 Per_1 sperimentate in corso di causa a seguito dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e meglio indicate nella relazione dei SS del 23.6.2025 e dunque “collocamento extra famigliare di Per_2 presso l'attuale famiglia affidataria che sta provvedendo in modo funzionale a tutti i suoi bisogni di crescita e la conferma del collocamento di in comunità educativa, con rientri regolari Per_1 settimanali presso il padre e durante le festività”, prevedendosi la facoltà per i servizi di procedere a diversa modalità di collocamento in ragione delle specifiche esigenze dei minori e, quanto a , in Per_1 modo da sostenere il padre nei suoi impegni lavorativi e vicariare la genitorialità;
5) disporsi che i SS provvedano a stabilire i tempi di permanenza di e presso il padre – Per_1 Per_2 cercando di garantire, per , sempre che le condizioni lo consentano, che il padre possa tenerlo e Per_1 stare con lui nei fine settimana e due /tre giorni nel corso della settimana, nei periodi scolastici e individuando, anche a seguito di contatti con il padre, le migliori modalità di collocamento al termine dell'anno scolastico;
6) disporsi che di , fino a che non sarà cessata la misura cautelare del Controparte_1 CP_1 divieto di avvicinamento adottata dal GIP dell'intestato Tribunale, a sua richiesta, possa contattare i figli minori telefonicamente/in videochiamata, secondo le modalità e tempistiche indicate dai Servizi
Sociali e sempre previa valutazione dei Servizi circa l'opportunità della chiamata;
laddove nelle more dovesse cessare la predetta misura cautelare (cessazione che dovrà essere documentata dalla convenuta) la madre potrà vedere i figli, sempre a sua richiesta, esclusivamente con incontri in modalità protetta e spazio neutro, organizzati e gestiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che potranno via via modificare i tempi e le modalità di visita a seconda dell'evoluzione della situazione;
autorizzando sin d'ora i Servizi ad interrompere i contatti/gli incontri, ove disturbanti;
7) nulla a titolo di reciproco mantenimento tra le parti, perché autosufficienti;
II) trascorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pagina 2 di 6 di cui alla separazione;
III) nelle more tra il periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, disporre che i SS depositino relazione di aggiornamento nel termine che verrà indicato dal Giudice;
IV) spese legali integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale;
V) le spese della Curatrice speciale, all'esito del divorzi, verranno liquidate con separato decreto, di talché la Curatrice – ammessa provvisoriamente al GP – avrà titolo per recuperare i propri compensi nei confronti dell'Erario. Nei rapporti interni e di Parte_1 Controparte_1 CP_1 resteranno obbligati in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle competenze della Curatrice, disponendosi che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario, con relativo capo di condanna in tal senso.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 31.5.2024 l'attore, premesso di aver contratto matrimonio con la convenuta in
LS (Vi) il 13.10.2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Valbrenta al n. 13, parte II, serie C dell'anno 2018, che dalla relazione erano nati i figli (n. Persona_3
14.10.2014) e (n. 23.4.2019) - il secondo dei quali già in affido familiare ad altro nucleo, Persona_2 ex l. 183/1984 - e che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a seguito della frequentazione con un vicino di casa, anche nell'abitazione coniugale, chiedeva Persona_4 all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo altresì l'adozione di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. Per la discussione dell'istanza veniva fissata udienza al 4.7.2024, previa acquisizione di relazione dei SS.
Con comparsa in data 3.7.2024 si costituiva in giudizio la convenuta aderendo alla domanda di separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attore.
All'esito dell'udienza, con provvedimento del 7.7.2024, venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., disponendosi l'affido ai servizi dei minori, la conferma del collocamento extrafamiliare di , il collocamento anche di presso una famiglia affidataria (in regime Per_2 Per_1 residenziale o semiresidenziale), l'allontanamento della convenuta dalla casa coniugale e veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.
5.11.2024. Nelle more il difensore della convenuta – nel frattempo attinta da misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare in sede penale, unitamente al
- rinunciava al mandato e la causa veniva rinviata al 23.1.2025 per consentire alla convenuta Per_4
pagina 3 di 6 di dotarsi di nuovo difensore, costituitosi il 5.12.2024.
All'esito dell'udienza, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., confermandosi gli indifferibili e prevedendosi il diritto di visita protetta per la madre (una volta cessata la misura cautelare penale) con facoltà per i SS di interrompere le visite o le videochiamate, se disturbanti;
rigettate le istanze istruttorie veniva assegnato termine fino al 27.6.2025 ai servizi per depositare una relazione in punto affido, collocamento, visita dei minori, e veniva nominata la Curatrice dei minori, che si costituiva il 3.7.2025.
I SS depositavano la relazione il 23.6.2025 ove, tra l'altro, così concludevano:
“- la conferma dell'affido dei minori al e al servizio, per il sostegno e il controllo delle Per_1 Per_2 loro progettualità e del loro percorso di crescita;
- la conferma del collocamento extra famigliare di presso l'attuale famiglia affidataria che sta Per_2 provvedendo in modo funzionale a tutti i suoi bisogni di crescita e la conferma del collocamento di
in comunità educativa, con rientri regolari settimanali presso il padre e durante le festività. Il Per_1 servizio ha già provveduto a favorire le condizioni necessarie anche al mantenimento del legame tra il bambino e la volontaria che da anni lo conosce;
- che sia valutato un intervento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, la quale non sta dimostrando volontà di cambiare, nonostante i supporti offerti da vari servizi, non sembra volersi riavvicinarsi ai figli e sta per di più ostacolando, con il suo rifiuto di sottoscrivere le relative autorizzazioni, i loro percorsi sanitari e scolastici
- - che venga disposta l'iscrizione di presso la scuola di Bassano del Grappa, vicina alla Per_1 comunità, in quanto riteniamo che ciò possa agevolare il percorso di crescita del bambino.”
Con provvedimento del 23.6.2025, anche in risposta a precedente richiesta di chiarimenti dei SS il
Relatore chiariva che “in forza del provvedimento del 23.1.2025 agli SS, nominati in via provvisoria affidatari dei minori, devono ritenersi demandate anche le decisioni in punto adempimenti sanitari e scolastici, sicché essi devono ritenersi autorizzati, anche a prescindere dal dissenso dei genitori gli adempimenti opportuni”
All'udienza dell'8.7.2025 i difensori delle parti davano atto della possibilità di individuare una soluzione conciliativa. Con provvedimento in pari data, il Giudice Relatore articolava proposta conciliativa, rinviando all'udienza del 16.9.2025 per l'esame della stessa.
A detta udienza i difensori delle parti e la curatrice accettavano la proposta con alcune modifiche e precisavano le conclusioni indicate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: pagina 4 di 6 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido ai servizi dei minori, al loro collocamento eterofamiliare e al diritto di visita di padre e in madre: ciò in ragione delle gravi criticità della madre (che, in base all'ultima relazione dei SS, è risultata positiva a sostanze stupefacenti), delle fragilità del padre, di cui hanno dato atto gli stessi servizi nelle relazioni depositate in corso di causa e del buon adattamento dei minori alle soluzioni individuate dai SS;
in questo contesto, nonostante l'invito dei SS a valutare una sospensione della responsabilità genitoriale della madre, si ritiene comunque che i provvedimenti in essere e recepiti dalle parti siano sufficienti a tutelare i minori, in quanto i SS affidatari, come già chiarito, sono autorizzati a prendere le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori, anche a prescindere dal dissenso dei genitori;
- stante il collocamento eterofamiliare, non vi sono i presupposti per disporre il mantenimento dei figli a carico dell'uno o dell'altro genitore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi un anno dalla data della comparizione dei coniugi, essendo la conciliazione occorsa in corso di causa, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Stante la peculiarità della situazione e la necessità di attendere per la celebrazione di detta udienza, con il provvedimento di rimessione verrà assegnato ai SS termini per depositare relazione di aggiornamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in LS (Vi) il 13.10.2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
13, parte II, serie C dell'anno 2018; pagina 5 di 6 iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi anche ai SS affidatari.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
UD OS
Il Presidente
GI NF
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VICENZA
SEZIONE SECONDA CIVILE
Il Tribunale di Vicenza, Sezione Seconda Civile, riunito in camera di consiglio in persona dei Signori
Magistrati: dott.ssa GI NF Presidente dott.ssa Biancamaria Biondo Giudice dott. UD OS Giudice rel./est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n.r.g. 2326/2024 promossa da
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Angelo Parte_1 C.F._1
ZZ e OV DI
ATTORE
Contro
(C.F. ) rappresentato e difeso Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. Raffaella Viscone
CONVENUTO
E
AVV. (C.F. , Curatrice dei minori e Controparte_2 C.F._3 Per_1 [...]
Per_2
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Vicenza
In punto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio
Conclusioni comuni delle parti: “I) quanto alla separazione: pagina 1 di 6 1) Dichiararsi la separazione personale tra i coniugi sig.ri e di Parte_1 Controparte_1
, uniti in matrimonio civile presso il comune di LS (VI) in data 13.10.2018, trascritto CP_1 nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Valbrenta al n. 13, parte II, serie C dell'anno 2018;
2) conseguentemente, ordinarsi al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere all'annotazione dell'emananda sentenza;
Co
3) affidarsi i minori e al Servizio Protezione e Tutela Minori dell'Ulss 7 Per_1 Persona_2
, con facoltà del servizio di adottare le decisioni di interesse per i minori relative CP_4 all'istruzione, all'educazione, alla salute, alle attività ludico-sportive ed alle vacanze, anche a prescindere dal consenso dei genitori a dette scelte;
4) confermarsi il collocamento extrafamiliare di e di , secondo le modalità già Per_2 Per_1 sperimentate in corso di causa a seguito dell'adozione dei provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c. e meglio indicate nella relazione dei SS del 23.6.2025 e dunque “collocamento extra famigliare di Per_2 presso l'attuale famiglia affidataria che sta provvedendo in modo funzionale a tutti i suoi bisogni di crescita e la conferma del collocamento di in comunità educativa, con rientri regolari Per_1 settimanali presso il padre e durante le festività”, prevedendosi la facoltà per i servizi di procedere a diversa modalità di collocamento in ragione delle specifiche esigenze dei minori e, quanto a , in Per_1 modo da sostenere il padre nei suoi impegni lavorativi e vicariare la genitorialità;
5) disporsi che i SS provvedano a stabilire i tempi di permanenza di e presso il padre – Per_1 Per_2 cercando di garantire, per , sempre che le condizioni lo consentano, che il padre possa tenerlo e Per_1 stare con lui nei fine settimana e due /tre giorni nel corso della settimana, nei periodi scolastici e individuando, anche a seguito di contatti con il padre, le migliori modalità di collocamento al termine dell'anno scolastico;
6) disporsi che di , fino a che non sarà cessata la misura cautelare del Controparte_1 CP_1 divieto di avvicinamento adottata dal GIP dell'intestato Tribunale, a sua richiesta, possa contattare i figli minori telefonicamente/in videochiamata, secondo le modalità e tempistiche indicate dai Servizi
Sociali e sempre previa valutazione dei Servizi circa l'opportunità della chiamata;
laddove nelle more dovesse cessare la predetta misura cautelare (cessazione che dovrà essere documentata dalla convenuta) la madre potrà vedere i figli, sempre a sua richiesta, esclusivamente con incontri in modalità protetta e spazio neutro, organizzati e gestiti dai Servizi Sociali territorialmente competenti, che potranno via via modificare i tempi e le modalità di visita a seconda dell'evoluzione della situazione;
autorizzando sin d'ora i Servizi ad interrompere i contatti/gli incontri, ove disturbanti;
7) nulla a titolo di reciproco mantenimento tra le parti, perché autosufficienti;
II) trascorso il termine di legge, dichiararsi lo scioglimento del matrimonio alle medesime condizioni pagina 2 di 6 di cui alla separazione;
III) nelle more tra il periodo intercorrente tra la separazione e il divorzio, disporre che i SS depositino relazione di aggiornamento nel termine che verrà indicato dal Giudice;
IV) spese legali integralmente compensate, con rinuncia alla solidarietà professionale;
V) le spese della Curatrice speciale, all'esito del divorzi, verranno liquidate con separato decreto, di talché la Curatrice – ammessa provvisoriamente al GP – avrà titolo per recuperare i propri compensi nei confronti dell'Erario. Nei rapporti interni e di Parte_1 Controparte_1 CP_1 resteranno obbligati in ragione del 50% ciascuno al pagamento delle competenze della Curatrice, disponendosi che il relativo versamento venga eseguito in favore dell'Erario, con relativo capo di condanna in tal senso.”
Conclusioni del Pubblico Ministero: Conclude per l'accoglimento del ricorso presentato congiuntamente dalle parti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso in data 31.5.2024 l'attore, premesso di aver contratto matrimonio con la convenuta in
LS (Vi) il 13.10.2018, trascritto nei registri degli atti di matrimonio del Comune di Valbrenta al n. 13, parte II, serie C dell'anno 2018, che dalla relazione erano nati i figli (n. Persona_3
14.10.2014) e (n. 23.4.2019) - il secondo dei quali già in affido familiare ad altro nucleo, Persona_2 ex l. 183/1984 - e che il matrimonio era entrato in irreversibile crisi, in particolare a seguito della frequentazione con un vicino di casa, anche nell'abitazione coniugale, chiedeva Persona_4 all'intestato Tribunale di dichiarare la loro separazione personale e che decorso il termine di legge che fosse dichiarato lo scioglimento del matrimonio contratto tra le parti, chiedendo altresì l'adozione di provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c. Per la discussione dell'istanza veniva fissata udienza al 4.7.2024, previa acquisizione di relazione dei SS.
Con comparsa in data 3.7.2024 si costituiva in giudizio la convenuta aderendo alla domanda di separazione e a quella di scioglimento del matrimonio, ma a condizioni diverse da quelle indicate dall'attore.
All'esito dell'udienza, con provvedimento del 7.7.2024, venivano emessi i provvedimenti ex art. 473bis.15 c.p.c., disponendosi l'affido ai servizi dei minori, la conferma del collocamento extrafamiliare di , il collocamento anche di presso una famiglia affidataria (in regime Per_2 Per_1 residenziale o semiresidenziale), l'allontanamento della convenuta dalla casa coniugale e veniva fissata l'udienza ex art. 473bis.21 c.p.c.
5.11.2024. Nelle more il difensore della convenuta – nel frattempo attinta da misura cautelare dell'allontanamento dalla casa familiare in sede penale, unitamente al
- rinunciava al mandato e la causa veniva rinviata al 23.1.2025 per consentire alla convenuta Per_4
pagina 3 di 6 di dotarsi di nuovo difensore, costituitosi il 5.12.2024.
All'esito dell'udienza, venivano adottati i provvedimenti ex art. 473bis.22 c.p.c., confermandosi gli indifferibili e prevedendosi il diritto di visita protetta per la madre (una volta cessata la misura cautelare penale) con facoltà per i SS di interrompere le visite o le videochiamate, se disturbanti;
rigettate le istanze istruttorie veniva assegnato termine fino al 27.6.2025 ai servizi per depositare una relazione in punto affido, collocamento, visita dei minori, e veniva nominata la Curatrice dei minori, che si costituiva il 3.7.2025.
I SS depositavano la relazione il 23.6.2025 ove, tra l'altro, così concludevano:
“- la conferma dell'affido dei minori al e al servizio, per il sostegno e il controllo delle Per_1 Per_2 loro progettualità e del loro percorso di crescita;
- la conferma del collocamento extra famigliare di presso l'attuale famiglia affidataria che sta Per_2 provvedendo in modo funzionale a tutti i suoi bisogni di crescita e la conferma del collocamento di
in comunità educativa, con rientri regolari settimanali presso il padre e durante le festività. Il Per_1 servizio ha già provveduto a favorire le condizioni necessarie anche al mantenimento del legame tra il bambino e la volontaria che da anni lo conosce;
- che sia valutato un intervento di sospensione della responsabilità genitoriale della madre, la quale non sta dimostrando volontà di cambiare, nonostante i supporti offerti da vari servizi, non sembra volersi riavvicinarsi ai figli e sta per di più ostacolando, con il suo rifiuto di sottoscrivere le relative autorizzazioni, i loro percorsi sanitari e scolastici
- - che venga disposta l'iscrizione di presso la scuola di Bassano del Grappa, vicina alla Per_1 comunità, in quanto riteniamo che ciò possa agevolare il percorso di crescita del bambino.”
Con provvedimento del 23.6.2025, anche in risposta a precedente richiesta di chiarimenti dei SS il
Relatore chiariva che “in forza del provvedimento del 23.1.2025 agli SS, nominati in via provvisoria affidatari dei minori, devono ritenersi demandate anche le decisioni in punto adempimenti sanitari e scolastici, sicché essi devono ritenersi autorizzati, anche a prescindere dal dissenso dei genitori gli adempimenti opportuni”
All'udienza dell'8.7.2025 i difensori delle parti davano atto della possibilità di individuare una soluzione conciliativa. Con provvedimento in pari data, il Giudice Relatore articolava proposta conciliativa, rinviando all'udienza del 16.9.2025 per l'esame della stessa.
A detta udienza i difensori delle parti e la curatrice accettavano la proposta con alcune modifiche e precisavano le conclusioni indicate in epigrafe, su cui, trattenuta la causa in decisione, il Pubblico
Ministero ha espresso parere favorevole.
Le domande formulate congiuntamente dalle parti sono meritevoli di accoglimento in quanto: pagina 4 di 6 -i coniugi concordano sulla irreversibilità della crisi del loro rapporto matrimoniale e sulla intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, pertanto, deve dichiararsi la separazione personale delle parti;
- nulla osta alla conferma delle condizioni concordate dalle parti in ordine all'affido ai servizi dei minori, al loro collocamento eterofamiliare e al diritto di visita di padre e in madre: ciò in ragione delle gravi criticità della madre (che, in base all'ultima relazione dei SS, è risultata positiva a sostanze stupefacenti), delle fragilità del padre, di cui hanno dato atto gli stessi servizi nelle relazioni depositate in corso di causa e del buon adattamento dei minori alle soluzioni individuate dai SS;
in questo contesto, nonostante l'invito dei SS a valutare una sospensione della responsabilità genitoriale della madre, si ritiene comunque che i provvedimenti in essere e recepiti dalle parti siano sufficienti a tutelare i minori, in quanto i SS affidatari, come già chiarito, sono autorizzati a prendere le decisioni di maggior interesse riguardanti i minori, anche a prescindere dal dissenso dei genitori;
- stante il collocamento eterofamiliare, non vi sono i presupposti per disporre il mantenimento dei figli a carico dell'uno o dell'altro genitore;
- delle ulteriori dichiarazioni e degli impegni assunti dalle parti il Collegio non può che limitarsi a dare atto, non essendo richiesta sul punto alcuna pronuncia da parte del Tribunale;
Giacché con il ricorso introduttivo, secondo quanto previsto dall'art. 473 bis.49 c.p.c., è stata chiesto anche lo scioglimento del matrimonio e le parti hanno formulato le condizioni connesse a tale pronuncia, non essendo tale domanda ancora procedibile prima che sia decorso il termine indicato dall'art. 3, n.2, lettera b) legge 898/1970 e successive modificazioni, la causa va rimessa sul ruolo del
Giudice Relatore, affinché questi, trascorsi un anno dalla data della comparizione dei coniugi, essendo la conciliazione occorsa in corso di causa, provveda ad acquisire le dichiarazioni delle parti in ordine allo scioglimento del vincolo matrimoniale.
Stante la peculiarità della situazione e la necessità di attendere per la celebrazione di detta udienza, con il provvedimento di rimessione verrà assegnato ai SS termini per depositare relazione di aggiornamento.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così provvede:
i) omologa la separazione personale dei coniugi e , uniti Parte_1 Controparte_1 in matrimonio in LS (Vi) il 13.10.2018, alle condizioni in epigrafe riportate;
ii) ordina all'Ufficiale dello Stato Civile competente di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio dei coniugi sopra indicati, trascritto nel registro degli atti di matrimonio al n.
13, parte II, serie C dell'anno 2018; pagina 5 di 6 iii) dispone con separata ordinanza per la prosecuzione del giudizio;
iv) spese al definitivo
Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Si comunichi anche ai SS affidatari.
Così deciso in Vicenza, nella Camera di Consiglio del 7 ottobre 2025
Il Giudice relatore ed estensore
UD OS
Il Presidente
GI NF
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